Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia.
Art. 1Istituzione “Sezione regionale di Vigilanza” 1. Nella struttura organizzativa della Regione Puglia è istituita la “Sezione
regionale di vigilanza”.
Art. 2Oggetto 1. La Sezione ha per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale
derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città
metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio
ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e
fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto
agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale,
protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna,
aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza.
Art. 3Personale 1. La Sezione è diretta da un dirigente regionale e si compone del “Nucleo di
vigilanza ambientale” e del “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza”.
2.
II Nucleo di vigilanza ambientale è composto dall’organico formato attraverso il
trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario
dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi, per un
numero complessivamente non superiore a ottantotto unità. (1)
3. Il “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza” è composto attraverso il transito del personale attualmente in
servizio con le medesime funzioni, conservando tutte le prerogative, trattamenti
e indennità maturati sino alla data di effettivo servizio nella Sezione.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
n. 5/2016, art. 1.
Art. 4Norme finali 1. La Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge adotta il regolamento della Sezione e il regolamento sui
procedimenti amministrativi inerenti le funzioni di cui all’articolo 2.
Art. 5Norme transitorie 1. Sino all’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 4 e al
completamento delle procedure previste di costituzione della Sezione, il
personale di cui all’articolo 3, comma 2, è riallocato presso la Regione Puglia
a far data dal 1 gennaio 2016 e, provvisoriamente, incardinato per lo
svolgimento delle relative funzioni presso l’Assessorato all’Ambiente.
2. Agli adempimenti previsti dall’articolo 4 consegue il
transito presso l’istituita Sezione di tutto il personale individuato
dall’articolo 3, commi 2 e 3.
3. La struttura o unità organizzativa di cui al comma 1 non
esercita funzioni autorizzatorie correlate ai poteri di controllo e vigilanza di
cui dispone.
[4. In esecuzione di quanto disposto dal comma 1 e in
continuità con le funzioni svolte presso le amministrazioni di provenienza, il
personale individuato e riallocato conserva la qualifica di agente di polizia
giudiziaria.] (2)
5. Nel termine perentorio di cui all’articolo 4, comma 1, e in
deroga allo stesso articolo 4, commi 1 e 2, e alle disposizioni della presente
legge, la Giunta regionale può riallocare il Nucleo di cui all’articolo 3, comma
2, presso agenzie regionali con personalità giuridica di diritto pubblico a
connotazione non economica, con oneri posti a carico delle stesse agenzie e per
lo svolgimento delle medesime funzioni riassegnate alla Regione e non riallocate
ai sensi della legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale).
(2) Comma abrogato dalla l.r. n. 5, art. 2.
Art. 6Norma finanziaria 1. Gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge trovano copertura nei capitoli di spesa - U.P.B. 8.1.1 - n. 3020
(retribuzioni), n. 3131 (oneri) e n. 3034 (IRAP), del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia,
approvato con legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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