Regolamento Regionale 1 febbraio 2010, n. 2 Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'avvocatura regionale. (1)
(1) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg. reg. 37/2012
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.R. del 26
giugno 2006, n. 18 che all’art. 7, prevede l’istituzione dell’ Avvocatura
regionale;
Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 47 del 26/01/20010 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1[Il
presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’articolo 7,
comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto
dell’articolo 27 del CCNL14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999
per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.] (2)
(2) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 2(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati
regionali)
[Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura
e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività
professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia
espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a
qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e
speciale.] (3)
(3) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 3(Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale)
[1 I compensi professionali per l’attività di cui
all’articolo 1 gravano sul fondo appositamente istituito denominato “Fondo per i
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”, alimentato
nella misura e secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2 Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale” è posto sotto la diretta titolarità e responsabilità dell’Avvocato
coordinatore che, ai fini della erogazione in busta paga dei compensi dovuti e
delle correlate ritenute fiscali e previdenziali, si avvale, per il tramite del
dirigente competente, del servizio personale.] (4)
(4) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 4(Alimentazione del fondo) (5) (6)
[1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di
provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale
con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte soccombente a spese,
diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei
diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di
cui al successivo articolo; - in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia
sulle spese, onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni
officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi
tariffari, e diritti nella misura del 60%, con esclusione delle spese.
2. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione Puglia in
presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per
l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte parzialmente
soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura
pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella
notula interna di cui al successivo articolo; - in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia
sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i
professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non
superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione
delle spese.
3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la
sentenza che in qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite
decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro la
Regione Puglia ovvero con l’accoglimento integrale delle azioni promosse
dall’amministrazione regionale. Sono altresì considerati favorevoli quei
provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur non
pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le cause promosse
contro la Regione Puglia dichiarando la nullità, l’inammissibilità,
l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza di giurisdizione o
di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della
materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata comparizione
delle parti.
4. Alimenta il fondo l’eventuale attività giudiziale
finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti
giudiziali a favore della Regione.]
(5) Vedi anche la l.r. n. 19/2010, art. 7 (6) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg. reg. 37/2012
Art. 5(Notule per la quantificazione di diritti e
onorari) [1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o
parzialmente favorevole, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula,
avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i
diritti e gli onorari nella misura stabilita dal precedente articolo 4 e con i
correttivi di cui al successivo articolo 6.
2. La notula, corredata di espressa dichiarazione di
conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta
dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e vistata dal
dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.
3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e
rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica,
redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente
articolo, evidenzia la parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno degli
avvocati incaricati che la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività
professionale sia stata resa da un avvocato regionale che, al momento della
definizione del giudizio, risulta cessato dal servizio, la notula redatta in
applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo deve
evidenziare la parte dei diritti spettante all’avvocato cessato; l’importo degli
onorari quantificato nella notula, da attribuire a norma dell’art. 7 comma 1
lettera a), spetta per il 50% all’avvocato regionale in servizio e per il 50%
all’avvocato cessato dal servizio.
4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza
svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la
notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del
presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari
spettante all’avvocato regionale incaricato.
5. Le notule sono presentate entro tre mesi dalla adozione
dei provvedimenti giudiziali favorevoli di cui al precedente articolo 4, comma
3.] (7)
(7) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 6(Cause uguali o seriali) [1. Nel caso di trattazione da parte dell’avvocato regionale
di due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le
notule successive alla prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente
articolo 5, quantificano i diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30%
rispetto alla prima.
2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a
20, l’importo delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra
l’Avvocato coordinatore e l’avvocato regionale contestualmente all’affidamento
dell’incarico.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano
applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente
soccombente a spese, diritti ed onorari in favore della Regione Puglia. In tal
caso all’avvocato regionale competono i diritti e l’onorario liquidati in
sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di cui al successivo articolo
7.
4. Per cause seriali si intendono:
a) quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;
b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che
comportano uguali argomentazioni difensive.
5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti
distinte di un medesimo provvedimento.
6. La qualificazione delle cause successive alla prima come
uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal dirigente del
Settore legale o dall’Avvocato coordinatore all’avvocato regionale incaricato.]
7. L’avvocato regionale incaricato del contenzioso
standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato coordinatore, di
fronte a costanti giudicati favorevoli con compensazione di spese, la non
costituzione in giudizio dell’Amministrazione onde evitare inutili oneri
processuali. L’inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità contabile
e disciplinare. Resta salva la facoltà dell’Avvocato coordinatore, valutate le
circostanze del caso, di proporre all’Amministrazione le strategie difensive
ritenute più opportune.
8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti aventi una
identica posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato interno di
chiederne la riunione.] (8)
(8) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 7(Compensi professionali) (9) (10)
[1. L’ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel
fondo viene ripartito nella misura che segue
a) a ciascun avvocato regionale incaricato viene attribuito
a titolo di compenso professionale l’importo quantificato in ognuna delle
proprie notulazioni, dedotta, su ciascuna, una somma pari al 15%;
b) a tutti gli avvocati regionali viene attribuito in parti
uguali l’importo complessivo annuale frutto dell’accantonamento del 15%
dell’ammontare dei compensi professionali riportati nelle notule, previa
deduzione della somma di euro 24.000,00 da destinare all’Avvocato coordinatore
che non si costituisca ordinariamente in giudizio e, ove consentito da espressa
disposizione di legge regionale, della ulteriore somma pari al 2% da destinarsi
a trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio
presso l’Avvocatura regionale. La partecipazione dell’avvocato regionale
all’attribuzione della quota del fondo frutto dell’accantonamento qui
disciplinato è proporzionata alla effettiva presenza in servizio nell’anno di
riferimento dell’accantonamento.
