Anno 2013
Numero 27
Data 30/12/2013
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Bollettino n° 174 pubblicato il 31-12-2013
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Regolamento Regionale 30 dicembre 2013, n. 27

L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia(1) 


(1)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


IL PRESIDENTE

 DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2486 del 17/12/2013 di adozione del Regolamento;


 

EMANA



Il seguente Regolamento




Capo I

Norme Generali(2) 




(2)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 1

Finalità e oggetto  (3) 


[1. Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la gestione, valorizzazione, tutela funzionale del patrimonio forestale regionale in attuazione della L. R. 30 novembre 2000, n. 18, lett. f) e l). 
A tal fine disciplina: 
a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni della Regione Puglia sottoposti a vincolo in applicazione dell’art. 9 del R.D.Lgs 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell’art. 25 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale regionale”).]



(3)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 2

Disciplina del pascolo nei boschi (4) 


[1. L’esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee, sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo del territorio della Regione Puglia è consentito: 
a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 1,5;
b. al bestiame bovino ed equino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3.]



(4)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 3

Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi (5) 


[1. L’esercizio del pascolo nei terreni pascolivi è autorizzato: 
a. ad altitudine fino ai 600 (seicento) metri dal 01 marzo al 30 novembre;
b. ad altitudine compresa tra i 600 (seicento) e i 1000 (mille) metri dal 01 aprile al 01 novembre;
c. ad altitudine superiore ai 1000 (mille) metri dal 16 giugno al 15 ottobre.

2. Il pascolo vagante o brado, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché recintati a mezzo di chiudende. ]




(5)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 4

Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS (6) 


[1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d’intesa con il competente Servizio della Regione]



(6)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 5

Disciplina del pascolo delle capre (7) 


[1. In applicazione dell’art. 9, lettera c) del R.D.L. 3267/23, il pascolo delle capre: 
a. è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzione protettiva;
b. è escluso nei boschi in rinnovazione.

2. le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite nel provvedimento di autorizzazione.]


(7)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 6

 Divieti al pascolo (8) 


[1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo è vietato: 
a. nei boschi cedui 
a.1 al bestiame ovino nel periodo di 5 (cinque) anni dopo il taglio produttivo; 
a.2 al bestiame bovino ed equino nel periodo di sette (sette) anni dopo il taglio produttivo; 
b. agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi per 10 anni; 
c. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo il transito o comunque l’immissione; 
d. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali, il transito o comunque l’immissione; 
e. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione. 

2. Nei boschi vetusti e degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo. 

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è vietata: 
a. nei terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico. Il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo; 
b. nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a cinque anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale. ]


(8)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 7

Personale addetto alla custodia del bestiame (9) 


[1. La custodia del bestiame deve essere affidata ad addetti di età non inferiore a 18 anni. 

2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 20 (venti) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino) o più di 100 (cento) capi di bestiame minuto (ovino e/o caprino e/o suino). 

3. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal rilascio dell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione / concessione all’attività pascoliva farà conoscere all’ufficio competente regionale le generalità degli addetti se diversi dal medesimo. E’, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa agli addetti.



(9)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Capo II

Autorizzazioni e concessioni (10) 




(10)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 8

Requisiti (11) 


[1. L’esercizio del pascolo sul territorio della Regione Puglia è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatori di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di Partita IVA e iscrizione presso Repertorio delle notizie economiche e amministrative della Camera di commercio (di seguito REA). 

2. Il pascolo sui territori del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico, dotati di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA. 

3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione. 

4. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 2 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali: 
a. essere proprietari e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione; 
b. essere in possesso di concessioni al pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 9. ]


(11)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 9

Autorizzazioni (12) 


[1. Il pascolo è esercitato a seguito di apposita autorizzazione rilasciata con validità mensile, annuale o biennale ai soggetti di cui all’articolo che precede. 

2. L’istanza di autorizzazione al pascolo è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione indicata (All. “A” - Istanza di autorizzazione al pascolo). 

3. L’istanza di autorizzazione al pascolo è inoltrata al competente Servizio della Regione Puglia, che rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione, previa acquisizione del parere dell’Ente di gestione delle aree naturali protette, nei periodi di seguito riportati: 
a) per il pascolo sul demanio regionale forestale dal 2 gennaio all’1 marzo; 
b) per il pascolo sui terreni non demaniali forestali della Regione Puglia per l’intero anno solare. 
 
4. Per richieste di concessione al pascolo sul Demanio forestale avanzate da soggetti differenti e concernenti medesimi terreni, avrà precedenza il richiedente che per primo avrà presentato l’istanza. Gli altri richiedenti avranno facoltà di indicare terreni differenti. 

5. Qualora nuove istanze riportanti i medesimi terreni pervengano nella stessa giornata si procederà mediante estrazione a sorte, previa convocazione degli interessati. 

6. Il procedimento si conclude con il provvedimento di concessione e/o autorizzazione al pascolo entro 90 giorni dalla ricezione dell’ istanza, salve le interruzioni previste per legge; 

7. Il provvedimento di cui al precedente comma acquisisce esecutività dopo la presentazione da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo di copia della ricevuta di versamento del canone di concessione e della certificazione veterinaria comprovante che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive e diffusive. 
La mancata produzione della documentazione indicata al precedente comma nel termine ivi previsto determina la decadenza dall’autorizzazione/concessione.]



(12)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 10

 Pubblicazione concessioni sul demanio forestale regionale (13) 


[1. Al termine del procedimento è rilasciata concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale. 

2. La determinazione del dirigente del competente ufficio regionale, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP, riporta i terreni con l’indicazione delle località, foglio e particella assegnati alle aziende che ne hanno titolo. ]



(13)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 11

 Verifiche antimafia (14) 


[1. Contestualmente alla ricezione della domanda di autorizzazione, il dirigente del competente ufficio regionale inoltra alla competente Prefettura richiesta di certificazione antimafia.]


(14)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 12

Unità di Carico (15) 


[1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione/concessione, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione: 

TIPOLOGIA ANIMALI                               UBA 
_____________________________________________ 
Bovino di età superiore ai 2 anni                1,00 UBA 
_____________________________________________ 
Bovino di età compresa 
tra i 6 e i 24 mesi                                        0,60 UBA 
_____________________________________________ 
Ovino e Caprino                                         0,15 UBA 
_____________________________________________ 
Equino di età superiore a 6 mesi                 1,00 UBA 
_____________________________________________ 
Suino                                                           0,30 UBA 
_____________________________________________ ]


(15)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 13

Carichi massimi ammissibili (16) 


[1. Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo è correlato alla specie allevata e alla produttività della cotica erbosa, sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:


TIPOLOGIA SUPERFICIE MINIMA FORAGGERA  COLTURA
__________________________________________________________________________________ 
Pascolo                                                                                          1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________ 
Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie                       1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie)
o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie)             1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________
Bosco                                                                                            1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________

 


2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all’art. 8, comma 3).

3. Per i terreni non soggetti al pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

4. Gli affidatari non possono esercitare alcuna azione nei confronti dell’Amministrazione nel caso di morìa di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo concesso.

5. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.

6. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.
]



(16)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 14

 Canone di concessione al pascolo (17) 


[1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al netto dell’IVA, stabilito per l’anno 2013, adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente: 

TIPOLOGIA ANIMALI                                       CANONE 
_______________________________________________________ 
Bovino di età superiore ai 2 anni                             2,50 euro/mese 
_______________________________________________________ 
Bovino di età compresa 
tra i 6 e i 24 mesi                                                     2,00 euro/mese 
_______________________________________________________ 
Ovino e Caprino                                                      0,60 euro/mese 
_______________________________________________________ 
Equino di età superiore a 6 mesi                             2,00 euro/mese 
_______________________________________________________ 
Suino                                                                       0,60 euro/mese 
_______________________________________________________ 

2. L’importo del canone annuo è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’ indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) riferito al mese di gennaio dell’anno precedente. ]



(17)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Capo III

Prescrizioni (18) 




(18)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 15

Divieti (19) 


[1. E’ vietato: 
a. subconcedere il diritto di concessione;
b. effettuare l’esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
c. danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia;
d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello concesso o con estremi identificativi diversi da quelli indicati nella autorizzazione / concessione. ]


(19)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 16

Sanzioni (20) 


[1. La violazione di uno dei divieti di cui al precedente articolo, operata sul demanio forestale regionale, comporta la sanzione amministrativa pari al 150% del canone di concessione. Ogni successiva violazione determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% del canone di concessione oltre alle conseguenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 17 che segue. 

2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.]


(20)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 17

 Revoca autorizzazione e/o concessione (21) 


[1. Si procede alla revoca della concessione al pascolo per: 
a. subconcessione; 
b. violazione delle norme antincendio; 
c. più di due infrazioni nell’arco della durata dell’autorizzazione. 

2. Nel caso di revoca dell’atto di concessione non si procederà ad alcun rimborso del canone versato. 

3. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova autorizzazione e/o concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre. ]


(21)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 18

 Controlli (22) 


[1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all’art. 17, comma 3, della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 “Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della Regione”. ]



(22)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Art. 19

 Norme finali (23) 


[1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria. ]


(23)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


INDICE


Capo I - Norme Generali

Art. 1 Finalità e oggetto
Art. 2 Disciplina del pascolo nei boschi
Art. 3 Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi
Art. 4 Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette, SIC e ZPS
Art. 5 Disciplina del pascolo delle capre
Art. 6 Divieti al pascolo
Art. 7 Personale addetto alla custodia del bestiame


Capo II - Autorizzazioni

Art. 8 Requisiti
Art. 9 Autorizzazione
Art. 10 Pubblicazione concessioni sul demanio forestale regionale
Art. 11 Verifiche antimafia
Art. 12 Unità di carico
Art. 13 Carichi massimi ammissibili
Art. 14 Canone di concessione al pascolo


Capo III - Prescrizioni

Art. 15 Divieti generali
Art 16 Sanzioni
Art 17 Revoca autorizzazione e/o concessione
Art. 18 Controlli
Art. 19 Norme finali 



ALLEGATO "A"

 (24) 


All. A

MODELLO B 



(24)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19


Disposizioni finali


 (25) 
 
[Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]


(25) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19