Anno 2014
Numero 43
Data 17/10/2014
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 17 ottobre 2014, n. 43

Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i



Art. 1

Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 


1.Nelle aziende del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR), a eccezione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co (IRCCS) di diritto pubblico,  è istituito il Collegio di direzione, quale organo collegiale, ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). (1) 

2. La qualità di componenti del Collegio di direzione e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, ad essi non spetta alcun compenso né può essere corrisposta alcuna indennità o rimborso spese. 


(1) Alinea sosostituita dalla l.r. 62-2017, art.1, comma 1, lett. a).


Art. 2

Competenze 


1. Il Collegio di direzione delle aziende ed enti del SSR:

a) concorre al governo delle attività cliniche dell’azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri dietro obbligatoria consultazione del Direttore generale in merito a tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
b) concorre alla pianificazione delle attività dell’azienda, ivi comprese la didattica e la ricerca, e allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’azienda, con particolare riferimento all’organizzazione dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
c) esprime parere obbligatorio sull’atto aziendale per la parte relativa all’organizzazione delle attività cliniche;
d) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale della formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali, nonché degli specifici bisogni formativi espressi dalle Aree e dai Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale;
e) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale;
f) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale, e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Il Collegio di direzione delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU) del SSR, oltre ai compiti di cui al comma 1, contribuisce alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, partecipa alla programmazione delle attività di ricerca e didattica nell’ambito di quanto definito dai Protocolli d’intesa Regione-Università ed esprime parere sulla coerenza fra l’attività assistenziale e l’attività di didattica, ricerca e innovazione.

[3. Il Collegio di direzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del SSR, oltre ai compiti di cui al comma 1, esprime parere sulla coerenza fra l’attività assistenziale e l’attività di ricerca e innovazione. ](2) 



(2) Comma soppresso dalla l.r. 62-2017, art. 2, comma 1.


Art. 3

Composizione 


1. Il Collegio di direzione delle aziende sanitarie locali del SSR è composto da:

a) i dirigenti delle aree amministrative e professionali;
b) il dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
c) il responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
d) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
e) un direttore di Dipartimento strutturale per ciascuna area (medica, chirurgica, materno-infantile, emergenza-urgenza, dei servizi di diagnosi e cura);
f) il direttore del Dipartimento di prevenzione;
g) il direttore del Dipartimento di salute mentale;
h) il direttore del Dipartimento delle dipendenze patologiche;
i) il direttore del Dipartimento di riabilitazione;
j) i direttori dei distretti socio-sanitari;
k) i direttori degli ospedali a gestione diretta dell’ASL;
l) il medico di medicina generale responsabile dell’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie (UACP);
m) il pediatra di libera scelta responsabile dell’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie pediatriche (UACPP);
n) lo specialista di medicina ambulatoriale interna che ricopre il ruolo di Coordinatore dei responsabili di branca specialistica ambulatoriale o equivalenti.


2. Il Collegio di direzione delle AOU del SSR è composto da:

a) il dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
b) il responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l’AOU non sia costituita da un unico presidio;
e) i direttori dei Dipartimenti ad attività integrata;
f) i direttori dei dipartimenti assistenziali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

3. Il Collegio di direzione degli IRCCS del SSR è composto da:

a) il dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
b) il responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
d) i direttori di Presidio ospedaliero, qualora l’IRCCS non sia costituito da un unico Presidio;
e) i direttori dei Dipartimenti.

[4. Il Presidente del Collegio di direzione, in relazione alle materie in trattazione, può estendere la partecipazione alle singole sedute del Collegio ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali di volta in volta interessate, i quali possono essere sentiti senza diritto di voto.](3) 



(3) Comma soppresso dalla l.r. 62-2017, art.3, comma 1.


Art. 4

Costituzione e funzionamento 


1. Il Collegio di direzione è nominato con deliberazione del Direttore generale, il quale ne convoca la seduta di insediamento, e dura in carica tre anni.

2. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge il proprio Presidente e il Vice-Presidente, scegliendoli fra i componenti di diritto.

3. Il Presidente convoca e presiede le singole riunioni del Collegio, stabilendone l’ordine del giorno, e fissa un calendario annuale delle riunioni.

4. Le funzioni di segreteria del Collegio di direzione sono svolte da un Ufficio di segreteria composto da almeno due dipendenti dell’azienda (e loro sostituti, in caso di assenza), individuati dal Direttore generale nell’ambito della segreteria della Direzione generale, sanitaria o amministrativa, ovvero nell’ambito di altra struttura dell’azienda. L’Ufficio di segreteria supporta il Presidente del Collegio nella convocazione delle riunioni, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell’ordine del giorno delle singole riunioni, la predisposizione e l’invio dei materiali occorrenti per i lavori del Collegio, si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni, gestisce l’archiviazione delle pratiche.

5. Il Collegio di direzione si riunisce ordinariamente con cadenza almeno mensile, secondo il calendario di cui al comma 3.

6. In caso di urgenza, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei componenti, il Collegio di direzione è convocato in via straordinaria, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

7. Il componente impossibilitato a partecipare è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta - anche tramite posta elettronica - alla segreteria del Collegio, specificandone le motivazioni e delegando contestualmente un sostituto.

8. Per la validità delle riunioni del Collegio di direzione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

9. Le deliberazioni del Collegio di direzione sono adottate a maggioranza semplice, a eccezione dell’elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Collegio, nonché dell’espressione dei pareri obbligatori, che sono adottati a maggioranza assoluta, e dell’approvazione del regolamento interno di funzionamento del Collegio, che è adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

10. I verbali di ciascuna riunione, debitamente sottoscritti, sono trasmessi a tutti i componenti del Collegio di direzione, nonché al Direttore generale e ai collegi sindacali dell’azienda di riferimento. Nel caso delle AOU, tali verbali sono altresì trasmessi al Presidente dell’Organo di indirizzo. [Nel caso degli IRCCS, i medesimi verbali sono invece trasmessi anche al Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica.] (4) 

11. I pareri del Collegio di direzione sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta del Direttore generale. Ove tali pareri non vengano espressi nel predetto termine, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.

12. Il funzionamento del Collegio di direzione può essere ulteriormente disciplinato con regolamento interno, approvato dallo stesso Collegio a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. 



(4) Periodo soppresso dalla l.r. 62-2017, art. 4, comma1.


Art. 5

Norma finale 


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme regionali previgenti in materia di Collegio di direzione. 

2. I Direttori generali provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni della stessa, alla nomina e prima convocazione del Collegio di direzione nonché all’adeguamento delle previsioni in materia dei relativi atti aziendali, ove adottati. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.