“Art. 5
Gestione
1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della legge
6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale
regionale “Terra delle Gravine” è affidata a un consorzio, ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della
legge 3 agosto 1999, n. 265).
2. Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, gli enti di cui al comma
2 approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto
approvato dalla Regione Puglia con deliberazione Giunta regionale 3 agosto
2007, n. 1366.
4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio
finalizzato alla gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di
Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultima
acquistati, confluiscono nel patrimonio del consorzio, entro novanta giorni
dalla costituzione dello stesso.
5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative
vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su
proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un
commissario che sostituisce il consorzio.”
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della I.r. 18/2005 è aggiunto il seguente periodo:
“Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4,
comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri
edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione
sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità
degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.”