Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria (•)
CAPO 1Finalità e definizioni
Art. 1Finalità 1. Il presente testo unico disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative
connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa Opera
nazionale per i combattenti (ONC) e dei beni della soppressa Riforma fondiaria.(1)
Art. 2Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) tratturo regionale: bene del demanio armentizio;
b) area tratturale: suolo appartenente ai tratturi
regionali;
c) valorizzazione: attività diretta ad assicurare le
migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio
armentizio, nonché di utilizzazione economica;
d) reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla
identificazione e rilevazione dei tratturi regionali;
e) attuali possessori:
1) titolari di concessioni vigenti;
2) soggetti che hanno acquistato il soprassuolo.
CAPO 2Demanio armentizio
Art. 3Costituzione del demanio armentizio 1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite
alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), costituiscono il demanio
armentizio della Regione Puglia in quanto “monumento della storia economica e
sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli
armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”.
2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio
sono attribuite ai Comuni e alla Regione.
Art. 4Funzioni amministrative della Regione 1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui all’articolo 6 e il Documento
di valorizzazione di cui all’articolo 14 ed esercita le funzioni di reintegra,
tutela dominicale e amministrazione del demanio armentizio.
Art. 5Funzioni amministrative dei Comuni 1. I Comuni approvano il Piano locale di valorizzazione di cui all’articolo 16
ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sulla integrità
e conservazione dei tratturi regionali; provvedono, altresì, all’accertamento
delle violazioni alle disposizioni del presente testo unico e alla riscossione e
incameramento delle sanzioni di cui all’articolo 24.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento
delle violazioni ai fini dell’esercizio della tutela dominicale.
Art. 6Quadro d’assetto regionale 1. Il Quadro d’assetto regionale prevede l’assetto definitivo delle destinazioni
dei tratturi regionali, attraverso l’individuazione e la perimetrazione:
a) dei tratturi che conservano l’originaria consistenza o
che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il
loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo;
b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di
carattere pubblico;
c) delle aree tratturali che hanno subìto permanenti
alterazioni, anche di natura edilizia.
2. Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono
quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di
tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico.
3. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano
quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22
dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia “cose di interesse storico
e archeologico” ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose
d’interesse artistico e storico).
4. Il Quadro d’assetto, alla luce dell’attività prevista al
comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:
a) i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della
legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di tratturi), alla data di entrata in vigore del presente testo
unico;
b) i piani comunali redatti e approvati con le modalità
previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente testo unico.
Art. 7Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale 1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento:
a) entro un anno dallo spirare del termine di cui alla
lettera b) del comma 4 dell’articolo 6, la Giunta regionale prende atto del
Quadro di assetto e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della Regione; nell’ambito della
procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicura la
partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati;
b) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i
Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati possono far
pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;
c) la Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e
osservazioni pervenute, adotta il Quadro di assetto;
d) la Regione convoca apposita conferenza di servizi, ai
sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri vincolanti
della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico
regionale;
e) la Giunta regionale, previa acquisizione del parere
della Commissione consiliare competente in materia, approva il Quadro di
assetto. [1-bis.
Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad
applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di tratturi), ancorché scaduti (3) ]
2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.
[3. Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto anche se proposti dai
comuni, (2) sono approvate con la
medesima procedura utilizzata in sede di prima approvazione. ]
4. Il Quadro di assetto con le sue varianti e rettifiche (•) aggiorna le ricognizioni del Piano
paesaggistico regionale.
(•) Parole aggiunte dalla l.r.44/2018,
art.13,
comma 1, lett b).(2) Comma già modificato dalla l.r.44/2018,
art.13,
comma 1, lett a).è stato abrogato dalla l.r.
52/2019, art. 48,
comma 1, lett. a).(3) Comma già aggiunto dalla l.r.
n. 28/16, art. 11, è stato abrogato dalla l.r.
52/2019, art. 48,
comma 1, lett. a).
Art. 7 bisProcedimento di modificadel Quadro di assetto dei tratturi(•) 1. Le modifiche e le rettifiche alQuadro di assetto seguono la procedura
semplificata descritta nel presentearticolo.
2. La Regione, anche su richiesta del comune
interessato,convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e
seguentidella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi),nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri degli enti
coinvolti, dellecompetenti soprintendenze, ovvero i pareri previsti dal Piano
paesaggisticoregionale.
3. Le determinazioni della Regione, per il tramite delServizio
competente in materia, sono vincolanti.
4. Il parere dellasoprintendenza e da ritenersi vincolante solo
nel caso di riclassificazionedelle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub c)
del comma 1 dell’articolo 6del presente testo di legge.
5. La Giunta regionale approva lamodifica del Quadro di assetto
che acquista efficacia dal giorno successivo aquello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della RegionePuglia.
(•) Articolo aggiunto dalla l.r.52/2019, art.13, comma 1, lett c).
Art. 8Parco dei tratturi di Puglia 1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6
costituiscono il “Parco dei tratturi di Puglia” (Parco), il cui ufficio ha sede
in Foggia.
2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la
conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco.
3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono
inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità, fatta eccezione per le
opere previste dai Piani locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui
all’articolo 16. La Giunta regionale, acquisita l’autorizzazione della
Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici, anche facendo ricorso alla conferenza dei
servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal
Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità.
4. Le costruzioni che, a seguito dell’approvazione del Quadro
di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 6, rimangono sottoposte alle norme vigenti
in materia urbanistica ed edilizia.
Art. 9Aree tratturali alienabili 1. Le aree tratturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 e
quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino,
successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche,
previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a titolo gratuito
al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.
2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree
tratturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 per le quali non
ricorrano specifici interessi regionali alla loro conservazione.
3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al
comma 2 possono essere alienate, a domanda, all’attuale possessore, come
definito dall’articolo 2, e previa deliberazione della Giunta regionale di
sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.
4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l’accettazione
per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell’articolo 10, deve intervenire
da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta
l’accettazione, la Giunta regionale ne delibera la vendita. In caso di
contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all’Agenzia del
territorio competente per l’espressione del giudizio di congruità, con spesa a
carico del ricorrente.
5. Le aree tratturali libere da attuale possesso e quelle per
le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4, fatte salve le
prelazioni vigenti, possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica
con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi dell’articolo 10
costituisce la base d’asta. 5 bis. Le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1, lettera c),
dell’articolo 6, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari
superficiari, anche pro quota.(4)
(4) Comma inserito dalla l.r.44/2018, art.13, comma 1, lett b).
Art. 10Stima del prezzo e agevolazioni 1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di valutazione prevista
all’articolo 11, con i seguenti criteri di stima:
a) per i suoli agricoli, in base al valore agricolo per
uso pascolo, riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e
stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio di cui all’articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità)”;
b) per i suoli edificabili o edificati, mediante il valore
di mercato del suolo libero da costruzioni, riferito al momento della
presentazione dell’istanza di acquisto, tenuto conto della potenzialità
edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. All’attuale possessore, in caso di acquisto di suoli
agricoli, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui alla lettera a)
del comma 1.
3. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al
momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni effettivamente
utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90
per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.
4. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al
momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni utilizzate in modo
diverso da quello di cui al comma 3, spetta una riduzione del 50 per cento del
prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.
5. A tutte le altre fattispecie diverse da quelle considerate
nei commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 9, si
applica una riduzione di un terzo del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.
6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’acquirente, fino al 70 per cento
dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto ,(5) costanti e
posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e
il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla
sottoscrizione dell’atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell’esatto
pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei
modi di legge.
(5) Lettera così modificata dalla l.r.
45/2013, art, 35,
c. 1, lett. a.. I commi 2 e 3 del medesimo art. 35 cosi dispongono : " Il
servizio competente autorizza il versamento del'esposizione debitoria
complessiva dell'acquirente, del concessionario e del locatario di beni immobili
regionali, in rate annuali , costanti e anticipate, maggiorate degli interessi
calcolati al tasso legale : a. per gli importi inferiori a 10 mila euro , fino
ad un massimo di quattro rate; b. per gli importi compresi tra 10 mila euro e 50
mila euro, fino ad un massimo di sei rate ; c. per gli importi superiori a
50mila euro , fino ad un massimo di otto rate . Il mancato pagamento ,anche di
una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l'obbligo
del versamento intero e l'avvio della procedura di riscossione coattiva "
Art. 11Commissione regionale di valutazione 1. La Commissione regionale di valutazione è così composta:
a) dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio
regionale, che la presiede;
b) dal dirigente dell’Ufficio regionale parco tratturi;
c) da un dirigente tecnico del Servizio agricoltura
regionale;
d) da un funzionario tecnico dell’Ufficio parco tratturi,
con funzioni di segretario;
e) da un funzionario tecnico dell’ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio;
f) da un funzionario tecnico del comune in cui ricadono
le aree oggetto di valutazione.
