Anno 2009
Numero 21
Data 29/09/2009
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 153 del 2 ottobre 2009
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Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 21

Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.(•) 


(•) Vedi anche la DGR n. 2579/2010


IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L. R. 10 luglio 2006 n. 19 che, all’art. 31 comma 6, prevede l’adozione del regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1729 del 23 settembre 2009 di adozione del Regolamento;

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:  




Art. 1

 (Finalità)


1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale, di seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”.

2. All’Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali di recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione.

3. L’Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.





Art. 2

(Azioni e funzioni dell’Ufficio del Garante)

 


1.         L’azione dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

a)    diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a misure restrittive della libertà personale, nella prospettiva costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale;

b)      segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti di tali persone;

c)    monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, all’autorità giudiziaria.

 

2.         L’Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a)    assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all’istruzione e alla formazione professionale, all’esercizio della libertà religiosa e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, anche in collaborazione con le Strutture di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della legge regionale n. 19/2006;

b)    pone in essere ogni azione utile a rendere operativo il Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 26 giugno 2007, n. 995 e sottoscritto nel febbraio 2008;

c)    segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti la tutela dei diritti umani;

d)    si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata affinché assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

e)    interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi;

f)     propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;

g) propone all’Assessorato regionale competente iniziative concrete d’informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali del territorio e dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia, favorendo l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime dei reati, della mediazione penale e sociale, della sicurezza;

i)     collabora con l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e con gli Osservatori provinciali di cui all’art. 14 della l. r. n. 19/2006, e con l’Osservatorio sull’immigrazione istituito con deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2007, n. 1228, all’attività di studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in ambito regionale;

j)     esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti i minori e gli adulti soggetti a limitazioni delle libertà personali, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province e dei Comuni;

k)    promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale.

 




Art. 3

(Nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure  restrittive della libertà personale) 


1.         L’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.

 2.         Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. É eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

 3.         Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell’art.30 della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi.

 4.         Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere individuate personalità [che abbiano età non superiore a sessantacinque anni,]    (1) che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica e che abbiano maturato una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nella promozione e nella tutela dei diritti umani e/o nell’attuazione di interventi di prevenzione, trattamento e recupero delle forme di devianza, nel settore penitenziario e/o nei Servizi sociali ed educativi del territorio.

 5.         Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

 6.         Il Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, [ che è rinnovabile una sola volta.] (2) 

 



(1) Parole soppresse  dal  R.R. n. 1/2022, art. 1, comma 1.
(2) Parole soppresse dal R.R.  n. 1/2022, art.1, comma 2.


Art. 4

(Composizione dell’Ufficio del Garante)


1.      É istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 2.     All’Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell’ambito dell’organico regionale.

 3.     L’Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato, in stretta collaborazione con le strutture della Giunta competenti per le materie affrontate.

 4.   L’Ufficio del Garante può avvalersi dell’apporto di risorse umane esterne, erogato da esperti con specializzazione universitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all’Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali. 




Art. 5

(Trattamento economico  e budget annuale)



1.         All’Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all’Ufficio stesso.

 2.         Al Garante è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento dalla funzione.

 3.         L’Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.

 4         L’Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione




Art. 6

 (Sede, organizzazione e struttura)




1.         L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione. 




Art. 7

 (Rapporti con le Autorità di garanzia)



1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, il Garante per i diritti del Minore e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivano reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive funzioni nell’ambito delle loro competenze.




Art. 8

(Relazioni agli organi istituzionali)



1. L’Ufficio del Garante informa costantemente il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta regionale dello svolgimento delle proprie funzioni e riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull’andamento della propria attività presentando, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta, le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti nell’anno precedente, che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 




Art. 9

(Norma finanziaria)  




1.         Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall’annualità successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di apposite risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B. ______ del Consiglio Regionale, denominato:

-          (CNI) Funzionamento dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

2.         Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell’art. 67 dellal. r. n. 19/2006.




Art. 10

 (Norma di prima applicazione)



1.         In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.