Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 29 Disciplina dell’enoturismo. 
 
  Art. 1Finalità e definizioni 1.                  La Regione 
Puglia, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, sostiene l’agricoltura 
anche mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale volte a sostenere 
la cultura rurale quali l’enoturismo, al fine di qualificare laccoglienza 
nell’ambito di unofferta turistica di tipo integrato e di promuovere 
l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire 
la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del 
territorio. 
  
2.                  Le presenti 
norme disciplinano le attività enoturistiche, nel rispetto della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 
2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard 
minimi di qualità per lesercizio dellattività 
enoturistica). 
  
3.                  Conformemente 
con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 
205/2017, per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino 
espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di 
produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, 
la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali 
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e 
ricreativo nell’ambito delle cantine.  
  
4.                  Ai fini delle 
presenti norme, per attività enoturistiche si considerano tutte le attività 
formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e 
la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di 
Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta 
(IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali le visite guidate ai vigneti di 
pertinenza dellazienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli 
strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica 
dellattività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere 
didattico, culturale e ricreativo svolte nellambito delle cantine e dei 
vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e 
commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in 
abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi 
preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il 
consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, 
previsti dalla normativa vigente. 
  
  Art. 2Avvio delle attività di enoturismo 1.        Possono 
esercitare l’attività di enoturismo: 
 
 a)  l’imprenditore 
agricolo, singolo o associato, di cui allarticolo 2135 del codice civile che 
svolge attività di vitivinicoltura; b) le cantine 
sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti 
dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione 
del vino;  c)  i consorzi di 
tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione 
geografica;  d)  le cantine che 
svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti 
vitivinicoli anche  attraverso lacquisizione della materia prima e/o del vino  da terzi, 
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all’articolo 2188 del codice 
civile.(1)      
  2.      I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo, [previa acquisizione del certificato di iscrizione all’elenco regionale ell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio,] sono soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui dovrà essere esercitata lattività.  (2)    3.     Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.  
 
 (1) Lettera sostituita dalla l.r. 3/2022, art.1, comma 1. (2) Parole soppresse dalla l.r. 3/2022, art. 2, comma  2,
  
  Art. 3equisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo 1.                  Per lo 
svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del legale 
rappresentante dell’azienda o dell’amministratore o di un familiare coadiuvante 
o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore 
esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del 
territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti: 
a)   
qualifica di 
imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale 
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dellarticolo 1, comma 
2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), in possesso di 
adeguata competenza e formazione nel settore vitivinicolo; 
b)   
diploma o laurea 
in materie agrarie;  
c)   
titolo di 
enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della 
professione di enologo); 
d)   
esperienza 
lavorativa di durata almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole [ in 
qualità di addetto al vigneto ](•) o alla cantina, comprovata dalla iscrizione 
allIstituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione 
idonea;  
e)   
attestato di 
frequenza di un corso di formazione avente a oggetto lattività vitivinicola e/o l’enologia, e/o il marketing del vino, e/o il wine management (3)   organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di 
formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di 
formazione teorica/pratica; 
f)    
attestato di 
frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto 
viticoltura o marketing del vino o enologia o wine 
management; 
g)   
attestato di 
qualifica professionale da sommelier o da degustatore professionale. (4)  
  
2.                  Entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta 
regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui 
al comma 1, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro 
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dalle 
presenti disposizioni. 
 
 (•) Parole soppresse dalla l.r. n. 3/2022, art. 2, comma 1, lett. a). (3) Parole aggiunte dalla l.r. 3/2022, art. 2,comma 1, lett. b). (4) Parole aggiunte dalla l.r. n. 3/2022, art. 2, comma 1, lett. c).
  
  Art. 4Standart minimi di qualità per svolgere attività di enoturimo 1.                  Fermi restando i 
requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo 
devono possedere i seguenti standard minimi di qualità: 
a)   
apertura 
settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, allinterno dei 
quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; 
 
b)   
strumenti per la 
prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; 
c)   
cartello da 
affiggere all’ingresso contenente i dati relativi allaccoglienza enoturistica e 
almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue 
parlate; 
d)   
sito o pagina 
web aziendale almeno in italiano e in inglese; 
e)   
indicazione dei 
parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
f)    
materiale 
informativo sullazienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, 
compreso litaliano; 
g)   
esposizione e 
distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle 
produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a 
denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, 
sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e 
paesaggistiche del territorio in cui è svolta lattività 
enoturistica; 
h)   
ambienti o spazi 
dedicati e adeguatamente attrezzati per laccoglienza e per la tipologia di 
attività in concreto svolte dalloperatore enoturistico; 
i)     
lattività di 
degustazione del vino allinterno delle cantine e delle aziende agricole è 
effettuata esclusivamente con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o 
altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche 
del prodotto. 
  
2.                  Per lo 
svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare, a garanzia 
della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei 
confronti dei visitatori. 
 
