Legge Regionale 25 settembre 2012, n. 27

Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012



Art. 1

 Finalità


1. La presente normativa detta disposizioni per la prosecuzione, da parte degli enti locali interessati, delle attività di ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell’area della Provincia di Foggia.




Art. 2

Attuazione piani di ricostruzione 


1. I Comuni interessati e titolari dei finanziamenti assegnati dal Commissario delegato con i piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata e approvati dalla Regione di cui all’elenco Allegato A rimangono titolari dell’attuazione delle attività già poste in essere per l’attuazione degli stessi piani di ricostruzione, oltre che del completamento dell’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione a favore degli aventi diritto.

2. Per la prosecuzione delle attività i Comuni hanno facoltà di avvalersi, dal 1° maggio 2012(1) al 31 dicembre 2022, (2)  di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato, nel limite di spesa e nel numero dei contratti in essere alla data del 30 aprile 2012. Detto eventuale personale esterno può essere utilizzato anche da due o più Comuni convenzionati tra loro. La Regione assegna ai Comuni interessati le risorse necessarie per l’attuazione del presente comma, in base alle risorse disponibili in bilancio.    (3) 

3. Le spese sostenute dai Comuni a partire dal 1° maggio 2012 per la realizzazione dei piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata, nonché per l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione e per il funzionamento delle strutture dedicate attraverso il personale di cui al comma 2, sono rendicontate alla Regione Puglia, nel rispetto delle indicazioni di cui alle direttive vigenti di cui all’articolo 3.



(1) Termine così sostituito dalla l.r. 37/2014, art. 37, c.1, lett. a). In precedenza il termine era fissato al 1° ottobre 2012.
(2) Comma così modificato dall’ art. 55, comma 1, L.R. 30 dicembre 2021, n. 51, a decorrere dal 31 dicembre 2021. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 30 marzo 2023, n. 53 (pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2023, n. 14, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 55, L.R. n. 51/2021. In precedenza, il presente comma era già stato modificato  dall’ art. 50, comma 1, l.r.28 dicembre 2012, n. 45 , dalla l.r. n. 45/2013, art. 38, dalla l.r. n. 37/2014, art. 37, comma 1, lettera a),dalla lr n. 52/2014, art. 9 , dalla l.r. n. 1/2016, art. 10,  dall'art. 7, della l.r. 54/2017;   dalla l.r. 52/2019, art.16, comma 1; è stato così nuovamente  modificato dalla l.r. 35/2020, art. 31, comma 1. 
(3) Comma modificato dall'art. 7, della l.r. 54/2017; 


Art. 3

 Disposizioni tecniche procedurali


1. Le disposizioni tecniche per la realizzazione delle opere di ricostruzione post sisma relative all’edilizia pubblica e di interesse pubblico e all’edilizia privata sono quelle contenute nelle direttive di cui all’elenco Allegato B adottate dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002 di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha operato in forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253 (Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile) e successive fino all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2012, n. 4009 (Disposizioni urgenti di protezione civile).




Art. 4

 Attività di sorveglianza e controllo


1. La sorveglianza e il controllo sull’attuazione dei piani di ricostruzione e sulle più complessive attività di cui all’articolo 2 e delle relative spese è di competenza della Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici. La Regione può altresì avvalersi, qualora ricorrano le condizioni di necessità tecnico-organizzativa e nel rispetto delle norme in materia di pubblico impiego, del personale già impiegato, a qualunque titolo, presso la struttura commissariale, al fine di garantire il raccordo e la continuità con la precedente gestione.




Art. 5

 Ulteriori disposizioni


1. Eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali o dell’Unione europea assegnate o destinate alle finalità di cui alla presente legge, nonché le eventuali economie derivanti dall’attuazione dei piani di ricostruzione di cui all’articolo 2, sono utilizzate, nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 3, dai Comuni interessati sulla base di piani di riparto definiti dalla Regione e approvati dalla Giunta regionale.

1 bis. Le economie derivanti dall’attuazione dei piani di ricostruzione di cui all’art. 2 possono essere utilizzate per i costi sostenuti dai Comuni per l’autonoma sistemazione, in seguito a riordino e assestamenti delle graduatorie per l’edilizia privata, a intervenute ordinanze di sgombero successivamente al 30 aprile 2012. (4) 

1 ter. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di assegnazione ai Comuni delle economie di cui al comma 1 bis. (5)  




(4) Comma inserito dalla l.r. n. 37/2014, art. 37, comma 1, lettera b) .
(5) Comma inserito dalla l.r. n. 37/2014, art. 37, comma 1, lettera b) .