2. Il dirigente del Servizio regionale demanio e
patrimonio, previa acquisizione dei rappresentanti di ciascuna amministrazione,
nomina i componenti della Commissione regionale di valutazione.
3. Ai componenti regionali, in ossequio al principio della
onnicomprensività del trattamento economico, non spetta alcun compenso; ai
componenti esterni alla Regione spetta il compenso previsto dalla normativa
regionale vigente.
Art. 12Reimpiego dei proventi dell’alienazione 1. Il 60 per cento dei proventi derivanti dall’alienazione delle aree tratturali
è impiegato per le attività di valorizzazione di cui all’articolo 18; il 25 per
cento viene assegnato alla Regione; il 15 per cento viene assegnato a ciascun
comune nel quale insistono le aree cedute, al fine di realizzare iniziative e
opere di compensazione ambientale.
Art. 13Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia 1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio
armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione.
2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà,
della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul
demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione pubblica.
3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e
i comuni, singoli o associati.
4. Il Documento regionale e il Piano locale di valorizzazione
sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco e
hanno lo scopo di:
a) tutelare, recuperare e conservare i valori
naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco,
nonché promuoverne la fruizione;
b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività
economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti
valori;
c) concorrere al miglioramento della qualità della vita
delle comunità locali.
Art. 14Documento regionale di valorizzazione 1. Il Documento regionale di valorizzazione, sulla base del Quadro di assetto e
del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce, relativamente ai Piani
locali di valorizzazione di cui all’articolo 16:
a) gli obiettivi generali di valorizzazione e
riqualificazione da conseguire;
b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i
contenuti;
c) le prescrizioni per il coordinamento e la
perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;
d) le modalità operative per la predisposizione.
Art. 15Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione 1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di
valorizzazione, la Regione:
a) conforma la propria attività al principio della
co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione con gli enti
territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi
pubblici coinvolti;
b) assicura il confronto e la concertazione con le
associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e, inoltre, garantisce,
nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme di pubblicità,
informazione e consultazione, anche in via telematica, dei cittadini singoli o
associati, in ogni fase del procedimento.
2. Entro un anno dall’approvazione del Quadro di assetto di cui
all’articolo 6, la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la
comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di
valorizzazione, che contiene:
a) gli obiettivi generali di valorizzazione;
b) il quadro conoscitivo di riferimento;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici
competenti all’emanazione di pareri, intese, nulla osta o assensi comunque
denominati, richiesti per l’approvazione del Documento di valorizzazione.
3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi,
nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la
convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza
per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici sono vincolanti.
4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta
regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni
interessati nonché, sotto forma di avviso, sul BURP.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti
interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte
integrative.
6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e
osservazioni pervenute e acquisito il parere della Commissione consiliare
competente, che si deve esprimere entro trenta giorni, trascorsi i quali il
parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.
7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.
8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di
valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima
approvazione.
Art. 16Piano locale di valorizzazione 1. Il Piano locale di valorizzazione (denominato Piano di valorizzazione) è
approvato dai comuni singoli e associati, anche se già dotati dei Piani comunali
dei tratturi di cui al comma 4 dell’articolo 6, in conformità al Quadro di
assetto e al Documento di valorizzazione.
2. Il Piano di valorizzazione, nel rispetto della
continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, contiene:
a) l’individuazione delle aree da destinare ad
attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e
valorizzazione del Parco;
b) il censimento dei manufatti che costituiscono
testimonianza del fenomeno della transumanza;
c) gli interventi di riqualificazione, recupero e
valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali
delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);
d) i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali;
e) l’indicazione delle attività compatibili con le
finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di
promozione delle stesse;
f) gli interventi di carattere educativo per la
diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli
elementi tipici della transumanza;
g) la quantificazione delle risorse necessarie
all’attuazione dei suddetti interventi.
