Anno 2009
Numero 12
Data 16/07/2009
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 101 del 6 luglio 2009
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Regolamento Regionale 16 luglio 2009, n. 12

Modalità di scelta del nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell'assistenza primaria



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L. R. 31 dicembre 2007 n. 40, ed in particolare l’art. 3 p.34;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1102 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento: 




TITOLO I

MODALITA’

ORGANIZZATIVE





Art. 1


Il Medico di Medicina Generale che alla data del 31/12/2008 sia titolare di più studi regolarmente autorizzati dalla AUSL territorialmente competente, situati nell’ambito del Distretto di appartenenza, per effetto della modifica apportata dall’art. 3, comma 34, della L.R. 40/2007 effettua la scelta del nuovo ambito territoriale comunale in cui sarà iscritto come M.M.G. convenzionato per l’assistenza primaria.

L’opzione deve essere comunicata alla AUSL entro giorni 30 dalla pubblicazione del presente Regolamento. La AUSL entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di scelta dell’ambito comunale, provvede ad iscrivere il medico nell’ambito territoriale prescelto e adotta ogni provvedimento necessario a consentire agli assistiti del nuovo ambito territoriale di poter esercitare il diritto di libera scelta in favore del medico neo iscritto.




Art. 2


Il medico che abbia effettuato la scelta di cui all’art. 1, conserva i pazienti che aveva in carico e che, per effetto dell’opzione, risultano residenti al di fuori dell’ambito prescelto. Il medico non può acquisire scelte al di fuori dell’ambito territoriale in cui è iscritto ai sensi dell’art. 33, comma 14 dell’ACN del 23/03/2005.




Art. 3


La partecipazione alle forme associative dell’assistenza primaria prevista dagli Accordi Nazionali e Regionali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 34 art. 3 della L.R. 40/2007, è consentita limitatamente all’ambito territoriale di iscrizione del medico definito dalla stessa legge.




Art. 4


I medici che sono in attesa d inserimento negli elenchi dell’assistenza primaria sulla base delle rilevazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della L.R. 40/2007 e del relativo regolamento e che alla data di pubblicazione del presente regolamento non hanno ancora ricevuto l’incarico dalla AUSL competente, conservano il diritto ad aprire più studi e ad acquisire scelte nell’ambito territoriale per il quale avevano concorso.

Tale diritto è conservato per 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del codice identificativo regionale. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.




Art. 5


Le indicazioni previste dal comma 12 dell’art. 34, dell’A.C.N. 23/03/05, costituiscono vincolo per un periodo di 3 anni dall’iscrizione nell’elenco dei medici di assistenza primaria. Trascorso tale termine, in caso di carenza nello stesso ambito territoriale, l’azienda interpella prioritariamente i medici iscritti nel medesimo ambito al fine di consentire la mobilità intra-ambito. Tale prerogativa è riservata esclusivamente ai medici iscritti negli elenchi dell’ambito carente ai sensi del comma 11, art. 34 dell’A.C.N. Ove necessario, si applicano i criteri di precedenza dei commi 4 e 5 dell’art. 34.




Art. 6


Le carenze individuate a partire da marzo 2008 sono rilevate ed assegnate nel rispetto dei nuovi ambiti di cui alla legge 40/2007.

Nei comuni con più distretti la rilevazione avviene per distretto e, pertanto, gli studi possono essere aperti esclusivamente nel distretto di assegnazione.





ALLEGATO


ALLEGATO


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia