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                                    CAPO 1Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria (•)  
 (•) Titolo sostituito dalla l.r. 
23/2018, art.1, 
comma 1.
Finalità e definizioni  
 
 Art. 1
 Finalità 1. Il presente testo unico disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative 
connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa Opera 
nazionale per i combattenti (ONC) e dei beni della soppressa Riforma fondiaria.(1)  
 
 
 
 (1) Parole aggiunte dalla l.r. 
23/2018, art.2, 
comma 1.
 
 Art. 2
 Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
 a)      tratturo regionale: bene del demanio armentizio;  b)      area tratturale: suolo appartenente ai tratturi 
regionali; c)      valorizzazione: attività diretta ad assicurare le 
migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio 
armentizio, nonché di utilizzazione economica;  d)      reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla 
identificazione e rilevazione dei tratturi regionali;  e)      attuali possessori:  1)      titolari di concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2023; (2)  2)      soggetti che hanno acquistato il soprassuolo alla data del 31 dicembre 2023. (3)  
 
 (2) Parole alfanumeriche aggiunte dalla l.r. 37/2023, art.13, comma 1, lett. a).(3) Parole alfanumeriche aggiunte dalla l.r. 37/2023, art.13, comma 1, lett. a).
 
 
 CAPO 2
 Demanio armentizio  
 
 Art. 3
 Costituzione del demanio armentizio  1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite 
alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui 
all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), costituiscono il demanio 
armentizio della Regione Puglia in quanto “monumento della storia economica e 
sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli 
armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”. 2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio 
sono attribuite ai Comuni e alla Regione. 
 
 
 
 Art. 4
 Funzioni amministrative della Regione 1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui all’articolo 6 e il Documento 
di valorizzazione di cui all’articolo 14 ed esercita le funzioni di reintegra, 
tutela dominicale e amministrazione del demanio armentizio. 
 
 Art. 5
 Funzioni amministrative dei Comuni 1. I Comuni approvano il Documento (4)  locale di valorizzazione di cui all’articolo 16 
ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sulla integrità 
e conservazione dei tratturi regionali; provvedono, altresì, all’accertamento 
delle violazioni alle disposizioni del presente testo unico e alla riscossione e 
incameramento delle sanzioni di cui all’articolo 24. 2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento 
delle violazioni ai fini dell’esercizio della tutela dominicale.  
 
 (4) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. a)
 
 Art. 6
 Quadro d’assetto regionale 1. Il Quadro d’assetto regionale prevede l’assetto definitivo delle destinazioni 
dei tratturi regionali, attraverso l’individuazione e la perimetrazione: a)      dei tratturi che conservano l’originaria consistenza o 
che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il 
loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo;  b)      delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di 
carattere pubblico;  c)      delle aree tratturali che hanno subìto permanenti 
alterazioni, anche di natura edilizia.  2. Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono 
quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di 
tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico.
 3. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano 
quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 
dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia “cose di interesse storico 
e archeologico” ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose 
d’interesse artistico e storico).  4. Il Quadro d’assetto, alla luce dell’attività prevista al 
comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:  a)      i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della 
legge 
regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative 
in materia di tratturi), alla data di entrata in vigore del presente testo 
unico; b)      i piani comunali redatti e approvati con le modalità 
previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un anno dalla data di entrata 
in vigore del presente testo unico.  
 
 Art. 7
 Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale 1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento: a)      entro un anno dallo spirare del termine di cui alla 
lettera b) del comma 4 dell’articolo 6, la Giunta regionale prende atto del 
Quadro di assetto e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della Regione; nell’ambito della 
procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicura la 
partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati;  b)      entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i 
Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati possono far 
pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;  c)      la Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e 
osservazioni pervenute, adotta il Quadro di assetto;  d)      la Regione convoca apposita conferenza di servizi, ai 
sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri vincolanti 
della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico 
regionale; e)      la Giunta regionale, previa acquisizione del parere 
della Commissione consiliare competente in materia, approva il Quadro di 
assetto.  [1-bis. 
Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad 
applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della 
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni 
amministrative in materia di tratturi), ancorché scaduti (6) ] 2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.
 [3. Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto anche se proposti dai 
comuni, (5)  sono approvate con la 
medesima procedura utilizzata in sede di prima approvazione. ] 4. Il Quadro di assetto con le sue varianti e rettifiche (•)  aggiorna le ricognizioni del Piano 
paesaggistico regionale. 
 
 (•) Parole aggiunte  dalla l.r.44/2018, 
art.13, 
comma 1, lett b).(5) Comma già modificato  dalla l.r.44/2018, 
art.13, 
comma 1, lett a).è stato abrogato dalla  l.r. 
52/2019, art. 48, 
comma 1, lett. a).
 (6) Comma già aggiunto dalla l.r. 
n. 28/16, art.  11, è stato abrogato dalla  l.r. 
52/2019, art. 48, 
comma 1, lett. a).
 
 
 Art. 7 bis
 Procedimento di modificadel Quadro di assetto dei tratturi(•) 1. Le modifiche e le rettifiche alQuadro di assetto seguono la procedura 
semplificata descritta nel presentearticolo. 
 2. La Regione, anche su richiesta del comune 
interessato,convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e 
seguentidella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi),nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri degli enti 
coinvolti, dellecompetenti soprintendenze, ovvero i pareri previsti dal Piano 
paesaggisticoregionale.
 3. Le determinazioni della Regione, per il tramite delServizio 
competente in materia, sono vincolanti.
 4. Il parere della Soprintendenza è (7)  da ritenersi vincolante solo 
nel caso di riclassificazionedelle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub c) 
del comma 1 dell’articolo 6del presente testo di legge. 5. La Giunta regionale approva lamodifica del Quadro di assetto 
che acquista efficacia dal giorno successivo aquello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della RegionePuglia. 
 
 (•) Articolo aggiunto dalla  l.r.52/2019, art.13, comma 1, lett c).(7) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. b)
 
 
 Art. 8
 Parco dei tratturi di Puglia 1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 
costituiscono il “Parco dei tratturi di Puglia” (Parco), il cui ufficio ha sede 
in Foggia.  2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la 
conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco.  3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono 
inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità, fatta eccezione per le 
opere previste dai Documenti   (8)  locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui 
all’articolo 16. La Giunta regionale, acquisita l’autorizzazione della 
Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici, anche facendo ricorso alla conferenza dei 
servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal 
Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica 
utilità. 4. Le costruzioni che, a seguito dell’approvazione del Quadro 
di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui alla 
lettera a) del comma 1 dell’articolo 6, rimangono sottoposte alle norme vigenti 
in materia urbanistica ed edilizia.  
 
 (8) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. c)
 
 Art. 9
 Aree tratturali alienabili 1. Le aree tratturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 e 
quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino, 
successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche, 
previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a titolo gratuito 
al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.  2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree 
tratturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 per le quali non 
ricorrano specifici interessi regionali alla loro conservazione.  3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al 
comma 2 possono essere alienate, a domanda, all’attuale possessore, come 
definito dall’articolo 2, e previa deliberazione della Giunta regionale di 
sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.  4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l’accettazione 
per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell’articolo 10, deve intervenire 
da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta 
l’accettazione, la Giunta regionale ne delibera la vendita. In caso di 
contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all’Agenzia del 
territorio competente per l’espressione del giudizio di congruità, con spesa a 
carico del ricorrente. 5. Le aree tratturali libere da attuale possesso e quelle per 
le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4, fatte salve le 
prelazioni vigenti, possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica 
con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi dell’articolo 10 
costituisce la base d’asta.  [5 bis. Le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1, lettera c), 
dell’articolo 6, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio 
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari 
superficiari, anche pro quota.](9) (10) 
 
 
 
 (10) Comma abrogato  dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. d)(9) Comma inserito dalla l.r.44/2018, art.13, comma 1, lett b).
 
 
 Art. 10
 Stima del prezzo e agevolazioni 1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di valutazione prevista 
all’articolo 11, con i seguenti criteri di stima: a)      per i suoli agricoli, in base al valore agricolo per 
uso pascolo, riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e 
stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio di cui all’articolo 41 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità)”;  b)      per i suoli edificabili o edificati, mediante il valore 
di mercato del suolo libero da costruzioni, riferito al momento della 
presentazione dell’istanza di acquisto, tenuto conto della potenzialità 
edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente.  2. All’attuale possessore, in caso di acquisto di suoli 
agricoli, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui alla lettera a) 
del comma 1.
 3. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al 
momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni effettivamente 
utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 
per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.  4. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al 
momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni utilizzate in modo 
diverso da quello di cui al comma 3, spetta una riduzione del 50 per cento del 
prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.  5. A tutte le altre fattispecie diverse da quelle considerate 
nei commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 9, si 
applica una riduzione di un terzo del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1. 
 6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto: 
 a)      in un’unica soluzione;  b)      su richiesta dell’acquirente, fino al 70 per cento 
dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto ,(11)  costanti e 
posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e 
il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla 
sottoscrizione dell’atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell’esatto 
pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei 
modi di legge.    
 
 (11) Lettera così modificata  dalla l.r.  
45/2013, art, 35, 
c. 1, lett. a.. I commi 2 e 3 del medesimo art. 35 cosi dispongono :  " Il 
servizio competente  autorizza il versamento del'esposizione debitoria 
complessiva dell'acquirente, del concessionario e del locatario di beni immobili 
regionali, in rate annuali , costanti e anticipate, maggiorate degli interessi 
calcolati al tasso legale : a. per gli importi inferiori  a 10 mila euro , fino 
ad un massimo di quattro rate; b. per gli importi compresi tra 10 mila euro e 50 
mila euro, fino ad un massimo di sei rate ; c. per gli importi superiori a 
50mila euro , fino ad un massimo di otto rate . Il mancato pagamento ,anche di 
una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l'obbligo 
del versamento intero e l'avvio della procedura di riscossione coattiva "
 
 Art. 11
 Commissione regionale di valutazione  1. La Commissione regionale di valutazione è così composta:  a)      dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio 
regionale, che la presiede;  b)      dal dirigente dell’Ufficio regionale parco tratturi; 
 c)      da un dirigente tecnico del Servizio agricoltura 
regionale;  d)      da un funzionario tecnico dell’Ufficio parco tratturi, 
con funzioni di segretario;  e)      da un funzionario tecnico dell’ufficio provinciale 
dell’Agenzia del territorio;  f)        da un funzionario tecnico del comune in cui ricadono 
le aree oggetto di valutazione.  2. Il dirigente del Servizio regionale demanio e 
patrimonio, previa acquisizione dei rappresentanti di ciascuna amministrazione, 
nomina i componenti della Commissione regionale di valutazione.
 3. Ai componenti regionali, in ossequio al principio della 
onnicomprensività del trattamento economico, non spetta alcun compenso; ai 
componenti esterni alla Regione spetta il compenso previsto dalla normativa 
regionale vigente. 
 
 Art. 12
 Reimpiego dei proventi dell’alienazione  1. Il 60 per cento dei proventi derivanti dall’alienazione delle aree tratturali 
è impiegato per le attività di valorizzazione di cui all’articolo 18; il 25 per 
cento viene assegnato alla Regione; il 15 per cento viene assegnato a ciascun 
comune nel quale insistono le aree cedute, al fine di realizzare iniziative e 
opere di compensazione ambientale. 
 
 
 
 Art. 13
 Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia 1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio 
armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione. 2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà, 
della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul 
demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione pubblica. 
 3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e 
i comuni, singoli o associati.  4. Il Documento regionale e il Documento (12)   locale di valorizzazione 
sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco e 
hanno lo scopo di:  a)      tutelare, recuperare e conservare i valori 
naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco, 
nonché promuoverne la fruizione; b)      assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività 
economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti 
valori; c)      concorrere al miglioramento della qualità della vita 
delle comunità locali.  
 
 (12) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. e)
 
 Art. 14
 Documento regionale di valorizzazione 1. Il Documento regionale di valorizzazione, sulla base del Quadro di assetto e 
del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce gli indirizzi e criteri da seguire per la realizzazione degli interventi che interessano i tratturi regionali e, relativamente ai documenti locali di valorizzazione di cui allarticolo 16.(13)  a)      gli obiettivi generali di valorizzazione e 
riqualificazione da conseguire;  b)      gli indirizzi e i criteri per la formazione e i 
contenuti;  c)      le prescrizioni per il coordinamento e la 
perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali; d)      le modalità operative per la predisposizione.  
 
 (13) Parole sostituite dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. f)
 
 Art. 15
 Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione  1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di 
valorizzazione, la Regione:  a)      conforma la propria attività al principio della 
co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione con gli enti 
territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi 
pubblici coinvolti;  b)      assicura il confronto e la concertazione con le 
associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e, inoltre, garantisce, 
nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme di pubblicità, 
informazione e consultazione, anche in via telematica, dei cittadini singoli o 
associati, in ogni fase del procedimento.  2. Entro un anno dall’approvazione del Quadro di assetto di cui 
all’articolo 6, la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la 
comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di 
valorizzazione, che contiene: a)      gli obiettivi generali di valorizzazione;  b)      il quadro conoscitivo di riferimento;  c)      l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici 
competenti all’emanazione di pareri, intese, nulla osta o assensi comunque 
denominati, richiesti per l’approvazione del Documento di valorizzazione.  3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi, 
nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la 
convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza 
per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici sono vincolanti.  4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta 
regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni 
interessati nonché, sotto forma di avviso, sul BURP.  5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti 
interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte 
integrative. 
 6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e 
osservazioni pervenute e acquisito il parere della Commissione consiliare 
competente, che si deve esprimere entro trenta giorni, trascorsi i quali il 
parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.
 7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.  8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di 
valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima 
approvazione.  
 
 
 
 Art. 16
 Documento  locale di valorizzazione(14)  1. Il Documento  (15)  locale di valorizzazione [(denominato Piano di valorizzazione)]  (17)  è 
approvato dai comuni singoli e associati, anche se già dotati dei Piani comunali 
dei tratturi di cui al comma 4 dell’articolo 6, in conformità al Quadro di 
assetto e al Documento di valorizzazione. 2. Il Documento  (16)  di valorizzazione, nel rispetto della 
continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, contiene:
 a)      l’individuazione delle aree da destinare ad 
attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e 
valorizzazione del Parco;  b)      il censimento dei manufatti che costituiscono 
testimonianza del fenomeno della transumanza;  c)      gli interventi di riqualificazione, recupero e 
valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali 
delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);  d)      i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali; 
 e)      l’indicazione delle attività compatibili con le 
finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di 
promozione delle stesse;  f)        gli interventi di carattere educativo per la 
diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli 
elementi tipici della transumanza;  g)      la quantificazione delle risorse necessarie 
all’attuazione dei suddetti interventi.  
 
 (14) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. g)(15) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. g)
 (16) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. g)
 (17) Parole soppresse dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. g)
 