Art. 17Procedimento di formazione e approvazione del Piano locale di valorizzazione 1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Documento di valorizzazione, i
comuni singoli o associati predispongono il Piano di valorizzazione, quale piano
urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale
vigente.
2. Il comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di
apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Piano di
valorizzazione con il Documento di valorizzazione. I pareri sul Piano di
valorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.
3. Il Piano di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale,
che ne garantisce la più ampia pubblicità.
4. Entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del Piano di valorizzazione possono essere
presentate al Comune osservazioni e proposte integrative.
5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e
osservazioni pervenute, approva il Piano di valorizzazione.
6. Le varianti e gli aggiornamenti al Piano di valorizzazione
sono approvati con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
7. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti,
previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione,
il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad acta
si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:
a) del Servizio regionale demanio e patrimonio, beni
culturali, urbanistica e assetto del territorio;
b) del Comune interessato;
c) della Soprintendenza per i beni archeologici e della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
8. Le spese riconosciute per il funzionamento della
struttura tecnica sono poste a carico del Comune inadempiente.
9. I
Piani locali di valorizzazione intercomunali sono formati e approvati con le
stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali.
Art. 18Attuazione dei Piani locali di valorizzazione 1. I Piani di valorizzazione sono attuati sulla base di programmi annuali o
pluriennali.
2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati con le risorse,
introitate dalle attività di alienazione, previste dall’articolo 12 e le
eventuali risorse aggiuntive della Regione e dei Comuni interessati
Art. 19Intese interregionali 1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine
dell’adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi
regionali.
Art. 20Banca dati dei tratturi regionali 1. E’ istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni sui tratturi
regionali, integrata con il Sistema informativo territoriale regionale.
2. La Regione definisce con gli enti locali e con gli altri
enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e la diffusione
dei dati e delle informazioni sui tratturi regionali
CAPO 3Beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti
Art. 21Esercizio delle funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa
ONC, trasferiti al patrimonio regionale ai sensi del d.p.r. 616/1977, sono
esercitate dalla Regione.
Art. 22Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti 1. I beni della soppressa ONC, così come da destinazione prevista negli elenchi
approvati, ai sensi dell’articolo 8
della legge
regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio
regionale), con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 29 dicembre 2004,
sono:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne
facciano richiesta per uso pubblico;
b) alienati in favore degli attuali conduttori o loro
eredi;
c) alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi
previsti dal comma 6.
2. I beni di cui alla lettera b) del comma 1, fatte salve
le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento
della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono alienati con la riduzione di un
terzo rispetto al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al
momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto
all’anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale di
esproprio prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001;
b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei
terreni agricoli sono alienati al prezzo, ridotto di un terzo, pari al costo di
costruzione, alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione
dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore;
c) i fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono
alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito al momento della
presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore.
3. Il prezzo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è stimato
dalle competenti strutture regionali e sottoposto al giudizio di congruità della
Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 11.
4. Pena la decadenza della domanda di acquisto, l’accettazione
per iscritto del prezzo deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi
dalla data di comunicazione; intervenuta l’accettazione, la Giunta regionale
delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione
è rimessa all’Agenzia del territorio competente per l’espressione del giudizio
di congruità, con spese a carico del ricorrente.
5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’acquirente, fino al 70 per cento
dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto, (6) costanti e
posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale, e
il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla
sottoscrizione dell’atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell’esatto
pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei
modi di legge.
6. I beni non locati e quelli per i quali sia intervenuta la
decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le prelazioni
vigenti, con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo. Il valore
attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al
giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione, costituisce la
base d’asta.
7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione
con promessa di vendita per l’avviamento alla proprietà contadina è quello
stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e
trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere
aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con
decorrenza dalla data di assegnazione.
(6) Lettera così modificata dalla l.r.
45/2013, art, 35, c. 1, lett. b.. I commi 2 e 3 del medesimo art. 35 cosi
dispongono : " Il servizio competente autorizza il versamento
del'esposizione debitoria complessiva dell'acquirente, del concessionario e del
locatario di beni immobili regionali, in rate annuali , costanti e anticipate,
maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale : a. per gli importi
inferiori a 10 mila euro , fino ad un massimo di quattro rate; b. per gli
importi compresi tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino ad un massimo di sei rate
; c. per gli importi superiori a 50mila euro , fino ad un massimo di otto rate .
