Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 23 Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.(1)
(1) Con il regolamento
regionale del 30 maggio 2013, n. 14 sono
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento
dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3,
L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la L.R. n. 13 del
25 maggio 2012, modificata dalla Legge Regionale 25 settembre 2012, n° 26;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.1930 del 02/10/2012 di adozione
del regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia.
Art. 2Destinatari E’ riconosciuta l’abilitazione all’esercizio dell’attività: a) di guida turistica, [ ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico] (2) ; b) di accompagnatore turistico; a coloro che dimostrano di aver svolto un’attività compiuta negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo di almeno 100 (cento) giornate.(3)
(2) Parole soppresse dal Reg. reg. 33/2012, art. 1, punto primo (3) Vedi il R.R.
del 30 maggio 2013, n. 14.
Art. 3Criteri 1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art. 2 riguardante l’attestazione dell’attività svolta, rilevano i seguenti elementi: a)contratti di lavoro con specificazione delle mansioni; b)fatture emesse,possesso di partita IVA; c)lettere d’incarico per conto di: - enti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche proloco iscritte all’UNPLI(Unione Nazionale
- Pro-Loco d’Italia)sezione Puglia;
-enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili.
d) ricevute di pagamento d’imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all’attività professionale turistica; e)dichiarazioni dei redditi; f) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio; g)attestazione del rapporto di lavoro subordinato. 2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.(4) 3. Gli interessati, aventi diritto, devono: - certificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti all’art. 3 comma 1. della l.r. 25 maggio 2012, n.13; - devono documentare almeno 1 (uno) degli elementi prescritti nel comma 1. dell’art.3 del presente regolamento.
(4) Per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione vedi l’art. 1 del reg. reg. 14/2013 che così dispone: “Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico di cui al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Le istanze possono essere prodotte ad una sola Provincia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazio-ne del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da tutti coloro che, alla data del 04 dicembre 2012 hanno maturato il presupposto di cui all’art 2 del regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i.”
Art. 4Funzioni delle Province 1.Le Province provvedono entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di riconoscimento all’abilitazione di guida turistica, [ ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico] (5) e di accompagnatore turistico, al rilascio dell’attestato di abilitazione richiesto. (6) 2. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli interessati. 2 bis Ai sensi dell’art 2, comma 4 della L. 241/90 il termine fissato per l’istruttoria può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Al termine dell’istruttoria ciascuna Provincia approva con un unico atto l’elenco dei soggetti abilitati. (7) 3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio dell’attestato di abilitazione, le Province rilasciano il tesserino personale. L’interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.
(5) Parole soppresse dal Reg. reg. 33/2012, art. 1, punto secondo (6) Comma così integrato dal Reg. reg. 33/2012, art. 1, punto terzo (7) Comma inserito dal Reg. reg. 33/2012, art. 1, punto quarto
Art. 5Norme finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, s’intendono richiamate le norme di cui alla l.r. 25 maggio 2012, n.13 e alla l.r. 25 settembre 2012, n. 26.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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