 
 Art. 17
 Procedimento di formazione e approvazione  del Documento  locale di valorizzazione(18)  1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Documento regionale (19)  di valorizzazione, i 
comuni singoli o associati predispongono il Documento locale  (22) di valorizzazione,[quale piano 
urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale 
vigente. ] (26)  2. Il comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di 
apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Documento locale di (21)   valorizzazione con il Documento regionale  (20) di valorizzazione. I pareri sul Documento locale di 
valorizzazione (30)  della Soprintendenza per i beni archeologici e della 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.  3. Il Documento locale (23)   di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale, 
che ne garantisce la più ampia pubblicità. 4. Entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione del Documento locale  (••) di valorizzazione possono essere 
presentate al Comune osservazioni e proposte integrative.
 5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e 
osservazioni pervenute, approva il Documento locale   (24)   di valorizzazione. 6. Le modifiche  (27) e gli aggiornamenti al Documento locale  (25)   di valorizzazione 
sono approvati con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.  [7. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, 
previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il 
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale 
competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione, 
il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad acta 
si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:  a)      del Servizio regionale demanio e patrimonio, beni 
culturali, urbanistica e assetto del territorio;  b)      del Comune interessato;  c)      della Soprintendenza per i beni archeologici e della 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.](28)  [8. Le spese riconosciute per il funzionamento della 
struttura tecnica sono poste a carico del Comune inadempiente.] (29)
 
 9. I 
Documenti locali di valorizzazione(31)   intercomunali sono formati e approvati con le 
stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali.
 
 
 (••) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)(18) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (19) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (20) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (21) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (22) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (23) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (24) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (25) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (26) Parole soppresse dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (27) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (28) Comma abrogato dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (29) Comma abrogato dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (30) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 (31) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. h)
 
 
 Art. 18
 Attuazione dei Documenti  (32)  locali di valorizzazione 1. Gli interventi di valorizzazione sono attuati sulla base dei Documenti locali. (33)  2. Gli interventi  (34)  di cui al comma 1 sono attuati con le risorse, 
introitate dalle attività di alienazione, previste dall’articolo 12 e le 
eventuali risorse aggiuntive [della Regione e dei Comuni interessati](35)  
 
 (32) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. i)(33) Comma sostituito dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. i)
 (34) Parola sostituita dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. i)
 (35) Parole soppresse dalla l.r. 32/2022, art.23, comma 1, lett. i)
 
 
 Art. 19
 Intese interregionali 1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine 
dell’adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi 
regionali. 
 
 Art. 20
 Banca dati dei tratturi regionali  1. E’ istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni sui tratturi 
regionali, integrata con il Sistema informativo territoriale regionale. 2. La Regione definisce con gli enti locali e con gli altri 
enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e la diffusione 
dei dati e delle informazioni sui tratturi regionali  
 
 CAPO 3
 Beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti  
 
 Art. 21
 Esercizio delle funzioni amministrative  1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa 
ONC, trasferiti al patrimonio regionale ai sensi del d.p.r. 616/1977, sono 
esercitate dalla Regione.  
 
 
 
 Art. 22
 Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti 1. I beni della soppressa ONC, così come da destinazione prevista negli elenchi 
approvati, ai sensi dell’articolo 8 
della legge 
regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio 
regionale), con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 29 dicembre 2004, 
sono:  a)      trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne 
facciano richiesta per uso pubblico;  b)      alienati in favore degli attuali conduttori o loro 
eredi;  c)      alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi 
previsti dal comma 6.  1 bis.	Per attuali conduttori devono intendersi coloro i quali possono provare il possesso almeno
quinquennale del bene alla data del 31 dicembre 2023. (37)  2. I beni di cui alla lettera b) del comma 1, fatte salve 
le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento 
della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:
 a)      i terreni agricoli sono alienati con la riduzione di un 
terzo rispetto al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al 
momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto 
all’anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale di 
esproprio prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001; b)      i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei 
terreni agricoli sono alienati al prezzo, ridotto di un terzo, pari al costo di 
costruzione, alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione 
dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore; 
 c)      i fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono 
alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito al momento della 
presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore. 
 3. Il prezzo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è stimato 
dalle competenti strutture regionali e sottoposto al giudizio di congruità della 
Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 11.  4. Pena la decadenza della domanda di acquisto, l’accettazione 
per iscritto del prezzo deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi 
dalla data di comunicazione; intervenuta l’accettazione, la Giunta regionale 
delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione 
è rimessa all’Agenzia del territorio competente per l’espressione del giudizio 
di congruità, con spese a carico del ricorrente. 5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto: 
 a)      in un’unica soluzione;  b)      su richiesta dell’acquirente, fino al 70 per cento 
dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto, (36) costanti e 
posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale, e 
il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla 
sottoscrizione dell’atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell’esatto 
pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei 
modi di legge. 6. I beni non locati e quelli per i quali sia intervenuta la 
decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le prelazioni 
vigenti, con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo. Il valore 
attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al 
giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione, costituisce la 
base d’asta.  7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione 
con promessa di vendita per l’avviamento alla proprietà contadina è quello 
stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e 
trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere 
aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con 
decorrenza dalla data di assegnazione.  
 
