Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 45 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia
TITOLO 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1Spesa a carattere pluriennale 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure
indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2Classificazione capitoli del bilancio 1. In previsione dell’entrata in vigore del titolo primo del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42), e al fine del progressivo adeguamento della
classificazione dei capitoli del bilancio regionale al piano dei conti
integrato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, n. 57624 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
enti e organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118), la Giunta regionale è autorizzata, con una o più deliberazioni da
comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla data di adozione, con
le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19
(Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi), ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione
annuale per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016.
Art. 3Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012), è sostituito dal seguente:
“3. La rimanente somma di 5 milioni di euro è imputata al
capitolo n. 3882, UPB 06.02.02, denominato: “Copertura rischi swap per
variazione tassi di interesse oltre la soglia contrattuale del 5,45 per cento o
per chiusura opzione digitale”.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni tributarie
Art. 4Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) per l’anno 2014 1. Per il periodo d’imposta 2014 sono confermate le
maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma
2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), come disposte dall’articolo 3 della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), modificato
dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).
Pertanto, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di
reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni
all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:
a. per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento; b. per
i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento; c. per i
redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento; d. per i
redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento; e. per i
redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli
scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui
redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per
cento permane sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di
base dell’addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di
reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,48 per
cento permane sul terzo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di
base dell’addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di
reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per
cento permane sul quinto scaglione di reddito.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale
all’IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale.
Art. 5 Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia 1. A titolo sperimentale, per il periodo di imposta 2014, le detrazioni previste
dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r. 917/1986 sono maggiorate,
nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi: a. 20 euro
per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire
dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo
pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle
detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1,
lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986.
3. Qualora il livello di
reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la
fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di
misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A
tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
05.01.01, il capitolo di spesa n. 783034 denominato “Misure di sostegno
economico diretto in applicazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo
6 del decreto legislativo n. 68 del 2011”, con una dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e
300 mila euro.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina
le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3.
Art. 6Aliquota IRAP per l’anno 2014 1. Per il periodo d’imposta 2014 è confermata la maggiorazione di aliquota
prevista dal comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), e successive modificazioni, e dal comma 6 dell’ articolo 3 della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) e richiamata
dall’ articolo 4 della l.r. 45/2012.
2. Per gli enti non commerciali e le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP) è confermata l’esenzione prevista
dall’ articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004),
come modificato dell’ articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio
pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia).
3. Il gettito riveniente
dall’applicazione della maggiorazione di aliquota di cui al comma 1 è destinato
prioritariamente alla copertura dell’eventuale disavanzo del Servizio sanitario
regionale (SSR).
Art. 7Integrazioni all’articolo 5 della l.r. 45/2012 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 45/2012 è aggiunto il seguente: “2-bis. Sono esentati, altresì, dal pagamento della tassa automobilistica
regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del regolamento
recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1995, n. 463, emanato con decreto del
Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità
successive, i veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la
prima volta dal 1° gennaio 2014. Al termine del periodo complessivo di esenzione
l’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto”.
CAPO 2Disposizioni finanziarie
Art. 8Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”
1. Allo scopo di far fronte alle emergenze fitosanitarie conseguenti al batterio
da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione programma ed attua i seguenti
interventi urgenti di prevenzione, controllo ed eradicazione:
a. ispezioni sistematiche al fine di definire le zone
contaminate e individuare immediatamente qualsiasi sintomo ascrivibile alle
infezioni del batterio; b. ispezioni presso tutti i vivai ricadenti
nell’area interessata dal batterio e nelle aree limitrofe per disciplinare la
commercializzazione delle piante sensibili al batterio; c. prelievo di
materiale vegetale e di vettori a campione al fine di ricercare la presenza del
batterio; d. analisi di laboratorio sui campioni prelevati; e.
attuazione di specifiche azioni di prevenzione, controllo e eradicazione del
batterio, in base al diverso livello di contaminazione delle zone; f.
attività di ricerca e di indagini al fine di acquisire maggiori conoscenze sulla
biologia ed etologia del batterio. 2. Le azioni di intervento sono approvate
dalla Giunta regionale su proposta dell’Ufficio osservatorio fitosanitario del
Servizio agricoltura.
3. Per la realizzazione delle attività previste
dal presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della UPB 01.01.04, il capitolo di spesa n. 111034 denominato “Interventi
urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni di euro.
4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli
stanziamenti previsti nelle rispettive leggi di bilancio.
Art. 9Provvedimenti in favore delle aziende agrozootecniche 1. Al fine di provvedere all’adeguamento dell’acquedotto rurale in favore delle
aziende agrozootecniche, come da progettualità già formalizzata dal Consorzio di
bonifica Terre d’Apulia, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della UPB 01.04.04 il capitolo n. 112026, denominato “Spese
potenziamento acquedotto rurale in favore delle aziende agrozootecniche”, con
uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza e cassa, di 300 mila
euro.
Art. 10Modifica all’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 “1. E’ consentita
sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle
specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai
quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di
appartenenza e/o nei comuni limitrofi.”.
Art. 11Misure in favore delle università pugliesi 1. Per favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti, è disposto, ai
sensi della lettera b) del comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma
1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), lo stanziamento di un
contributo straordinario di euro 1 milione in favore delle università pugliesi
per il supporto delle attività didattiche e di ricerca, da utilizzarsi secondo
le modalità definite dal Comitato universitario regionale di coordinamento CURC,
anche in favore di personale contrattualizzato con forme di lavoro flessibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nel bilancio regionale
autonomo per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 04.04.02, il
capitolo di spesa n. 915081 denominato “Contributo straordinario in favore delle
università pugliesi per supporto alle attività didattiche e di ricerca” ed è
assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di
competenza e cassa.
3. L’utilizzo del contributo regionale da parte
delle università destinatarie è oggetto di relazione e rendicontazione
quadrimestrale che comprovi l’efficacia della misura.
Art. 12Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 1. Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato
giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a. l’articolo 70 è abrogato; b. all’articolo 78: 1. al
comma settimo sono aggiunte le seguenti parole “o dal contratto collettivo
nazionale”; 2. al comma ottavo le parole “da parte del Consiglio del
personale” sono soppresse; 3. dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:
“Con apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto,
sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla disciplina
dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al precedente comma”.
Art. 13Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 1. All’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione
dell’Avvocatura regionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
a. dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. E’ comunque consentita, in presenza di significative
esigenze di rafforzamento dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto
delle procedure previste per le relazioni sindacali, la possibilità di
procedere, attraverso procedure di mobilità interna e previo espletamento di
apposita selezione, all’assegnazione all’Avvocatura regionale di personale in
servizio nei ruoli amministrativi della Regione inquadrato nella categoria D,
già abilitato allo svolgimento della professione forense”;
b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano
anche in favore del personale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS
assegnato alle strutture legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e
la rappresentanza dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei
procedimenti giudiziari, in qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di
giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale. Con separato
regolamento sono disciplinati i termini e le modalità dell’istituto”.
Art. 14Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 1. L’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme
sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità
sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517), è sostituito dal seguente:
“Art. 17 Al fine
di consentire di predisporre e sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale il bilancio economico preventivo consolidato del SSR nei termini
previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 118 del 2011, il bilancio
pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal
direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui i
bilanci economici preventivi si riferiscono e inviati entro cinque giorni
all’Area politiche della salute - Servizio gestione accentrata finanza sanitaria
regionale”.
Art. 15Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8(•) [1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8
(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
a. al punto 1), dopo le parole “di società” sono aggiunte le
seguenti: “o fondazioni”; b. al punto 2), dopo le parole “tra società” sono
aggiunte le seguenti: “o fondazioni già”; c. dopo il punto 2 bis) è aggiunto
il seguente:
“2 ter) atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa
notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza
dei requisiti soggettivi e soggettivi.”. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. l).
Art. 16Integrazione all’articolo 24 della l.r. 8/2004 (•) “5-ter. I
soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1
dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento istituzionale.”. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. l).
Art. 17Modifiche alla l.r. 45/2008 1. Il termine di cui all’articolo 2 della l.r. 45/2008, come modificato
dall’articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 14, è prorogato al 31
marzo 2014.
Art. 18Proroga dei contratti a tempo determinato nelle aziende e negli enti del SSR 1. Le Aziende e gli enti del SSR che nella programmazione triennale del
fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016 prevedono di
effettuare le procedure concorsuali, possono prorogare i contratti di lavoro a
tempo determinato dei soggetti che hanno maturato al 30 ottobre 2013 almeno tre
anni di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, in
relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili
e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione
triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016.
Art. 19Disposizioni in materia di qualificazione e efficientamento della spesa
sanitaria 1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), delle Aziende
ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
verificano, con cadenza trimestrale e attraverso le strutture del controllo di
gestione, il corretto utilizzo delle risorse e gli scostamenti nel
raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e efficientamento della spesa
sanitaria per ciascun centro di responsabilità e di costo, adottando gli
opportuni provvedimenti correttivi.
2. Dell’attività svolta deve essere
redatta una relazione semestrale da sottoporre al controllo della Giunta
regionale, del cui esito ne dà notizia alla competente Commissione consiliare
permanente.
Art. 20Disposizioni in materia di assistenza alle persone affette da SLA (•) [1. Il contributo economico destinato a coprire i costi del lavoro di cura
(familiari o privato) svolto a domicilio della persona affetta da SLA, nella
fase avanzata, e variabile in funzione del livello di complessità assistenziale,
previsto nel programma attuativo per la realizzazione del Progetto “Quality-Care
SLA Puglia 2011”, è come di seguito rideterminato: a. 1 fascia euro 500;
b. 2 fascia euro 1.000; c. 3 fascia euro 1.100.
2. I maggiori
oneri derivanti dalla rideterminazione di cui al comma 1, pari a 300 mila euro
per anno, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo
n. 785000 della UPB 05.02.01.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. n. 23/2016, art. 12, comma 3.
