Anno 2020
Numero 30
Data 21/09/2020
Abrogato No
Materia Tutela dell'ambiente;
Note La Corte Costituzionale ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale  dell'art. 8, comma 6;  dell’art. 9, comma 1, lettere f) e g); dell’art. 9, comma 1, lettera h) limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e; dell’art. 25, comma 5; dell’art. 26, comma 1, lettera h).
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis

Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30

Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’”. 



CAPO 1

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE COSTA RIPAGNOLA 





Art. 1

Oggetto, classificazione e finalità 


1.   Ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita l’area naturale protetta denominata “Costa Ripagnola” classificata parco naturale regionale, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 19/1997

2.   Il parco si estende nei territori dei comuni di Polignano a Mare e di Monopoli su una superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati nell’allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante e l’allegato B riportante le particelle catastali e la rappresentazione cartografica, anch’esso parte integrante.

3.   Il parco è istituito al fine di:

a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche riguardo a quelle tutelate dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva del Consiglio 2009/147/CE, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi ed i processi naturali;
  b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici;
  c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
  d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la ricostituzione delle lame a esso connesse;
  e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i manufatti e i sistemi insediativi rurali;
  f) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili;
  g) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
h) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del
territorio;
  i) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservano la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescono la qualità della vita delle popolazioni presenti;
  j) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti. 




Art. 2

Ente di gestione 


1.   La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

2.   Il Comune di Polignano a Mare ed il Comune di Monopoli partecipano al consorzio proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel perimetro del parco.

3.   Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del d.lgs. 267/2000 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico dell’ente inadempiente. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.

4.   Sono organi dell’ente di gestione del parco quelli indicati all’articolo 9 della l.r. 19/1997. .

5.   Gli enti locali territorialmente interessati procedono conformemente agli atti di indirizzo derivanti sia da leggi statali che regionali, oltre che dagli atti di indirizzo della Regione, da emanarsi nell’esercizio delle funzioni e delle competenze ad essa spettanti e nel rispetto dei principi fondamentali contemplati dalla l. 394/1991, tra cui quello della partecipazione.

 




Art. 3

Zonizzazione provvisoria 


1.  Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, il parco è suddiviso nelle seguenti zone:


  a) zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
  b) zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di nuclei abitati e produttivi;
  c) zona 3 caratterizzata dalla presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati. 




Art. 4

Piano per il parco 


1.  La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è perseguita attraverso il piano per il parco predisposto ed adottato dall’ente di gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito dall’articolo 5.

2.   Il piano disciplina i contenuti di cui all’articolo 12, comma 1, della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2, della l. 394/1991.

3.   Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della l. 394/1991, il piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è conforme alle previsioni del Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, nonché a quelle del Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Comitato istituzionale 30 novembre 2005, n. 39 sia con riferimento alle aree a pericolosità idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della carta idrogeomorfologica.

4.  L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida rivolta al comune inadempiente, nomina con propria deliberazione un commissario ad acta che provvede in luogo del comune rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del comune inadempiente. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.

5.  Il piano individua le aree contigue del parco naturale aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta, nelle quali la Regione, d’intesa con l’ente di gestione del parco e con gli enti locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell’ambiente e la prevenzione del rischio idraulico. Nelle aree contigue rientrano anche le porzioni di terreno a distanza planimetrica sia in destra sia in sinistra dell’asse del corso d’acqua del reticolo idrografico cartografato nella carta idrogeomorfologica, non inferiori a centocinquanta metri e le aree di particolare valore botanico-vegetazionale. 

6.  Il Piano prevede interventi che riguardano:


  a) riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
  b) rinaturalizzazione, riconversione e aumento della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
  c) diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo;
  d) rinaturalizzazione delle lame, anche con funzione di corridoi ecologici e difesa idrogeologica;
  e) messa in sicurezza delle grotte costiere, delle lame e delle cavità carsiche;
  f) monitoraggio dell’inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
  g) recupero e conservazione e fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi;
  h) creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi a uso delle scuole e dei cittadini;
  i) valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-sostenibile;
  j) coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell’offerta di servizi ecosistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e convenzioni;
  k) implementazione di progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni archeologici diffusi nel territorio;
  l) introduzione della previsione di ricorrere alle procedure dell’archeologia preventiva, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) come misure di mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici;
  m) creazione di percorsi archeologici - naturalistici a scopo didattico e turistico.

 




Art. 5

Iter procedimentale del piano per il parco 


1.  L’ente di gestione dell’area protetta:


a) predispone e adotta il piano per il parco in conformità all’articolo 20 della l.r. 19/1997.  nonché a quanto stabilito dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica);
  b) deposita il piano adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) l’avviso di deposito del piano. Durante tale periodo chiunque ha la facoltà di prendere visione del piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte;
  c) a seguito del decorso del termine di cui alla lettera b), formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il piano, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree protette.

2.  L’articolazione regionale a ciò preposta:


  a) predispone l’istruttoria propedeutica all’approvazione del piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti e associazioni competenti;
  b) trasmette la relazione istruttoria all’ente di gestione che, entro il termine di trenta giorni, conforma il piano alla stessa apportando tutte le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini della approvazione;
c) trasmette il piano alla Giunta regionale ai fini della presa d’atto, a seguito della quale viene poi trasmesso alla commissione consiliare competente.


3.   Prima della approvazione definitiva viene acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione consiliare che lo inoltra alla Giunta regionale per l’approvazione finale. 

4.   Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. Il piano è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni. 




Art. 6

Regolamento del parco 


1. La disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel territorio del parco è definita con il regolamento del parco che ha i contenuti indicati nell’articolo 11 e nell’articolo 15, comma 4, della l. 394/1991 ed è approvato in conformità al disposto dell’articolo 22, comma 2, della l.r. 19/1997



Art. 7

Piano pluriennale economico-sociale 


1.   Il piano pluriennale economico-sociale promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti.

2.   Il piano è predisposto in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 della l. 394/1991 e deliberato dalla Comunità del parco, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell’ente di gestione nonché con il contributo degli enti locali interessati, secondo l’iter di cui all’articolo 5.

3.   Il piano ha durata quadriennale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione. 




Art. 8

Misure di salvaguardia (•) 


1.  Sull’intero territorio del parco, sono vietati:


  a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente di gestione del parco;
  b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal parco;
  c) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
  d) l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l’equilibrio naturale;
  e) l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche;
  f) l’asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico e archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal parco;
  g) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste dall’articolo 1;
  h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall’ente di gestione;
  i) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  j) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
  k) l’uso di fuochi all’aperto;
  l) il sorvolo del territorio del parco da parte di velivoli non autorizzati dall’ente di gestione, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico;
  m) l’esercizio dell’attività venatoria;
  n) l’attività di campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo;
  o) l’installazione o l’utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione naturale;
  p) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.


2.  In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella porzione marina del parco è altresì vietato:


  a) nell’ambito della pesca sportiva, l’utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;
  b) la pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario anche se ricadenti a profondità superiori a cinquanta metri;
  c) lo scavo di trincee per l’interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
  d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da diporto a motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi. Tale limite non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della pubblica amministrazione preposte allo svolgimento di funzioni istituzionali;
  e) l’ancoraggio e la costruzione di campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
  f) le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi;
  g) i parchi eolici off-shore.

3.  Sono, altresì, vietate le seguenti attività:


  a) la realizzazione e l’ampliamento di impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
  b) la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili);
  c) l’eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

4.  Nelle porzioni di terreno ubicate all’interno del parco, così come individuato nell’allegato B della presente legge, a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall’asse del corso d’acqua del reticolo idrografico cartografato nella carta idrogeomorfologica, non inferiore a centocinquanta metri, vige ove previsto dalle norme tecniche del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico, il divieto assoluto di edificabilità, e, comunque, non è consentito:


  a) l’impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
  b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorità idraulica competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
  c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
  d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall’autorità idraulica competente;
  e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché il deposito temporaneo dei rifiuti.

