Anno 2011
Numero 15
Data 06/07/2011
Abrogato No
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 luglio 2011, n. 108
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Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 15

Istituzione degli ecomusei della Puglia



Art. 1

Oggetto e finalità.


1.  La Regione Puglia, di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce, promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui linsediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e levoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dellintera comunità locale.

2.  La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, promuove listituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di cui al comma 3 e ne sostiene le attività.

3.  Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a)  conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con lambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, lutilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale; b)  rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al fine di valorizzare i caratteri identitari locali; c)  promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale - materiale, immateriale - sociale e ambientale del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di “mappe di comunità”, cosi come definite dallarticolo 13 (Le mappe di comunità), comma 1, dellElaborato 2 (Norme tecniche di attuazione) allegato alla Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 1 (Approvazione della proposta di Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura); d)  favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, con compiti di promozione e attivazione sul territorio del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica); e)  valorizzare e diffondere la conoscenza e luso del patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di unarea connotata da specifici caratteri identitari; f)  favorire e promuovere progetti di sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del territorio; g)  promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico - educative; h)  predisporre itinerari di visita e percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e accompagnino il visitatore nella conoscenza dellambiente e delle tradizioni locali; i)  sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in particolare quelle culturali, scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, gli enti e associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori; j)  ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere; k)  promuovere, anche a fini di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico e artistico, nonché delle tradizionali produzioni agroalimentari ed artigianali presenti; l)  promuovere iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà ecomuseali anche attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee; m)  mettere in atto procedure e metodi per lattuazione della Convenzione europea del paesaggio per il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale; n)  rappresentare presidi locali dellOsservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, fungendo da attivatori dei processi di sensibilizzazione della società pugliese per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico di cui al comma 3, lettera d), dellarticolo 4 (Finalità e funzioni dellOsservatorio) della L.R. n. 20/2009.

 




Art. 2

Riconoscimento e gestione degli ecomusei.


1.  Gli ecomusei sono promossi da associazioni e fondazioni culturali, ambientalistiche e di conservazione del patrimonio storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui allarticolo 1, comma 3, ovvero enti locali singoli e associati, enti di ricerca pubblici e privati.

2.  La Regione Puglia riconosce e disciplina gli ecomusei sul proprio territorio.

3.  I soggetti di cui al comma 1, nellambito dellorganizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi da destinare a sede del laboratorio ecomuseale dove svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico - educative e di ricerca in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.

4.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo nonché per la individuazione dei soggetti pubblici e i requisisti dei soggetti privati ai quali è consentita la gestione degli ecomusei. Tale regolamento   tiene conto dei seguenti criteri:

a)  caratteristiche di specificità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone lecomuseo;

b)  partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dellecomuseo;

c)  presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni ed enti locali singoli o associati;

d)  allestimento di spazi adeguati ad ospitare laboratori ecomuseali come centri di interpretazione, documentazione e informazione;

e)  esistenza di itinerari di visita e allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione;

f)  rapporto con altri ecomusei eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi. (1) 

5.  La Regione istituisce un elenco degli ecomusei di interesse regionale riconosciuti con le modalità di cui al comma 2 e sulla base del regolamento di cui al comma 4. Tale elenco viene annualmente aggiornato. Linserimento nellelenco degli ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di ecomuseo.
Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere della Consulta di cui allarticolo 4, verifica la permanenza dei requisisti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo provvedendo a eventuali cancellazioni.

6.  La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta collaborazione con lOsservatorio regionale per la qualità del paesaggio e dei beni culturali, il quale per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può promuovere forme di cogestione degli ecomusei tra gli enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.

7.  La Regione promuove altresì le iniziative di formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei già attivi in Puglia e nelle altre regioni dItalia e dEuropa.





Art. 3

Denominazione e marchio.


1.  Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo.

2.  Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui allarticolo 2, comma 2, la Regione riconosce ad ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dellEcomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

3.  La Regione può promuovere un marchio che raccolga limmagine complessiva degli ecomusei della Puglia (Rete Ecomusei Puglia).




Art. 4

Consulta regionale degli Ecomusei.


1.  La Giunta regionale nomina una Consulta regionale degli ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente legge.

2.  La Consulta:
a)  si esprime sul riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli ecomusei;

b)  svolge azione di coordinamento nei confronti degli ecomusei riconosciuti ai sensi dellarticolo 2;

c)  svolge azione di programmazione delle attività di promozione degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale.

3.  La Consulta è composta da:
a)  lAssessore regionale con delega ai beni culturali;

b)  un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente;

c)  un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di beni culturali;

d)  un rappresentante designato da ciascun ecomuseo;

e)  i dirigenti dei servizi competenti nelle materie dei beni culturali e del paesaggio;

f)  un rappresentante dellOsservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali;

g)  un rappresentante dellUniversità di Bari, un rappresentante dellUniversità del Salento e un rappresentante dellUniversità di Foggia;

h)  i rappresentanti dei Comuni dei territori interessati agli ecomusei e un rappresentante della relativa Provincia di appartenenza;

i)  i rappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente, che abbiano manifestato il proprio interesse.

4.  La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui comma 3.

5.  Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

6.  La Consulta determina le modalità del proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o rappresentanti e operatori degli ecomusei regionali.

7.  Ai componenti della Consulta non è riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte lanno e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

8.  La composizione della Consulta è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale allinizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

 
 




Art. 5

 Finanziamenti.


1.  Alla spesa derivante dalla gestione degli ecomusei iscritti negli elenchi di cui allarticolo 2, comma 5, ammontante per lesercizio finanziario 2011 a euro 20.000,00, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo di bilancio 811005 - UPB 04.03.01 “Contributi per musei di enti locali, ecomusei ed enti e/o istituzioni di interesse locale”. Per gli esercizi successivi, si fa fronte con gli stanziamenti definiti nei capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.




Art. 6

Disposizioni transitorie e finali.


1.  In prima applicazione della presente legge sono qualificati “Ecomusei” i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, che operano per finalità analoghe a quelle di cui allarticolo 1, che abbiano già promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il contributo della Consulta per gli ecomusei e dellOsservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, provvede alla ricognizione di tali iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui allarticolo 3.

2.  In prima applicazione della presente legge la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.  Entro un anno dallapprovazione del regolamento di cui al comma 4 dellarticolo 2, gli ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.