Anno 2009
Numero 18
Data 30/07/2009
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 119 del 3 agosto 2009
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Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 18

Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie' - Modifica ed integrazione ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n.10(1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato dalla l.r. 14/2013, art. 6


IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE



[VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la L.R. 28 maggio 2004 n. 8 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 30 aprile 2009 n. 10, ed in particolare l’art. 38;

VISTO Il R.R. 13 gennaio 2005 n. 3;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 26.05.2009 e la successiva Delibera n. 1397 del 28.07.2009;]

EMANA

Il seguente Regolamento: 




Art. 1

(2) 


[Le strutture ed i professionisti che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa comunicazione ai sensi della normativa vigente all’ Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo avvenga nell’ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito. Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell’ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;

2. il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;

3. il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell’ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell’Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali.]



(2) Il presente regolamento è stato abrogato dalla l.r. 14/2013, art. 6


Art. 2

(3) 


(Norma finale)

Sono fatti salvi i trasferimenti di cui all’art. 29, comma 4 e 4bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. delle strutture sanitarie e/o dei professionisti per i quali siano state avviate le procedure prima  dell’entrata in vigore della L.R. 30 aprile 2009, n. 10.




(3) Il presente regolamento è stato abrogato dalla l.r. 14/2013, art. 6


Disposizioni finali


[Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]