Anno 2013
Numero 42
Data 13/12/2013
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;Turismo;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42

Disciplina dell’agriturismo



TITOLO 1





Art. 1

Finalità (1) 


1. La Regione sostiene la multifunzionalità dell’impresa agricola e la diversificazione delle attività agricole anche tramite la valorizzazione dell’agriturismo, al fine di:

a) tutelare e qualificare le risorse agro-silvo-pastorali di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività imprenditoriali agricole nelle aree rurali, attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;

c) consentire la diversificazione dei redditi derivanti da attività agricole;

d) favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, del territorio e della biodiversità;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, di qualità e biologiche, nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;

h) incentivare il risparmio energetico e utilizzare le fonti di energia rinnovabili.”



(1) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2024, art.2, comma 1.


Art. 2

Definizione di attività agrituristica 


1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità disciplinate dalla presente legge ed esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche in forma societaria o associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. (2) 

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, nonché, ai sensi dell’articolo 68, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Per attività e servizi complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.(3) 

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

“b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori contigui diregioni limitrofe, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGT, DOC, DOCG e IGP, per i prodotti di qualità garantiti dalla Regione Puglia o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e i prodotti biologici; (4) 

c) organizzare, anche all’esterno delle strutture aziendali, degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione, di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda integrati con prodotti di aziende agricole locali, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, anche per finalità turistiche, alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del relativo territorio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; (5) 

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, ivi comprese quelle volte a promuovere il benessere psico-fisico della persona, culturali, didattiche, divulgative, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo. (6) 

“3 bis. L’impresa agricola esercente attività agrituristica, d’ora in avanti impresa agrituristica, può rendere disponibili agli ospiti aree utilizzabili per il pic-nic con possibilità di consumare sul posto pasti, spuntini e prodotti forniti direttamente dall’impresa stessa, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, nonché spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento del lavoro a distanza. (7) 

4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica. 



(2) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art 3., comma 1, lett. a)
(3) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art 3., comma 1, lett. b)
(4) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024c art 3., comma 1, lett. b)
(5) omma sostituito dalla l.r. 4/2024c art 3., comma 1, lett. b)
(6) omma sostituito dalla l.r. 4/2024c art 3., comma 1, lett. b)
(7) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 3, comma 1, lett. d)


Art. 3

Locali per attività agrituristiche 


1.   Per le attività agrituristiche possono essere utilizzate le strutture e i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all’esercizio dell’attività agricola esistenti sul fondo. (8) 

2. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all’esercizio dell’attività agrituristica.

3. . I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica possiedono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata. (•)


4. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienicosanitarie o tecnologico-funzionali nonché per l’ospitalità e la ricettività, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti ordinamenti urbanistici. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.

6. I locali a uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5 dell’articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.662, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, nonché il carattere rurale previsto al comma 3 bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, aggiunto dall’articolo 2 del d.p.r. 139/1998. “L’esercizio delle attività agrituristiche previste nell’articolo 2 non richiede il cambio di destinazione d’uso dei locali e delle strutture a tal fine impiegate presenti sul fondo.  (10) 

7. Fatto salvo quanto stabilito sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico, l’ospitalità in spazi apertipuò essere svolta da aziende. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone, possiedono una superficie minima di sessanta metri quadrati e sono sistemate a una distanza non inferiore a 2 metri l’una dall’altra. Possono essere realizzate fino a un massimo di tre piazzole per ettaro di superficie aziendale e di quindici piazzole per azienda per la sistemazione di una tenda o altro mezzo di pernottamento per piazzola. Possono essere fornite unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno degli ospiti privi di propri mezzi di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte, e altre tipologie, a condizione che siano in linea con la normativa urbanistica e prive di impianti o strutture fisse. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all’aperto, nonché dei servizi igienico sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia prevista, per analoghe strutture ricettive turistiche all’aperto.    (9) 


8. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.

9. Per le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio): (11) 

a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi della struttura principale in cui la piscina è inserita;

b. è utilizzabile almeno una doccia nella immediatezza della piscina;

c. alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;

d. lo spazio destinato al primo soccorso, anche a uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego;

e. il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;

f. non è obbligatoria la presenza dell’assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l’assenza di tale assistenza e attrezza l’area della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l’incolumità.

9 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sui fabbricati, pertinenze e accessori, destinati all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977).  (12) 




(•) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 4, comma 1, lett. b)
(10) Periodo aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 4, lett. c
(11) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 4, comma 1, lett. d)
(12) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 4, comma 1, lett. e.
(8) Parole aggiunte dalla l.r. 67/2018,art. 70, comma 1.
(9) Comma modificato dalla l.r. 32/2022, art. 43, comma 1.


