Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 28 Legge sulla partecipazione
CAPO I Principi
Art. 1Principi 1. La Regione Puglia
sostiene e promuove la sovranità popolare prevista dall’articolo 1 della
Costituzione, anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle
persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione
delle politiche pubbliche regionali e locali.
2. La Regione Puglia dà
attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione
anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle
collettività locali.
3. La Regione Puglia
riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la partecipazione in
quanto diritto e dovere delle persone, intese come singoli e nelle formazioni
sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione democratica per
assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione
di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa,
la realizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle
scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
4. La Regione Puglia
promuove l’idea delle “città partecipate” e di una rete dei comuni a sostegno
di pratiche di sussidiarietà ispirate all’articolo 118 della Costituzione,
basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione
sociale, nonché sull’uso condiviso dei beni pubblici.
Art. 2Obiettivi 1. La Regione Puglia
attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge persegue i
seguenti obiettivi:
a)
promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di
governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
b)
garantire l’individuazione dei contenuti del programma di governo e dei
documenti di programmazione, per seguirne l’attuazione o le eventuali
modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di
verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio regionale,
il “Town Meeting” e il “Citizen Meeting” ai sensi dell’articolo 8;
c)
garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione
Puglia, quale strumento fondam d) garantire la partecipazione per lo
svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
e)
promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;
f)
promuovere la parità di genere;
g)
creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali,
digitali, culturali, sociali ed economici;
h)
garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali
e ambientaH legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della
pianificazione territoriale partecipata;
i)
incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni
regionali;
j)
promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali
e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, i
rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori
socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico;
k)
valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei
cittadini;
I)
promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità
Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell’Unione europea.
2. La Regione Puglia
persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:
a)
il confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del
lavoro, sociali, culturali, scientifici per facilitare l’individuazione di
obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella elaborazione delle
politiche pubbliche;
b)
il confronto con le proprie strutture amministrative, ivi comprese le agenzie
regionali e degli enti locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva
rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, per giungere a
una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici e privati, promuovendo
a tal fine l’utilizzo di moduli consensuali dell’azione amministrativa nei
limiti previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo.
3. Al fine di dare
piena attuazione ai principi di cui all’articolo 1 e per il perseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo, la Giunta regionale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento regionale
con il quale provvede a disciplinare:
a)
le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza
a sostegno dei processi partecipativi e l’attivazione della piattaforma web
dedicata alla partecipazione;
b)
le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare a enti
locali e dipendenti regionali;
c)
le attività dell’osservatorio di cui all’articolo 11;
d)
le modalità di esercizio del diritto di tribuna;
e)
le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di
cui all’articolo 14 e delle attività di promozione della cultura della
partecipazione di cui all’articolo 16.
4. Per le medesime
finalità di cui al comma 1 e per incentivare la partecipazione alla vita
politica e istituzionale delle comunità locali possono costituirsi, in
conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra
cittadino e amministrazione comunale denominati “Forum sociali “, senza aggravio
di spesa e con l’utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità
d’attuazione stabilite dal regolamento comunale. I Forum:
a)
possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli
indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di
bilancio;
b)
possono rappresentare alle istituzioni pubbliche rapporti e studi sugli effetti
di politiche pubbliche in materia urbanistica, sociale, economica, nonché di
erogazione di servizi pubblici e di gestione del patrimonio pubblico, anche
previa discussione in sedute pubbliche aperte alla partecipazione delentale di
indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali; sindaco e dei
componenti della giunta.
Art. 3Definizioni 1. Per soggetti
titolari del diritto di partecipazione si intendono coloro che possono
intervenire nei processi partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli
apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi
partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre
formazioni sociali, le quali hanno interesse al territorio o all’oggetto
interessato dal processo partecipativo o, comunque, quei soggetti che il
responsabile del dibattito di cui all’articolo 4, ritenga utile far intervenire
nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o
soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o
all’oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle
politiche pubbliche.
2. Si definiscono
partecipativi i processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di
partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione,
formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori
pubblici e attori privati.
3. Possono essere
oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla
elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla
elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione
regionali o di enti locali territoriali, lì dove tali atti presentino il
carattere della generalità riferita a una collettività territoriale.
4. Possono essere
inoltre oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l’adozione di
provvedimenti amministrativi attuativi degli atti di cui al comma 3, nei limiti
di cui alla presente legge e nel rispetto delle specifiche norme di settore.
5. Costituiscono
strumenti della partecipazione gli istituti di cui al capo II e al capo III della
presente legge.
CAPO II Processi
partecipativi e organizzazione
Art. 4Processi
partecipativi e organizzazione 1. La Regione Puglia
promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione
unitaria, anche europea, e in quella attuativa dei piani operativi, nonché
nella pianificazione strategica.
2. La Regione Puglia
promuove la partecipazione di cui al comma 1 nell’attuazione del programma di
governo regionale e nell’insieme delle politiche pubbliche regionali e
specificamente per quanto attiene gli atti di programmazione sociale, dello
sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere delle persone,
della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle
infrastrutturazioni e della formazione, ricerca e innovazione, dell’ambiente,
dell’agricoltura e del governo del territorio.
3. La partecipazione
nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale, con particolare riferimento
al Piano di sviluppo regionale, si realizza attraverso la procedura del
dibattito pubblico.
4. La Giunta regionale
adotta il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i
procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali
assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo
partecipativo ed il responsabile unico del processo partecipativo. Il programma
può essere aggiornato o modificato con deliberazione di Giunta regionale nel
corso dell’anno per ragioni eccezionali
sopravvenute.
5. Il programma annuale
della partecipazione di cui al comma 4 è integrato nelle forme di cui agli articoli
14 e 15, utilizzando un avviso pubblico per l’individuazione dei processi di
partecipazione.
6. In applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, nonché del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7
gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), la Regione
attua la partecipazione attraverso le pratiche di concertazione partenariale
nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei
programmi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo e coesione
stipulando appositi protocolli d’intesa con le parti economiche e sociali.
7. Il prodotto dei
processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le
autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano.
Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento
partecipativo intervenuto, dell’accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto
nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le deliberazioni finali
si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti
devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.
8. Nel rispetto della
normativa nazionale e regionale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
i processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi,
salva proroga a tre mesi stabilita con deliberazione della Giunta regionale
motivata in ragione della complessità dei temi affrontati, tenendo conto degli
interessi pubblici e privati coinvolti.
9. La Regione Puglia
predispone per rafforzare la trasparenza, il dialogo con i cittadini e gli
stakeholder, una piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti,
analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e anche consentire
lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni pubbliche. L’attivazione e
il relativo funzionamento della piattaforma sono disciplinati con regolamento
ai sensi dell’articolo 2, comma 3.
Art. 5Ufficio
della partecipazione 1. La Giunta regionale
istituisce nell’ambito della propria organizzazione una apposita unità
organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio
della partecipazione, con i seguenti compiti:
a)
predisporre la deliberazione annuale di cui all’articolo 4, comma 4;
b)
garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei
processi partecipativi assicurando l’analisi dei fabbisogni e delle istanze
partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e rappresentanze
diffuse nella società;
c)
raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della
partecipazione;
d)
raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono
valutate dalla Giunta regionale al fine dell’inserimento nel programma annuale
della partecipazione;
e)
gestire la piattaforma web, di cui all’articolo 4, comma 9;
f)
predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi
partecipativi;
g)
diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;
h)
organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti
strumentali della Regione, nonché forme di raccordo con gli assessorati;
i)
svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale
supporto tecnico alla progettazione e alla facilitazione dei processi
partecipativi;
j)
svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come
indicate nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, una specifica attività
di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
k)
organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli
strumenti della partecipazione e dei processi partecipativi locali. Le spese
per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a carico degli enti
locali coinvolti nella loro organizzazione e funzionamento.
Art. 6Adesioni
della Regione Puglia e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 1. Gli organismi cui la
Regione Puglia aderisce ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della
legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 (Norme per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione
ad enti ed associazioni) possono presentare proposte di processi partecipativi ai
sensi dell’articolo 14, nonché promuovere progetti partecipativi di cui
all’articolo 16.
2. L’articolo 4 della
I.r. 34/1980 è sostituito dal seguente:
“Art.
4
1.
L’adesione di cui all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento
della quota annuale di adesione determinata a norma dello statuto o del
regolamento dell’organismo richiedente.
2.
La Regione Puglia, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli
organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle
proposte di adesione.
3.
L’avviso pubblico prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione. Per
la specificazione dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello
Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli
articoli 1 e 2 della legge.
4.
L’adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti
requisiti:
a)
l’organismo non deve perseguire scopi lucro;
b)
rilevanza per la comunità regionale;
c)
la presenza di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione dell’organismo.
5.
Nei confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati
esclusivamente da soggetti pubblici, l’adesione è rimessa alla discrezionalità
della Giunta regionale che valuta l’opportunità per il perseguimento delle
finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.
6.
L’adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del
presidente della stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata
l’indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e
che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell’organismo, nonché la designazione
del rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per le adesioni
già disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto
del presidente della Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo
alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma
5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere
all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.
7.
L’adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati
persegue la finalità di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo
svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale.”.
CAPO III Dibattito
pubblico e altri strumenti della partecipazione
Art. 7Dibattito
pubblico per le grandi opere(1) 1. Il dibattito
pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere,
progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in
materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed
economica.
2. La procedura del
dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i
soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma
1, è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per:
a)
le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi
superiori a euro 50 milioni;
b)
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione
contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano
investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
c)
per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a
euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.
3. Per le opere di cui
al comma 2, che comportano investimenti complessivi fra euro 10 milioni ed euro
50 milioni che presentano rilevanti profili di interesse regionale, la Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 4 può comunque disporre un dibattito pubblico.
4. Non si effettua il
dibattito pubblico:
a)
per gli interventi disposti in via d’urgenza e finalizzati unicamente
all’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamità;
b)
per gli interventi di manutenzione ordinaria.
5. Il dibattito
pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la
Regione Puglia è chiamata a esprimersi:
a)
infrastrutture stradali e ferroviarie;
b)
elettrodotti;
c)
impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
d)
porti e aeroporti;
e)
bacini idroelettrici e dighe;
f)
reti di radiocomunicazione;
g)
trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.
6. Per le opere di cui
al comma 2 e al comma 3 il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili
con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga a quanto
previsto nella presente legge.
7. Il programma di cui
all’articolo 4 individua le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi
1, 2 e 3. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del
progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un
progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni
sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque
non oltre l’avvio della progettazione definitiva.
8. L’Ufficio della
partecipazione provvede al coordinamento delle strutture amministrative
regionali interessate, alla indizione con proprio atto del dibattito pubblico,
al suo svolgimento e indicazione del termine di conclusione, eventualmente
incaricando della gestione del dibattito un soggetto terzo, ovvero figure professionali
esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi tramite procedura
pubblica. Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente dell’Ufficio
della partecipazione o altra persona da lui incaricata.
9. Nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 2 e 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo), l’indizione del dibattito
pubblico, può determinare la sospensione dell’adozione o dell’attuazione di
atti di competenza regionale connessi all’intervento oggetto del dibattito stesso,
nei limiti in cui l’adozione o l’attuazione può anticipare o pregiudicare
l’esito del dibattito pubblico.
10. La sospensione di
cui al comma 9 è sempre disposta con provvedimento espresso del responsabile del
procedimento, con particolare riguardo all’eventuale pregiudizio che possa
derivare all’utilizzo di finanziamenti statali o comunitari.
11. Gli enti locali
valutano se sussistono i presupposti per la sospensione dei procedimenti e
degli atti di propria competenza ai sensi degli articoli 2 e 21-quater della I.
241/1990, onde evitare che sia pregiudicato o predefinito l’esito del dibattito
pubblico.
12. All’esito del
dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione
dell’opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando
adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di
quanto emerso dal dibattito:
a) rinunciare
all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative; b) proporre le
modifiche che intende realizzare; c) confermare il
progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.
13. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
approva con apposito provvedimento le “linee guida” per le procedure di
attivazione, le modalità di indizione e svolgimento del dibattito pubblico, con
parere espresso della Commissione consiliare competente.
(1) La corte Costituzionale con sent. n. 235/2018 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente art. 7, comma 5 e del comma 2, nella parte in cui
prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere
nazionali. La corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del comma 12.
Art. 8Sessione
annuale del Consiglio regionale, Town meeting e Citizen meeting 1. Ai fini
dell’attuazione del programma del governo regionale e per garantire, forme di
partecipazione “manutentiva”, ovvero di valutazione degli atti normativi, di
programmazione o pianificazione adottati e a cui la presente legge si
riferisce, sono istituiti i seguenti strumenti istituzionali di monitoraggio,
valutazione e verifica:
a)
la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione;
b) il Town meeting annual;
c)
il Citizen meeting.
2. La sessione annuale
del Consiglio regionale sulla partecipazione valuta e verifica l’attuazione del
programma e del programma annuale della partecipazione, sulla base della
relazione presentata dal presidente della Regione. Il Consiglio regionale può
presentare richiesta motivata di dibattito pubblico per le opere, i progetti e
gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7.
3. Il Town meeting
annuale è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti locali sul
programma di governo. È convocato, su richiesta del presidente della Giunta
regionale, dall’Ufficio della partecipazione che ne definisce le modalità di
svolgimento.
4. I Citizen meeting
sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui partecipano
tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo
3, comma 1. Sono convocati, su richiesta dei soggetti titolari del diritto di
partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, degli amministratori locali,
del presidente della Giunta regionale, previa valutazione, dall’Ufficio della
partecipazione, che ne definisce le modalità di svolgimento.
Art. 9Coordinamento
con la legislazione di settore 1. Nei casi in cui sia
stato disposto il dibattito pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza
regionale, lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l’avvio della
procedura di valutazione.
2. Per le opere di cui
all’articolo 7 il dibattito pubblico si svolge nel rispetto dei termini
previsti dall’articolo 4, comma 8 e dal medesimo articolo 7, comma 6, prima
dell’inizio della procedura VIA VAS, nell’ambito della quale si tiene conto di
quanto emerso dallo stesso dibattito pubblico.
3. Per la fase
anteriore all’inizio della procedura di VIA e VAS si intendono le fasi
antecedenti all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della
valutazione di impatto.
Art. 10Rendicontazione
sociale 1. Nell’ambito del
bilancio sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 (Istituzione
del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16
novembre 2001, n. 28 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”) una sezione
specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere.
2. Il bilancio sociale,
comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle politiche
realizzate, consente di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto
realizzato, favorendo la trasparenza dell’agire amministrativo e promuovendo la
partecipazione alla vita pubblica.
3. Ai fini della
predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è
istituito presso la presidenza della Regione Puglia, un tavolo di partenariato,
del quale fanno parte di diritto, il presidente della Giunta regionale o suo
delegato e la consigliera regionale di parità. La composizione complessiva del tavolo
e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto di
partecipazione sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Art. 11Organismo
di garanzia 1. Presso il Consiglio
regionale è istituito l’Osservatorio regionale per la partecipazione dei
cittadini, e svolge funzioni di garanzia sulla attuazione della presente legge.
I componenti dell’Osservatorio sono eletti dal Consiglio regionale tra i
consiglieri regionali, assicurando la partecipazione delle minoranze, secondo
le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3.
2. All’Organismo
partecipa altresì il dirigente dell’Ufficio partecipazione e del Servizio
regionale trasparenza e anticorruzione.
3. In particolare,
l’Organismo:
a)
elabora orientamenti per la promozione dei processi partecipativi;
b)
valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi, anche in termini
di controllo diffuso e prevenzione di fenomeni corruttivi;
c)
verifica l’attuazione del programma annuale della partecipazione.
4. L’Osservatorio
predispone una relazione sul programma annuale della partecipazione da
trasmettere al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio
regionale.
5. I componenti
dell’Osservatorio svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
6. L’Osservatorio si
avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto della struttura
amministrativa a tal fine individuata dal Consiglio regionale nell’ambito dei
propri atti di organizzazione.
Art. 12Diritto
di tribuna 1. Al fine di tutelare
la piena partecipazione alla vita politica regionale delle liste che non hanno espresso
propri candidati nel Consiglio regionale è assicurato il diritto di tribuna a
un esponente per ognuna di queste liste nelle forme indicate nel regolamento di
cui all’articolo 2, comma 3.
CAPO IV Strumenti
di valorizzazione e promozione della partecipazione
Art. 13Promozione
della partecipazione presso gli enti locali 1. I bandi e gli avvisi
regionali per l’attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali,
riconoscono la priorità e attribuiscono premialità ai progetti elaborati dagli
enti locali attraverso processi partecipativi in coerenza con i principi della
presente legge.
2. La Giunta regionale
promuove un protocollo d’intesa con gli enti locali, la cui sottoscrizione
comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente
legge e l’accettazione delle procedure in essa previste. Il protocollo può
prevedere forme di sostegno regionale per la logistica, le tecnologie dell’informazione
e la formazione.
3. La Giunta regionale
promuove e organizza, su attivazione dell’Ufficio della partecipazione,
attività di formazione a supporto dei processi partecipativi articolata in
corsi di formazione, messa a disposizione di materiali di studio, incontri e
scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.
4. La Regione promuove
attraverso un apposito protocollo con gli enti locali, la nomina presso i
consigli comunali di un rappresentante avente la funzione di delegato alla
partecipazione, riferimento dei processi partecipativi che coinvolgano l’ente
locale.
Art. 14Avviso
per l’individuazione dei processi di partecipazione 1. La Regione Puglia
sostiene proposte di processi partecipativi presentate dai soggetti di cui
all’articolo 15, le quali integrano il programma di cui all’articolo 4.
2. Il sostegno può
essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione.
