Anno 2012
Numero 43
Data 13/12/2012
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 43

Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità



Art. 1

 Principi


1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di tutela della salute, del benessere dei cittadini e del territorio e di promozione di un’economia solidale e della sua rete nel territorio: i Distretti di economia solidale (DES) e le Reti di economia solidale (RES).

2. La Regione promuove tutte le attività sostenibili e socialmente responsabili e, in particolare, l’uso responsabile del territorio, la forestazione sostenibile, la biodiversità, l’agricoltura biologica; riconosce e incentiva i piccoli produttori che si ispirano agli stessi principi e favorisce la valorizzazione e la promozione delle produzioni e dei prodotti agricoli a chilometro zero e di qualità. Atal fine ne favorisce il consumo e la vendita diretta e in filiera corta, promuovendo un’adeguata informazione ai consumatori su origine e specificità e una maggiore trasparenza dei prezzi, al fine di salvaguardare la cultura e le specificità dei singoli territori.

3. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le aggregazioni di cittadini nate a sostegno delle iniziative rivolte a realizzare e diffondere i principi di cui ai commi 1 e 2.




Art. 2

 Finalità


1. Nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 1, con la presente legge la Regione intende sostenere i Gruppi di acquisto solidale (GAS) che abbiano un rapporto diretto con i piccoli produttori agricoli.




Art. 3

Definizioni


1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) “Gruppo di acquisto solidale” (GAS): le associazioni, anche informali, non lucrative costituite per acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale;

b) “prodotti agroalimentari a filiera corta”: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

c)  prodotti agroalimentari a chilometro zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata;  (1) 

d) “prodotti di qualità”: i prodotti agricoli e agro-alimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti tipici così come individuati e regolamentati dalle normative UE, nazionali e regionali e dai sistemi di garanzia partecipata e dai relativi protocolli ottenuti da materie prime di piccoli produttori agricoli;

e) “piccoli produttori agricoli”: produttori la cui attività agricola e agroalimentare non superi i volumi di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

f) “sistema di garanzia partecipata di sostenibilità ambientale e sociale”: patto di produzione realizzata nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, co-progettato e gestito con il contributo attivo degli stessi agricoltori e di tutte le parti interessate basandosi sulla fiducia, le reti sociali e lo scambio di conoscenze.



(1) Lettera così sostituita dalla l.r. 26/2013, art. 23. Il testo originario era così formulato: «c) prodotti agroalimentari a chilometro zero": i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale.». La Corte Costituzionale con sentenza n. 292/2013, in relazione al testo originario ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della presente  legge, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto.


Art. 4

Misure di sostegno


1. Per conseguire le finalità indicate nell’articolo 2, la Regione, mediante bando annuale, sostiene progetti presentati dai GAS per i quali sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per le attività dei GAS, esclusi gli oneri gestionali;

b) spese direttamente riconducibili all’avvio, alla gestione o al potenziamento di mercati contadini auto-organizzati di vendita diretta da parte di piccoli produttori agricoli di prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d);

c) spese per azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all’economia solidale e azioni di formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali e del consumo consapevole.

2. Per accedere al beneficio il GAS deve:

a) essere formato da persone fisiche che rispondano alla definizione di “consumatore” prevista all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

b) essere costituito in associazione senza scopo di lucro, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. L’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione devono contenere le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 4-quinquies dell’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi - Testo ante riforma 2004, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917/A;

c) svolgere l’attività di acquisto delle tipologie di prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), anche trasformati, di beni e distribuzione dei medesimi esclusivamente agli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di vendita;

d) avere sede in Puglia e agire nell’interesse di singoli individui o famiglie residenti in Puglia;

e) sottoscrivere accordi con produttori agricoli, singoli o associati, per la fornitura stabile e regolare di prodotti agricoli e agroalimentari da filiera corta, di qualità e a chilometro zero, anche trasformati, di cui all’articolo 3, comma 1, provenienti dal territorio regionale.

3. La Regione determina gli interventi ammessi al finanziamento, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) fattibilità del progetto;

b) originalità delle modalità attuative;

c) replicabilità del modello;

d) acquisto e distribuzione di prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) che adottano sistemi certificati di rintracciabilità.

4. Per lo svolgimento delle loro attività i GAS possono avere in uso gratuito, da parte delle amministrazioni pubbliche, spazi congrui individuati tra i beni immobili di proprietà pubblica.

5. Per sostenere la filiera corta e i prodotti a chilometro zero e di qualità la Regione Puglia intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che nei bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l’utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.(2) 

6. La Regione istituisce il forum regionale dei GAS, dei DES, delle RES e dei mercati contadini, presieduto dall’Assessore alle risorse agroalimentari o da un suo delegato, quale strumento di concertazione, confronto e partecipazione dei soggetti che promuovono l’economia solidale nella regione.



(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 292/2013, in relazione al testo originario dell’art. 3, c.1, lett. c) della presente legge ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5,  nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto.


Art. 5

Azioni di informazione


1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza GAS, delle loro reti, dei mercati contadini, delle caratteristiche qualitative e degli alti contenuti salutistici dei prodotti in vendita, attraverso:

a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai GAS esistenti e alle loro attività, ai luoghi e ai tempi di distribuzione dei prodotti;

b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, alimentari e non, e su ogni argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole;

c) la promozione di campagne informative - presso gli enti ospedalieri, gli istituti scolastici e gli enti di ristorazione pubblici e privati - riguardanti la diffusione di un consumo responsabile, critico e consapevole e l’attività dei GAS e dei mercati contadini;

d) la promozione di conferenze e incontri tematici sulla sovranità alimentare;

e) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GAS;

f) l’organizzazione di un forum annuale di incontro e confronto fra tutte le realtà dell’economia solidale della regione.

2. La Regione realizza sul sito web istituzionale un’apposita sezione dedicata ai mercati contadini, alle attività dei GAS e delle loro reti e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente legge che si svolgono nella regione.




Art. 6

Clausola valutativa


1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:

a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni a chilometro zero;

b) diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometro zero,  delle produzioni di qualità e di filiera corta;

c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS.

d) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati contadini, dei GAS e delle caratteristiche di prodotti agricoli di qualità.




Art. 7

(Norma finanziaria)


1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa 111024 denominato “Sostegno ai gruppi di acquisto solidale (GAS)” - UPB 01.03.03, con una dotazione finanziaria per l’anno 2012, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila,  alla cui copertura si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.





Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.  E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.