Legge Regionale 15 luglio 2014, n. 31 Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno
Art. 1Finalità 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
270 (Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
successivamente modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal ministero della salute, a norma
dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), disciplina le modalità
gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale di Puglia e Basilicata, di seguito indicato come Istituto.
2. Le Regioni Puglia e Basilicata assicurano il coordinamento
dell’Istituto con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali,
con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e con le altre
strutture e servizi di ricerca sperimentale zootecnica presenti sul territorio.
Art. 2Disposizioni generali 1. L’Istituto, che si configura come ente pubblico erogatore di servizi
tecnico-scientifici a tecnologia avanzata, è dotato di autonomia amministrativa,
gestionale e tecnica.
2. L’Istituto opera nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, garantendo alle Regioni Puglia e Basilicata e alle relative
aziende sanitarie locali il supporto tecnico-scientifico necessario
all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica
veterinaria.
3. Gli obiettivi e indirizzi concernenti l’attività
dell’Istituto sono definiti dalle Regioni Puglia e Basilicata all’interno dei
rispettivi Piani sanitari regionali, garantendo l’equilibrata distribuzione
delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive
esigenze dei servizi e delle attività dell’Istituto sul territorio delle due
regioni.
Art. 3Compiti 1. L’Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e di
accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità e sicurezza
dei prodotti di origine animale e vegetale, sulla base degli indirizzi
programmatici definiti d’intesa dalle Regioni Puglia e Basilicata.
2.
L’Istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e s.m.i. e dal
decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 e s.m.i., provvede
in via ordinaria ai seguenti compiti:
a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e
profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; b) servizio
diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; c) esecuzione
degli esami e delle analisi necessarie all’attività di controllo sui prodotti di
origine animale e vegetale; d) esecuzione degli esami e delle analisi
necessarie all’attività di controllo sull’alimentazione animale; e) studio e
sperimentazione di tecnologie e metodiche finalizzate al controllo della
salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale, nonché al controllo
dell’alimentazione animale; f) supporto tecnico-scientifico e operativo alle
azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi,
risanamento ed eradicazione; g) ricerca in materia di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, assicurando il relativo supporto
tecnico-scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e
miglioramento delle produzioni animali; h) supporto tecnico-scientifico e
operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria; i) sorveglianza
epidemiologica nell’ambito della sanità animale, dell’igiene delle produzioni
zootecniche e dell’igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante
l’attivazione di centri epidemiologici; j) formazione di personale
specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori
di Paesi esteri; k) attuazione di iniziative statali o regionali per la
formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori; l)
svolgimento di ricerche correnti e finalizzate in materia di igiene e sanità
pubblica e veterinaria, anche mediante convenzioni con università e istituti di
ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e
di enti pubblici e privati; m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti
veterinari anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della salute;
n) elaborazione e applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli
animali nella sperimentazione scientifica; o) esecuzione di esami e analisi
chimiche, microbiologiche e radioattive sui prodotti di origine vegetale; p)
esecuzione di esami e analisi necessarie al controllo della radiocontaminazione
nel settore zootecnico-veterinario. q) svolgimento di ogni altro compito in
materia di sanità pubblica e veterinaria e di sicurezza alimentare demandato
all’Istituto dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, oppure dallo Stato,
sentite le Regioni interessate e compatibilmente con le risorse disponibili.
3. L’Istituto inoltre opera come strumento tecnico-scientifico
delle Regioni Puglia e Basilicata nell’ambito dei piani nazionali per la
profilassi delle epizoozie, nonché nell’ambito dei piani di risanamento,
miglioramento e incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle
Regioni, e svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo
agroalimentare.
Art. 4Produzione e distribuzione di prodotti medicinali 1. L’Istituto provvede alla produzione, immissione in commercio e distribuzione
di medicinali e prodotti necessari per l’espletamento delle funzioni di sanità
pubblica veterinaria.
2. Per lo svolgimento delle attività di
produzione, immissione in commercio e distribuzione di cui al comma 1,
l’Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, previa
intesa con le Regioni competenti.
3. Il Ministero della salute e le
Regioni Puglia e Basilicata, ciascuna nell’ambito territoriale di propria
competenza, possono incaricare l’Istituto della preparazione e distribuzione di
medicinali e altri prodotti per l’attuazione di piani di profilassi e altri
interventi di sanità pubblica veterinaria.
4. Le attività di produzione,
commercializzazione e distribuzione di prodotti medicinali, fatta eccezione per
quelli non destinati all’immissione sul mercato, sono svolte in appositi reparti
con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie, separate da
quelle degli altri reparti dell’Istituto.
