Anno 2009
Numero 17
Data 30/07/2009
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 119 del 3 agosto 2009
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Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 17

Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE



VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 ed in particolare gli artt. 10 e 14;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 1998, n. 27;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1347 del 28 luglio 2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento: 




Art. 1

(1) 


[1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

2. Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano faunistico venatorio regionale.]



(1)

Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.



Art. 2

(2) 


[1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali.

2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali.

3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 1998.]



(2)

Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.



Art. 3

(3) 


[1. E’ fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del Piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.

2. La Regione con il predetto Piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia, e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.

3. In ottemperanza dei regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale n.27/98 e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agrosilvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998. In attuazione della L. 157/92 - art 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.]



(3)

Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.



Art. 4

(4) 


[1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all’art. 9, comma 11, della legge regionale 27 del 1998.

2. Con il presente viene abrogato il Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2 “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003”]



(4)

Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.