Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 30 Promozione e
valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia promuove la conoscenza e la
valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico,
artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della
storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e
regionale.
2. Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività
che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio
pugliese, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni, le
camere di commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le attività storiche e
di tradizione.
Art. 2Definizioni 1. Ai fini delle presenti disposizioni sono considerate
attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di
fattori legati alla continuità nel tempo dellattività, dell’insegna e delle
tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche,
artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare
interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale,
economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con
il contesto locale.
2. Si distinguono:
a)
i negozi storici, intesi
quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa
o all’interno dei mercati su aree pubbliche;
b)
le botteghe artigiane
storiche, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione, la
vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;
c)
i locali storici, intesi
quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o
alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. Ai fini delle presenti
disposizioni:
a)
per insegna si intende non
necessariamente l’elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente
utilizzata nei confronti della clientela e identificativa
dellimpresa;
b)
la sospensione o
l’interruzione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un
anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d’impresa non
configurano interruzione di continuità purché sia possibile riscontrare la
sostanziale costanza dell’insegna nell’accezione di cui alla lettera a) e
nellattività svolta.
Art. 3Categorie e requisiti delle attività
storiche e di tradizione 1. In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i
negozi storici si suddividono in tre categorie:
a)
attività storica: punto
vendita al dettaglio come definito dalla legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), caratterizzato da
una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e
della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica,
altrimenti in sedi diverse nell’ambito dello stesso paese (•). Sono richiesti
almeno trenta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come
specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b);
b)
negozio storico: punto
vendita al dettaglio come definito dalla l.r.
24/2015, caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo
dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta nella stessa sede
fisica o in
sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via o piazza) (•). Sono richiesti almeno quarant’anni di attività svolta senza interruzione
di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b), nonché
l’ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse
storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nellambito di
una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre
richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e
riconoscibile il radicamento nel tempo dellattività:
1.
attività e merceologia
offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia
locale;
2.
presenza di arredi,
attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e
valore storico, artistico e culturale;
3.
presenza nel punto vendita di
elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni e/o
esterni;
4.
il punto vendita o l’insegna
o l’impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in
opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
5.
il punto vendita o l’insegna
o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla
toponomastica locale.
c)
negozio storico patrimonio di
Puglia: qualora l’attività abbia titolo per il riconoscimento di negozio
storico ma vanti almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di
continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera
b).
2. ln ragione delle loro specifiche caratteristiche, le
botteghe artigiane storiche si suddividono in tre
categorie:
a)
attività artigiana storica:
unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente
che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una
documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della
merceologia offerta o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica,
altrimenti anche in sedi diverse nell’ambito dello stesso paese (1) . Sono
richiesti almeno trentanni di attività svolta senza interruzione di continuità,
come specificato all’articolo 2, comma 3, lettera b);
b)
bottega artigiana storica e
di tradizione: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e
nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata
continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta o
prodotta nella stessa sede fisica o in
sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via o piazza)(3) . Sono richiesti almeno quarantanni di
attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo
2, comma 3, lettera b), nonché lubicazione della bottega in contesti urbani di
pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in
centri storici o nellambito di una struttura architettonica, artistica e
decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo
dellattività:
1.
attività e merceologia
offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia
locale;
2.
presenza di arredi,
attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e
valore storico, artistico e culturale;
3.
presenza nella bottega di
elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni o esterni;
4.
la bottega o linsegna o
limpresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in
opere dingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
5.
la bottega o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e
siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica
locale.
c)
bottega artigiana storica
patrimonio di Puglia: qualora lattività abbia titolo e richieste per il
riconoscimento di bottega artigiana storica e di tradizione ma possa vantare
almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come
specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b).
3. ln ragione delle loro specifiche caratteristiche, i
locali storici si suddividono in tre categorie:
a) attività storica: unità locale esclusivamente o
prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e
bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo
dellinsegna, dellattività e della merceologia offerta, possibilmente anche
nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nellambito dello
stesso paese(2) . Sono richiesti almeno trentanni di attività svolta senza
interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera
b);
b) locale storico: unità locale esclusivamente o
prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e
bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo,
dellinsegna dellattività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica o in
sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via o piazza) (4) .
Sono richiesti almeno quarantanni di attività svolta senza interruzione di
continuità, come specificato allarticolo 2 comma 3 lettera b), nonché
lubicazione dellattività in contesti urbani di pregio o di particolare
interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o
nellambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È
inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda
manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo
dellattività:
1. attività e merceologia offerta specificamente legate
alla tradizione, al territorio e alleconomia locale;
2. presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali,
storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e
culturale;
3. presenza nel punto vendita di elementi architettonici
e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
4. il punto vendita o linsegna o limpresa che lo possiede
siano citati o oggetto di particolare menzione in opere dingegno, letterarie,
cinematografiche, artistiche;
5. il punto vendita o linsegna o limpresa abbiano
ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica
locale.
c)
locale storico patrimonio di
Puglia: qualora lattività abbia titolo per il riconoscimento di locale
storico ma possa vantare almeno settant’anni di attività svolta senza
interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera
b).