5.  Fino all’approvazione del Piano sull’intero territorio del parco è vietato:


  a) realizzare nuove costruzioni;
  b) realizzare qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
  c) realizzare nuove strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.

5 bis. Fino all’approvazione del Piano, in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 5 nonché della lettera d) del comma 4, solo ove consentito dal PPTR approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ed, ove prescritto, in conformità e applicazione dell’articolo 95 delle NTA del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), nonché dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Comitato istituzionale 30 novembre 2005, n. 39, possono essere realizzate opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse, previa conclusione di apposito accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, previo parere favorevole dell’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure del soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia). (1) 

 

6.   Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e quelle contenute nel PPTR fino all’approvazione del piano del parco, l’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997.  limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 3, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 5, per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse. 

7.   L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali danneggiate a spese dell’inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell’impresa ed il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l’inosservanza, l’ente di gestione ingiunge al trasgressore la riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l’esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero avvalendosi del comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari carabinieri o del nucleo operativo ecologico di cui all’articolo 8, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale). 



(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251 del 23/12/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6.
(1) Comma aggiunto dalla l.r. 28/2024, art. 32, comma 1


Art. 9

Regime autorizzativo 


1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, sono consentiti:

a) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l’individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto
ambientale;
  b) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
  c) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente;
  d) la sostituzione delle colture arboree realizzata esclusivamente secondo l’impianto a buche, senza scasso e con aratura di profondità non superiore a trenta centimetri;
  e) sull’intero territorio del parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001;
  f) limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001; (2) 
  g) limitatamente alla zona 3 di cui all’articolo 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del parco ricadenti in zona 2 e zona 1 di cui all’articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001;(3) 
  h) limitatamente alle zone 2 e 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del parco ricadenti in zona 1 di cui all’articolo 3, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile e la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario;(4) 
  i) sull’intero territorio del parco, limitatamente ai territori costieri, la realizzazione di strutture amovibili così come disciplinate dall’articolo 45, comma 3, lettera b3) delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR. 

2.  Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell’area. 



(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 ,comma 1, lettere f e g.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 ,comma 1, lettere f e g.
(4) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 ,comma 1, lettere h  limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e»;


Art. 10

Nulla osta e pareri 


1.  Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di gestione che verifica la conformità dell’intervento alle disposizioni del piano e del regolamento.

2.  Fino all’approvazione del piano e del regolamento, il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al parere preventivo e obbligatorio dell’ente di gestione che verifica la coerenza dell’intervento con le finalità istitutive del parco nonché la conformità dell’intervento alle disposizioni della presente legge. 

2 bis. Nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 2 di spettanza degli enti locali territorialmente interessati e della nomina del commissario ad acta di cui all’articolo 2, comma 3, la struttura regionale preposta all’esercizio delle funzioni in materia di parchi e tutela delle biodiversità provvede al rilascio del parere di cui al comma 2, limitatamente agli aspetti di propria stretta competenza nonché dopo aver acquisito elementi istruttori da parte dell’ente locale nel cui territorio ricade l’intervento, l’opera o l’impianto.(5) 

(5) Comma aggiunto dalla l.r.  6/2022, art. 3, comma 1.


Art. 11

 Indennizzi 


1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991, l’ente di gestione del parco è tenuto a indennizzare i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture. 



Art. 12

Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi 


1.   La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall’ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.

2.   In caso di inottemperanza a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida all’ente di gestione, con proprio decreto nomina un commissario ad acta che provvede in sua sostituzione. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del medesimo ente di gestione. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.

3.   A seguito di segnalazioni delle competenti strutture regionali e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da compromettere le finalità di tutela dell’area protetta, con proprio decreto provvede allo scioglimento degli organi dell’ente di gestione ed esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco. 




