Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 21 Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.(•)
(•) Vedi anche la DGR n. 2579/2010
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.
R. 10 luglio 2006 n. 19 che, all’art. 31 comma 6, prevede l’adozione del
regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante
regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1729 del 23 settembre 2009 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale, di seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”. 2. All’Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali di recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione. 3. L’Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.
Art. 2(Azioni e funzioni dell’Ufficio del
Garante)
1. L’azione dell’Ufficio del Garante è
ispirata ai seguenti indirizzi:
a) diffondere e
promuovere una cultura dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a
misure restrittive della libertà personale, nella prospettiva costituzionale
della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale;
b) segnalare e
raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti di tali
persone;
c) monitorare e
vigilare sulla tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della
libertà e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario,
all’autorità giudiziaria.
2. L’Ufficio del Garante, in coerenza con
gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 31
della legge
regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma
precedente del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni
iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà
personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi
dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad
assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al
diritto alla salute, all’istruzione e alla formazione professionale,
all’esercizio della libertà religiosa e ogni altra prestazione finalizzata al
recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento/reinserimento nel mondo
del lavoro, anche in collaborazione con le Strutture di cui agli articoli 78
e 79
del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di
attuazione della legge
regionale n. 19/2006;
b) pone in essere ogni
azione utile a rendere operativo il Protocollo di Intesa con il Ministero della
Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione del 26 giugno 2007, n. 995 e sottoscritto nel
febbraio 2008;
c) segnala agli organi
regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati,
dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi
soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano
attività inerenti la tutela dei diritti umani;
d) si attiva nei
confronti dell’amministrazione interessata affinché assuma le necessarie
iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
e) interviene nei
confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di
accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per
le rispettive competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di
cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone
agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le
opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi;
f) propone agli organi
regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per
contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati
e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e
legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;
g) propone all’Assessorato regionale competente iniziative
concrete d’informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle
garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi
sociali del territorio e dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia,
favorendo l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento sulle
tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della
tutela delle vittime dei reati, della mediazione penale e sociale, della
sicurezza;
i) collabora con
l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e con gli Osservatori
provinciali di cui all’art. 14
della l.
r. n. 19/2006, e con l’Osservatorio sull’immigrazione istituito con
deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2007, n. 1228, all’attività di
studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale in ambito regionale;
j) esprime pareri e
formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali
e pluriennali riguardanti i minori e gli adulti soggetti a limitazioni delle
libertà personali, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province
e dei Comuni;
k) promuove iniziative
nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e
attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà
personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e
sociale.
Art. 3(Nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) 1. L’Ufficio del Garante regionale delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è presieduto dal
Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio
regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di
politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e
l’Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva
e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. É eletto il candidato che
ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3. Ai fini della designazione della rosa
di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle
incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell’art.30
della l.r.
n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra
i generi.
4. Ai fini della designazione della rosa
di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere
individuate personalità [che abbiano età non superiore a sessantacinque anni,] (1) che
siano in possesso di laurea magistrale o specialistica e che abbiano maturato
una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nella promozione e
nella tutela dei diritti umani e/o nell’attuazione di interventi di prevenzione,
trattamento e recupero delle forme di devianza, nel settore penitenziario e/o
nei Servizi sociali ed educativi del territorio.
5. Qualora, successivamente alla nomina,
venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il
Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel
termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza
dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché
provveda alla sostituzione.
6. Il Garante eletto, riceve un mandato
della durata di cinque anni, [ che è rinnovabile una sola volta.] (2)
(1) Parole soppresse dal R.R. n. 1/2022, art. 1, comma 1. (2) Parole soppresse dal R.R. n. 1/2022, art.1, comma 2.
Art. 4(Composizione dell’Ufficio del Garante) 1. É istituito presso il Consiglio
Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l’Ufficio del
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.
2. All’Ufficio viene assegnata una
dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell’ambito
dell’organico regionale.
3. L’Ufficio assiste il Garante nello
svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato, in stretta
collaborazione con le strutture della Giunta competenti per le materie
affrontate.
4. L’Ufficio del Garante può avvalersi
dell’apporto di risorse umane esterne, erogato da esperti con specializzazione
universitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente connesse
allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati
all’Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.
Art. 5(Trattamento economico e budget annuale)
1. All’Ufficio del Garante è assegnato
annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è
vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma
successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio,
connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale
dipendente assegnato all’Ufficio stesso.
2. Al Garante è attribuita un’indennità di
funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell’indennità annuale
lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi
comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per
l’espletamento dalla funzione.
3. L’Ufficio del Garante predispone e
presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno,
un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del
budget assegnato.
4 L’Ufficio del Garante non può in alcun
caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget
assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione
Art. 6 (Sede, organizzazione e struttura)
1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il
Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate,
avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente
messi a disposizione.
Art. 7 (Rapporti con le Autorità di garanzia)
1. Il Difensore Civico, le altre
Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, il Garante per i diritti
del Minore e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale attivano reciproca segnalazione di situazioni di interesse
comune, coordinando le rispettive funzioni nell’ambito delle loro competenze.
Art. 8(Relazioni agli organi istituzionali)
1. L’Ufficio del Garante informa
costantemente il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta
regionale dello svolgimento delle proprie funzioni e riferisce annualmente al
Consiglio Regionale sull’andamento della propria attività presentando, entro il
30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta, le
iniziative intraprese ed i risultati ottenuti nell’anno precedente, che viene
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione
del presente regolamento si provvede a partire dall’annualità successiva a
quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di
apposite risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B. ______
del Consiglio Regionale, denominato:
- (CNI) Funzionamento dell’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Al fine di dare idonea copertura agli
oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di
risorse da destinare al finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere
sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3
dell’art. 67
dellal.
r. n. 19/2006.
Art. 10 (Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione il
Consiglio regionale procede all’elezione del Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento
Disposizioni finali Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
|