Art. 6

Norma finanziaria


1. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito dell’UPB 09.01.01, il capitolo n. 511046 denominato “Oneri per il personale erogati ai Comuni dell’area della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002”, con uno stanziamento di euro 250 mila come competenza e cassa e pari riduzione, come competenza e cassa, di euro 100 mila del capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” e di euro 150 mila del capitolo 511017 “Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali conseguenti ala realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale”.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 che devono essere comunque rendicontate.




ALLEGATO A

(•) 


Elenco dei Piani di ricostruzione adottati dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31.10.2002 in provincia di Foggia (art. 2 comma 1) 

 

Decreto commissariale

Oggetto

Importo edilizia

pubblica

Importo edilizia

privata

n. 133 del 30.04.2004

rimodulato con n.

1591/2011

Primo piano di ricostruzione

edilizia privata e piano

complessivo opere pubbliche

€ 19.767.797,29

€ 12.965.220,99

n. 404 del 19.12.2005

rimodulato con n.

1591/2011

Secondo piano di ricostruzione

di edilizia privata

€ 12.767,837,92

n. 722 del 26.10.2007

rimodulato con n.

1591/2011

Terzo piano di ricostruzione di

edilizia privata

€ 10.171.637,75

n. 918 del 29.10.2008

rimodulato con n.

1591/2011

Quarto piano di ricostruzione

di edilizia privata

€ 6.453.148,19

n. 1072 del 30.09.2009

rimodulato con n.

1418/2011

Quinto piano di ricostruzione

di edilizia privata

€ 11.300.000,00

+

€ 9.200.000,00

n. 1591 del 23.12.2011

Sesto piano di ricostruzione di

edilizia privata

€ 4.042.155,15

n. 1637 del 26.04.2012

Settimo piano di ricostruzione

di edilizia privata

€ 1.620.000,00



(•) Nel Bollettino Ufficiale del 28/09/2012, n. 141, la Legge Regionale del 25/09/2012, n. 27 è stata pubblicata priva degli allegati successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 05-10-2012


ALLEGATO B

(•) 


Elenco delle direttive tecnico procedurali adottate dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31.10.2002 in provincia di Foggia (art. 3 comma 1)

DIRETTIVA

OGGETTO

BURP

n. 1 del 28.08.2003

Direttiva per i primi elementi diretti a disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per favorire la riparazione e ricostruzione nei Comuni della provincia di Foggia interessati dall’evento sismico del 31.10.2002

n. 101

04.09.2003

n. 2 del 07.10.2003

Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002 e giorni successivi nel territorio della provincia di Foggia

n. 122

23.10.2003

n. 3 del 15.12.2003

Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002 e giorni successivi della provincia di Foggia – parte seconda

n. 3

08.01.2003

n. 4 del 26.02.2004

Integrazione e rettifica Direttive nn. 1, 2 e 3

n. 2911.

03.2004

n. 5 del 18.01.2005

Progettazione e realizzazione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici pubblici e privati della provincia di Foggia interessati dall’evento sismico del 31 ottobre 2002. Determinazione dei parametri tecnico economici per la assegnazione dei contributi spettanti

n. 15

27.01.2005

n. 6 – decreto n.

325 del 15.06.2005

Revisione e integrazione della direttiva n. 5 del 18/01/2005 per la progettazione e realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione degli edifici privati, pubblici e di pubblico interesse della provincia di Foggia interessati dall’evento sismico del 31.10.2002. Aggiornamento dei parametri tecnico economici per la assegnazione dei contributi massimi concedibili

n. 89

07.07.2005

n. 7 – decreto n.

460 del 06.04.2006

Direttiva n. 7 – Rettifiche, chiarimenti ed ambito di applicazione delle direttive commissariali emanate per esecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio di edilizia privata

n. 46

13.04.2006

n. 8 – decreto n. 8

del 06.07.2007

Approvazione della direttiva tecnica n. 8 – Aggiornamento ISTAT dei parametri tecnico economici per l’assegnazione dei contributi massimi ammissibili – Precisazioni in ordine all’applicazione ed attuazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione degli edifici privati nella provincia di Foggia interessati dall’evento sismico del 31.10.2002

n. 111

02.08.2007

decreto n. 1417 del

04.04.2011

Aggiornamento ISTAT 2009 dei parametri tecnico economici per l’assegnazione dei contributi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione degli edifici privati nella provincia di Foggia interessati  dall’evento sismico del 31.10.2002

n. 55 del

14.04.2011




(•) Nel Bollettino Ufficiale del 28/09/2012, n. 141, la Legge Regionale del 25/09/2012, n. 27 è stata pubblicata priva degli allegati successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 05-10-2012


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.