Art. 5Erogazione prestazioni a terzi 1. L’Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la
fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni e
organizzazioni pubbliche o private, nonché per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina
veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
2. Le convenzioni e i contratti di consulenza di cui al precedente comma
1 possono essere stipulati a condizione che:
a) non venga arrecato pregiudizio all’attività istituzionale
dell’Istituto; b) siano adottate le misure necessarie a evitare conflitti di
interesse; c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti;
d) sia assicurata una gestione contabile e amministrativa separata da quella
ordinaria dell’Istituto; e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si
faccia riferimento al tariffario di cui al successivo comma 4.
3. Le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1 sono stabilite, di concerto, dai Presidenti delle Giunte regionali della
Puglia e della Basilicata o, se delegati, dai rispettivi assessori competenti
per materia.
4. Le tariffe minime per le prestazioni di cui al comma 1
sono definite e aggiornate periodicamente, con cadenza almeno triennale, dalla
Regione Puglia d’intesa con la Regione Basilicata, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto e nel rispetto delle modalità di calcolo fissate
dal Ministero della salute con il D.M. 6/11/1996 e dei criteri stabiliti dallo
stesso Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell’articolo
9, comma 4, del d.lgs. 106/2012. Le prestazioni fornite alle Aziende sanitarie
locali sono gratuite.
Art. 6Organizzazione e funzionamento 1. L’Istituto, avente sede legale in Foggia, è articolato nell’ambito delle due
Regioni in strutture territoriali.
2. L’istituzione di nuove strutture
territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti avviene con formale
atto di approvazione da parte della Giunta della Regione territorialmente
competente.
3. L’organizzazione, la gestione e il funzionamento
dell’Istituto, l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di
indirizzo e verifica sul medesimo Istituto, nonché l’adozione di criteri di
valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzo delle risorse
- disciplinati di concerto dalle Regioni Puglia e Basilicata, fatta salva la
competenza statale per le attività espressamente indicate dall’articolo 2, commi
2 e 3, del d.lgs. 270/1993 - sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento
interno dei servizi dell’Istituto di cui all’articolo 16, comma 3, della
presente legge, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e
dei seguenti principi:
a) nell’ambito dell’organizzazione, occorre garantire
l’integrazione e il coordinamento tecnico-funzionale tra le Regioni Puglia e
Basilicata, secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle
prestazioni; b) la rete delle strutture operative territoriali deve
assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio nonché di
economicità della gestione, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi
individuati di programmazione regionale delle regioni e lo stretto collegamento
con le rispettive ASL; c) l’organizzazione amministrativa deve essere
improntata ai criteri di semplificazione e snellimento, nonché di efficienza,
efficacia ed economicità dell’attività amministrativa; d) è necessario
procedere a una razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di
funzionamento dell’Istituto, previa riorganizzazione dei relativi centri di
spesa e mediante l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura
amministrativa (riorganizzazione degli uffici dirigenziali e di quelli con
funzioni ispettive e di controllo; gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni; riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione; razionalizzazione delle dotazioni organiche); e) occorre
operare nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di qualità dei
servizi.
Art. 7Organi dell’Istituto 1. Sono organi dell’Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione; b) il Direttore
generale; c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno designato
dal Ministero della salute, uno designato dalla Regione Puglia e uno designato
dalla Regione Basilicata, scelti tra esperti muniti di diploma di laurea
magistrale o equivalente aventi comprovata professionalità ed esperienza in
materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il
Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio nella prima
seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è scelto a turni alterni
tra i rappresentanti designati dalle Regioni Puglia e Basilicata.
3. Ai
membri del Consiglio di amministrazione dell’Istituto si applicano le cause di
inconferibilità e incompatibilità previste per gli enti pubblici dal d.lgs. n.
39/2013 e s.m.i.
4. Il Responsabile del Piano anticorruzione
dell’Istituto di cui all’articolo 15 del d.lgs. 39/2013 contesta all’interessato
l’eventuale esistenza o insorgere delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità, dandone comunicazione al Direttore generale dell’Istituto e ai
Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata, nonchè al Ministero della salute
laddove tali cause si riferiscano al consigliere designato dal Ministero
medesimo.
5. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Presidente
della Regione Puglia di concerto con il Presidente della Regione Basilicata,
dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati per
non più di una volta.
6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal
suo Presidente, ovvero quando lo richieda uno dei due Presidenti delle Giunte
regionali della Puglia e della Basilicata o almeno due membri del Consiglio
stesso, indicando gli argomenti da trattare.