(•) Parola sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024 (•) Parole aggiunte dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024 (1) Parola sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024 (2) Parola sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024 (3) Parole aggiunte dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024 (4) Parole aggiunte dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
Art. 4Riconoscimento delle attività storiche e
di tradizione e iscrizione nellElenco regionale 1. La Giunta regionale con proprio provvedimento da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme:
a) individua nel dettaglio i criteri necessari per ottenere
il riconoscimento regionale delle attività storiche e di
tradizione;
b) stabilisce le modalità per il riconoscimento delle
attività storiche e di tradizione e le procedure da attivarsi a mezzo di
apposito avviso pubblico che preveda il supporto tecnico e istruttorio della
rete dei Centri di assistenza tecnica (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica
per l’artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia;
c) istituisce l’Elenco regionale delle attività storiche e
di tradizione (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) e
definisce i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento
periodico, anche avvalendosi del supporto delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai fini dellannotazione del
riconoscimento a margine della visura camerale;
d) istituisce i marchi regionali identificativi degli
specifici riconoscimenti di cui allarticolo 3, definendone i contenuti minimi
essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo da parte delle imprese
abilitate a esporli, provvede a registrarli mediante deposito nelle forme
previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà
industriale), individua gli organismi accreditati deputati a verificare il
rispetto delle norme di cui alle presenti disposizioni da parte di coloro che
utilizzano il marchio regionale.
2. La struttura regionale competente (Sezione Attività
economiche artigianali e commerciali) procede al riconoscimento delle attività
storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nellElenco regionale di cui al
comma 1, che viene aggiornato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno. Per i riconoscimenti di cui
allarticolo 3 a favore di attività artigianali, la struttura regionale
competente può avvalersi del supporto tecnico e istruttorio della Commissione
regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) di cui alla legge regionale 5 agosto
2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e
la tutela dell’artigianato pugliese).
Art. 5Misure di sostegno 1. La Regione promuove interventi anche a valere su fondi
comunitari in favore delle attività iscritte nellElenco regionale di cui
allarticolo 4 diretti a:
a) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica. A tal fine, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione deglispazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L’amministrazione comunale, anche ai sensi dell’articolo 7, sentita la competente Soprintendenza e, fatti comunque salvi i casi di interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), valuta se gli interventi proposti possono alterare l’immagine storica e tradizionale dell’esercizio. Nel caso gli interventi proposti comportano il venir meno o l’alterazione dei requisiti originari per l’appartenenza all’Elenco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’amministrazione comunale ne dà comunicazione all’interessato, indicando, ove ciò è possibile, le modifiche necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l’interessato effettua comunque l’intervento programmato senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell’esercizio dall’Elenco;(5)
b)
sostenere linserimento
lavorativo dei giovani;
c)
favorire l’associazionismo
per la promozione della cultura dimpresa;
d)
difendere e sostenere il
patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività
che ne mantengono integra la memoria;
e)
sostenere interventi di
restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari,
arredi, finiture e decori originali legati allattività storica. Perciò, i
proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al
Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della
struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni,
delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. Lamministrazione comunale, anche
ai sensi dellarticolo 7, valuta se gli interventi proposti possano alterare
limmagine storica e tradizionale dellesercizio. Nel caso detti interventi
siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l’appartenenza
allElenco di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), lamministrazione ne dà
comunicazione allinteressato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche
che si rendano necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel
caso in cui l’interessato decida comunque di procedere agli interventi
programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia
alla Regione che dispone la cancellazione dellesercizio
dall’Elenco;
f)
sostenere interventi di
sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare
la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in
unottica di integrazione tra storicità e modernità;
g)
accrescere l’attrattività dei
centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio e
dellartigianato, valorizzando le vie
storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
h)
favorire, sostenere e
valorizzare la promozione e lutilizzo di prodotti dellartigianato pugliese e
di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.