 (36) Lettera così modificata  dalla l.r.  
45/2013, art, 35, c. 1, lett. b.. I commi 2 e 3 del medesimo art. 35 cosi 
dispongono :  " Il servizio competente  autorizza il versamento 
del'esposizione debitoria complessiva dell'acquirente, del concessionario e del 
locatario di beni immobili regionali, in rate annuali , costanti e anticipate, 
maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale : a. per gli importi 
inferiori  a 10 mila euro , fino ad un massimo di quattro rate; b. per gli 
importi compresi tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino ad un massimo di sei rate 
; c. per gli importi superiori a 50mila euro , fino ad un massimo di otto rate . 
Il mancato pagamento ,anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio 
della rateizzazione, l'obbligo del versamento intero e l'avvio della procedura 
di riscossione coattiva "(37) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 13, comma 1, lett. b)
 
 
 Capo III bis
 Beni della soppressa Riforma fondiaria (•)  
 
 (•) Capo introdotto dalla l.r. 
23/2018, art. 3.
 
 22 bis
 Esercizio delle funzioni  
La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 
(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema 
tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché 
disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa sui 
beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi 
dell’articolo 45 
della legge 
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003). 
 2. La Regione espleta, altresì, le funzioni 
amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e 
gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria. 3. La Regione procede alla ricognizione fisico - 
giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall’ex Riforma fondiaria, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 14  
dellalegge 
regionale 26 aprile 1995, n. 27  (Disciplina del demanio e del patrimonio 
regionale).
 
 22 ter
 Trasferimento e alienazione 1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere: a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne 
facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione 
e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con 
provvedimento dello stesso ente locale; b) alienati agli attuali conduttori; c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con 
offerte al rialzo, se liberi; d) affrancati dal riservato dominio; e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici 
riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e 
pertinenze di culto che conservano tale destinazione. 2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex 
Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali 
tenuti alla loro gestione. 3. Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla 
Giunta regionale. 4. La gestione e l’esercizio degli acquedotti rurali 
della ex Riforma fondiaria sono affidati all’Agenzia regionale per le attività 
irrigue e forestali, istituita ai sensi della legge 
regionale 25 febbraio 2010, n. 3  (Disposizioni in materia di attività 
irrigue e forestali). L’affidamento avviene per mezzo di verbale di 
consegna.
 
 22 quarter
 Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici 1. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, 
lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà. 2. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, 
lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico. 
 
 22 quinques
 Alienazione agli attuali conduttori 1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le 
seguenti disposizioni: a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato 
in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza 
di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati 
dalla Commissione provinciale espropri prevista dall’articolo 41 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità), ridotto di un terzo;     b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli 
sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato della 
vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, 
ridotto di un terzo;   c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al prezzo 
di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle 
migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo. 1 bis. Per attuali conduttori devono intendersi coloro i quali possono provare il possesso almeno quinquennale del bene alla data del 31 dicembre 2023. (38)   2.    Gli attuali conduttori, ai fini dell’acquisto, devono essere in regola 
col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso senza titolo conseguito 
senza violenza o clandestinità, col pagamento dell’indennità per tutto il 
periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore a 
cinque anni, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione.  3.    L’accettazione del prezzo interviene per iscritto entro tre mesi dalla 
sua comunicazione.  4.    I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno 
regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza 
violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori.  
 
