Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)
Art. 1Finalità 1. Le finalità della presente legge sono dirette:
a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco,
nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti,
nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria; b. alla
diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso
attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto,
veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi
d’azzardo; c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al
contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da
gioco.
Art. 2Ambiti di intervento 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:
a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle
dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti
coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali
socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali
(ASL) e Comuni; b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze
derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo; c. promuove attività di
formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei
problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house; d. favorisce
l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte
a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività
svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e
alla socializzazione per tutte le età.
Art. 3Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP 1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi
Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a
prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico
riferimento a:
a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed
educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco; b.
iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della
socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio
economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi
nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti; d.
attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi
per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il
supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la
consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi
esposizioni nel bilancio familiare.
Art. 4Osservatorio e marchio regionale 1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza
della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2.
L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto
tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto
da:
a. l’Assessore regionale alla salute o suo delegato; b.
l’Assessore regionale all’istruzione e formazione o suo delegato; c.
l’Assessore regionale al commercio o suo delegato; d. tre consiglieri
regionali; e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due
rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato; f. tre
rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia; g. un rappresentante
per ciascuna ASL.
3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a. relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto
nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità
indicate all’articolo 1; c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire
un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione
del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo
gratuito.
5. È istituito il marchio regionale “Libero da slot - Regione
Puglia”.
6. Il marchio “Libero da slot - Regione Puglia” è rilasciato
dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei
circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di
non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso
del marchio “Libero da slot - Regione Puglia”.
Art. 5Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema
“contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo” presso tutti gli istituti
scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i
rischi del gioco d’azzardo.
Art. 6Informazione sanitaria nelle case da gioco Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere
presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e
congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota informativa
nella quale sono indicati:
a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco; b. i
recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d)
dell’articolo 3.
Art. 7Apertura ed esercizio dell’attività (•) (•) 1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di
apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono
soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. il
comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo
110, comma 7, del r.d. 773/1931, le
nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni
in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve
su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università,
biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.
Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione. (1) 2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si
intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di
apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della
superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è
equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma,
per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di
variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.(2)
[3. Per le autorizzazioni esistenti il termine
di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.] (3) 3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020: a) non è consentita
l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo
10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d.
773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di
superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione,
commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che
prevedano vincite in denaro; b) negli esercizi di cui alla
precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri
quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di
più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli
esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi
può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie,
fino a un massimo di sei apparecchi; c) in tutti gli esercizi
commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 5, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti
architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale
dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di
tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale
dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di
pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere
effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati
all’attività prevalente dell’esercizio; d) è consentito esporre al
pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati,
biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque
denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30
per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della Giunta
regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto
stabilito nella presente lettera d). (4)
[4. Al fine di perseguire le finalità di
cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni
possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli
elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle
relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui
può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa
sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con
la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.] (5)
5. I gestori di centri scommesse e spazi per
il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono
tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione
organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da
altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale,
vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare
riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul
riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla
prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di
sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti
attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative. (6)
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo,
ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui
all’articolo 6.
7. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa
all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. E’ altresì vietata, all’esterno
dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche
e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro,
comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o
proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di
qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo. (7) 7 bis. La
Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale
e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi
pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche
attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione. (8)
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai
commi 2, [3, 4,] 5, 6 e 7 (11) è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a
sessanta giorni.(9)
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6
sono applicate dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle
violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3,
4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati
al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività
esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al
comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(•) La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della presente legge,
recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)»,
sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata
di Lecce. (•) La l.r.
52/2018, art. 1,
comma 1, ha prorogato alla data di emanazione del testo unico in materia di
prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, previa deliberazione
di recepimento adottata dalla Giunta regionale, e comunque di non oltre sei
mesi. (1) Comma sostituito dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. a). (2) Comma sostituito dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. b). (3) Comma abrogato dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. c). (4) Comma inserito dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. d). (5) Comma abrogato dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. e). (6) Comma sostituito dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. f). (7) Periodo aggiunto dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. g). (8) Comma aggiunto dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. h). (9) Numeri soppressi dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. i).
Art. 8Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto 1. I Comuni e le ASL, nell’ambito delle rispettive competenze, possono
avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione
di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e
mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo
1.
8 Bis (Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli) (•) 1.
La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione,
le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di
giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico
programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della
vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in
materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto
deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da
parte di gestori ed esercenti. Nell’ambito della missione 12, programma 4,
titolo 1 è istituito un capitolo di nuova istituzione, denominato: “Spese per la
convenzione con le Forze dell’Ordine operanti sul territorio per lo svolgimento
di attività aggiuntiva finalizzata al controllo, verifica e prevenzione di
violazione delle norme regionali e nazionali in materia di gioco di azzardo”.
Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a
euro 155 mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si
fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo
1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente
in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.
(•) Articolo introdotto dalla l.r.
21/2019, art 2,
comma 1.
Art. 9Norma finanziaria 1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è
garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione
del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo
patologico (GAP)”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 in termini di
competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il
prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione” - UPB
06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con
leggi di bilancio annuale e pluriennale.
2. Nell’ambito della dotazione
finanziaria per l’anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede
lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di
volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale
impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo
e all’usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale
Art. 10Norma transitoria (•) [1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a
condizione che l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.
21/2019, art 3,
comma 1.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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