Art. 21Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2013 a. dopo le parole “dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”, sono
inserite le seguenti: “e/o per fare fronte ad oneri aggiuntivi derivanti da
attività transattive”; b. alla declaratoria del capitolo di spesa n. 742011,
dopo le parole “convertito dalla l. n. 64/2013” sono aggiunte le seguenti: “e/o
a seguito conclusione attività transattive”.
Art. 22Contributi economici per sostegno alle famiglie per percorsi di PMA (1) [1. Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali e di
contrasto della povertà di nuclei familiari, in applicazione del comma 3
dell’articolo 24 della l.r. 19/2006, la Regione Puglia sostiene la spesa delle
coppie genitoriali per la compartecipazione al costo dei percorsi di
procreazione medicalmente assistita (PMA) con un contributo nella misura di 400
euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello, ovvero
nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche
di II e III livello, e comunque nella misura massima di due percorsi per coppia.
2. Possono accedere al contributo economico per le spese di
compartecipazione al costo dei percorsi di PMA le coppie in possesso dei
requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e
il cui nucleo familiare abbia un Indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità al momento della domanda di accesso al contributo
non superiore a 15 mila euro.
3. Ai fini della presentazione della
domanda di contributo economico, la stessa è formulata alla Direzione generale
della ASL nel cui territorio risulti residente la coppia richiedente, entro e
non oltre sei mesi dalla data dell’intervento. La Giunta regionale approva con
proprio atto apposite linee guida per tutte le modalità attuative della misura
di intervento e per i criteri di priorità nell’accesso al beneficio, entro e non
oltre sei mesi dalla data dell’intervento a partire dal 1° gennaio 2014.
4. Ai fini della copertura finanziaria della misura di cui al presente
articolo, per l’esercizio finanziario 2014 e per gli anni seguenti è assegnato
l’importo di 500 mila euro a valere sul capitolo n. 785010 - UPB 05.01.01. ]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 32/2022, art. 50, comma 6.
Art. 23Contributo per spese di funzionamento ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni 1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per gli utenti già
assistiti e di assicurare la continuità delle posizioni lavorative agli
operatori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 6
febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), la Regione
Puglia assicura ai Comuni di Bari e di San Vito dei Normanni il concorso al
finanziamento delle spese di funzionamento delle case di riposo Ex-ONPI, nel
rispetto della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 (Seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994), e in coerenza con la
normativa nazionale e regionale vigente in materia di competenza per la gestione
della rete dei servizi, di compartecipazione degli utenti al costo delle
prestazioni e di determinazione delle tariffe di riferimento regionale.
2. Il concorso al finanziamento a partire dall’esercizio finanziario
2014 è determinato in misura non superiore alla tariffa regionale di riferimento
vigente “pro die” “pro utente” per la casa di riposo, calcolata per il numero di
posti letto effettivamente occupati da pazienti già assistiti alla data di entra
in vigore della l.r. 7/2013.
3. Nel rispetto della normativa regionale
vigente, i comuni di Bari e San Vito dei Normanni pongono in essere ogni azione
amministrativa atta a definire per le case di riposo ex ONPI modalità gestionali
efficienti e sostenibili finanziariamente, nonché percorsi di accesso degli
utenti rispettosi dei principi di equità, pari opportunità di accesso, qualità
delle prestazioni, anche mediante idonei percorsi di riconversione dell’offerta
e di adeguamento strutturale e funzionale delle strutture esistenti.
4.
La spesa di cui al presente articolo trova copertura finanziaria annuale e
pluriennale a valere sul capitolo 784010 - UPB 05.02.01 del bilancio autonomo
regionale.
5. E’ abrogato il punto 1) del comma 3 dell’articolo 69 della
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), come già sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della
l.r. 7/2013.
Art. 24Modifiche e integrazioni alla l.r. 19/2006 1. Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a. all’articolo 30, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la
seguente: “l bis) iniziative nei confronti dei media e dell’opinione
pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le
tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della
tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso
partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto
settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero
dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata
all’ufficio.”; b. all’articolo 30, dopo il comma 6-bis è aggiunto il
seguente: “6-ter. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro
autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il
collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il
Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al
trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di
Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione
in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.”; c. all’articolo 31,
comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g bis) promuove
iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere
sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali,
delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della
mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in
favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in
favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre
entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.”; d. all’articolo 31, dopo il
comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Il Garante non può esercitare altre
attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di
Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la
durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i
contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato
eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore,
calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in
aspettativa.”. e. l’articolo 31 bis è sostituito dal seguente:
“Art. 31 bis Indennità e dotazione finanziaria da assegnare
ai Garanti di cui agli articoli 30 e 31
1. Ai Garanti regionali di cui
agli articoli 30 e 31 della presente legge è attribuita un’indennità lorda di
funzione, per dodici mensilità, pari al cinquantacinque per cento
dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale
indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso
delle spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono
autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale
vigente.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno, i Garanti presentano
all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il proprio programma di
attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno
finanziario.
3. L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui
partecipano anche i rispettivi Garanti, esamina e approva i programmi. In
conformità ai programmi approvati determina le risorse finanziarie da iscrivere
nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione
dei rispettivi Garanti.
