Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 41
Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali
Art. 1 Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi
1. E’ consentito agli esercizi commerciali del settore non alimentare, inclusi i punti vendita di quotidiani e periodici, purché la superficie a essi destinata non sia superiore al 30 per cento di quella di vendita complessiva, la vendita dei seguenti prodotti:
a) generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;
b) pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
c) biglietti per l’accesso al trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali.