Legge Regionale 30 maggio 2016, n. 8
Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici)
Art. 1Modifiche all’articolo
13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20(1)
a) al comma
3, come sostituito dall’articolo
4, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole), alla fine della
lettera b), dopo le parole: “quello più alto proposto.” è aggiunto il seguente
periodo: “Sono altresì escluse dalla procedura di evidenza pubblica le aree
edificate contemplate nel presente articolo, la cui vendita deve avvenire in
favore dell’attuale possessore, il tutto in ottemperanza alla lettera a), punti
1) e 2).”;
b) al comma
7-quinquies, come aggiunto dall’articolo
4, comma 1, lettera f) della I.r. 15/2015, dopo le parole: “di cui al comma
3”, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle procedure di alienazione già
avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e
versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore della
presente legge.]
(1) Legge abrogata dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1,
lett. ì terdecies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma
1.