4. Nell’ambito delle previsioni contenute nel
programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il
Garante ha autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto della vigente
normativa nazionale e regionale.
5. I Garanti predispongono e presentano
all’Ufficio di presidenza del Consiglio, entro il 30 marzo di ogni anno, un
dettagliato rendiconto dell’utilizzo delle risorse assegnate di cui al comma
3.”.
Art. 25Interventi a sostegno degli oratori 1. Al fine di consentire la pubblicazione dell’Avviso adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 852 del 3 maggio 2013 (Art. 21 l.r. 45/2012 -
Sostegno agli oratori parrocchiali - Adozione dello schema di avviso pubblico
per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi per
l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere
architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali), nel bilancio
autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2014, è stanziata la somma di 300
mila euro sul capitolo di spesa n. 511032 - UPB 09.01.06 -, denominato
“Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con
popolazione inferiore a 15 mila abitanti ai sensi dell’articolo 21 della l.r.
45/2012”.
Art. 26(Incentivi e contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in favore dei cittadini diversamente abili) (•) 1. Al fine di promuovere e sostenere la connettività sociale per i cittadini diversamente abili, anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie, che permettano l’esercizio di attività creative e di socializzazione, nonché l’autonomia nella vita quotidiana, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria , per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila. 2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato a organizzazioni del Terzo settore, aventi per oggetto iniziative di solidarietà e di integrazione sociale e lavorativa di cittadini diversamente abili, coerenti con le finalità previste dal comma 1 è disciplinato da apposite linee guida che la Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(2)
(•) Rubrica così sostituita dalla l.r 1/2006, art.5 (2) Articolo così sostituito dalla l.r. 1/2016, art. 5.
Art. 27Integrazione del Piano straordinario Salute-Ambiente 1. Al fine di contrastare le criticità ambientali e delle relative evidenze
epidemiologiche nel territorio provinciale di Brindisi, la Regione integra il
Piano straordinario adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12
luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012), a valere sulle risorse di cui al capitolo n.
751056.
2. La Giunta regionale predispone l’integrazione di cui al comma
1 avvalendosi della ASL competente, nonché dell’ARPA e dell’ARES e lo approva
entro il 31 marzo 2014. 3. In considerazione dell’avvio delle attività
dell’ospedale della Murgia in Altamura, la ASL competente è autorizzata a
stipulare protocolli di intesa con l’Ente ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva
delle Fonti, al fine di migliorare l’offerta sanitaria dei servizi ritenuti
strategici dalla programmazione regionale per assicurare i livelli essenziali di
assistenza. La Regione concorre agli oneri relativi con uno stanziamento, in
termini di competenza e cassa, di 100 mila euro sul capitolo di nuova
istituzione n. 711053 - UPB 05.08.01. - denominato “Concorso nelle spese di
protocolli d’intesa con l’Ente ecclesiastico Miulli per migliorare l’offerta
sanitaria di servizi strategici”.
4. La Giunta regionale predispone
l’atto di programmazione di cui al presente articolo entro il 31 marzo 2014.
Art. 28Spese per il superamento delle criticità riscontrate nel Centro di trattamento
rifiuti in agro di Conversano. 1. Al fine di consentire il superamento delle criticità di natura tecnica,
economica e gestionale riscontrate nella esecuzione dei lavori relativi al
Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, oggetto
di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria, nel caso in cui l’impresa
aggiudicataria non intenda procedere a proprie spese alla realizzazione dei
lavori finalizzati al ripristino della corretta funzionalità dell’opera che si
rendessero necessari all’esito del procedimento penale attualmente in corso, è
istituto nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.01.04, il
capitolo di spesa 511021 denominato “Spese per la realizzazione dei lavori
finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate nel Centro di trattamento
rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, da eseguirsi in danno
dell’impresa aggiudicataria dei lavori”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di 3 milioni e 500 mila
euro.
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante le corrispondenti entrate a valere sul bilancio regionale autonomo, UPB
03.04.03, capitolo di entrata n. 3065010, per effetto delle obbligazioni del
terzo verso la Regione Puglia, ovvero mediante prelevamento dal fondo di riserva
per le spese impreviste su cui viene apposto un vincolo di destinazione di pari
importo.
Art. 29Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata dei rifiuti (•) 1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, commi 28, 29 e 30,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e dall’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38
(Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale
2012-2014 della Regione Puglia), al fine di sostenere il conseguimento degli
obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in
discarica, la Regione adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei
comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale
obiettivo.
2. Tutti i comuni che prevedono di conseguire nel mese di
giugno 2014 una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per
cento in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 -
agosto 2013 sono esentati dal versamento mensile del differenziale del
contributo, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio
entro il 30 Settembre 2014. Il contributo non versato è destinato esclusivamente
a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani. I comuni
devono comunicare, entro il 31 gennaio 2014, la previsione del conseguimento
dell’obiettivo al gestore dell’impianto e al Servizio regionale competente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della legge
549/1995, per i comuni che per l’anno 2014 non hanno conseguito oppure non
prevedono di conseguire l’obiettivo di cui al comma 2, il maggiore costo del
tributo versato tramite i gestori degli impianti, in relazione al quantitativo
di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica accertato per l’anno 2013
(settembre 2012 - agosto 2013), viene interamente appostato sul capitolo di
spesa n. 611088. 4. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver
conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento entro il 28
febbraio 2014, possono chiedere la rideterminazione dell’aliquota di ecotassa
2014, secondo i parametri di cui all’articolo 7 della l.r. 38/2011.
5.
La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede, per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al
comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24
(Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali), a esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 2
del medesimo articolo.
(•) Vedi la l.r.
n. 37/2014, art.36 che prevede deroghe alla presente disposizione
Art. 30Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1.
Al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento
degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle
province e dei comuni, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione, a decorrere
dall’anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a
seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio
autonomo della Regione Puglia, [ nell’ambito dell’UPB 03.04.04, ] (3) in favore degli enti locali che prorogheranno i
contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n.
552053, denominato “Concorso della Regione agli oneri a carico di province e
comuni che prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i
servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento
all’inflazione”.
2.
Per l’anno 2014 la dotazione finanziaria del capitolo istituito ai sensi del
comma 1 è pari a 8 milioni di euro in termini di competenza e cassa; per gli
anni 2015 e 2016 la dotazione finanziaria è determinata in 18 milioni di euro
per ciascun anno.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 per l’anno 2014 sono, altresì, utilizzate,
nell’ammontare di 10 milioni di euro, le economie vincolate presenti sul
capitolo di spesa n. 551027.
4.
A far data dal 1° gennaio 2014 e sino al 30 giugno 2018 le province e i comuni
possono prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in corso
con gli affidatari dei servizi medesimi.
4
bis. A far data dal 1 luglio 2018, al ricorrere delle condizioni previste
dall’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse in favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa
n. 552053, continueranno ad essere riconosciute per il tempo strettamente
necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre
il 30 giugno 2020.;
4 ter. Le risorse in favore degli enti locali sono
riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modificazioni
e integrazioni e comunque non oltre il 30 giugno 2020. (9) Tali risorse vengono
altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza
oltre il 30 giugno 2018 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. (4)
4 quater. Agli oneri rivenienti dall’attuazione dei
precedenti commi 4 bis e 4 ter, pari a complessivi euro 37 milioni e 200 mila,
si provvede, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1 del bilancio
regionale, per euro 9 milioni e 300 mila nell’ambito dello stanziamento già
allibrato sul capitolo 552053 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con l.r . 68/2017, e per euro 27 milioni e 900 mila
con variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato. 4 quinquies….A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 18/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi), e
dall’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in
favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, a modificazione
di quanto stabilito al comma 4 bis, continueranno a essere riconosciute per il
tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e
comunque non oltre il 31 dicembre 2022. (7) 4 sexies. A modificazione di quanto stabilito al comma 4
ter, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di
servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
1370/2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Tali risorse vengono altresì
riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 30
giugno 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. (6) (8)
4 septies. A far data dal 1° gennaio 2023, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 24, comma 5 bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dall’articolo 4, comma 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in favore degli enti locali stanziate sul capitolo di spesa n. 552053 continueranno a essere riconosciute per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le predette risorse saranno ripartite in proporzione alle quote già precedentemente definite in ossequio ai criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, e da confermare o modificare col provvedimento di cui all’articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2002. (10) 4 octies. Le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. (11)
[5.
Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite tra le province e i comuni di cui
al comma 1 con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta
regionale, sulla base dei trasferimenti operati nell’anno 2013 dalla Regione, al
netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo. Le eventuali quote non
assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali che non hanno proceduto con la
proroga dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale sono destinate
al rinnovo del parco rotabile. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul
bilancio regionale. ] (5)
6.
Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio
pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è abrogato, ferma restando la
previsione di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 ottobre
2002, n.18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale).
(10) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 11, comma 1. (11) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 11, comma 1. (3) Parole soppresse dalla l.r. 44/2018,
art.8,comma
1, lett.a) (4) Commi 4bis, 4ter e 4 quater inseriti dalla l.r. 44/2018,
art.8,comma
1, lett.b) (5) Comma abrogato dalla l.r. 44/2018,
art.8,comma
1, lett.c) (6) Commi 4 quinquies e 4 sexies inseriti dalla l.r.
35/2020 art. 16,
comma 2. ( Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo
30, commi 4 quinquies e 4 sexies, della
l.r. 45/2013 , si provvede
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui
alla missione 10, programma 2, titolo 1.) (7) Data sostituita dalla l.r. 41/2021, art.1, comma 1. (8) Data sostituita dalla l.r. 41/2021, art.1, comma 1. (9) Data sostituita dalla l.r. 41/2021, art.1, comma 1, lett. b)
Art. 31Disposizioni in materia di trasporti 1. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 18/2002, a
garanzia della continuità di funzionamento della Rete eliportuale pugliese, per
il triennio 2014-2016, nell’ambito della UPB 03.04.02, è istituito il capitolo
di spesa n. 551039, denominato “Attività di gestione, manutenzione, controllo e
custodia della rete eliportuale regionale”, con una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di 350 mila euro per l’anno 2014 e di 550 mila
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Art. 32Fondo di rotazione per il finanziamento di progetti di infrastrutturazione
stradale 1. Al fine di razionalizzare e accelerare i tempi di esecuzione delle opere di
infrastrutturazione della rete stradale di interesse regionale, compresa la
viabilità statale insistente sul territorio della Regione Puglia, nonché di
garantire maggiore efficacia alla relativa progettazione, assicurando tempi di
elaborazione più adeguati alla complessità delle opere, è istituito, nell’ambito
della UPB 09.01.04, il capitolo di spesa n. 511033, denominato “Fondo di
rotazione per il finanziamento della progettazione di infrastrutture stradali da
proporre al finanziamento dello Stato o dell’Unione europea”.
2. Il
fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi di fattibilità,
delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti i progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi. I criteri di valutazione, i documenti
istruttori, la procedura, le condizioni e i limiti per l’accesso, l’erogazione e
il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti con deliberazione di
Giunta regionale.
3. Le anticipazioni non possono comunque superare
l’importo determinato sulla base delle disposizioni che regolano la
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita’), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e comunque il dieci per cento del costo presunto
dell’opera.
4. Le spese di progettazione anticipate dal fondo di
rotazione costituiscono parte integrante del costo complessivo dell’intervento
finanziato e vengono rimborsate alla regione all’atto della erogazione della
provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera, senza interessi.
5. Le richieste di anticipazione possono essere presentate dai comuni e
dalle province nonché, per i progetti di infrastrutturazione relativi alle
strade statali insistenti sul territorio regionale, dall’ente gestore
dell’infrastruttura. In quest’ultimo caso, i progetti sono finanziati in accordo
con l’ente gestore e previa stipula di apposito protocollo d’intesa che preveda
obbligatoriamente: a. l’impegno dell’ente gestore a finanziare con priorità
l’intervento per il quale la Regione anticipa le spese di progettazione; b.
il rimborso della somma anticipata nel caso in cui l’intervento non venga
finanziato entro un numero predeterminato di anni a decorrere dalla data di
erogazione dell’anticipazione.
6. Per l’esercizio 2014 è stabilita una
dotazione finanziaria del Fondo, in termini di competenza e cassa, di 600 mila
euro. Per gli esercizi successivi il fondo sarà ricostituito in funzione delle
somme rimborsate dai soggetti beneficiari e comunque nel rispetto dei limiti
annuali di spesa fissati dalla legge di bilancio.
7. Le somme rimborsate
dai soggetti beneficiari sono introitate dalla Regione su apposito capitolo di
entrata. A tal fine, è istituito, nell’ambito della UPB 03.04.01, il capitolo di
entrata n. 3065033, denominato “Rimborso delle anticipazioni erogate a valere
sul fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di
infrastrutture stradali da proporre al finanziamento dello Stato o dell’Unione
europea”.
Art. 33Disposizioni in materia di trattazione dei contenziosi 1. A decorrere dall’anno 2014, è affidata all’Avvocatura della Regione Puglia la
trattazione degli affari contenziosi inerenti alle cessate gestioni di
autoservizi interurbani (ex AMET ed ex ATAF). L’Avvocatura regionale assume la
trattazione dei predetti affari contenziosi a far data dalla formale consegna
dei fascicoli contenziosi e dal passaggio degli atti da parte del Servizio
regionale programmazione e gestione del trasporto pubblico locale, provvedendo
con le modalità stabilite dalla l.r. 18/2006.
Art. 34Contributo straordinario per piani di ristrutturazione aziendale degli enti
fieristici pugliesi in crisi 1. Gli enti fieristici pugliesi che versano in situazione di squilibrio
economico-finanziario e che intendono realizzare un processo di risanamento al
fine di evitare la liquidazione, predispongono un piano di ristrutturazione
aziendale.
2. Il piano di ristrutturazione aziendale deve individuare
sia le necessarie azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa che
quelle di incremento dell’efficienza gestionale. Il piano di ristrutturazione
deve essere coerente con le previsioni di cui alla legge regionale 9 marzo 2009,
n. 2 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale), e al relativo
regolamento di attuazione.
3. Il piano, adottato dagli organi statutari
degli enti fieristici interessati, è trasmesso, entro e non oltre il 28 febbraio
2014, al Servizio regionale competente, che nei successivi trenta giorni,
verificata la rispondenza ai requisiti di legge, lo approva.
4. Nel caso
in cui il piano di ristrutturazione preveda a carico degli enti fondatori un
incremento del contributo annuale, la Giunta regionale - su richiesta degli enti
fieristici - concede per il 2014 un contributo straordinario di importo
complessivo non superiore all’aumento della contribuzione annuale del 2014
assicurata dagli enti fondatori. L’onere dell’aumento del contributo annuale, ai
fini della determinazione del contributo straordinario regionale, non grava
sugli enti fondatori che alla data di approvazione del piano di ristrutturazione
risultino commissariati, ovvero abbiano fatto richiesta di accesso alla
procedura di riequilibrio finanziario di cui al decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213.
5. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 02.01.02, il capitolo di
spesa n. 352020, denominato “Contributo straordinario per la ristrutturazione
aziendale degli enti fieristici pugliesi in crisi”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 5 milioni di euro.
6.
Entro il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i criteri di
ripartizione delle somme stanziate dal presente articolo da applicarsi nel caso
in cui siano presentate più domande di accesso. Nella definizione di tali
criteri, la Giunta regionale tiene conto del volume di attività degli enti
fieristici, con particolare riguardo al numero di manifestazioni realizzate, al
numero di visitatori e al volume di ricavi maturati negli ultimi cinque anni.
Art. 35Disposizioni in materia di demanio e patrimonio 1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera
nazionale combattenti), sono apportate le seguenti modificazioni: a. alla
lettera b) del comma 6 dell’articolo 10, le parole: “fino a un massimo di
quattro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di otto”; b.
alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 22, le parole: “fino a un massimo di
quattro,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di otto,”.
2. Il Servizio competente autorizza il versamento dell’esposizione
debitoria complessiva dell’acquirente, del concessionario e del locatario di
beni immobili regionali, in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate
degli interessi calcolati al tasso legale: a. per gli importi inferiori a 10
mila euro, fino a un massimo di quattro rate; b. per gli importi compresi
tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino a un massimo di sei rate; c. per gli
importi superiori a 50 mila euro, fino a un massimo di otto rate.
3. Il
mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio
della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito residuo e
l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
Art. 36Disposizioni per l’intervento in favore di iniziative di manutenzione
straordinaria di edifici pubblici o privati di pregio storico, culturale,
religioso e sociale 1. La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e valorizzare i beni immobili,
pubblici o privati, del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che hanno valenza
storico, culturale, religiosa e sociale, sostiene, nel rispetto delle competenze
statali in materia di tutela, interventi di manutenzione straordinaria e di
restauro conservativo che assumono carattere di urgenza.
2. Gli
interventi di manutenzione straordinaria sono finanziati dalla Regione Puglia
con un contributo in conto capitale.
3. La Regione Puglia per
l’attuazione del presente articolo, per l’anno 2014, stanzia un contributo in
conto capitale per un importo massimo di 500 mila euro, da imputarsi sul
capitolo di nuova istituzione n. 521041 della UPB 09.01.04, denominato
“Manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio culturale di
cui all’articolo 10 del d.lgs 42/2004”.
Art. 37Modifica all’articolo 9 della l.r. 19/2013 1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 19/2013, le parole: “legge e i
procedimenti già avviati sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale
cui è attribuita la preminente competenza nella materia” sono sostituite dalle
seguenti: “legge. I procedimenti già avviati dal Consiglio regionale dei lavori
pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001,
n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono conclusi
dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente
competenza nella materia. I procedimenti di competenza del soppresso comitato
tecnico e già avviati dall’Autorità di bacino della puglia sono conclusi
dall’ufficio che riveste preminente competenza nella materia”.
Art. 38Modifica all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
(Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di
foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: “dal 1°
ottobre 2012 al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1°
ottobre 2012 al 31 dicembre 2014”.
2. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della modifica di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo
stanziamento della somma di 150 mila euro, in termini di competenza e cassa, sul
capitolo n. 511036 - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014, denominato “Oneri per il personale erogati ai comuni dell’area
della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma
2002”.
Art. 39Disposizioni in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi di alloggi
di ERP 1. I legittimi titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che
versano in situazioni di grave difficoltà economica possono richiedere la
regolarizzazione del rapporto locativo attraverso il pagamento delle rate
arretrate in un unico versamento o con la rateizzazione degli arretrati,
concordandola con gli uffici dei rispettivi Istituti autonomi case popolari
(IACP).
Art. 40Norme in materia di agenzie regionali 1. Le agenzie regionali, comunque denominate, beneficiarie di trasferimenti
regionali di parte corrente per spese di funzionamento, riversano all’ente
Regione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, il 50
per cento dell’avanzo di amministrazione non vincolato. L’avanzo di
amministrazione di cui al precedente periodo è parametrato in base all’incidenza
dei trasferimenti di cui al medesimo periodo sul totale delle entrate correnti,
come risultanti dal rendiconto approvato. Dai trasferimenti regionali di parte
corrente per spese di funzionamento sono esclusi quelli finanziati con risorse a
valere sul riparto del fondo sanitario nazionale. L’avanzo di amministrazione
che rimane nella disponibilità delle agenzie è utilizzato per interventi di
manutenzione straordinaria delle strutture. 2. Per le agenzie regionali che
applicano la contabilità economico-patrimoniale, il riferimento all’avanzo di
amministrazione di cui al comma 1 è da intendersi all’utile di esercizio dopo le
imposte al netto di eventuali accantonamenti obbligatori previsti dalla
normativa statale o regionale.
3. Le somme riversate alla Regione ai
sensi dei commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del debito regionale.