Art. 4

Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica 


1. La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La prevalenza dell’attività agricola rispetto all’agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile.

2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato dell’attività  agricola (•)si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall’imprenditore agricolo. I criteri, sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo della struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, (16) da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 


3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i limiti entro i quali può essere esercitata l’attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura: 

a. posti letto in numero non superiore a cinquanta; (17) 

b. piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a quindici;

c. posti tavola in numero non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base annuale .(13) (15) 

[3 bis.   In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a) nelle camere delle strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.]  (18) 
[3 ter.  Previa comunicazione al comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l’anno. La comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i posti tavola che verranno impiegati, nonché l’indicazione di misure compensative per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera c).]  (19) 
[3 quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i criteri di cui ai commi 3 bis. e 3 ter., deve essere data comunicazione al comune, in cui ha sede l’impresa, che verificato il fatto e sentita la Regione, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività e comunque per un massimo di anni tre. (14) ]  (20) 


4. Nel caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non può superare le ottantacinque unità.

5. L’attività di ospitalità in alloggi è esercitata mediante l’utilizzo di camere e unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.  (21) 

6. L’ospitalità in spazi aperti può essere svolta nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 3, comma 7.  (22) 

7. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, l’attività di somministrazione di pasti e bevande prevista nell’articolo 2, comma 3, lettera b), ivi compresa la prima colazione, è svolta nell’osservanza dei seguenti parametri e criteri:

a) utilizzare una quota di prodotti propri non inferiore al 20 per cento del totale dei prodotti impiegati nella somministrazione. Tale quota è ridotta al 15 per cento perle imprese che praticano l’agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande biologici, nonché perle imprese agrituristiche operanti in aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea;

b) possibilità di utilizzare una quota non inferiore al 40 per cento dei prodotti impiegati nella somministrazione provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori contigui di regioni limitrofe, con preferenza per i prodotti provenienti da forme organizzate di vendita diretta;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare almeno il 60 per cento dei prodotti impiegati nell’attività di somministrazione;

d )la parte rimanente dei prodotti utilizzati deve preferibilmente provenire da imprese agroalimentari ubicate in ambito regionale che trasformano produzioni agricole regionali o in territori contigui di regioni limitrofe; e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa di regioni contigue, possono essere utilizzati prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità, nella misura massima del 25 per cento del totale; f) nel caso di preparazione di diete speciali necessarie per motivi di salute ivi comprese le intolleranze alimentari, è consentito l’utilizzo di prodotti in deroga a quanto previsto nelle lettere dalla a) alla e).  (23) 

7 bis. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne e, nel limite del 50 per cento del totale dei prodotti di cui al comma 7, lettera a), quelli ottenuti nell’ambito di contratti di rete o accordi e contratti di filiera sottoscritti dall’azienda agricola con altre aziende agricole della zona, o comunque ubicate nel territorio regionale, oppure provenienti da cooperative o consorzi con sede ubicata nel territorio regionale di cui l’azienda stessa sia socia.  (24) 

7 ter. Nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 7, l’attività di somministrazione può essere svolta anche mediante il servizio di asporto o di consegna a domicilio.  (25) 

7 quater. Nel limite di trenta giorni all’anno, è consentita, anche oltre il limite di cui al comma 3, lettera c), l’organizzazione, all’esterno del complesso aziendale e anche mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande costituita dai prodotti di cui al presente articolo, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.   (26) 

7 quinquies. Qualora per cause di forza maggiore, dichiarate dallo Stato o dalla Regione e derivanti in particolare da epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, non sia possibile rispettare i parametri di connessione di cui al comma 1, nonché i criteri e parametri di cui al comma 7, il Comune in cui ha sede legale l’impresa agrituristica può autorizzare temporaneamente l’esercizio dell’attività in deroga ai citati parametri e criteri, a seguito di comunicazione da parte dell’impresa stessa.   (27) 

7 sexies. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.  (28) 


(13) Lettera sostituita dalla l.r. 44/2018, art. 26, comma 1.
(14) Commi 3bis,3ter,ed 3quater ,sono stati inseriti dall l.r. 67/2018, art. 42, comma 1.
(15) Parola sostituita dalla l.r. 67/2018, art. 85, comma 1.
(16) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 1, comma 1.
(17) Parola alfanumerica sostituita dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. b)
(18) Comma abrogato dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. c)
(19) Comma abrogato dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. c)
(20) Comma abrogato dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. c)
(21) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. d)
(22) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. d)
(23) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. d)
(24) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. e)
(25) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. e)
(26) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. e).
(27) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. e)
(28) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 5, comma 1, lett. e)