Art. 13

Sanzioni 


1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l. 394/1991, per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni:


  a) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
  b) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
  c) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila;
  d) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  e) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo di rifiuto conferito, fino a un massimo di euro 3.000,00;
  f) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
  g) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila;
  h) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
  i) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  j) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera j), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  k) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera k), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  l) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  m) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera m), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia;
  n) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera n), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
  o) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera o), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  p) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera p), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 25, comma 4, della l.r. 19/1997;
  q) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera q), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  r) la violazione dei divieti di cui all’articolo 8, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
  s) la violazione dei divieti di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e paesaggistica;
  t) la violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla normativa regionale vigente in materia comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 25, comma 6, della l.r. 19/1997

2.   Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e all’articolo 6, comma 6, della l. 394/1991. 

3.   Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 13 sono introitate nel bilancio dell’ente di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell’ente stesso per la gestione del parco. Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione. La violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), n), o) e p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c), e), f) e g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l’eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni impartite dell’ente di gestione.

 




Art. 14

Norma transitoria 


1.  Sino alla costituzione dell’ente di gestione del parco nel termine di cui all’articolo 2, comma 3, la gestione, l’amministrazione e la legale rappresentanza dell’area protetta sono affidate ad un commissario individuato congiuntamente dal Comune di Polignano a Mare e dalla Regione Puglia, d’intesa con gli altri enti locali territorialmente interessati. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta  regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e la durata dell’incarico non può comunque essere superiore a dodici mesi.

2.   Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi.

3.   Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge 25 febbraio 2020, n. 13 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) 3 marzo 2020, supplemento n. 27, hanno già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili alla fattispecie.

 




Art. 15

Norma finanziaria 


1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila sul capitolo 581011 “Spese per la costituzione di aree naturali protette. (l.r. 19/1997.)”, alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 2,“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, titolo 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

2.   Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 




Art. 16

Norma di rinvio 


1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della l.r. 19/1997


Art. 17

Modifica alla l.r. 19/1997


1. Il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 19/1997.  è sostituito dal seguente:

“5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall’ente di gestione alla Giunta regionale che, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, procede alla relativa approvazione.”




CAPO 2

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE MAR PICCOLO 





Art. 18

Oggetto, classificazione e finalità 


1.  Ai sensi dell’articolo 23 della l. 394/1991 e dell’articolo 6 della l.r. 19/1997.  è istituita l’area naturale
 protetta denominata Parco naturale regionale “Mar Piccolo” classificata parco naturale regionale, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 19/1997. .

2.  Il parco comprende i territori dei comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico su una superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati nell’allegato C della presente legge che ne costituisce parte integrante, la cui rappresentazione cartografica è contenuta nell’Allegato D, anch’esso parte integrante.

3 Il Parco è istituito al fine di:

a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche
riguardo a quelle tutelate dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
  b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici;
  c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
  d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la valorizzazione dei corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali;
  e) promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica;
  f) elevare il gradiente ecologico dell’ambiente marino e degli agro ecosistemi;
  g) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali ed architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i manufatti ed i sistemi insediativi rurali;
  h) riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
  i) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili;
  j) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
k) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del
territorio;
  l) incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e della molluschicoltura, anche attraverso l’istituzione di marchi di qualità e certificazioni di prodotto e di processo;
  m) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti;
  n) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.

 




Art. 19

Ente di gestione 


1.   La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000.

2.   I Comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico partecipano al consorzio proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel perimetro del parco.

3.   Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2 del d.lgs. 267/2000 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico dell’ente inadempiente. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.

4.   Sono organi dell’ente di gestione del parco quelli indicati all’articolo 9 della l.r. 19/1997

5.   Gli enti locali territorialmente interessati procedono conformemente agli atti di indirizzo derivanti sia da leggi statali che regionali, oltre che dagli atti di indirizzo della Regione, da emanarsi nell’esercizio delle funzioni e competenze a essa spettanti e nel rispetto dei principi fondamentali contemplati dalla l. 394/1991, tra cui quello della partecipazione.

