Regolamento Regionale 26 maggio 2009, n. 9 Premio "Apulia" per opere di architettura contemporanea o di urbanistica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la
L.R. 10 giugno 2008 n. 14 che, all’art. 16, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
Vista
la
Delibera di Giunta Regionale n. 809 del 13 maggio 2009 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1Il premio “Apulia” Il Premio “Apulia”, promosso dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 14 del 10 giugno 2008, è assegnato annualmente per opere di architettura contemporanea o di urbanistica coerenti con le finalità della stessa legge e, in particolare, per opere che si distinguano per la capacità: di conservare, valorizzare e tutelare gli equilibri naturali del territorio; di favorire l’accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito; di migliorare la qualità urbana e la bellezza degli insediamenti umani e salvaguardare i paesaggi, nonché il patrimonio edilizio di qualità esistente; di dare risposta alle esigenze della città di tutti e della società multietnica. Esso nasce anche dalla convinzione che il quadro delle condizioni nel quale è possibile fare buona architettura o buona urbanistica non è determinato dalla sola qualità del lavoro del progettista, né solo da un ruolo positivo e stimolante dell’amministrazione pubblica, ma anche dalla lungimiranza e sensibilità dei committenti privati. Il Premio, assegnato dalla commissione giudicatrice ai sensi della L.R. n. 14 del 10 giugno 2008 e del presente regolamento, è suddiviso in due sezioni: a. SEZIONE PROGETTISTI UNDER 40, per autori di opere di architettura contemporanea o di urbanistica che presentano caratteristiche di particolare valore e siano state realizzate in Puglia nel quinquennio precedente; b. SEZIONE COMMITTENZA PRIVATA, per soggetti
che risiedono o abbiano la sede della loro attività in Puglia e che hanno
dimostrato una particolare attenzione al perseguimento della qualità in
architettura e in urbanistica. Altre
menzioni speciali e riconoscimenti potranno essere messi a disposizione da
Patrocinatori e Sponsor o individuati dalla Regione in aggiunta alle Sezioni
precedenti in ragione di particolari attività da riconoscere e
valorizzare.(1)
(1) Lettera modificata dal r.r.
n. 4/2016, art. 1.
Art. 2Consistenza dei premi Il
Premio “Apulia” per opere di architettura contemporanea o di urbanistica è
costituito da un premio, stabilito annualmente in base alle risorse finanziarie
disponibili.(2)
(2) Articolo modificato dal r.r.
n. 4/2016, art. 2.
Art. 3Modalità e condizioni di partecipazione(3) La struttura regionale competente emana, in occasione di ogni
edizione, il bando di partecipazione del premio Apulia fissando l’ammontare del
premio, i contenuti del progetto da allegare alla domanda di partecipazione e le
modalità di consegna della stessa. Le candidature al Premio devono essere effettuate dai Comuni nel
cui territorio le opere siano state realizzate. La segnalazione può essere
effettuata anche dal progettista, dal committente o dal
proprietario. Le opere di architettura contemporanea o di urbanistica devono
essere state progettate da un architetto o da un ingegnere edile libero
professionista o da gruppo di progettazione ed essere state completate nel
quinquennio precedente. La candidatura avviene mediante invio, alla struttura regionale
competente, entro i termini previsti dal Bando, di una domanda d’iscrizione, i
cui contenuti verranno indicati nel bando di
partecipazione. La Regione potrà avvalersi, per l’organizzazione del Premio e per
la diffusione dei risultati, della collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati,
associazioni, ecc..
(3) Articolo inserito dal r.r.
n. 4/2016, art. 2 che ha
soppresso gli articoli 3, 4 e 5 sostituendoli con il presente articolo 3.
Art. 4Commissione (4)
La
Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, è così composta:
-
n.2 personalità della cultura, esperti nelle discipline architettoniche e
urbanistiche designati dal Presidente della Giunta
Regionale,
-
n.2 esperti individuati dalla Regione sulla base delle segnalazioni effettuate
dalle Università pugliesi;
-
n.1 esperto individuato dalla Regione sulla base delle segnalazioni ricevute
dagli Ordini Professionali degli Architetti della Puglia;
-
n.1 esperto, individuato dalla Regione sulla base delle segnalazioni ricevute
dagli Ordini Professionali degli Ingegneri della Puglia
Qualora
le designazioni non pervengano in tempo utile, la nomina sarà comunque
effettuata dalla Regione.
I
Commissari espletano il loro incarico a titolo gratuito e non hanno diritto ad
alcun compenso. La commissione giudicatrice esprimerà il verdetto a maggioranza
dei voti dei presenti.
La
commissione giudicatrice potrà tenere in considerazione particolari valori
aggiunti alla progettazione quali la biocompatibilità, l’uso attento delle
risorse energetiche e ambientali, la spinta alla ricerca e all’innovazione, in
considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio e del paesaggio
della Puglia.
I
nominativi dei vincitori saranno resi pubblici in occasione della cerimonia di
premiazione a cui sarà data la massima visibilità attraverso gli organi di
informazione.
(4)
Articolo con nuova numerazione che ha sostituito l'art. 7 soppresso dal r.r. n. 4/2016, art. 2, punto 2 .
Art. 5Pubblicazione
dei materiali e diffusione del premio(5)
Per dare ulteriore risalto al rapporto intercorso tra committenti e
architetti, il profilo e l’opera dei premiati e dei segnalati saranno divulgati
sul sito internet regionale.
La Regione Puglia si riserva, anche, di pubblicare un catalogo in tiratura
limitata.
(5) La numerazione del presente articolo è stata sostituita dal r.r. n. 4/2016, art. 2, punto 3 e 4 , che ha
soppresso gli artt. 8 e 9.
Art. 6Restituzione dei materiali (6) I materiali ricevuti dalla Segreteria, dei quali agli artt. 5 e 6, resteranno
di proprietà della Regione Puglia, senza obbligo alcuno di custodia e di
restituzione.
(6) La numerazione del presente articolo è stata sostituita dal r.r. n. 4/2016, art. 2, punto 3 e 4 , che ha
soppresso gli artt. 8 e 9.
Disposizioni finali Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.12
maggio 2004, n.7 “Statuto
della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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