Art. 4 bis

Attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva  (29)


1. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), rientra anche l’organizzazione:

a) di servizi ricreativi compresi quelli volti a promuovere il benessere psico-fisico della persona; 

b) di attività seminariali, di informazione, divulgazione e promozione in materia di tradizione rurale, storica ed economica locale anche attraverso l’uso di biblioteche aziendali e raccolte di oggetti;
 
c) di corsi, inclusi quelli di cucina incentrati sulla tradizione enogastronomica rurale locale e per assaggiatori di prodotti regionali;
 
d) di escursioni con guida sia su percorsi volti alla valorizzazione del patrimonio storico o culturale, sia su percorsi naturalistici con punti di osservazione della fauna e della flora autoctona all’interno o all’esterno dell’azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni turistiche;
 
e) di passeggiate a cavallo e della pesca sportiva praticata utilizzando laghetti aziendali; (••) 
 
f) di attività, anche giornaliere, ludico-ricreative e di intrattenimento per bambini e ragazzi. 

2. Nelle attività previste nel comma 1, lettera a), non rientrano le pratiche sanitarie e le attività che non abbiano alcuna diretta correlazione con l’ambito rurale. Nel caso di trattamenti che richiedono specifiche competenze, l’operatore deve risultare in possesso di adeguati attestati. 

3. L’utilizzo delle attrezzature sportive e delle strutture sportive, natatorie o ricreative, nella disponibilità dell’azienda agrituristica, è consentito soltanto da parte degli ospiti che usufruiscono delle attività di ospitalità e somministrazione e non dà luogo al pagamento di autonomo corrispettivo in quanto servizio integrativo e accessorio.”


(30) Articolo aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 6, comma 1


Art. 5

Norme igienico - sanitarie 


1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all’attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l’attività agrituristica, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi. (31) 
 
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate a essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.  (32) 
 
4. L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l’attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi di quanto previsto nell’articolo 5, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), l’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni necessarie per l’attività agrituristica, dell’opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.  (33) 
 
5. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo di applicazione del predetto regolamento e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all’anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell’ambito della stessa azienda di produzione primaria.  (34) 
 
6. Per le imprese agrituristiche che svolgono attività di alloggio nel limite di dieci posti letto, sono considerati idonei i locali in possesso del requisito dell’abitabilità. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere utilizzata la cucina domestica.  (35) 




(31) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 7, comma 1.
(32) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 7, comma 1.
(33) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 7, comma 1.
(34) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 7, comma 1.
(35) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 7, comma 1.


Art. 6

Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione 


1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche definite all’articolo 2, anche con finalità di monitoraggio dell’andamento del settore agrituristico a livello regionale. L’iscrizione è condizione necessaria per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9. L’elenco è tenuto dalla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. (36) 

2. L’iscrizione nell’elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a. hanno riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b. sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
b bis) non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).   (37) 

3. La domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza dal (38) comune all’Amministrazione regionale - Area politiche per lo sviluppo rurale.

4. Il Comune competente per territorio, tenuto conto di quanto previsto nell’articolo 4 e in conformità alle linee guida vigenti in materia, provvede all’istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette alla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all’azienda interessata e al Comune di competenza.  (39) 

5. Nel caso in cui entro trenta (40)  giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell’istruttoria da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia l’iscrizione nell’elenco. La Regione procede all’istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta giorni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Area politiche per lo sviluppo rurale disciplina in dettaglio, la procedura per la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare.

7. L’elenco regionale degli operatori agrituristici deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell’Area politiche per lo sviluppo rurale, il predetto elenco aggiornato  (41)  deve essere pubblicato sul portale regionale “Viaggiare in Puglia.it”.
8. L’iscrizione nell’elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.

9. Le aziende agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 (Interventi a favore dell’agriturismo), sono iscritte automaticamente nell’elenco istituito ai sensi della presente legge.