7. Le sedute del Consiglio
di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti in
carica, pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità
di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Al Presidente del Consiglio
di amministrazione spetta un trattamento economico pari al 20 per cento del
trattamento economico del Direttore generale dell’Istituto. I componenti del
Consiglio di amministrazione hanno diritto a un trattamento economico pari al 35
per cento del trattamento economico del Presidente.
Art. 9Compiti del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e
verifica delle attività dell’Istituto.
2. Nell’ambito delle proprie
competenze, il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) elegge il Presidente; b) predispone lo Statuto,
e sue successive eventuali variazioni, e lo trasmette per l’approvazione alla
Giunta regionale della Puglia, che lo approva su parere conforme della Regione
Basilicata; c) approva, su proposta del direttore generale, il regolamento
per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni
organiche; d) definisce, sulla base della programmazione regionale di Puglia
e Basilicata, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale
dell’Istituto; e) fissa, sulla base degli indirizzi contenuti nella
programmazione sanitaria delle Regioni Puglia e Basilicata in materia di igiene
e sanità pubblica veterinaria, gli obiettivi annuali per la valutazione
gestionale del Direttore generale; f) approva il piano attuativo aziendale e
la relazione programmatica annuale, predisposti dal direttore generale; g)
approva il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale di attività,
adottati dal Direttore generale. h) approva il bilancio preventivo e il
bilancio di esercizio annuali, adottati dal Direttore generale. i) valuta,
sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale
sull’attività dell’Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo
allo stesso Direttore generale le proprie determinazioni al riguardo, anche con
riferimento ai compensi di cui al successivo articolo 12, comma 7; j)
predispone e trasmette alle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata una
relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore
generale dell’Istituto ai fini della valutazione dei primi diciotto mesi
dell’incarico dello stesso di cui al successivo articolo 12, comma 6.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma 2, lettere
b) e c), qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro il termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Regione Puglia assegna al Consiglio di amministrazione un congruo termine,
decorso inutilmente il quale, sentito l’Istituto interessato, nomina un
Commissario ad acta che provvede all’adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.
Art. 10Scioglimento del Consiglio di Amministrazione 1. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale,
d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sciolgono il Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero
gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; b)
chiusura del conto economico con una perdita superiore al 20 per cento del
patrimonio per due esercizi successivi; c) situazioni tali da comportare
l’impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione
dell’Istituto.
2. Lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, può essere
proposto anche dal Ministro della salute.
3. Il provvedimento di
scioglimento del Consiglio di amministrazione comporta l’automatica decadenza
del Direttore generale.
4. I Presidenti delle Regioni Puglia e
Basilicata con decreto interregionale, d’intesa con il Ministro della salute,
nominano un Commissario straordinario con il compito di rimuovere le
irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli
ordinari organi di amministrazione.
5. Al Commissario straordinario di
cui al comma precedente spetta un’indennità pari a quella del Presidente del
cessato Consiglio.
6. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine
previsto dalla legge n. 444/1994 e s.m.i. e può essere prorogato per non più di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine
medesimo.
Art. 11Il Presidente del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge,
dallo Statuto e dal regolamento.
Art. 12Il Direttore generale 1. Al Direttore generale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive
modificazioni, cui si rinvia per quanto non regolamentato dal presente articolo. 1 bis. La nomina del direttore generale è effettuata attingendo a un apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
2. Possono partecipare all’avviso pubblico di cui al comma 1 bis coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) come modificato dal comma 4 quinquies dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, risultano inseriti nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, riportato in apposita sezione dell’elenco nazionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), pubblicato e aggiornato sul sito web del Ministero della salute.(2)
3. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale,
di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della salute, tra i
soggetti inseriti nell’elenco di idonei di cui al comma 1 bis.(3) Ove il
concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro novanta giorni, il
parere del Ministro della salute s’intende vincolante. (4)
4. Il rapporto di
lavoro del Direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.
5. Il
Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in
aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni.
6. Trascorsi diciotto
mesi dalla nomina del Direttore generale la Regione Puglia, d’intesa con la
Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del
Direttore generale, procede o meno alla conferma del medesimo Direttore generale
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.
7. Il trattamento
economico da corrispondere è quello previsto per i Direttori generali delle
Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente
normativa nazionale e regionale. Il compenso può essere integrato, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, da
un’ulteriore quota sulla base dei risultati gestionali ottenuti e della
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di
amministrazione.
