Anno 2014
Numero 18
Data 30/09/2014
Abrogato No
Materia
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18

Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale. 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’ art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1895 del 23 Settembre 2014 di adozione del Regolamento;


EMANA



Il seguente Regolamento: 




Art. 1

Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità 


1. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità con copertura assistenziale per 24h giornaliere, accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

2. Capacità ricettiva: n. 12 posti (•)

3. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:  


 - dirigente medico psichiatra – responsabile sanitario: n. 1 a 30 ore settimanali
 - dirigente psicologo: n. 1 a 30 ore settimanali
 - educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica coordinatore: n. 1 a tempo pieno
 - educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 5 a tempo pieno
 - assistente sociale: n.1 a tempo pieno
 - infermiere: n. 5 a tempo pieno
 - operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno. (1) 

3 bis Gli Enti Gestori delle CRAP Dedicate già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l’obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dall’art 1, commi 2 e 3, entro il 30.06.2021.
Nella fase transitoria, sino al 30.6.2021, finché le strutture già autorizzate all’esercizio non si saranno adeguate ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali sopra riportati, le stesse non potranno accogliere più di n.10 pazienti.
Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta l’avvio delle procedure di cui all’articolo 14, commi 6, 7 e 8, e, se la struttura è accreditata istituzionalmente, di cui all’articolo 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Le CRAP dedicate che hanno ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione a seguito di rilascio di parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, si uniformano ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento entro il termine di validità del parere di compatibilità, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. (2) 


3 ter Nelle CRAP dedicate è assicurata la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d’arte, ecc.) per la conduzione di attività specifiche. (3) 


4. Il turno notturno va coperto da almeno due operatori (un infermiere ed un operatore socio sanitario).

5. I requisiti strutturali sono analoghi ai requisiti della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica disciplinata dal R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005 e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti letto.


5 bis Al fine di migliorare i livelli di sicurezza nell’erogazione dei servizi offerti, è consentita l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. (5)

6. Devono, anche, essere rispettate tutte le disposizioni inerenti l’organizzazione della CRAP contenute nel R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005.

7. Il trattamento in CRAP dedicata è indicato, a seguito di Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, per pazienti di norma in età 18 - 64 anni, che presentano uno o più dei seguenti criteri di inclusione:


- Mancanza di compliance al trattamento
- Trattamento psichiatrico che non dà risultati
- Situazioni multiproblematiche
- Rischi medio-alti di comportamenti aggressivi agiti negli ultimi tre mesi.


8. E’ criterio di esclusione la diagnosi di dipendenza da sostanze o di HIV.

9. L’inserimento e la dimissione avviene esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale di residenza, a seguito di disposizione della Magistratura, in base ad un progetto terapeutico stilato dal CSM, che conserva compiti di supervisione e verifica, fornendo garanzie sulla corretta realizzazione dei trattamenti, in sintonia con le prescrizioni del Giudice.

10. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica è deputata prioritariamente all’accoglienza dei pazienti residenti nel territorio della ASL in cui la stessa è allocata. L’inserimento di pazienti residenti in altre ASL deve, comunque, essere comunicato al DSM del territorio nel quale la struttura insiste.

11. Gli Operatori devono possedere una specifica formazione sull’accoglienza, la gestione dei casi relativamente ai peculiari elementi di complessità che li caratterizzano (rapporti con la Magistratura, prescrizioni restrittive della libertà personale, rapporti spesso particolarmente problematici con il contesto), sulla gestione di comportamenti agitati o aggressivi, sui rischi, sulle modalità per interagire con i pazienti violenti, nonché sui trattamenti efficaci da mettere in atto.



(•) Numero sostituito dal R.R. 20/2020, art. 1.
(1) Numero sostituito dal R.R. 20/2020, art. 1.
(2) Numero sostituito dal R.R. 20/2020, art. 1.
(3) Numero sostituito dal R.R. 20/2020, art. 1.


Art. 2

Determinazione della tariffa giornaliera 


1. La Giunta Regionale definisce la tariffa giornaliera della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nel rispetto dei criteri stabiliti dal R.R. n.11 dell’8 Luglio 2008 e della successiva DGR n. 2325 del 3 Dicembre 2013, concernente l’adeguamento delle tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne. 



Art. 3

Determinazione del fabbisogno  


1. Il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del Reg. Reg. n. 3 del 2 marzo 2006 per i posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, viene determinato come segue:

ASL Bari
n. 3 CRAP dedicate

ASL BAT
n. 1 CRAP dedicata

ASL Brindisi
n. 1 CRAP dedicata

ASL Foggia
n. 2 CRAP dedicate

ASL Lecce
n. 2 CRAP dedicate

ASL Taranto
n. 1 CRAP dedicata




1 bis Il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 p.l. nel modo seguente:
 - aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l a 12 p.l. ;
 - aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per 12 p.l., ed individuando il seguente incremento di fabbisogno aziendale:


ASL Bat
n.1 CRAP dedicata
ASL Br
n.1 CRAP dedicata
ASL Taranto
n.1 CRAP dedicata.



L’incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in esubero rispetto al parametro fissato dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n.3 /2006.



Parimenti, è in esubero rispetto al parametro fissato dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) de R.R. n.3 /2006.  n. 1 CRAP dedicata nell’ambito della ASL LE già prevista nel fabbisogno di cui all’art. 3, comma 1 e non assegnata alla data di entrata in vigore del presente regolamento per carenza di posti disponibili.
Le nuove richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013. Il termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sul BURP.
I soggetti che hanno presentato un’istanza di autorizzazione alla realizzazione in relazione alla quale non sia stato rilasciato un parere favorevole, al fine di concorrere al nuovo fabbisogno di cui all’art. 3, comma 1 bis, devono inoltrare al Comune di competenza nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione nel rispetto dei nuovi requisiti organizzativi e strutturali di cui al presente regolamento. (4) 


2. Le riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica accreditate e/o autorizzate all’esercizio in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità sono autorizzate, previa istanza dell’Ente Gestore, con determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, entro i parametri di fabbisogno di cui al comma 1. (•)

3. Le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture per le quali si applicano i principi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.

4. L’esercizio dell’attività sanitaria e l’eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di mantenimento dell’accreditamento da parte della Regione.  



(•) Comma  aggiunto dal R.R. 20/2020, art. 1.
(4) Comma  aggiunto dal R.R. 20/2020, art. 1.


Art. 4

Verifiche e sanzioni 


1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali e organizzativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii. 

2. Le cause di decadenza dell’autorizzazione, oltre quelle derivanti dal non rispetto del presente Regolamento, sono previste dall’ art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii. 

3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in materia dall’art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii. 



Art. 5

Norma di rinvio 


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 8/2004 e ss. mm. e ii., al Regolamento Regionale n.3/2005 e ss. mm. e ii. e alla normativa nazionale vigente in materia. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’ art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.