Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 43
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”.
Art. 1Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20
1. All’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;
2) sono soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;
3) le parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;
4) prima della parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari e”.
b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento,”sono soppresse le seguenti:“, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,”;
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.