8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione
presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di
principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il
Presidente della Giunta della Regione Puglia, di concerto con il Presidente
della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla
sostituzione del Direttore generale.
(1) Comma aggiunto dalla l.r. 2/2024, art. 1,comma 1 (2) Comma sostituito dalla l.r. 2/2024, art. 1, comma 2. (3) Parole sostituite dalla l.r. 2/2024, art. 1, comma 3, lett. a) (4) Parole alfanumerica sostituita dalla l.r. 2/2024, art.1, comma 3, lett. b)
Art. 13Compiti del Direttore generale 1. Il Direttore generale ha la rappresentanza
legale dell’Istituto, lo gestisce, ne dirige l’attività scientifica, ed è
responsabile del raggiungimento degli obiettivi assunti nella programmazione
dell’Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica e alla qualità
delle prestazioni.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) sovraintende al funzionamento dell’Istituto,
perseguendo il costante miglioramento delle condizioni gestionali; b) nomina
il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 14; c)
nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo dell’Istituto di cui
al successivo articolo 15; d) predispone il bilancio di previsione annuale e
pluriennale, nonché il bilancio annuale di esercizio, sottoponendoli
all’approvazione del Consiglio di amministrazione; e) predispone il piano
annuale e pluriennale di attività, in attuazione degli obiettivi e indirizzi
previsti dai Piani sanitari regionali di Puglia e Basilicata, sottoponendoli
all’approvazione del Consiglio di amministrazione; f) assume tutti gli atti
relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità
previste dal regolamento; g) stipula i contratti e le convenzioni e
autorizza le spese nell’ambito degli stanziamenti di bilancio; h) propone al
Consiglio di amministrazione per l’approvazione il regolamento per l’ordinamento
interno dei servizi dell’Istituto, e le relative dotazioni organiche, nonché
ogni successiva eventuale variazione; i) assicura l’efficiente impiego delle
risorse umane, finanziarie e tecniche e il perseguimento dell’equilibrio
economico dell’Istituto mediante la gestione del bilancio per obiettivi; j)
gestisce e valorizza il patrimonio dell’Istituto; k) adotta tutti gli atti
concernenti la gestione dell’Istituto; l) formula proposte per le
deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione; m) predispone
e presenta al Consiglio di amministrazione per l’approvazione la relazione
gestionale annuale sulle attività svolte dall’Istituto. n) partecipa quale
componente, a titolo gratuito, al Comitato di supporto strategico di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 106/2012.
Art. 14Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Direttore generale
dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui:
a) uno designato dal Ministero dell’economia e delle
finanze; b) due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla
Regione Basilicata, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il Collegio, durante la prima seduta convocata
dal Direttore generale, elegge il proprio Presidente tra i componenti di
designazione regionale. Il Presidente non può essere designato dalla stessa
Regione che ha designato il Presidente del Consiglio di amministrazione.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti previsti
dall’articolo 20 del decreto legislativo 123/2011, e in particolare vigila
sull’attività amministrativa dell’Istituto e sull’osservanza delle leggi,
verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al
risultato delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo annuale e
pluriennale e il bilancio d’esercizio, accerta almeno trimestralmente la
consistenza di cassa.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere
notizie al Direttore generale sull’andamento dell’Istituto. I revisori possono
in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di
controllo.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti compete
un’indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi sindacali delle
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente
normativa nazionale e regionale.
6. Per quanto non espressamente
previsto dal presente articolo, valgono per il Collegio dei Revisori dei conti
dell’Istituto le disposizioni previste per i Collegi sindacali delle Aziende
sanitarie dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.
Art. 15Direttore amministrativo e Direttore sanitario 1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal
Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, nominati dallo stesso
Direttore generale con provvedimento motivato. Essi cessano dall’incarico entro
tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, e possono essere
riconfermati nei limiti di cui al successivo comma 7.
2. In caso di
assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte
dal Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo su delega del Direttore
generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove
l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale della
Puglia procede alla nomina del nuovo Direttore generale, di concerto con la
Regione Basilicata, secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.
3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o
economiche, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia
svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o
grande dimensione.
4. Il Direttore amministrativo è preposto alla
direzione dei servizi amministrativi dell’Istituto e fornisce parere
obbligatorio al Direttore generale sul profilo di legittimità degli atti
relativi alle materie di competenza.
5. Il Direttore sanitario è un
medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della
sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno
di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione.
6. Il direttore sanitario è preposto alla
direzione dei servizi tecnico-scientifici dell’Istituto e fornisce parere
obbligatorio al Direttore generale sul profilo tecnico degli atti relativi alle
materie di competenza.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore
amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno ed esclusivo, regolato
da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola
volta. I contenuti di tale contratto sono quelli previsti dal d.lgs. 502/1992 e
s.m.i.
8. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto
per i Direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale.
Art. 16Statuto e regolamento 1. Il Consiglio di amministrazione provvede entro novanta giorni dalla sua
nomina alla revisione dello statuto dell’Istituto, uniformandolo alle
disposizioni di cui alla presente legge.
2. Lo statuto è approvato con
deliberazione della Giunta della Regione Puglia, su conforme parere della
Regione Basilicata.
3. Entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio
di amministrazione, su proposta del Direttore generale, approva il regolamento
per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni
organiche.
4. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro
i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Giunta della
Regione Puglia assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, e
sentito l’Istituto interessato, nomina un Commissario ad acta che provvede
all’adozione degli atti e provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni
dalla nomina.
Art. 17Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni e nel decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni. (5)
(5) Comma così modificato a seguito di errata corrige pubblicata sul BURP n. 170
dell'11/12/2014
Art. 18Finanziamento 1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del fondo sanitario nazionale,
sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento
dell’Istituto in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle
attività da svolgere; b) dal Ministero della salute per le attività di
ricerca corrente e finalizzata di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni; c) dalle Regioni, entro i limiti
degli stanziamenti di bilancio annualmente disposti, e dalle Aziende sanitarie
locali per le prestazioni poste a carico delle stesse; d) dalle Aziende
sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi
per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell’Istituto può essere
inoltre assicurato dalle ulteriori fonti di finanziamento previste dall’articolo
6, comma 2, del d.lgs. 270/1993 e s.m.i.
Art. 19Patrimonio 1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni di proprietà alla data di
entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazioni o per
altro titolo, pervengano successivamente all’Istituto.
2. In caso di
cessazione dell’Istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti
alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.
Art. 20Gestione contabile e patrimoniale 1. L’Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale delle
Aziende sanitarie della Regione dove ha sede legale l’Istituto.
Art. 21Vigilanza e controllo 1. La vigilanza è esercitata da entrambe le Regioni Puglia e Basilicata, le
quali dispongono, d’intesa o anche singolarmente, ispezioni e indagini sul
regolare funzionamento dell’Istituto.
2. Ai sensi dell’articolo 4 comma 8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (6) , sono soggetti a controllo preventivo delle Regioni Puglia e Basilicata,
mediante valutazione di conformità con la normativa vigente e con gli indirizzi
regionali e le risorse assegnate, i seguenti atti dell’Istituto: a) bilancio economico preventivo, variazioni di
bilancio e bilancio di esercizio; b) dotazioni organiche e relative
modificazioni;
c) deliberazione di programmi di spese pluriennali e
provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi dal
Consiglio di amministrazione dell’Istituto, entro dieci giorni dalla loro
adozione, alla Giunta regionale della Puglia e alla Giunta regionale della
Basilicata.
4. La Regione Puglia è tenuta a pronunciarsi, di concerto
con la Regione Basilicata, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta
giorni dal ricevimento dell’atto. La Giunta regionale della Basilicata, entro
quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla
Giunta regionale della Puglia ai fini della decisione sul procedimento di
controllo. Pertanto, gli atti sottoposti a controllo si intendono approvati se
entro il predetto termine di quaranta giorni la Giunta regionale della Puglia
non ne abbia pronunciato l’annullamento con provvedimento motivato.
5.
Il termine di quaranta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola
volta qualora la Regione Puglia - sulla base di osservazioni proprie ovvero di
eventuali osservazioni formulate dalla Regione Basilicata - ritenga opportuno
richiedere elementi integrativi di giudizio all’Istituto, che deve rispondere
entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
(6) Comma così modificato a seguito di errata corrige pubblicata sul BURP n. 170
dell'11/12/2014 e sul BURP n. 173 del 18/12/2014
Art. 22Norme finali e transitorie 1. Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Collegio dei
Revisori dei conti sono nominati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In caso di mancata costituzione degli organi
dell’Istituto si applica l’articolo 8 della legge 131/2003 e quanto al Collegio
dei revisori dei conti l’articolo 19 del d.lgs. n. 123/2011. In caso di
impossibilità di funzionamento degli stessi si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 10 della presente legge.
Art. 23Abrogazioni
Art. 24Entrata in vigore ed efficacia 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Le disposizioni della
presente legge, trattandosi di Istituto interregionale, producono effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali
della Puglia e della Basilicata in materia.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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