6.   La gestione della riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela”, rientrante nel perimetro del parco naturale regionale “Mar Piccolo”, è affidata all’ente di gestione di quest’ultimo.

7.   I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione della riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela”, attualmente nella disponibilità del Comune di Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultimo acquistati, confluiscono nel patrimonio dell’ente di gestione del parco naturale regionale “Mar Piccolo”.

8.   Gli organi dell’ente di gestione durano in carica cinque anni. 




Art. 20

Zonizzazione provvisoria 


1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 21, il parco è suddiviso nelle seguenti zone:


  a) zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
  b) zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di attività antropiche;
  c) zona 3 connotata dalla presenza di nuclei abitati, militari e produttivi. 




Art. 21

Piano per il parco 


1.   La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è perseguita attraverso il piano per il parco predisposto e adottato dall’ente di gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito all’articolo 22.

2.   Il Piano disciplina i contenuti di cui all’articolo 12, comma 1 della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2 della medesima legge.

3.   Ai sensi dell’articolo 12 comma 7 della l. 394/1991, il piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è conforme alle previsioni del PPTR approvato con deliberazione della Giunta regionale 176/2015, nonché a quelle del PAI approvato con deliberazione del Comitato istituzionale 39/2005, sia con riferimento alle aree a pericolosità idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della carta idrogeomorfologica, del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), adottato con deliberazione 17 dicembre 2015, n. 1 e approvato dal Comitato istituzionale integrato in data 3 marzo 2016, del Piano di gestione delle acque (PGA) adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016.

4.   L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida rivolta al comune inadempiente, nomina con propria deliberazione un commissario ad acta che provvede in luogo del comune rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del comune inadempiente. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.

5.   Il piano individua le aree contigue del parco naturale aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta, nelle quali la Regione, d’intesa con l’ente di gestione del parco e con gli enti locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell’ambiente e la prevenzione del rischio idraulico. 

 6. Il piano prevede interventi che riguardano:


  a) riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
  b) rinaturalizzazione, riconversione e aumento della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
  c) diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo;
  d) rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, anche con funzione di corridoi ecologici e difesa idrogeologica;
  e) monitoraggio dell’inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
  f) recupero e conservazione e fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi;
  g) creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi a uso delle scuole, dei cittadini e dei turisti;
  h) valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-sostenibile;
  i) coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell’offerta di servizi ecosistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e convenzioni;
  j) implementazione di progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni diffusi nel territorio;
  k) implementazione di progetti di ripristino e tutela ambientale e delle componenti ecologiche delle aree militari (articolo 357, comma 1 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ivi comprese le aree dismesse;
  l) introduzione della previsione di ricorrere alle procedure dell’archeologia preventiva (articolo 25 del d. lgs. 50/2016) come misure di mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici.  




Art. 22

Iter procedimentale del piano per il parco 


1.  L’Ente di gestione dell’area protetta:


  a) predispone ed adotta il piano in conformità all’articolo 20 (Piano per il Parco) della l.r. 19/1997.  nonché a quanto stabilito dalla l.r. 44/2012;
  b) deposita il piano adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e pubblica sul BURP l’avviso di deposito del piano. Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prendere visione del piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte;
  c) a seguito del decorso del termine contemplato dalla lettera b), formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il piano, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree protette.

2.  L’articolazione regionale a ciò preposta:


  a) predispone l’istruttoria propedeutica all’approvazione del piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti e associazioni competenti;
  b) trasmette la relazione istruttoria all’ente di gestione che, entro il termine di trenta giorni, conforma il piano alla stessa apportando tutte le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini della approvazione;
c) trasmette il Piano alla Giunta regionale ai fini della presa d’atto, a seguito della quale viene poi trasmesso alla Commissione consiliare competente. 


