Anno 2021
Numero 15
Data 08/06/2021
Abrogato No
Materia
Note
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Legge Regionale 8 giugno 2021, n. 15

Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie.



Art. 1

Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2017


1.  All’articolo 29  della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

     a)    il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente:

  “10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell’articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
     b)    dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti:

“10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’articolo 8, comma 2.
 
10 septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma con regolamento regionale è aggiornato il fabbisogno di prestazioni all’esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie private.



Art. 2

Interventi a sostegno di utenti affetti da patologie psichiatriche, potenziamento dell’offerta e della rete


1. La Regione Puglia intende potenziare l’offerta di servizi e sostegno per gli utenti affetti da patologie di natura psichiatrica, impegnando la Giunta regionale a rivedere il fabbisogno della Regione Puglia di cui al regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1), della l.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge regionale, al fine di individuare l’eventuale fabbisogno residuo e non impegnato al 31 dicembre 2019 e di consentirne l’utilizzo alle Aziende sanitarie locali con non sufficiente e adeguata presenza distrutture sul proprio territorio.



Art. 3

Camera ardente nelle RSA


1.  In ordine ai requisiti minimi strutturali previsti per le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) la previsione della camera ardente all’interno delle RSA può essere sostituita da una convenzione con una sala per il commiato nello stesso comune il cui costo è a totale carico della RSA.



Art. 4

Norme in materia di fabbisogno delle strutture di cui all’articolo 58 del r.r. 4/2007


1.  Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale provvede a uniformare la previsione di fabbisogno per le Residenze sociosanitarie assistenziali per diversamente abili di cui all’articolo 58  del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità del benessere delle donne e degli uomini in Puglia)), ai principi sanciti dal regolamento regionale 28 gennaio 2020, n. 2 (Modifica al regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 5
Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), in ordine alle Comunità socio-riabilitative di cui all’articolo 57 del r.r. 4/2007.


Art. 5

Adeguamento delle strutture definitivamente autorizzate ai sensi del r.r. 4/2007


1.  Le strutture con autorizzazione definitiva di cui all’articolo 67 del r.r. 4/2007 possono realizzare riqualificazione edilizie al fine della conservazione dei posti già autorizzati.
 
1 bis. I lavori edilizi per il mantenimento dei posti già autorizzati sono consentiti anche alle strutture ex art. 67 che abbiano presentato istanza di riqualificazione in RSA di cui al regolamento regionale 4/2019, strutture che vengono autorizzate al funzionamento per tali posti extra fabbisogno, senza che gli stessi posti concorrano all’accreditamento. (1) 


(1) Comma aggiunto dalla l.r 51/2021, art. 19, comma 1.


Art. 6

Modifica all’articolo 29 della l.r. 35/2020


1.  Alla fine del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021) le parole: “in materia di lavoro” sono soppresse.



Art. 7

Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili: educatore professionale socio-sanitario 


1. Nelle strutture socio-sanitarie RSA e Centri diurni per anziani e disabili la figura dell’educatore sociosanitario può essere sostituita dall’educatore socio-pedagogico, già autorizzata ai sensi del r.r. 4/2007.


Art. 8

Art. 8 Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai r.r. 4 e 5/2019


1.  La figura del Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai regolamenti regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti e n.5 (Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili) può essere ricoperta anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie.



Art. 9

Modifica all’articolo 31 della l.r. 19/2006


1.  Alla fine del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina delsistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) le parole: “in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio” sono soppresse.



Art. 10

Modifica all’articolo 42 della l.r. 52/2019


1.  Al comma 3 dell’articolo 42  della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), dopo le parole: “risorse finanziarie” sono aggiunte le seguenti: “quali misure di sostegno alla struttura”



Art. 11

Salvaguardia dei rapporti sorti per effetto della deliberazione della Giunta regionale 260/2021


1.  La Regione Puglia sostiene l’attivazione presso l’università del Salento di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, lettera b), del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, al fine di salvaguardare i rapporti sorti e le obbligazioni scaturenti dalla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2021, n. 260 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023)), adottata
in via d’urgenza e non ratificata nel termine di cui all’articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020,sono fatte salve la “Convenzione risorse umane per l’attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Salento e la Convenzione tra la regione Puglia e l’Università del Salento per il finanziamento di posti di professore di ruolo e di ricercatori (RTD.b) dell’area non medica, bio-ingegneria, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento ministeriale del corso di studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) - articoli 18 e 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 240 e art. 5 del d.lgs. 19 marzo 2012, n. 49”, sottoscritte in data 15 febbraio 2021, come modificate dai relativi Addendum sottoscritti in data 24 febbraio 2021 confermando gli effetti della variazione al bilancio di previsione e la modifica degli stanziamenti risultanti dalla predetta deliberazione.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.