Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 41

Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali



Art. 1

 Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi


1. E’ consentito agli esercizi commerciali del settore non alimentare, inclusi i punti vendita di quotidiani e periodici, purché la superficie a essi destinata non sia superiore al 30 per cento di quella di vendita complessiva, la vendita dei seguenti prodotti:

a) generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;

b) pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;

c) biglietti per l’accesso al trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali.




Art. 2

Requisiti


1. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 1 è consentita in assenza del requisito professionale di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ed è subordinata a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio.

2. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita i prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sono tenuti al rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.