3.   Prima della approvazione definitiva viene acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione consiliare. 

4.   Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi 1 e 2. Il piano è aggiornato con identiche modalità dell’approvazione almeno ogni dieci anni. 

5.   L’organo competente ad approvare il piano per il parco è il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 5 della l.r. 19/1997.  




Art. 23

Regolamento del parco 


1.   La disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco è definita con il regolamento del parco che ha i contenuti indicati nell’articolo 11 e nell’articolo 15, comma 4 della l. 394/1991 ed è approvato in conformità al disposto dell’articolo 22, comma 2 della l.r. 19/1997

2.   L’organo competente ad approvare il regolamento per il parco è il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della l.r. 19/1997.  




Art. 24

Piano pluriennale economico–sociale 


1.   Il Piano pluriennale economico-sociale promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti.

2.   Il piano è predisposto in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 della l. 394/1991 e deliberato dalla Comunità del parco, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell’ente di gestione nonché con il contributo degli enti locali interessati, secondo l’iter di cui all’articolo 23.

3.   Il Piano ha durata quadriennale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione. 




Art. 25

Misure di salvaguardia 


1.  Sull’intero territorio del parco sono vietati:


a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente di gestione del parco, nonché le attività di molluschicoltura esistenti e regolarmente autorizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal
parco;
  c) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque;
  d) l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l’equilibrio naturale, fanno eccezione le specie introdotte ai fini della molluschicoltura, purché non compromettano gli equilibri ecologici e biogeochimici;
  e) l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche;
  f) l’asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico e archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente parco;
  g) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste nell’articolo 18;
  h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall’ente parco;
  i) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  j) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
  k) l’uso di fuochi all’aperto;
  l) il sorvolo del territorio del parco da parte di velivoli non autorizzati dall’ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico;
  m) l’esercizio dell’attività venatoria;
  n) l’attività di campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo;
  o) l’installazione o l’utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione naturale;
  p) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli militari e per le attività agro-silvo-pastorali.


2.  In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella porzione marina del parco è altresì vietato:


  a) nell’ambito della pesca sportiva, l’utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;
  b) la pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, anche se ricadenti a profondità superiori a cinquanta metri;
  c) lo scavo di trincee per l’interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
  d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da diporto a motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi; tale limite non si applica ai mezzi militari, in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della pubblica amministrazione preposte allo svolgimento di funzioni istituzionali;
  e) l’ancoraggio e la costruzione di campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
  f) le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi;
  g) i parchi eolici off-shore.

3.  Sono, altresì, vietate le seguenti attività:


  a) la realizzazione e l’ampliamento di impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
  b) la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili);
  c) l’eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

4.  Fino all’approvazione del piano sull’intero territorio del parco è vietato:


  a) realizzare nuove costruzioni;
  b) realizzare qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
  c) realizzare nuove strade e ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.

4 bis. Fino all’approvazione del Piano, in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, solo ove consentito dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e, ove prescritto, in conformità e applicazione dell’articolo 95 delle NTA del PPTR, nonché dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Comitato istituzionale 30 novembre 2005, n. 39, possono essere realizzate opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse, previa conclusione di apposito accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, previo parere favorevole dell’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure del soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, di intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997. (7) 

 

5.  Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelle del PPTR, fino all’approvazione del piano del parco, l’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 30, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997.   limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 20, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (6) 

6.   L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali danneggiate a spese dell’inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell’impresa ed il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l’inosservanza, l’ente di gestione ingiunge al trasgressore la riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l’esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui all’articolo 41 del d.p.r. 380/2001, ovvero avvalendosi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri o del Nucleo operativo ecologico di cui all’articolo 8, comma 4 della l. 3491986, n. 349. 



(6) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 5.
(7) Comma aggiunto dalla l.r. 28/2024, art. 33, comma 1.


