Anno 2015
Numero 16
Data 15/04/2015
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 15 aprile 2015, n. 16

Misure per l’applicazione nell’anno 2015 e 2016  dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38 (1) 


(1) Titolo così integrato dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. a)


Art. 1

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2016 (2) 


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), con l’applicazione delle relative premialità, ex commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, per l’anno 2016 (3) , i comuni possono avvalersi della possibilità di applicazione dell’aliquota validata nell’anno 2013 se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

a) realizzazione nel mese di giugno 2016 di un incremento della raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto al dato comunicato nel mese di novembre 2015; (4) 

b) attivazione delle best practices presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II - 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti) quali, a titolo indicativo: incentivazione del compostaggio domestico e del compostaggio collettivo, riduzione della produzione di bottiglie di plastica attraverso l’installazione di distributori di acqua pubblica (cd. Acqua del Sindaco), introduzione della pratica degli Acquisti verdi (GPP- Green Public Procurement), esecuzione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole e rivolte anche al resto della cittadinanza. 


2. I comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento nel mese successivo al mese di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la rideterminazione dell’aliquota di ecotassa 2016 (5)  nella misura di euro 5,17 per tonnellata di rifiuti, secondo i parametri di cui al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 38/2011




(2) Rubrica così modificata dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. b)
(3) Comma così modificato dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. c)
(4) Lettera così modificata dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. d)
(5) Comma così modificato dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. e)


Art. 2

Misure straordinarie per la determinazione del tributo speciale spettante per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 (6) 


1. Per i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di incremento della percentuale di raccolta differenziata nel mese di giugno 2015 pari ad almeno il 5 per cento, previsto al comma 1 dell’ articolo1 o di incremento della percentuale della raccolta differenziata nel mese di giugno 2015 pari ad almeno il 7 per cento in più rispetto al dato validato riferito al periodo settembre 2012 - agosto 2013, può essere confermata per l’anno 2015 l’applicazione dell’aliquota validata per l’anno 2013, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:  (7) 

a) raggiungimento nel mese di giugno 2016 di un incremento della raccolta differenziata pari ad almeno il 9 per cento in più rispetto al dato validato riferito al periodo settembre 2013 - agosto 2014; (8) 

b) attivazione delle best practices presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II - 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti) ed elencate, a titolo indicativo, alla lettera b), dell’articolo 1.

 



(6) Rubrica così modificata dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. f).
(7) Comma così modificato dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. g)
(8) Lettera così modificata dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. h).


Art. 3

Applicazione e Comunicazione 


1. I comuni che intendono avvalersi dei criteri di applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani definiti dagli articoli 1 e 2, devono presentare apposita comunicazione al Servizio ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia e al gestore dell’impianto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (9) 

2. La comunicazione dei risultati conseguiti deve pervenire al Servizio ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia entro il mese di luglio 2016. (10) 

3. I comuni che prevedono di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 sono esentati dal versamento mensile del differenziale del tributo, fermo restando l’obbligo di provvedere al conguaglio delle somme dovute entro il 31 dicembre 2016. (11) 



(10) Comma così modificato dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. j).
(11) Comma così modificato dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. k).
(9) Comma così modificato dalla l.r. 1/2016, art. 51, c.1, lett. i).


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.