Il mancato pagamento ,anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio
della rateizzazione, l'obbligo del versamento intero e l'avvio della procedura
di riscossione coattiva "
Capo III bis Beni della soppressa Riforma fondiaria (•)
22 bis Esercizio delle funzioni
- La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146
(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché
disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa sui
beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi
dell’articolo 45
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003).
2. La Regione espleta, altresì, le funzioni
amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e
gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.
3. La Regione procede alla ricognizione fisico -
giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall’ex Riforma fondiaria,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 14
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale).
22 ter Trasferimento e alienazione 1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne
facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione
e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con
provvedimento dello stesso ente locale;
b) alienati agli attuali conduttori;
c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con
offerte al rialzo, se liberi;
d) affrancati dal riservato dominio;
e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e
pertinenze di culto che conservano tale destinazione.
2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex
Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali
tenuti alla loro gestione.
3. Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla
Giunta regionale.
4. La gestione e l’esercizio degli acquedotti rurali
della ex Riforma fondiaria sono affidati all’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali, istituita ai sensi della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali). L’affidamento avviene per mezzo di verbale di
consegna.
22 quarter Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici 1. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1,
lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente
della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.
2. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1,
lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.
22 quinques Alienazione agli attuali conduttori
1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le
seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato
in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza
di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati
dalla Commissione provinciale espropri prevista dall’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità), ridotto di un terzo;
b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli
sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato della
vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore,
ridotto di un terzo;
c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al prezzo
di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle
migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo.
2. Gli attuali conduttori, ai fini dell’acquisto, devono essere in regola
col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso senza titolo conseguito
senza violenza o clandestinità, col pagamento dell’indennità per tutto il
periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore a
cinque anni, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione.
3. L’accettazione del prezzo interviene per iscritto entro tre mesi dalla
sua comunicazione.
4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno
regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza
violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori.
22 sexies Alienazione beni liberi
- I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione sono
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a
base d’asta.
- Per l’alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l’esercizio
del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti.
- Il prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’articolo 28,
comma 1, della l.r.
27/1995, è stimato, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza,
come segue:
a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo
medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’articolo
41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura prevalente praticata in
zona;
b) per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni
agricoli, in base al costo di costruzione deprezzato della vetustà;
c) per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al
prezzo attuale di mercato.
22 septies Affrancazione dal riservato dominio
- L’assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti
eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio col
pagamento, in un’unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi dell’articolo
22 nonies, dell’ammontare delle annualità residue e pregresse previste dal piano
di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione, dell’ammontare degli
eventuali debiti poderali gravanti sull’immobile, oltre agli interessi sulle
somme non corrisposte computati al tasso legale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede ad
attestare tale pagamento e interviene nell’atto pubblico unilaterale di
affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.
3. Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni provvedono all’affrancazione del fondo col versamento
delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi legali sulle somme non
corrisposte.
22 octies Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari - Qualora l’assegnatario, o l’avente causa, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del
debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo delle
somme dovute.
- In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la
cancellazione del patto di riservato dominio.
22 nonies Modalità di pagamento e spese di stipula 1 Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto,
sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’interessato, fino al 70 per cento in rate
annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la
corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della
restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione dell’atto di
compravendita o dell’atto di affrancazione di cui all’articolo 22 septies, comma
2.
2. Il Servizio regionale competente autorizza il
versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente o
dell’affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso legale:
a) per gli importi inferiori a euro 10 mila, fino a un massimo di
quattro rate;
b) per gli importi compresi tra euro 10 mila e euro 50 mila, fino a
un massimo di sei rate;
c) per gli importi superiori a euro 50 mila, fino a un massimo di
otto rate.
3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del
beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito
residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
4 In caso di compravendita, a garanzia dell’esatto adempimento della
somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
5. In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in favore della
Regione fino a estinzione del debito.
6. Sono a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula dell’atto di
compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per le eventuali
operazioni catastali, alle quali l’acquirente può provvedere direttamente a
proprie spese.
22 decies Istanze pregresse 1. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già
avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e
versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni.
