Regolamento Regionale 4 luglio 2011, n. 14 Riformulazione Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.(1)
(1) Regolamento abrogato dall’ art. 18,
Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Il Presidente della
Giunta regionale Visto lart. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare,
gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;
Vista la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1;
Visto il Reg. reg. 9
marzo 2009, n. 4;
Vista la Delib.G.R. 28 giugno 2011, n. 1477
emana
il
seguente regolamento:
Art. 1Principi generali(2) [1. Con il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 29 marzo 2001 n.135, in applicazione del disposto di cui all’articolo 5 della Legge regionale 11 febbraio 2002 n.1 e della successiva Legge regionale 3 dicembre 2010 n.18, la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con l’acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi. 2. I Sistemi Turistici Locali, nell’ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a diversificare l’offerta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l’integrazione, la fruibilità e la qualità dei servizi erogati. 3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento dell’offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo finalizzate alla crescita e all’innovazione del sistema produttivo, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.]
(2) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 2Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico
Locale(3) [1. La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo Turistico dagli stessi elaborati. 2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei caratterizzati dall’offerta di motivi di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni culturali e ambientali, a prodotti tipici dell’agricoltura, alla gastronomia, all’artigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.]
(3) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 3Definizione di STL.(4) [1. Assumono la definizione di Sistema Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del successivo art. 5 comma 2). 2. I STL sono costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il volano economico delle economie turistiche.]
(4) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 4 Finalità dei STL(5) [1. La natura mista dei STL li rende sede privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la Regione. 2. I STL si costituiscono per concorrere alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell’attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per: a) Proporre un “Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale”, integrando le competenze, le capacità previsionali e le proposte degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione; b) Gestire un “marchio d’area” distintivo e coordinato con il brand “Puglia”, definendo annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare attraverso l’Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali; c) Concorrere alla conoscenza, alla razionalizzazione, all’integrazione, all’innovazione e all’adeguamento degli standard qualitativi dell’offerta turistica locale; d) Favorire il coordinamento degli attori pubblici e privati che operano sul territorio con la finalità di aumentare la competitività territoriale attraverso l’individuazione delle strategie e delle modalità operative atte ad incrementare la notorietà, l’accessibilità e la fruibilità dei singoli attrattori; e) Favorire la cooperazione intersettoriale e la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle popolazioni locali, di diffusione della cultura dell’ospitalità, ecc.), sia attirando capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti; f) Sostenere l’integrazione degli attori locali con le strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla legge
regionale n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi” pubblicata dalla Regione Puglia il 3 Agosto 2007; g) Coordinare la promozione a livello locale e l’informazione sul territorio, affiancando l’attività degli IAT e cooperando con le Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli EE.LL., procedendo alla calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a livello di Sistema Turistico; h) Svolgere attività di analisi, ricognizione, raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le Province - e di supporto informativo all’Osservatorio Regionale ed all’Agenzia regionale per l’aggiornamento del portale viaggiareinpuglia. it, nonché per gli altri strumenti di comunicazione attivati dalla Regione; i) Se previsto nel proprio statuto, l’STL potrà attivare un ufficio progetti che costituisca l’ambito privilegiato di progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e regionali e delle opportunità di adeguamento dell’offerta turistica locale e fornisca, su richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in materia turistica.]
(5) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 5 Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti(6) [1. Concorrono alla costituzione dei STL: a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell’ambito territoriale interessato; b. Province competenti per territorio; c. Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio; d. Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. 19/1997 e s.m.i e della L. 394/1991, operanti nell’ambito territoriale interessato; e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell’ambito territoriale interessato. 2. Ai STL possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati: a. Associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle produzioni tipiche; b. Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera; c. Altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell’ambito territoriale interessato. 3. I Comuni possono aderire ad un solo Sistema Turistico Locale.]
(6) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 6Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL(7) [1. La Regione suddivide l’intero territorio attraverso l’adozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare di studio e ricerca. 2. La Regione istituisce un tavolo di concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito territoriale candidato all’istituzione di un STL, sulla base delle istanze pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha assunto orientamento; 3. L’Ente Provinciale o gli Enti Provinciali convocati al tavolo provvedono alla animazione territoriale necessaria a garantire la piena partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla fase costitutiva.]
(7) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 7Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL(8) [1. Ambito operativo dei STL è il territorio amministrato dai Comuni aderenti. 2. Ai sensi del precedente art. 3, comma 2), per dimensione significativa si intende l’aggregazione di un numero congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare l’insieme della storia, della stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio, tale da consentirne la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai successivi artt. 10 e 11.]
(8) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 8Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia(9) [1. La scelta della forma associativa del STL è demandata all’autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente. 2. Lo Statuto dell’STL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti previsioni: a. La forma associativa individuata; b. Il periodo di validità, compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove anni; 3. Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti privati. (10) 4. Gli Statuti devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo. (11) ]
(10) Nel testo pubblicato nel BURP n. 108/2011 questo comma è numerato erroneamente come “2” (11) Nel testo pubblicato nel BURP n. 108/2011 questo comma è numerato erroneamente come “3” (9) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 9Adempimenti di competenza della Regione per listituzione del
Sistema regionale dei STL
(12) [1. La Giunta regionale delibera il sistema regionale dei STL e
dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.]
(12) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 10Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei
STL [1. LAssessorato al Turismo dispone, a cadenza
annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in particolare a
verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la
tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle
previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
2. Ai fini del monitoraggio e della verifica,
ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di
maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati
conseguiti nellanno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e
contabile.
3. Ciascun STL è altresì tenuto a presentare
allAgenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun anno solare,
una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e
internazionale per lanno successivo]
(•) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 11Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale(13) [1. Il Quadro Triennale di Sviluppo Turistico
Territoriale è elemento costitutivo del STL. Deve essere coerente con gli
indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti
elementi:
a. analisi dellambito territoriale di riferimento, contenente
indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla
programmazione regionale; b. indicazioni in merito agli strumenti di
finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nellarea territoriale
interessata; c. obiettivi perseguiti e risultati attesi;
d. coerenza e connessioni con le proposte e gli
interventi del Distretto Turistico Regionale.
2. Le funzioni di controllo e confronto degli
indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio
sullefficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati
ottenuti per leventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al
Comitato previsto dallart. 2
comma 2 della L.R.
n. 1/2002 così come modificato dallart. 1 della L.R.
n. 18/2010.]
(13) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 12 (14) Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e promozione
nazionale e internazionale allAgenzia Pugliapromozione
[1. Entro il trenta settembre di ciascun anno
solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare allAgenzia Pugliapromozione un documento
di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di posizionamento
del “marchio darea” per lanno successivo. Esso deve contenere i seguenti
elementi:
a. analisi degli obiettivi della comunicazione e dei risultati
attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali,
individuazione dei messaggi principali; b. coerenza e connessioni tra le proposte di
comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con gli interventi sul
brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione; c. indicazione delle eventuali forme e delle
fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate e/o previste, da parte degli
E.E.L.L. e, in particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di
diritto privato.
2. Le funzioni di controllo e di monitoraggio
sullefficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica
periodica dei risultati ottenuti, sono demandate allAgenzia Pugliapromozione,
la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con gli uffici IAT e
le Pro Loco.]
(14) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 13Revoca del riconoscimento dei STL
(15)
[1. Su proposta dellAssessorato al Turismo, la
Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del
riconoscimento dei STL, nei seguenti casi: a. mancato svolgimento di
attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi; b. accertata inadempienza rispetto alle
finalità istitutive di cui allart. 4, ovvero comportamenti ed attività che
contravvengono alle stesse; c. difformità sostanziale delle attività
realizzate rispetto al programma di attività approvato; d. irregolarità nel funzionamento o nella
gestione; e. recesso di oltre la metà dei soggetti
costituenti di cui allart. 5 comma 1); f. sopravvenuta carenza dei requisiti
costitutivi. 2. Nelle predette ipotesi lAmministrazione
regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Locale a
sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al
perseguimento delle finalità del programma.]
(15) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 14Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi
Turistici Locali
(16)
[1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia
possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le
singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente
adottata.
2. La Regione definisce le procedure di
attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi
Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.]
(16) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 15Altre norme di carattere finanziario e gestionale
(17)
[1. Il provvedimento di revoca adottato ai
sensi dellart. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le
modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie
eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi
atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai
rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. Allo stesso modo la Regione definisce le
modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti a
valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dellart. 6 della L. 29 marzo
2001, n. 135.
3. I componenti degli organi di gestione e
amministrativi dei STL non sono retribuiti.
4. Le attività dei STL sono svolte da personale
temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle
modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL
possono stipulare contratti di lavoro subordinato.]
(17) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 16Norme transitorie
(18)
[1. Le istanze prodotte in forza del Reg.
reg. 9 marzo 2009, n. 4 e tese al riconoscimento di STL (“Sistemi Turistici
Locali”), sintendono oggetto di istruttoria finale e nuova concertazione tra i
Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia;
2. Le istanze prodotte sulla base del medesimo
regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di Prodotto”)
troveranno riconoscimento nellambito dellistruttoria che sarà redatta
dallOsservatorio istituito con atto di Giunta n. 263 del 2 febbraio 2010 tra la
Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria e finalizzata ad una
prossima istituzione del “Distretto Regionale del Turismo”.]
(18) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Art. 17Disposizioni finali
(19)
[1. Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente regolamento, sintendono richiamate le norme di cui alla L.R.
n. 1/2002, allaL.R.
n. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al D.P.G.R. 22 febbraio
2011, n. 176 istitutivo dellAgenzia Pugliapromozione nonché le disposizioni
comunitarie, statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]
(19) Regolamento abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Disposizioni finali [Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.]
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