Anno 2011
Numero 7
Data 17/05/2011
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n° 74 del 12-05-2011 (Supplemento 1)
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Legge Regionale 17 maggio 2011, n. 7

Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21



Art. 1

Disciplina adempimenti referendum consultivo territoriale 


1. Nello svolgimento del referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21, indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2011, n. 425, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 60, fissato in concomitanza con i referendum statali abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana da tenersi nell’anno 2011, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione. 
2. Conseguentemente, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), nonché ogni altra disposizione incompatibile con il comma 1 della presente legge. 

3. Le operazioni di scrutinio del referendum consultivo di cui alla presente legge si svolgeranno successivamente, senza interruzione, a quelle relative ai referendum nazionali. 

4. La Regione stipula apposita convenzione con la Prefettura di Lecce per determinare e ripartire le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a suo carico. 

5. Sono fatti salvi gli atti adottati e gli adempimenti effettuati in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale 21/2011. 




Art. 2

Spese per lo svolgimento di referendum ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 


1. Agli oneri per l’attuazione della presente legge si fa fronte mediante stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila sul capitolo 1740 della UPB 8.2.1 “Spese per lo svolgimento di referendum di cui alla l.r. 26/1973 e successive modifiche” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie locali (l.r. 36/2008 - art. 14)” della medesima U.P.B. 8.2.1. 



Art. 3

Modifiche alla l.r. 27/1973 


1. L’art. 30 della l.r. 27/1973 è sostituito dal seguente: 

“Art. 30 
1. Per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione esclusivamente le seguenti spese: 
a) forniture degli stampati e delle schede; 
b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei seggi; 
c) spese per i componenti l’Ufficio centrale per il referendum consultivo della competente Corte di appello. 
2. Tutte le altre spese sono a carico dei Comuni interessati alle modifiche territoriali. 

3. Le spese di spettanza della Regione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione, previa verifica della loro congruità”. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.