CAPO 4Disposizioni comuni, finali e transitorie
Art. 23Regime concessorio e locativo 1. I beni di cui al presente testo unico possono essere oggetto di concessione e
locazione alle condizioni e con le modalità disciplinate dal regolamento
regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili
regionali).
2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito
il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull’uso
assentito.
3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a
titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per
l’uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo. 3 bis. In caso di vendita del bene al concessionario o locatario, il canone deve
essere corrisposto interamente fino alla data di sottoscrizione dell’atto di
compravendita. (7)
Art. 24Sanzioni amministrative 1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso
il ripristino dello stato dei luoghi, l’uso non autorizzato dei beni
disciplinati dal presente testo unico comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 19
del regolamento
regionale 23/2011.
2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle
sanzioni previste dal suddetto regolamento, è dovuta una somma da un minimo di
euro 10 mila a un massimo di euro 100 mila.
Art. 25Norme transitorie 1. Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei tratturi, previsti ai
sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2
della l.r.
29/2003 possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli
enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.
Art. 26Norme finanziarie 1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui agli articoli 9 e 10 sono
versati sul capitolo di entrata 4091160 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale,
esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Proventi alienazione aree
tratturali - l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato:
a) per la quota del 60 per cento, al capitolo di uscita
3429 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013,
che viene ridenominato “Spese per le attività di valorizzazione dei tratturi -
articolo 18 l.r. n.4 del 5/02/2013;
b) per la quota del 25 per cento, senza vincolo di
destinazione;
c) per la quota del 15 per cento, al capitolo di uscita
3432, di nuova istituzione, UPB 06.04.01, denominato “Trasferimento risorse a
favore dei comuni per l’attuazione di iniziative e opere di compensazione
ambientale - articolo 12 della l.r.n.4 del 5/02/2013”.
2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo
22 sono versati sul capitolo di entrata 4091000 - UPB 04.01.02 - del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Proventi
alienazione beni e diritti patrimoniali - legge
regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale) e l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato al capitolo di uscita 3445 - UPB
06.04.01 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene
ridenominato “Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - l.r.
27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”.
3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al
presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata 3071100 - UPB 04.01.02
- del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene
ridenominato “Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale - l.r.
27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”.
Art. 27Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6, sono
abrogate tutte le norme regionali in contrasto con il presente testo unico e, in
particolare:
a) la l.r.
67/1980;
b) il comma 1 dell’articolo 5
della legge
regionale 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio 1980
- Modifiche ed integrazioni);
c) la l.r.
5/1985;
d) la legge
regionale 24 maggio 1994, n. 17 (Alienazione terreni demanio armentizio
regionale. Integrazione articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5);
e) la l.r.
29/2003;
f) l’articolo 45
(Modifica all’articolo 2
della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge
regionale 4 agosto 2004 n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004);
g) l’articolo 14
(Modifica all’articolo 2
della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007);
h) gli articoli: 1
(Modifica all’articolo 18
della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20); 2
(Modifiche alla legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla l.r.
67/1980); 3
(Modifica all’articolo 2,
comma 1, della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29); 4
(Modifiche all’articolo 4
della l.r.
n. 29/2003) e 5
(Modifica all’articolo 6
della l.r.
n. 29/2003) della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse);
i) gli articoli 13
(Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e 14
(Modifica all’articolo 2
della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 della Regione
Puglia). i bis) la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni
patrimoniali in favore di enti pubblici);
i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45 bis
della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
i quater) gli articoli 18 e 22 della legge regionale 7
marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003
e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
i quinquies) l’articolo 48 della legge regionale 12
gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
i sexies) l’articolo 20 della legge regionale 19 luglio
2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006), come sostituito dall’articolo 1 della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 5;
i septies) l’articolo 1 della legge regionale 8 marzo
2007, n. 5 (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006);
i octies) l’articolo 9 della legge regionale 31
dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);
i novies) l’articolo 13 della legge regionale 30
aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
i decies) l’articolo 1 della l.r. 5/2010;
i undecies) l’articolo 25 della legge regionale 1
agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014);
i duodecies)l’articolo 4 della legge regionale 10
aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole);
i terdecies) l’articolo 1 della legge regionale 27
maggio 2016, n. 8 (Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30
giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni
riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”). (8)
(8) I commi da ì bis ad ì terdecies sono stati aggiunti dalla l.r.n.
23/2018, , art. 5, comma 1.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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