Art. 26

Regime autorizzativo 


1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 25, comma 5, sono consentiti:


  a) le attività di molluschicoltura preventivamente autorizzate dall’ente parco;
  b) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l’individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
  c) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
  d) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente;
  e) la trasformazione delle colture agricole presenti;
  f) la sostituzione delle colture arboree realizzata esclusivamente secondo l’impianto a buche, senza scasso e con aratura di profondità non superiore a trenta centimetri;
  g) sull’intero territorio del parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001;
  h) limitatamente alla zona 3 di cui all’articolo 20, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001; (8) 
  i) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
  j) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell’ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. 

2.  Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area. 



(8) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, lettera h.


Art. 27

Nulla osta e pareri 


1.   Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi, impianti, opere e attività ricadenti all’interno del parco è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di gestione che verifica la conformità dell’intervento alle disposizioni del piano e del regolamento.

2.   Fino all’approvazione del piano e del regolamento, il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al parere preventivo e obbligatorio dell’ente di gestione che verifica la coerenza dell’intervento con le finalità istitutive del parco nonché la conformità dell’intervento alle disposizioni della presente legge. 




Art. 28

Indennizzi 


1.  Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991, l’ente di gestione del parco è tenuto a indennizzare i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture. 



Art. 29

Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi 


1.   La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall’ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.

2.   In caso di inottemperanza a quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida all’ente di gestione, con proprio decreto nomina un commissario ad acta che provvede in sua sostituzione. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del medesimo ente di gestione. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.

3.   A seguito di segnalazioni delle competenti strutture regionali e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da compromettere le finalità di tutela dell’area protetta, con proprio decreto provvede allo scioglimento degli organi dell’ente di gestione ed esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco. 




Art. 30

Sanzioni 


1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l. 394/1991, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:


  a) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
  b) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
  c) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila;
  d) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  e) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo di rifiuto conferito, fino a un massimo di euro 3.000,00;
  f) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera f), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
  g) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera g), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila;
  h) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera h), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a; un massimo di euro 250,00;
  i) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera i), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  j) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera j), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  k) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera k), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  l) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera l), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  m) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera m), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia;
  n) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera n), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
  o) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera o), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  p) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera p), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 25, comma 4, della l.r. 19/1997;
  q) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera q), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
  r) la violazione dei divieti di cui all’articolo 25, comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
  s) la violazione dei divieti di cui all’articolo 25, commi 3 e 4, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e paesaggistica;
  t) la violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla normativa regionale vigente in materia comporta l’applicazione della sanzione amministrativa previste dall’articolo 25, comma 6 della l.r. 19/1997.

2.   Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della l. 689/1981 e all’articolo 6, comma 6, della l. 394/1991. 

3.   Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 29 sono introitate nel bilancio dell’ente di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell’ente stesso per la gestione del parco. Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione. La violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), n), o), e p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c), e), f), e g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l’eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni impartite dell’ente di gestione. 




Art. 31

 Norma transitoria 


1 Sino alla costituzione dell’ente di gestione del parco nel termine di cui all’articolo 19, comma 3, la gestione, l’amministrazione e la legale rappresentanza dell’area protetta sono affidate in via provvisoria al Comune di Taranto. 
2 Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi nonché le attività derivanti da indefettibili esigenze connesse alla presenza di aree e di servitù militari. 
3 Non soggiacciono inoltre alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge 16 luglio 2020, n. 88 sul BURP, hanno già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili alla fattispecie. 



Art. 32

Norma finanziaria 


1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila sul capitolo 581010 “Spese per la gestione delle aree naturali protette (l.r. 19/1997.  )”, alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, titolo 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

2.   Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della l.r. 28/2001, nonché dall’articolo 38 del d.lgs. 118/2011. 




Art. 33

Norma di rinvio 


1.   Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla legge si rinvia alle disposizioni della l.r. 19/1997.

2.   Dalla data di pubblicazione del presente disegno di legge 16 luglio 2020, n. 88 di Istituzione del Parco sul BURP e fino alla data di entrata in vigore della legge, sull’intero territorio del parco vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r. 19/1997.  e quelle di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 394/1991.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.