 (38) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art.13, comma 1, lett. b).
 
 22 sexies
 Alienazione beni liberi  
I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione sono 
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a 
base d’asta. 
Per l’alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l’esercizio 
del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti. 
Il prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’articolo 28, 
comma 1, della l.r. 
27/1995, è stimato, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza, 
come segue: 
 a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo 
medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’articolo 
41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura prevalente praticata in 
zona;            b) per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni 
agricoli, in base al costo di costruzione deprezzato della vetustà;            c) per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al 
prezzo attuale di mercato.  
 
 22 septies
 Affrancazione dal riservato dominio  
L’assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti 
eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio col 
pagamento, in un’unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi dell’articolo 
22 nonies, dell’ammontare delle annualità residue e pregresse previste dal piano 
di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione, dell’ammontare degli 
eventuali debiti poderali gravanti sull’immobile, oltre agli interessi sulle 
somme non corrisposte computati al tasso legale. 
     2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede ad 
attestare tale pagamento e interviene nell’atto pubblico unilaterale di 
affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.      3.  Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle 
presenti disposizioni provvedono all’affrancazione del fondo col versamento 
delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi legali sulle somme non 
corrisposte.  
 
 22 octies
 Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari  Qualora l’assegnatario, o l’avente causa, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del 
debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo delle 
somme dovute. 
In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la 
cancellazione del patto di riservato dominio. 
 
 
 22 nonies
 Modalità di pagamento e spese di stipula  1 Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto, 
sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:          a) in un’unica soluzione;          b) su richiesta dell’interessato, fino al 70 per cento in rate 
annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la 
corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della 
restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione dell’atto di 
compravendita o dell’atto di affrancazione di cui all’articolo 22 septies, comma 
2.  2. Il Servizio regionale competente autorizza il 
versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente o 
dell’affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli 
interessi calcolati al tasso legale:          a) per gli importi inferiori a euro 10 mila, fino a un massimo di 
quattro rate;          b) per gli importi compresi tra euro 10 mila e euro 50 mila, fino a 
un massimo di sei rate;          c) per gli importi superiori a euro 50 mila, fino a un massimo di 
otto rate.  3.  Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del 
beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito 
residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.  4     In caso di compravendita, a garanzia dell’esatto adempimento della 
somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge. 
 5.   In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in favore della 
Regione fino a estinzione del debito.  6.   Sono a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula dell’atto di 
compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per le eventuali 
operazioni catastali, alle quali l’acquirente può provvedere direttamente a 
proprie spese.  
 
 22  decies
 Istanze pregresse 1. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già 
avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e 
versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle 
presenti disposizioni. 
 
 CAPO 4
 Disposizioni comuni, finali e transitorie  
 
 Art. 23
 Regime concessorio e locativo 1. I beni di cui al presente testo unico possono essere oggetto di concessione e 
locazione alle condizioni e con le modalità disciplinate dal regolamento 
regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili 
regionali).  2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito 
il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull’uso 
assentito. 3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a 
titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per 
l’uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo. 3 bis. In caso di vendita del bene al concessionario o locatario, il canone deve 
essere corrisposto interamente fino alla data di sottoscrizione dell’atto di 
compravendita. (39)  
 
 (39) Comma aggiunto dalla l.r. 
23/2018, art. 4, 
comma 1.
 
 Art. 24
 Sanzioni amministrative 1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso 
il ripristino dello stato dei luoghi, l’uso non autorizzato dei beni 
disciplinati dal presente testo unico comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dall’articolo 19 
del regolamento 
regionale 23/2011.  2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle 
sanzioni previste dal suddetto regolamento, è dovuta una somma da un minimo di 
euro 10 mila a un massimo di euro 100 mila. 
 
