Legge Regionale 24 luglio 2012, n. 21 Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale(1)
(1) Vedi Reg. reg. 3 ottobre 2012, n. 24 “Linee guida per l’attuazione della legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”.
Art. 1 Finalità e campo di applicazione 1. La presente legge si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall’articolo 6 (Piano regionale di intervento) della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché nelle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle quali sono insediate attività industriali, nonché nelle aree che dovessero essere dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale o Sito di interesse nazionale di bonifica. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli stabilimenti, insediati nelle zone di cui al comma 2, nonché a tutte le parti impiantistiche a essi connessi, che sono soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative; c) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti di cui all’articolo 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), comma 12, del d.lgs. 152/2006. 4. Sono comunque escluse le attività di cui all’articolo 272 (Impianti e attività in deroga), commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006.
Art. 2Valutazione del danno sanitario - VDS 1. In riferimento alle zone di cui all’articolo 1, l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La VDS è realizzata nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione in materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni. Con separato atto regolamentare(2) della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto VDS deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1.(3)
(2) A riguardo si veda l' art.2
del Regolamento
regionale del 3 ottobre 2012, n. 24 (3) A riguardo si veda l'art. 5
del Regolamento
regionale del 3 ottobre 2012, n. 24.
Art. 3 Emissioni in atmosfera 1. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti (4) di cui all’articolo 1, comma 3, devono ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni. 2. E’ obbligatoria l’adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile. 3. È comunque obbligatorio il monitoraggio in continuo degli IPAal perimetro degli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a).
(4) A riguardo si veda l'art. 3
del Regolamento regionale del 3 ottobre 2012, n. 24.
Art. 4 Scarico nei corpi idrici 1. Ove il rapporto VDS di cui all’articolo 2 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, devono ridurre i valori di emissione massica degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all’uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell’eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale. 2. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione massica degli inquinanti di cui al comma 1, devono avvenire sia all’ingresso che all’uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell’eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
Art. 5 Interventi per evitare la diffusione di polveri inquinanti in atmosfera e nell’ambiente 1. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell’ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
Art. 6Attuazione delle misure di mitigazione, vigilanza e controllo 1. Il rapporto VDS, redatto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è inviato alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui all’articolo 2, comma 1, sottopongono alla Giunta regionale il rapporto VDS ai fini della presa d’atto. 2. Nell’ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del rapporto VDS sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione presentano alla Regione Puglia un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dalle autorità di cui all’articolo 2, comma 1. 3. Gli oneri connessi all’esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 1 sono a totale carico dei soggetti gestori. ARPAPuglia provvede a effettuare le necessarie verifiche per valutare l’effettiva attuazione dei piani e l’efficacia delle misure ivi previste. 4. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, la Regione Puglia diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, l’Autorità sanitaria dispone la sospensione dell’esercizio dello stabilimento. 5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, ARPA Puglia informa immediatamente la Regione Puglia, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, l’Autorità sanitaria dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alle istituzioni interessate. 6. Il rapporto VDS di cui all’articolo 2, i piani di riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, le determinazioni assunte ai sensi dei commi 2, 4 e 5 del presente articolo, sono trasmessi senza indugio all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le determinazioni di propria competenza. 7. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, la realizzazione di nuovi stabilimenti recanti le caratteristiche descritte all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato dagli enti di cui all’articolo 2. 8. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 6 il documento di non aggravio degli impatti sanitari costituisce: a) contenuto essenziale dello Studio di impatto ambientale di cui all’articolo 8 (SIA relativo ai progetti) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), nell’ambito delle procedure di VIA di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni; b) allegato necessario alle domande di AIA di cui all’articolo 7 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale). 9. Nell’ambito delle procedure di VIA e di AIA di competenza statale, il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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