Legge Regionale 26 maggio 2021, n. 10 Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.
CAPO 1Accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno dei soggetti fragili
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo
I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno emodifica degli
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
interdizioni edi inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di
coordinamento e finali), e in armonia con quantoprescritto dalla legge regionale
10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per
ladignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)detta norme per la
promozione, la valorizzazionee l’organizzazione dell’amministratore di sostegno,
quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene
promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione
dell’Istitutodell’amministratore di sostegno.
2. La Regione Puglia, pertanto al fine di promuovere le
politiche sociali finalizzate alla tutela delle persone fragili, istituisce un
fondo per l’attività disostegno a supporto della fragilità patologica ed
economica, finalizzato a sostenere il ricorso all’istituto dell’Amministrazione
di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di
beni immobili.
Art. 2Modalità di assegnazione dei contributi (1) 1. L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai comuni indicati nel pronunciamento del giudice tutelare a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del giudice. L’istanza dell’amministratore di sostegno è da questi presentata ai comuni che hanno competenza sia sulla attività istruttoria che sulla concessione del beneficio economico; la Regione eroga ai comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute nei limiti dello stanziamento in bilancio. 2. L’intervento finanziario è concesso nel caso in cui il giudice tutelare assegni l’equa indennità ai sensi dell’articolo 379 del codice civile e rilevi l’impossibilità di porla a carico del patrimonio dell’amministrato. L’ammontare dell’intervento economico è pari all’importo dell’indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di euro mille ad amministrato.(2) 3. Ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento economico della Regione sino a un massimo di cinque procedure annue, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato. Per accedere alla misura l’amministratore di sostegno presenta domanda al servizio sociale del comune di residenza dell’amministrato con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell’anno precedente. La domanda presentata dall’amministratore di sostegno, corredata dai provvedimenti di nomina e di determinazione dell’equa indennità del giudice tutelare, dovrà contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli elementi da cui si rilevi il possesso dei requisiti previsti dalla legge ovvero: a) di non avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato;
b) di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell’arco dell’anno di riferimento della domanda; c) l’importo complessivamente riconosciuto ed assegnato per precedenti istanze;
d) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’attività nell’ambito dell’annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all’annualità 2021.(3)
4. I comuni sono tenuti a effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell’ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione inclusione sociale attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il 30 aprile di ogni anno e dovrà riportare, nel dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso nonché dell’importo assegnatogli.”. 2. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.(4) 5. La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi definiti al comma 4. Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d’anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati.”.
(1) Articolo sostituito dalla l.r. 32/2022, art. 14, comma 1. (2) Comma sostituito dalla l.r. 34/2023, art. 11, comma 1. (3) Comma sostituito dalla l.r. 34/2023, art. 11, comma 1. (4) Comma sostituito dalla l.r. 34/2023, art. 11, comma 1.
Art. 3Norma finanziaria 1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 2, nell’ambito
della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata per l’esercizio
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di
euro 250 mila con copertura a valere sullo stanziamento del “Fondo globale per
il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”,
missione 20, programma 3, titolo 1.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito
degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancioannuali e pluriennali.
3. Il fondo, di cui al comma 1, rappresenta un sostegno di
natura sociale e, conseguentemente, non determina l’insorgenza di obblighi in
capo alla Regione e può essere utilizzato sino a esaurimento dello stanziamento
annuale.
CAPO 2Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
Art. 4Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 1. La Regione Puglia, nel rispetto della vigente normativa statale e nelle more
dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 882 e 883, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - legge di
stabilità 2020), provvede al rimborso, nei limiti delle disponibilità
finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze
assicurative contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in ragione della
loro funzione.
2. Il contributo finanziario è assegnato, in base all’ordine
cronologico delle presentazioni delle richieste, dalla struttura regionale
competente in materia diservizisociali. La Giunta regionale con propria
deliberazione fissa le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione
dei rimborsi.
3. Per l’attuazione del presente articolo è stanziata, per
l’esercizio finanziario 2021, la somma di euro 80 mila in termini di competenza
e cassa nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, con copertura a
valere sullo stanziamento del “Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3,
titolo 1.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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