 Art. 25
 Norme transitorie1. Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei tratturi, previsti ai 
sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2 
della l.r. 
29/2003 possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli 
enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico. 
 
 Art. 26
 Norme finanziarie 1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui agli articoli 9 e 10 sono 
versati sul capitolo di entrata 4091160 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale, 
esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Proventi alienazione aree 
tratturali - l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato: a)      per la quota del 60 per cento, al capitolo di uscita 
3429 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, 
che viene ridenominato “Spese per le attività di valorizzazione dei tratturi - 
articolo 18 l.r. n.4 del 5/02/2013;  b)      per la quota del 25 per cento, senza vincolo di 
destinazione;  c)      per la quota del 15 per cento, al capitolo di uscita 
3432, di nuova istituzione, UPB 06.04.01, denominato “Trasferimento risorse a 
favore dei comuni per l’attuazione di iniziative e opere di compensazione 
ambientale - articolo 12 della l.r.n.4 del 5/02/2013”.  2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 
22 sono versati sul capitolo di entrata 4091000 - UPB 04.01.02 - del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Proventi 
alienazione beni e diritti patrimoniali - legge 
regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio 
regionale) e l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato al capitolo di uscita 3445 - UPB 
06.04.01 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene 
ridenominato “Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - l.r. 
27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”.  3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al 
presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata 3071100 - UPB 04.01.02 
- del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene 
ridenominato “Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale - l.r. 
27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”. 
 
 
 
 
 
 Art. 27
 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6, sono 
abrogate tutte le norme regionali in contrasto con il presente testo unico e, in 
particolare: a)      la l.r. 
67/1980; b)      il comma 1 dell’articolo 5 
della legge 
regionale 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio 1980 
- Modifiche ed integrazioni);  c)      la l.r. 
5/1985;  d)      la legge 
regionale 24 maggio 1994, n. 17 (Alienazione terreni demanio armentizio 
regionale. Integrazione articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5); 
 e)      la l.r. 
29/2003;  f)        l’articolo 45 
(Modifica all’articolo 2 
della legge 
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge 
regionale 4 agosto 2004 n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2004);  g)      l’articolo 14 
(Modifica all’articolo 2 
della legge 
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge 
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007);  h)      gli articoli: 1 
(Modifica all’articolo 18 
della legge 
regionale 30 giugno 1999, n. 20); 2 
(Modifiche alla legge 
regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla l.r. 
67/1980); 3 
(Modifica all’articolo 2, 
comma 1, della legge 
regionale 23 dicembre 2003, n. 29); 4 
(Modifiche all’articolo 4 
della l.r. 
n. 29/2003) e 5 
(Modifica all’articolo 6 
della l.r. 
n. 29/2003) della legge 
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e 
disposizioni diverse);  i)        gli articoli 13 
(Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e 14 
(Modifica all’articolo 2 
della legge 
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge 
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 della Regione 
Puglia).  i bis) la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di 
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni 
patrimoniali in favore di enti pubblici);  i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45 bis 
della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);  i quater) gli articoli 18 e 22 della legge regionale 7 
marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 
e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);  i quinquies) l’articolo 48 della legge regionale 12 
gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);  i sexies) l’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 
2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2006), come sostituito dall’articolo 1 della legge 
regionale 8 marzo 2007, n. 5;  i septies) l’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 
2007, n. 5 (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2006);  i octies) l’articolo 9 della legge regionale 31 
dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);  i novies) l’articolo 13 della legge regionale 30 
aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);  i decies) l’articolo 1 della l.r. 5/2010;  i undecies) l’articolo 25 della legge regionale 1 
agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2014);  i duodecies)l’articolo 4 della legge regionale 10 
aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole);  i terdecies) l’articolo 1 della legge regionale 27 
maggio 2016, n. 8 (Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 
giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni 
riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”). (40)    
 
 (40) I commi da ì bis ad ì terdecies sono stati aggiunti dalla l.r.n. 
23/2018, , art. 5,  comma 1.
 
 Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
 
 
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