Anno 2014
Numero 47
Data 14/11/2014
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Legge Regionale 14 novembre 2014, n. 47

Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147



Art. 1

Norme in materia di organizzazione e riduzione della dotazione organica e della spesa del personale 


1. Al fine di favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione dell’amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica, la Giunta regionale con appositi regolamenti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, provvede:

 


a) alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;


b) al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;


c) alla riduzione delle strutture e degli uffici;


d) alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali;


e) alla previsione di applicazione dei criteri e delle forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro anche alle agenzie e agli enti della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci. 




Art. 2

Norme di attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 


1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell’articolo 1 della l. 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, l’ordine di priorità nelle assunzioni è fissato con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’ordine di priorità è stabilito in ragione dei titoli di studio e di servizio e dell’anzianità di servizio del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, a parità di queste condizioni, in ragione del carico familiare.


3. Fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, nonché gli obblighi finanziari in materia di spesa del personale, la Regione riserva una quota per la stabilizzazione, a esaurimento, del personale collocato nell’elenco di cui al comma 2 da determinare sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’annesso piano assunzionale e della valorizzazione delle risorse umane, da adottare entro il 31 dicembre 2014, consentendo comunque, compatibilmente con gli spazi finanziari-assunzionali, l’avvio della stabilizzazione entro la medesima data. 




Art. 3

Clausola di salvaguardia 


1. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, in considerazione della necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale di cui allo stesso comma, la Regione procede alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato del personale utilmente collocato nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 2, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nell’elenco fino al completamento delle procedure di stabilizzazione. 



Art. 4

Norma di applicabilità per le agenzie regionali, enti, autorità di bacino e società in house 


1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA. 



Art. 5

Reclutamento per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo 


1. Per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo connessi all’attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’Amministrazione regionale deve prioritariamente reclutare i lavoratori tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dagli stessi piani. 



Art. 6

Norma finanziaria 


1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 2 milioni, trovano copertura negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 3055 (Indennità supplementare in applicazione dell’articolo 17 del CCNL 1999 Area dirigenziale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro) e n. 3056 (Indennità supplementare incentivazione esodo personale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro) della U.P.B. 08.01.01 del bilancio regionale di competenza, così come integrato con legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014).





Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.