10. Ai Comuni competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi degli iscritti nell’elenco e all’osservanza delle disposizioni della legge. 
10 bis. Le informazioni contenute nell’elenco regionale sono comunicate al Repertorio nazionale dell’agriturismo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo), anche per le finalità previste nell’articolo 13 della l. 96/2006.   (42) 


(36) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 8, comma 1, lett.a)
(37) Lettera aggiunta dalla l.r. 4/2024, art. 8, comma 1, lett. b)
(38) Lettera aggiunta dalla l.r. 4/2024, art. 8, comma 1, lett. c)
(39) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 8, comma 1, lett. d)
(40) Parola alfanumerica  sostituita dalla l.r. 4/2024, art. 8, comma 1, lett. e)
(41) Parole sostituite  dalla l.r. 4/2024, art. 8, comma 1, lett. f)
(42) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 8, comma 1, lett. g)


Art. 7

Modifiche e cancellazioni dall’elenco regionale degli operatori agrituristici 


1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune e all’“struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura,  (43)  ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l’esclusione dall’elenco, nonché le modifiche strutturali dell’azienda che possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche esercitate. (44)   Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente le situazioni mutate.


2. Nel caso di variazione della titolarità o della ragione sociale dell’impresa agrituristica, il Comune è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo soggetto l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 6.

3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze istruttorie all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, che provvede agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell’elenco regionale. 

4. L’eventuale perdita dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già previsto (45)   nel certificato di iscrizione, a seguito dell’istruttoria di cui al comma 3, é comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.


5. L’Amministrazione regionale notifica ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall’elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca della SCIA di cui allarticolo 9.  (••)

 



(••) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 9, comma 1, lett. c).
(43) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art.1, comma 1.
(44) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 9, comma 1, lett. a).
(45) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 9, comma 1, lett. b).


Art. 8

Requisito professionale  (46) 


1. Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio dell’attività, i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un’abilitazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 (••) della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9.  

2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi sono erogati dagli enti di formazione accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale. (47) 

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui alla l.r. 34/1985 e in possesso dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica non sono tenuti a conseguire l’abilitazione di cui al comma 1 per l’iscrizione nell’elenco regionale istituito ai sensi della presente legge. 



(••) Parola alfanumerica sostituita dalla l.r. 4/2024, art. 10, comma 1, lett.b).
(46) Rubrica sostituita dalla l.r. 4/2024, art. 10, comma 1, lett.a).
(47) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 10, comma 1, lett. c)


Art. 9

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - (48) 


1. L’imprenditore agricolo, a seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e in possesso del certificato di abilitazione previsto nell’articolo 8, inoltra al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le attività agrituristiche, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), aisensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della documentazione attestante il possesso deirequisitiprevistidalla presente legge redatta,se possibile, in forma di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che precede l’inizio dello svolgimento delle predette attività. Il soggetto interessato può avviare le attività agrituristiche dalla data di presentazione della SCIA. Copia della SCIA è trasmessa in modalità telematica dal Comune alla struttura regionale competente dell’Assessorato all’agricoltura ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6.
 
2. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, formula i conseguenti rilievi, indicando i tempi per l’adeguamento aglistessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti anche al fine di inibire la prosecuzione dell’attività, comunicandoli alla Regione anche ai fini della cancellazione dell’azienda dall’elenco regionale di cui all’articolo 6.
 
3. Nel caso di trasferimento dell’azienda agricola o subentro da parte degli eredi, fermo restando il possesso del requisito soggettivo previsto nell’articolo 2, comma 1, il nuovo titolare, anche se non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge, ivi compreso il requisito professionale, è autorizzato alla prosecuzione provvisoria dell’attività agrituristica per non oltre centottanta giorni, fermo restando l’obbligo di rinnovare l’inoltro della SCIA, previa acquisizione del certificato di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici, entro il termine previsto per l’esercizio provvisorio, pena l’adozione di provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell’attività.
 
4. Il titolare dell’attività agrituristica deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall’intervenuta variazione.


(48) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 11, comma 1.


Art. 10

Autorizzazione comunale (49) 


[1. Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia dell’autorizzazione comunale all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.

3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell’articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 18.]



(49) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2024, art. 12, comma 1


Art. 11

Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici.Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale 


1. . L’impresa agrituristica è tenuta a:

a) intraprendere l’attività entro il termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all’articolo 9;

b) esporre al pubblico copia del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 6, nonché della SCIA;

c) comunicare al Comune l’eventuale sospensione dell’attività che non può essere comunque superiore ad un anno;

d) rispettare i limiti e le modalità di esercizio dell’attività indicati nella SCIA;

e) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno e comunicate alla Regione Puglia, come previsto alla lettera f);

f) inviare telematicamente, se svolge attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, entro il 1 ottobre di ciascun anno, all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l’indicazione dei prezzi massimi praticati e riferiti all’anno seguente, come previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n.49  (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici);

g) inviare all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività. L’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione invia semestralmente all’Osservatorio regionale dell’agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agrituristica per comune;

h) rispettare i prezzi massimi esposti;

i) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati;

j) osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 773/1931;

k) registrare giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).  (50) 


