Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 3 COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11/01 e ss. mm.
ii(1)
(1) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii. che, all’art. 28 comma 6 bis, prevede
l’adozione del regolamento del Comitato VIA regionale;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 03 febbraio 2009 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Il Comitato regionale per la
Valutazione d’Impatto Ambientale, di seguito denominato “Comitato”, istituito
dall’art. 28
della L.r.
12.4.2001, n. 11, è l’organo tecnico consultivo della Regione nella
materia della valutazione dell’impatto ambientale ed è disciplinato dal presente
Regolamento
Art. 1(2) [Al Comitato
compete la formulazione dei pareri di cui alla L.R.
11/2001 e ss.mm.ii., concernenti i pareri regionali nell’ambito delle
procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e
di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza
ambientale.
Sulle
procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con particolare rilevanza
ambientale, l’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche potrà richiedere il parere
del Comitato.
Ai sensi
della D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304, ai lavori del Comitato partecipa il
Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito
all’istruttoria espletata, qualora i progetti o piani risultino sottoposti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza
ambientale ovvero a diretta procedura di V.I.A, come previsto dall’art. 4,
L.R.
n.11/01 e ss.mm.]
(2) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 2(3) [Fanno parte
del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato e
sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell’Organo, ed il
funzionario responsabile dell’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche.
Entrambi i
soggetti non hanno diritto di voto.
In caso di
assenza del Presidente, assume la presidenza del Comitato il componente più
anziano.
Le funzioni
di Segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio
Ecologia, anch’esso senza diritto di voto.
Possono
essere inoltre invitati ai lavori dello stesso Comitato, senza diritto di voto,
i coordinatori dei Servizi competenti per materia.]
(3) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 3(4) [Le pratiche
da sottoporre al Comitato vengono protocollate e depositate presso la Segreteria
del Comitato presso l’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche e sono tenute a
disposizione dei componenti.
La
Segreteria del Comitato provvede a redigere i verbali, ad archiviarli, a
collazionare ogni altro documento attinente l’attività del Comitato, compresi i
fogli di presenza, a provvedere alla liquidazione di ogni compenso spettante ai
componenti.]
(4) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 4(5) [Il
calendario delle riunioni del Comitato viene stabilito dal Presidente.
Le sedute
non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale.
Il
Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di
particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza nella definizione di
talune pratiche.
La
Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la convocazione ad ogni
singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni dalla data della
seduta.
In casi di
impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi
devono darne avviso almeno 3 giorni prima della seduta alla Segreteria del
Comitato.]
(5) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 5(6) [L’ordine
del giorno delle riunioni del Comitato, fatte salve specifiche necessità
d’ufficio, viene concordato durante la riunione del Comitato V.I.A. precedente,
sulla scorta dell’istruttoria dell’Ufficio
V.I.A. e Politiche Energetiche e
della effettiva disponibilità dei relatori.
Ove
ritenuto necessario, i componenti del Comitato e/o del Servizio Ecologia
potranno effettuare sopralluoghi e accertamenti tecnici nei siti oggetto degli
interventi proposti.
L’ordine del
giorno viene confermato dal Presidente entro 5 giorni dalla seduta del Comitato
tenendo conto di eventuali comunicazioni da parte del/dei relatore/i della
pratica e sarà inviato unitamente alla convocazione dalla Segreteria del
Comitato. ]
(6) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 6(7) [Le riunioni
del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in
carica.
I pareri
sono adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.]
(7) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 7(8) [In apertura
della seduta si procede, di norma, alla lettura ed all’approvazione del verbale
della seduta precedente.]
(8) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 8(9) [Prima
dell’avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di
incompatibilità nella trattazione della/e pratiche iscritte all’ordine del
giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi
dall’aula.
Si procede
con l’esame delle pratiche all’ordine del giorno.
Su ogni
punto all’ordine del giorno gli istruttori relazionano sulla pratica
affidatagli.
Al termine
di tale fase, il Presidente dà la parola ai componenti per eventuali interventi,
coordinando la discussione.
Come sopra
evidenziato, i componenti che hanno dichiarato non possono presenziare alla
discussione della pratica in relazione alla quale sussista la causa di
incompatibilità e quindi non concorrono alla formazione del quorum strutturale.]
(9) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 9(10) [Conclusasi
la discussione, il Comitato esprime il proprio parere, che viene sottoscritto da
tutti i componenti e firmato dal Presidente e dal Segretario.]
(10) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 10(11) [A
conclusione della seduta il Presidente assegna ad almeno due relatori ciascuna
pratica, amministrativamente definita, da sottoporre all’esame del Comitato, in
merito alle quali il Comitato si dovrà comunque esprimere entro 60 gg. dalla
data di assegnazione.
L’assegnazione delle pratiche deve essere operata in
considerazione della tipologia progettuale
unitamente ai profili
specialistico-professionali dei componenti del Comitato.
All’atto
dell’assegnazione i relatori dichiarano l’inesistenza di cause di astensione o
di incompatibilità e, in ogni caso, essi si impegnano alla riservatezza sulle
pratiche trattate con la disciplina del Pubblico Ufficiale.]
(11) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Art. 11(12) [Di ciascuna
seduta è redatto verbale dal Segretario.
Il verbale
riporta in forma sintetica le fasi del dibattito, l’assegnazione delle pratiche,
l’assegnazione di eventuali integrazioni relative alle pratiche già assegnate.]
(12) Regolamento abrogato dal Regolamento Regionale n. 24 del 2009, art 12
Disposizioni finali Il presente
Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.
12 maggio 2004,n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
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