Anno 2011
Numero 7
Data 27/04/2011
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 2 maggio 2011, n. 66
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Regolamento Regionale 27 aprile 2011, n. 7

Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali.



Il Presidente  della

Giunta regionale


Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo CE, il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio;

Vista la L.R. 29 giugno 2004, n. 10 ed, in particolare, gli artt. 1 e 4;

Vista la Delib.G.R. 26 aprile 2011, n. 747 di adozione del regolamento;

 

emana

 

 il seguente regolamento:




Art. 1

Ambito di applicazione


1.    Il presente Regolamento disciplina gli aiuti concessi sottoforma di garanzia a fronte di prestiti per investimenti iniziali.

2.    Il presente Regolamento si applica alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione delle seguenti:

a)    imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;(1)

b)    imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;

c)    imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)    imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;(2)

Il presente Regolamento, inoltre, non si applica:

a)    alle attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

b)    alle operazioni condizionate all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

c)    all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.


1 Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000

2 Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002





Art. 2

Soggetti beneficiari


1.  I soggetti beneficiari di cui al presente regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003 (3) .

2.  I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

a)  essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b)  essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;

c)  essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;

d)  non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e)  operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dellambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

 f)  non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g)  aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dallOrganismo competente la restituzione;

h)  non trovarsi in condizioni tali da risultare unimpresa in difficoltà così come definita dallart. 1, par. 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

3.  I soggetti beneficiari sono tenuti allobbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa allultimo titolo di spesa ammissibile.

 

(3)  Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

 



Art. 3

 Tipologie di garanzie ammissibili


1.  Nellambito del presente regolamento sono ammissibili le operazioni di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali, attraverso la costituzione di specifici fondi.

2.  Per investimenti iniziali si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla costruzione di un nuovo stabilimento, allestensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo.

3.  Le garanzie sono concesse direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI. La garanzia concessa deve essere escutibile a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e coprire, nei limiti dellimporto massimo garantito, lammontare dellesposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.

4.  Le controgaranzie sono accordate su operazioni di garanzia concesse da altri fondi privati di garanzia. Attraverso la modalità operativa della “controgaranzia” il Fondo interviene garantendo laltro fondo di garanzia a copertura dellimporto da questo garantito in prima istanza in favore del soggetto finanziatore per lesposizione di questultimo verso la PMI. La “controgaranzia” può essere “a prima richiesta” se laltro fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta”, o “sussidiaria” se laltro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria”.

5.  Le cogaranzie sono concesse direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ad un altro fondo (privato) di garanzia. Attraverso la “cogaranzia” il Fondo garantisce direttamente il soggetto finanziatore (come nella “garanzia diretta”) ma lo fa, pro quota, insieme ad un altro fondo di garanzia.




Art. 4

 Importo massimo garantito e percentuale di copertura delle operazioni sottese

 
 
 



1.  Limporto massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore.

2.  La copertura massima delle garanzie non può superare l80% di ciascun finanziamento sottostante.

 
 
 




Art. 5

 Durata delle garanzie



1.  La durata della garanzia è limitata alla durata delloperazione sottesa e non potrà, comunque, superare i 15 anni.




Art. 6

Metodo di calcolo dellESL.



1.  Il calcolo dellESL è effettuato adottando il metodo approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010.

 
 



Art. 7

Applicazione del regolamento.

 
 



1.  Le amministrazioni pubbliche, gli organismi pubblici, le banche ed i confidi che ricevono dalla Regione finanziamenti per la gestione di fondi di garanzia, dovranno applicare la metodologia di cui al precedente articolo per calcolare lelemento di aiuto nelle garanzie pubbliche alle singole imprese.

 
 



Art. 8

Adeguamento e aggiornamento del metodo di calcolo.



Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dallArea Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione.




Disposizioni finali


Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44, comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.