2. Per lattuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la
Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni imprenditoriali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i comparti
dellartigianato e del commercio:
a)
concede contributi anche a
fondo perduto ai titolari delle attività iscritte nellElenco regionale di cui
all’articolo 4, con il vincolo del mantenimento per almeno tre anni della
destinazione duso dei locali, della tipologia della merceologia
offerta;
b)
prevede specifiche
agevolazioni per l’accesso al credito, anche attraverso convenzioni con i
Consorzi di garanzia fidi pugliesi e gli istituti di
credito;
c)
può individuare, nellambito
delle competenze regionali, forme di agevolazione in materia di tributi
regionali;
d)
prevede specifici strumenti
di supporto all’utilizzo dell’apprendistato, in particolare quello duale, come
strumento dell’elezione per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
valorizzando i Maestri Artigiani e le Botteghe Scuola di cui alla legge
regionale 19 giugno 2018, n. 26 (Disciplina
dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega
scuola”);
e)
promuove accordi con i Comuni
per la previsione di premialità o la riduzione di imposte, tributi o tariffe
comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nellElenco
di cui all’articolo 4;
f)
determina criteri di
premialità nellambito dei bandi regionali relativi allinnovazione,
valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
g)
promuove nei circuiti
turistici l’Elenco delle attività storiche e di tradizione suddivise per aree
territoriali, supportando iniziative volte a valorizzare lartigianato locale
nellambito del turismo esperienziale;
h)
promuove forme di
accompagnamento e percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti che ai titolari
che rafforzino il mantenimento della cultura e dell’identità dell’attività delle
imprese storiche e di tradizione del territorio pugliese, nonché forme di
associazionismo tra imprese storiche.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la
Regione Puglia si avvale dell’assistenza della rete dei CAT e dei CATA
autorizzati. 3 bis. Le misure di sostegno previste al comma 2, le lettere a), b), c) ed e), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). (6)
(5) Lettera sostituita dalla l.r. 43/2021, art.1, comma 1,lett.a). (6) Comma aggiunto dalla l.r. 43/2021, art.1 comma 1, lett b).
Art. 6Revoche 1. È disposta la revoca dei riconoscimenti di cui
allarticolo 3 e la contestuale cancellazione dallElenco regionale delle
attività storiche e di tradizione qualora si verifichi un’alterazione
sostanziale delle caratteristiche dellattività sulla base delle quali è stato
assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la
trasformazione dellattività e della categoria merceologica dei beni o servizi
offerti o la modifica di destinazione d’uso dei locali. Il titolare dellimpresa
iscritta nellElenco regionale delle attività storiche e di tradizione è tenuto
a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente di ogni
variazione potenzialmente idonea a integrare causa di
revoca.
2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui
allarticolo 4 può ulteriormente specificare i casi di revoca del
riconoscimento.
3. Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti
posseduti dalle imprese al momento delliscrizione nellElenco regionale delle
attività storiche e di tradizione, la struttura regionale
competente procede ogni due anni col monitoraggio delle imprese iscritte
nellElenco avvalendosi della collaborazione delle CCIAA e delle amministrazioni
comunali e dellassistenza della rete dei CAT e dei CATA
autorizzati.
4. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell’attività
che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell’articolo 4 è altresì
disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni
precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già
percepite. La struttura regionale competente procede al recupero delle somme
erogate.
5. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo
o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca del
contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma in misura da due a quattro volte limporto del contributo
indebitamente fruito, come previsto dallarticolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 7Attività di vigilanza e controllo 1. La Regione, dintesa con le amministrazioni comunali che
svolgono le ordinarie attività di controllo sulle attività riconosciute ai sensi
delle presenti disposizioni, coordina e promuove una specifica attività di
verifica sia del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento, sia
dell’eventuale utilizzo improprio del marchio regionale identificativo di cui
allarticolo 4, comma 1, lettera d).
2. Per lesercizio delle attività di vigilanza e controllo
la Regione si avvale anche della collaborazione della rete dei CAT e dei CATA
autorizzati, che sono obbligati a segnalare alla struttura regionale competente
e al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l’attività, chiunque utilizzi
le qualificazioni regionali di attività storica, negozio storico, attività
artigiana storica, bottega artigiana storica e di tradizione, locale
storico, negozio storico patrimonio di Puglia, bottega artigiana storica
patrimonio di Puglia e locale storico patrimonio di Puglia, e i relativi
marchi, in violazione delle presenti disposizioni.
3. La struttura regionale competente, ricevuta la
segnalazione o, comunque, quando abbia notizia di violazioni delle norme di cui
alla presente legge, previo accertamento svolto in contraddittorio ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvia la procedura di revoca del
riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo
6.
Art. 8Norma finanziaria 1. Alle spese di natura corrente derivanti dallattuazione
delle presenti norme, quantificate in euro 50 mila per ciascun anno del triennio
2021-2023, si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse già
stanziate alla missione 14, programma 1, titolo 1, capitolo U1401001 dello stato
di previsione delle spese del bilancio regionale
2021-2023.
2. Alla copertura delle spese per investimenti connesse
all’attuazione dellarticolo 5, comma 2, lettere a) e b), possono concorrere le
risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione
attuale e del settennio 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste,
nonché nellambito di convenzioni stipulate con istituti di
credito.
3. Per gli esercizi successivi al 2023, all’autorizzazione
delle spese derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni si provvede
con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi
finanziari.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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