3. La proposta di
processi partecipativi per essere sostenuta:
a)
deve avere un oggetto definito in modo preciso;
b)
deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non superiore a mesi sei;
c)
deve prevedere procedure inclusive e azioni specifiche per la diffusione delle
informazioni;
d)
deve indicare preventivamente le eventuali spese per la realizzazione e
l’impegno al cofinanziamento;
e)
deve indicare un referente unico.
4. Per l’individuazione
delle proposte di cui al comma 1, l’Ufficio della partecipazione indice
annualmente un avviso a sportello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP).
5. L’avviso fissa i
criteri di selezione alla luce dei seguenti requisiti, indicati in maniera non
graduata e integrabili da parte dell’Ufficio di partecipazione:
a)
popolazione interessata;
b)
enti locali coinvolti;
c)
compatibilità della proposta con gli atti di programmazione regionale;
d)
rilevanza per il territorio.
Art. 15Soggetti
proponenti 1. Possono partecipare
all’avviso di cui all’articolo 14 gli enti locali, anche in forma associata, le
scuole o le università o altra pubblica amministrazione di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Possono altresì
presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell’articolo 14 le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre
che le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti e movimenti politici.
3. Le società e le
imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi partecipativi
esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o interventi che
presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica. Sono
esclusi comunque progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la
finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.
Art. 16Promozione
della cultura della partecipazione 1. Per incentivare e
assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori, nonché la sua
promozione, la Giunta regionale, sentito l’Ufficio della partecipazione, in
base alla disciplina disposta dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3,
approva e pubblica sul BURP un bando finalizzato a selezionare soggetti e
attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo, quali:
a)
scuole di partecipazione e percorsi formativi finalizzati a qualificare i
processi partecipativi rivolti ad amministratori e funzionari pubblici,
rappresentanti di associazioni, parti sociali e singole persone;
b)
materiali di studio e ricerca, resi disponibili anche via web, al fine di
valorizzare le storie e le buone prassi dei processi di partecipazione già
attivati dai cittadini e dalle istituzioni nel territorio regionale per
condividere i metodi e gli strumenti;
c)
protocolli o convenzioni per attività formative e scambio di buone prassi;
d)
progetti specifici relativi all’oggetto della presente legge.
2. I soggetti
destinatari dei contributi devono configurarsi come soggetti pubblici,
associazioni, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi
scopo di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché
aventi finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a
consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge.
3. I contributi possono
consistere anche in attribuzione temporanea di beni e servizi, nonché in
utilizzo di utenze regionali.
4. Il finanziamento di
attività deve essere connesso al programma annuale per la partecipazione.
5. Nell’attribuzione
dei contributi di cui al presente articolo, il bando prevede criteri di
preferenza o punteggi aggiuntivi per progetti presentati congiuntamente da due
e più soggetti aventi i requisiti indicati al comma 2, in collaborazione con
istituti scolastici, facoltà, dipartimenti o istituti universitari, ordini o
albi professionali, idonei a garantire un approccio multiculturale e
multidisciplinare alla materia trattata.
Art. 17Clausola
valutativa 1. A partire dal
secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente,
entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e
sugli effetti prodotti dalla legge.
2. La relazione deve
contenere dati e informazioni in merito a:
a)
numero di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi e numero
di soggetti coinvolti;
b)
numero di interventi per i quali è stato realizzato un processo partecipativo
ai sensi della presente legge.
Art. 18Norma
finanziaria 1. Per le finalità della
presente legge, in fase di prima attuazione, per l’avvio delle attività di
redazione del programma annuale, si provvede per euro 50 mila per l’esercizio
finanziario 2017 nell’ambito degli stanziamenti già approvati sulla missione 1,
programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in
termini sia di competenza che di cassa del capitolo 1460 “Spese per la
partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi,
etc. l.r. n. 34/1980 e art. 1, lett. a, b.”.
2. Per gli anni 2018 e
successivi si provvederà per euro 100 mila nell’ambito della medesima missione 1,
programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in
termini di competenza del capitolo 1460 “Spese per la partecipazione,
organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc. l.r. n.
34/1980 e art.1, lett. a, b.”.
Art. 19Coordinamento
con gli ordinamenti europeo, nazionale e regionale 1. Restano salve e
applicabili nelle rispettive materie le norme, che disciplinano le diverse
forme di partecipazione ai processi decisionali, presenti nell’ordinamento
europeo, nazionale e regionale.
2. Gli istituti e le
procedure della presente legge possono essere messi in atto, purché
compatibili, anche contestualmente con gli istituti e le procedure di cui al
comma 1.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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