  Art. 5Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti 1.                 In aderenza a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica), l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica: Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali della regione Puglia, presenti nell’elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (5)  
  
2.                  Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.(6)  
  
3.                  Allo scopo di 
promuovere le tipicità delle produzioni pugliesi e fermo restando il rispetto 
delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dell’esclusionedi cui al comma 2, ai 
fini dellabbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende 
vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei 
modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione 
pugliese. 
 
 (5) Comma sostituito dalla l.r. 3/2022, art. 3, comma 1, lett.a). (6) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 3, comma 1, lett.b).
  
  Art. 6Elenco degli operatori delle attività di enoturismo 1.                  La Giunta 
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti 
disposizioni, con propria deliberazione, istituisce lelenco regionale degli 
operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente lindicazione dei 
servizi offerti da ciascuna attività. La SCIA è condizione necessaria per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori delle attività enoturistiche. (7)  L’elenco è tenuto dalla 
Struttura regionale competente in materia di agricoltura. 
  
2.            La SCIA va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività enoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune accerta la presenza deirequisiti e dei presupposti previsti e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per la sussistenza della connessione all’attività enoturistica, rispetto a quella agricola di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile, ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile, il Comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole rispetto a quello dedicato alle attività enoturistiche, inteso come numero di giornate di lavoro nel corso dell’anno solare. All’esito dell’istruttoria di competenza e ferma l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il Comune comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura e all’interessato le proprie determinazioni. A seguito della ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, la struttura regionale provvede all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori enoturistici. (8)  
  
3.                  L’Elenco regionale degli operatori enoturistici è aggiornato regolarmente e pubblicato sul sito web regionale a cura della struttura regionale competente in materia di agricoltura. (9)  
  
[4.                  Possono 
iscriversi nellelenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti 
previsti dalle presenti norme che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui 
all’articolo 2, comma 2.](10)  
  
[5.                  La sussistenza 
della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è 
determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività 
enoturistiche con il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal 
quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo, che si realizza quando il 
tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento 
dell’attività enoturistica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo 
utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice 
civile. ]             (11)  
  
6.                  Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 8, comunicano ogni variazione e trasmettono i dati alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.(12)  
 
 (10) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. d). (11) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. d). (12) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. f). (7) Parole sostituite dalla l.r.  n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. a). (8) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. b). (9) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. c)
  
  Art. 7Promozione dei percorsi enoturistici 1.                  La Regione 
incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di 
enoturismo, iscritti nell’elenco regionale, al fine di creare percorsi 
enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
  
2.                  La Struttura 
regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle 
attività di enoturismo, iscritti nellelenco regionale, il supporto necessario 
per le finalità di cui al comma 1.  
  
 
  Art. 8Vigilanza e controllo 1.                  La vigilanza e 
il controllo sullosservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai 
Comuni nel cui territorio sono ubicate le attività di 
enoturismo. 
  
[2.                  I Comuni possono 
stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie locali territorialmente 
competenti per svolgere i controlli o svolgerli in forma associata, salvo quanto 
previsto dal comma 3.] (13)  
  
[3.                  La Struttura 
regionale competente in materia di agricoltura esercita il controllo dei 
requisiti e degli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività 
di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento 
dell’iscrizione nell’elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato 
annualmente su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento di quelle 
presenti sul territorio regionale. Lesito dei controlli è comunicato ai 
Comuni.](14)  
  
 
 (13) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 5, comma 1, lett. a). (14) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 5, comma 1, lett. b).
  
  Art. 9Sospensione e revoca dellattività 1.                  Qualora vengano 
meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dellattività, il Comune 
concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti 
mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può 
sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno. 
 
  
2.                  Nei casi in cui 
i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune  adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e lo comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura per la cancellazione dall’elenco   e la cancellazione dall’elenco regionale di cui allarticolo 
6.(15)  
  
[3.                  Lattività è 
altresì revocata qualora l’interessato non abbia dato inizio alla stessa entro 
due anni dalla data fissata per linizio dellattività stessa.] (16)  
 
 (15) Parole sostituite dalla l.r. n. 3/2022, art. 6, coamma 1, lett. a). (16) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 6, coamma 1, lett. b).
  
  Art. 10Sanzioni 1.                  Chiunque svolge 
le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la 
chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. Lattività di enoturismo 
non può essere intrapresa dallimprenditore responsabile dell’infrazione  [di cui 
al comma 1 ]   nei successivi dodici mesi.(17)  
  
2.                  I 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono 
incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte. Le 
violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia 
locale e dagli organi abilitati dalle vigenti leggi. Il procedimento volto 
all’applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 
  
 
 (17) Parole soppresse dalla l.r. n. 3/2022, art. 7, comma 1.
  
  Art. 11Norma transitoria 1.                  I soggetti che 
alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già esercitano una o 
più attività riconducibili a quelle enoturistiche si adeguano alle presenti 
norme entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse. In 
caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale 
termine, le suddette attività non possono più essere 
esercitate.
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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