Art. 41Disposizioni in materia di fondo svalutazione crediti , denominato “Fondo
svalutazione crediti relativo alle anticipazioni concesse ai consorzi di
bonifica per effetto dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007, n.
10, del comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40,
dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18, dell’articolo 6
della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, dell’articolo 7 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 e dell’articolo 21 della legge regionale 31
dicembre 2010, n. 19”, con uno stanziamento per l’anno 2014 di 1 milione e 500
mila euro.
2. La somma stanziata costituisce, al termine dell’esercizio,
economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato
da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa inesigibilità.
(12) Il numero del capitolo è stato così rettificato con avviso pubblicato nel BURP n. 36/2013
Art. 42Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati Commissario
straordinario regionale 1. Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n.
12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica) e della legge regionale 13
marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei
consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai consorzi di
bonifica, fino alla concorrenza di 8,5 milioni di euro per il primo semestre
2014, le somme occorrenti per fare fronte alle seguenti spese di funzionamento: a. emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato; b. consumi di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo; c. oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in
quiescenza fino al 31 dicembre 2014.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di
competenza e cassa, al capitolo n. 112091 - UPB 01.04.04, del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014.
3. Per gli adempimenti di
cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di
riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si
avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del commissario ad acta non
comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni
della struttura di supporto, per complessivi 20 mila euro, sono imputati, in
termini di competenza e cassa, sul capitolo 112099 - UPB 01.04.04.
4. In
deroga al comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta
regionale, per le finalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 1, può
prorogare l’attività del commissario straordinario regionale nominato ai sensi
dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 per un ulteriore termine massimo di
dodici mesi.
6. I consorzi di bonifica, relativamente alle aree comprensoriali di
competenza, devono presentare, entro il 31 marzo 2014, il “Piano di gestione del
servizio Irriguo” che deve contenere: a. lo stato di consistenza degli
impianti pubblici esistenti, delle opere di approvvigionamento, delle reti di
adduzione e di distribuzione; b. i costi di efficientamento e di messa a
norma delle opere e degli impianti; c. la localizzazione dei domini irrigui
che possono essere serviti dagli impianti di affinamento finanziati e/o proposti
per il finanziamento nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020; d. il
piano di gestione dell’insieme delle opere del servizio sulla base di una
proposta di tariffa irrigua che tenda al pareggio di bilancio.
7. Il
piano di gestione del servizio irriguo è approvato dal Consiglio regionale.
8. All’esito della approvazione del piano di gestione irriguo, nel
rispetto dei principi del riparto costituzionale tra Stato e regioni, la
Regione, con apposita legge di riordino, disciplina la gestione delle risorse
idriche, allo scopo di assicurare la razionalizzazione e perseguire, ove
conforme all’ordinamento, l’obiettivo di unificare la gestione della risorsa
idrica, nonché di dare uniformità e migliorare la qualità dei servizi
sull’intero territorio pugliese.
Art. 43Assegnazioni finanziarie in materia di acque reflue affinate 1. E’ assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una ulteriore
dotazione economica di 200 mila euro, in termini di competenza e cassa, per la
realizzazione delle opere idrauliche necessarie al completamento di iniziative
sperimentali già avviate, finalizzate al riuso delle acque reflue affinate
attraverso la forma giuridica del consorzio tra utilizzatori.
2. E’
assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una ulteriore dotazione
economica di 100 mila euro, in termini di competenza e cassa, per consentire
l’entrata in esercizio di impianti di affinamento, oggetto di apposito
stanziamento con l’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013).
Art. 44Disposizioni in materia di rifunzionalizzazione di domini irrigui 1. L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) è autorizzata
ad effettuare interventi di ripristino e di rifunzionalizzazione di domini
irrigui ricadenti nelle aree del brindisino e della Murgia sud est (ambito Valle
d’Itria).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante
l’istituzione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014,
nell’ambito della UPB 01.04.03, del capitolo di spesa n. 112024, denominato
“Interventi di ripristino e di rifunzionalizzazione dei domini irrigui ricadenti
nelle aree del brindisino e della Murgia sud est (ambito Valle d’Itria)”, con
una dotazione finanziaria di 450 mila euro, in termini di competenza e cassa.
Art. 45Interventi per esplorazione dei fenomeni carsici 1. Al fine di finanziare attività esplorative di fenomeni carsici di recente
rinvenimento, in particolare per quelli che presentano rilevante interesse
scientifico, per estensione, tipologia e morfologia, perché diretto
prevalentemente alla verifica della qualità e quantità delle acque sotterranee,
è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.06.01, il
capitolo n. 611031, denominato “Spese per esplorazione fenomeni carsici di
recente rinvenimento”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di
competenza e cassa, di 100 mila euro.
2. Ulteriore stanziamento di 200 mila euro sul capitolo di cui al comma 1 è destinato al Comune di Castellana
Grotte per la messa in sicurezza e lo sviluppo del sito carsico “Abate Eustasio”
di recente rinvenimento. (13)
(13) Comma modificato dalla l.r.
n. 37/2014, art. 38 .
CAPO 3Disposizioni finali
Art. 46Norma di rinvio 1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge
di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale
2014-2016.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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