Anno 2010
Numero 20
Data 31/12/2010
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 2010, n. 195 straord.
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Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 20

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.



TITOLO 1

Norme di bilancio





Art. 1

Stato di previsione delle entrate.(1) 


1.  Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno finanziario 2011, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di competenza e in euro 26.976.983.644,49 in termini di cassa.

2.  Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio finanziario 2011.



(1)   Con la l.r. 14/2011 sono state introdotte, nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2011, approvato con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20, e variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2010, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa


Art. 2

Stato di previsione della spesa.


1.  Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2011, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 46 della L.R. n. 28/2001, è approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di competenza e in euro 26.976.983.644,49 in termini di cassa.




Art. 3

Impegni e pagamenti delle spese.


1.  È autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della L.R. n. 28/2001.

2.  È autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2.




Art. 4

Quadro generale riassuntivo.


1.  È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per lanno finanziario 2011, di cui allallegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per lentrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della L.R. n. 28/2001.




Art. 5

Elenco delle spese obbligatorie.


1.  Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allelenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a norma dellarticolo 49, comma 2, della L.R. n. 28/2001.




Art. 6

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine.


1.  Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine - capitolo 1110010 - UPB 06.02.01 - viene determinato per lesercizio 2011 in euro 1 milione ed è gestito a termini dellarticolo 49 della L.R. n. 28/2001.




Art. 7

Fondo di riserva per le spese impreviste.


1.  Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB 06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro 1 milione 250 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50 della L.R. n. 28/2001.




Art. 8

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari.


1.  Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari - capitolo 1110050 - UPB 06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro 1 milione 900 mila ed è gestito a termini dellarticolo 54 della L.R. n. 28/2001.




Art. 9

Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse.


1.  Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse – capitolo 1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro 5 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 54 della L.R. n. 28/2001.




Art. 10

Fondo svalutazione crediti.


1.  Il fondo svalutazione crediti - capitolo 1110065 - UPB 06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro 17 milioni 500 mila ed è gestito a termini dellarticolo 51-bis della L.R. n. 28/2001.




Art. 11

Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa.


1.  Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa – capitolo 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro 1.117.584.346,80 ed è gestito a termini dellarticolo 51 della L.R. n. 28/2001.




Art. 12

Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2010.


1.  Il saldo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2010 applicato al bilancio di previsione 2011 nellammontare complessivo di euro 1.023.764.376,67, ai sensi dellarticolo 48 della L.R. n. 28/2001, è utilizzato come segue:
a)  per euro 40 milioni al capitolo 1110045 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini dellarticolo 95 della L.R. n. 28/2001; b)  per euro 185 milioni al capitolo 1110046 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dellarticolo 95 della L.R. n. 28/2001; c)  per euro 778.764.376,67 al capitolo 1110060 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dellarticolo 93 della L.R. n. 28/2001




Art. 13

Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale.


1.  La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dallarticolo 42 della L.R. n. 28/2001, è autorizzata, per lesercizio finanziario 2011, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per listituzione di nuove unità previsionali di entrata, per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione Europea (UE), nonché per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2.  La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

3.  Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.

4.  Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per lanno 2011, sancite con Intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la presente legge.




Art. 14

 Erogazione al Consiglio regionale.


1.  I fondi stanziati sul capitolo 1050 della UPB 00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi dellarticolo 102, comma 3, della L.R. n. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente.




Art. 15

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.


1.  In relazione al disposto dellarticolo 74 della L.R. n. 28/2001, limporto dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro venticinque.




Art. 16

Bilancio pluriennale.


1.  È approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2011 - 2013, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dellentrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 26 della L.R. n. 28/2001.

ALLEGATI (2) 

omissis




(2) Sul BURP n.22/2011 è stata pubblicata la rettifica alla declaratoria del capitolo 811015


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.