2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere a), c), h), i) e j) del comma 1, il Comune può, previa diffida, sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni. :(51)  


3. L’esercizio dell’attività di agriturismo può essere revocato dal Comune, con motivato provvedimento, se l’impresa agrituristica:

a) senza giustificato motivo non ha intrapreso l’attività entro centottanta giorni dalla data di inoltro della SCIA di cui all’articolo 9 o l’ha sospesa da almeno due anni;

b) è stata cancellata dall’elenco regionale di cui all’articolo 6;

c) non ha mantenuto i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 6;

d) ha subito, nel corso dell’anno, due provvedimenti di sospensione dell’attività agrituristica da parte del Comune. (52) 

 

4. L’avvio del procedimento di sospensione o di revoca [dell’autorizzazione comunale(••)  deve essere comunicato al soggetto interessato, al fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.


5. In caso di revoca dell’esercizio dell’attività agrituristica, (53)   a seguito di esecutività del provvedimento, il Comune deve comunicare l’avvenuta revoca all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione per la conseguente cancellazione dell’azienda dall’elenco regionale degli operatori agrituristici.


6. Se l’esercizio dell’attività viene intrapreso senza la preventiva SCIA di cui all’articolo 9, il Comune dispone l’immediata sospensione e il divieto di prosecuzione dell’attività. 
 



(••) Parole soppresse dalla l.r. 4/2024, art. 13, comma 1, lett. d).
(50) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 13, comma 1, lett.a)
(51) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024,art.13, comma 1, lett. b)
(52) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 13, comma 1, lett. c)
(53) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 13, comma 1, lett. e)


Art. 11 bis

Periodi di apertura(54) 


1. L’attività agrituristica può essere svolta durante tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’impresa agrituristica.


(54) Articolo aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 14, comma 1.


Art. 12

Riserva di denominazione. Classificazione (55) 


 1. L’uso della denominazione agriturismo, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l’attività agrituristica ai sensi della presente legge.

2. La struttura regionale competente dell’Assessorato all’agricoltura stabilisce le modalità e i criteri di classificazione omogenei, nonché disciplina l’uso del marchio collettivo che contraddistingue, nel territorio regionale, le imprese agrituristiche in coerenza con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto del Ministro delle politiche agricole 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del  Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo), sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo per eventuali peculiarità regionali.

3. Le imprese agrituristiche sono classificate in base ai criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche definiti a livello nazionale.

4. Alle imprese agrituristiche viene rilasciato dalla Regione apposito marchio con l’indicazione della specifica categoria di classificazione e il relativo simbolo.



(55) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 15, comma 1.


Art. 13

Osservatorio regionale dell’agriturismo 


1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo consultivo, l’Osservatorio regionale dell’agriturismo con sede presso “struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura.  (56) 

2. . L’Osservatorio è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all’agricoltura e al turismo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e per ciascuna delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dal rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).(57) 


3. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Area politiche per lo sviluppo rurale.

4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per tutta la legislatura. (58)  


5. L’Osservatorio regionale dell’agriturismo: 

a. svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l’espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia; l’attività dell’Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;

b. propone attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l’attività di indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della presente legge.

b bis) cura la pubblicazione periodica di un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Puglia;  (59) 

b ter) collabora con il Comitato consultivo nazionale per l’agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2013 (Istituzione comitato consultivo per l’agriturismo).  (60) 


6. Il funzionamento dell’Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



(56) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 1, comma 1.
(57) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024,art. 16, comma 1, lett. a)
(58) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024,art. 16, comma 1, lett. b)
(59) Lettera aggiunta dalla l.r. 4/2024, art. 16, comma 1, lett. c)
(60) Lettera aggiunta dalla l.r. 4/2024, art. 16, comma 1, lett. c)


Art. 14

Programmazione e sviluppo dell’agriturismo  (61) 


1. La Regione, di concerto con l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, predispone un programma di durata triennale, aggiornato annualmente, finalizzato alla promozione a livello nazionale e internazionale delle attività agrituristiche svolte in ambito regionale. 

2. La Regione, in collaborazione con le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, sostiene lo sviluppo dell’agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.”.


(61) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 17, comma 1.