2. I compensi professionali liquidati nell’anno solare
all’avvocato regionale non possono superare l’importo (di seguito denominato
differenziale) dato dalla differenza tra l’importo medio attribuito, nell’anno
solare precedente a quello di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali
titolari di ufficio a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato,
e il trattamento complessivo convenzionalmente spettante, nell’anno solare
precedente a quello di maturazione dei compensi, a un dipendente regionale
appartenente alla cat. D, posizione economica D6, titolare di Alta
Professionalità, a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato.
3. Ai fini del rispetto del tetto di cui al comma precedente,
il Servizio personale certifica annualmente il differenziale assumendo quale
importo medio spettante ai dirigenti regionali titolari di ufficio quello da
essi percepito, nell’anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi
professionali, a titolo di retribuzione base, di retribuzione di posizione
nonché di retribuzione di risultato quantificata, quest’ultima, in base alla
media aritmetica risultante dal complesso degli importi concretamente attribuiti
a tale titolo per incarichi di titolarità di dirigente di ufficio diviso per il
numero di dirigenti titolari di ufficio.
4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di
cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell’avvocato costituito, i
compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella
misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia
trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per
l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta
regionale.
5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente
comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra
compensi professionali e retribuzione di risultato.
6. L’accantonamento non superiore al 2% previsto dal
precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a trattamento accessorio
incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale,
viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità e con i limiti fissati
dal contratto collettivo integrativo.
7. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale
comunica formalmente ogni trimestre al Servizio personale il compenso
professionale maturato sulle notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a
valere sul fondo di cui all’articolo 3.
8. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale
comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno, la
quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere
sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1,
lettera b).
9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati
nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera
a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7,
sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del
tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute
relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative
all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
10. Gli importi relativi ai compensi professionali spettanti a
ciascun avvocato regionale a valere sull’accantonamento operato su ogni notula
ai sensi del precedente comma 1, lettera b), maturati nell’anno solare di
riferimento e comunicati ai sensi del precedente comma 8, sono liquidati,
unitamente allo stipendio del successivo mese febbraio, nel rispetto del tetto
fissato nel precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute relative
agli oneri contributivi e fiscali.
11. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre
2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri
riflessi a carico della Regione Puglia, con esclusione dell’IRAP che resta a
carico dell’Ente.
12. Il diritto agli onorari e ai diritti non richiesti entro il
termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, ai sensi dell’articolo
5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la liquidazione si intenderà
ad ogni effetto tacitamente rinunciato.
13. I compensi professionali erogati agli avvocati gravanti
sul “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”
sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro
straordinario. La correlazione tra tali compensi professionali e la produttività
individuale, ivi inclusa la retribuzione di risultato, è disciplinata dalla
contrattazione integrativa.]
(10) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg. reg. 37/2012 (9) Vedi anche la l.r. n. 19/2010, art. 7
Art. 8Costituzione del fondo e bilancio preventivo) [1 L’importo a preventivo del “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è quantificato
dall’Avvocato coordinatore e appostato annualmente nell’UPB di riferimento in
considerazione dell’ammontare complessivo delle notule presentate dagli avvocati
regionali nell’anno precedente.
2 L’eventuale residuo del fondo, risultante a consuntivo,
incrementa nell’anno successivo la quota del 15% dell’accantonamento di cui
all’articolo 7, comma 1.
3 Nel caso di scostamenti tra l’importo del fondo in
bilancio preventivo e l’andamento della notulazione, si procede, a richiesta
dell’Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari strumenti di assestamento di
bilancio.] (11)
(11) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 9(Pubblicità degli incarichi e dei compensi
professionali)
[Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti
agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di
cui alla legge
regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.] (12)
(12) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 10[Sono a carico dei singoli avvocati regionali gli oneri per
l’ottenimento dell’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo
professionale e quelli per il suo mantenimento.] (13)
(13) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Art. 11(Disciplina di prima applicazione e transitoria)
[1 Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale” di cui all’articolo 3 del presente regolamento viene istituito a
decorrere dall’anno 2009.
2 Per l’anno 2009, la redazione delle notule di cui al
precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto della misura e dei
limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione entro il 30
aprile 2010.
3 Con riferimento ai provvedimenti giudiziali favorevoli
definiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26
giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale, a seguito di mandati
conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli avvocati regionali
per l’attività espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque
grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa,
tributaria e speciale, sono determinati nelle seguenti misure e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2 (validazione liquidatori), 3 e 4
(incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause seriali) e sono interamente
liquidati a favore dell’avvocato costituito:
A. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente
favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna della controparte
soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura
pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
B. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente
favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di
omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per
diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni
e/o integrazioni;
C. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente
favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna della controparte
parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione
Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
D. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente
favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di
omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi tariffari per
diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni
e/o integrazioni.
4. Per il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di
istituzione dell’Avvocatura regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule
di cui all’articolo 5 del presente regolamento ai fini della determinazione dei
compensi come stabiliti nel precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio
2010. L’avvocato, con la presentazione delle notule, assume l’impegno a non
azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative
azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla
base di un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio
regionale e avente durata comunque non superiore a due anni.] (14)
(14) Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Disposizioni finali [Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]
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