TITOLO 2

VIGILANZA - CONTROLLO - SANZIONI 





Art. 15

Vigilanza e controllo 


1. . La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, per la violazione delle quali è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto nel comma 3 bis.  (62) 

2. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e agli accertamenti di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 

3.  I rapporti di cui all’articolo 17 della legge n. 689/1981 sono trasmessi, con riferimento alle violazioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettere dalla a) alla l), al Comune territorialmente competente che destina i relativi proventi al finanziamento delle attività istituzionali svolte, mentre per la violazione di cui alla lettera m), il rapporto è trasmesso al competente Ufficio regionale del contenzioso provinciale per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell’Ufficio regionale del contenzioso).  (63) 

3 bis. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.  (64) 



(62) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 18, comma 1, lett. a)
(63) Comma sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 18, comma 1, lett. b)
(64) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 18, comma 1, lett. c)


Art. 16

Disposizioni sanzionatorie  (65) 


1. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità. 

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono irrogate le sanzioni pecuniarie amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:
 
a) in caso di mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;
 
b) in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;
 
c) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, della SCIA: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;
 
d) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, ovvero di erronea o incompleta compilazione, della tabella delle tariffe praticate e comunicate all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione: da un minimo edittale di euro 200 a un massimo edittale di euro milleduecento;
 
e) in caso di applicazione di prezzi superiori a quelli esposti: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;
 
f) in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 109 del regio decreto 773/1931: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 6 mila;
 
 
g) in caso di mancato invio all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l’indicazione delle tariffe massime che l’impresa agrituristica si impegna ad applicare per l’anno seguente: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;
 
h) in relazione alla trasmissione dei dati sul movimento turistico: 1. da euro 200 a euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati; 2. da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati; 3. da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura. La trasmissione si ritiene omessa se effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza. La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro quindici giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite PEC, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati;
 
i) in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità dell’impresa o di modifiche strutturali dell’azienda agrituristica: da un minimo edittale di euro 200 a un massimo edittale di euro milleduecento;
 
j) in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo: da un minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di euro 9 mila, nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo;
 
k) nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;
 
l) in caso di esercizio dell’attività agrituristica intrapresa, anche in forma occasionale, senza che sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 6 mila. Il Comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui alla presente lettera nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza;
 
m) in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione dei dati statistici relativi all’attività ricettiva dell’impresa agrituristica: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600.
 
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque v


(65) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2024, art. 19, comma 1.


Art. 16 bis

Monitoraggio e valutazione  (66) 


 La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione dove sono riportati in particolare:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1;

b) i dati relativi all’attività di vigilanza e controllo svolte dagli enti competenti ai sensi dell’articolo 15;

c) i dati relativi ai provvedimenti di inibizione adottati aisensi degli articoli 9 e 11, nonché alle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 16;

d) i dati afferenti all’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 6. 



(66) Articolo aggiunto dalla l.r. 4/2024, art. 20, comma 1.


Art. 17

Rilevazione dei dati sui flussi turistici 


1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all’interno del sistema dell’agriturismo, nonché le relative sanzioni, si applica quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013). 



TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI 





Art. 18


1. Nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 6 della presente legge, l’elenco regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 34/1985 resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto. 

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell’elenco regionale istituito ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/1985. L’esito del monitoraggio deve essere trasmesso alla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura.  (67) 

3. A seguito del monitoraggio di cui al comma 2, le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte nell’elenco regionale di cui alla l.r. 34/1985 e non sono ancora in possesso dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica, sono invitate dalla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura  (68)   a comunicare entro sei mesi dalla data di inizio della attività ai sensi dell’articolo 9. Trascorso tale termine, le imprese che non avranno comunicato l’inizio attività o le motivazioni che impediscono l’inizio attività sono cancellate dall’elenco regionale degli operatori agrituristici. 

4. Alle richieste di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici presentate, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/85, prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata conclusa l’istruttoria con provvedimento dell’amministrazione provinciale competente, devono essere applicate le procedure e quant’altro stabilito con la presente legge. 

5. Per la valutazione di quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 4 si applicano, sino a nuova definizione, i parametri stabiliti con determinazione del dirigente del Settore alimentazione 30 agosto 2007, n. 356 (Attuazione decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di applicazione - Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). 

6. A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale può individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio. 

7. La l.r. 34/1985 è abrogata con l’entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che contrastano con la presente legge. 

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo). 

9. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 34/1985


(67) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 1, comma 1.
(68) Parole sostituite dalla l.r. 4/2024, art. 1, comma 1


Art. 19

Norma finanziaria 


1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.