Anno 2021
Numero 30
Data 06/08/2021
Abrogato No
Materia
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Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 30

Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”



Art. 1

Finalità


1.                  La Regione Puglia promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e regionale.
 
2.                  Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio pugliese, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le attività storiche e di tradizione.



Art. 2

Definizioni


1.                  Ai fini delle presenti disposizioni sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dellattività, dell’insegna e delle tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.
 
2.                  Si distinguono:
a)   i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all’interno dei mercati su aree pubbliche;
b)   le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;
c)   i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
 
3.                  Ai fini delle presenti disposizioni:
a)   per insegna si intende non necessariamente l’elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dellimpresa;
b)   la sospensione o l’interruzione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d’impresa non configurano interruzione di continuità purché sia possibile riscontrare la sostanziale costanza dell’insegna nell’accezione di cui alla lettera a) e nellattività svolta.



Art. 3

Categorie e requisiti delle attività storiche e di tradizione


1.                  In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i negozi storici si suddividono in tre categorie:
a)   attività storica: punto vendita al dettaglio come definito dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell’ambito dello stesso paese (•). Sono richiesti almeno trenta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b); 
b)   negozio storico: punto vendita al dettaglio come definito dalla l.r. 24/2015, caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica o in sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via o piazza) (•). Sono richiesti almeno quarant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b), nonché l’ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nellambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dellattività: 
1.   attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia locale;
2.   presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
3.   presenza nel punto vendita di elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
4.   il punto vendita o l’insegna o l’impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
5.   il punto vendita o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla toponomastica locale.
c)   negozio storico patrimonio di Puglia: qualora l’attività abbia titolo per il riconoscimento di negozio storico ma vanti almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b).
 
2.                  ln ragione delle loro specifiche caratteristiche, le botteghe artigiane storiche si suddividono in tre categorie:
a)   attività artigiana storica: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell’ambito dello stesso paese (1) . Sono richiesti almeno trentanni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all’articolo 2, comma 3, lettera b);
b)   bottega artigiana storica e di tradizione: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta o prodotta nella stessa sede fisica o in sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via o piazza)(3)  . Sono richiesti almeno quarantanni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b), nonché lubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nellambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dellattività:
1.   attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia locale;
2.   presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
3.   presenza nella bottega di elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni o esterni;
4.   la bottega o linsegna o limpresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere dingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
5.   la bottega o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.
c)     bottega artigiana storica patrimonio di Puglia: qualora lattività abbia titolo e richieste per il riconoscimento di bottega artigiana storica e di tradizione ma possa vantare almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b).
 
3.                  ln ragione delle loro specifiche caratteristiche, i locali storici si suddividono in tre categorie:
a)    attività storica: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dellinsegna, dellattività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nellambito dello stesso paese(2)  . Sono richiesti almeno trentanni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b);
b)   locale storico: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo, dellinsegna dellattività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica o in sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via o piazza) (4) . Sono richiesti almeno quarantanni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2 comma 3 lettera b), nonché lubicazione dellattività in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nellambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dellattività:
1.    attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e alleconomia locale;
2.    presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
3.    presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
4.    il punto vendita o linsegna o limpresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere dingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
5.    il punto vendita o linsegna o limpresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.
c)   locale storico patrimonio di Puglia: qualora lattività abbia titolo per il riconoscimento di locale storico ma possa vantare almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b).
 


(•) Parola sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(•) Parole aggiunte dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
(1) Parola sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(2) Parola sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(3) Parole aggiunte dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
(4) Parole aggiunte dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024


Art. 4

Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e iscrizione nellElenco regionale


1.                  La Giunta regionale con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme:
a)    individua nel dettaglio i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
b)   stabilisce le modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e le procedure da attivarsi a mezzo di apposito avviso pubblico che preveda il supporto tecnico e istruttorio della rete dei Centri di assistenza tecnica (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia;
c)    istituisce l’Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) e definisce i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico, anche avvalendosi del supporto delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai fini dellannotazione del riconoscimento a margine della visura camerale;
d)   istituisce i marchi regionali identificativi degli specifici riconoscimenti di cui allarticolo 3, definendone i contenuti minimi essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo da parte delle imprese abilitate a esporli, provvede a registrarli mediante deposito nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), individua gli organismi accreditati deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alle presenti disposizioni da parte di coloro che utilizzano il marchio regionale.
 
2.                  La struttura regionale competente (Sezione Attività economiche artigianali e commerciali) procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nellElenco regionale di cui al comma 1, che viene aggiornato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno. Per i riconoscimenti di cui allarticolo 3 a favore di attività artigianali, la struttura regionale competente può avvalersi del supporto tecnico e istruttorio della Commissione regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese).



Art. 5

Misure di sostegno


1.                  La Regione promuove interventi anche a valere su fondi comunitari in favore delle attività iscritte nellElenco regionale di cui allarticolo 4 diretti a:
 
a)   sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica. A tal fine, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione deglispazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L’amministrazione comunale, anche ai sensi dell’articolo 7, sentita la competente Soprintendenza e, fatti comunque salvi i casi di interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), valuta se gli interventi proposti possono alterare l’immagine storica e tradizionale dell’esercizio. Nel caso gli interventi proposti comportano il venir meno o l’alterazione dei requisiti originari per l’appartenenza all’Elenco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’amministrazione comunale ne dà comunicazione all’interessato, indicando, ove ciò è possibile, le modifiche necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l’interessato effettua comunque l’intervento programmato senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell’esercizio dall’Elenco;(5) 
b)   sostenere linserimento lavorativo dei giovani;
c)   favorire l’associazionismo per la promozione della cultura dimpresa;
d)   difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
e)   sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati allattività storica. Perciò, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. Lamministrazione comunale, anche ai sensi dellarticolo 7, valuta se gli interventi proposti possano alterare limmagine storica e tradizionale dellesercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l’appartenenza allElenco di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), lamministrazione ne dà comunicazione allinteressato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l’interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dellesercizio dall’Elenco;
f)    sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in unottica di integrazione tra storicità e modernità;
g)   accrescere l’attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio e dellartigianato, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
h)   favorire, sostenere e valorizzare la promozione e lutilizzo di prodotti dellartigianato pugliese e di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.
 
2.                  Per lattuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i comparti dellartigianato e del commercio:
a)   concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle attività iscritte nellElenco regionale di cui all’articolo 4, con il vincolo del mantenimento per almeno tre anni della destinazione duso dei locali, della tipologia della merceologia offerta;
b)   prevede specifiche agevolazioni per l’accesso al credito, anche attraverso convenzioni con i Consorzi di garanzia fidi pugliesi e gli istituti di credito;
c)   può individuare, nellambito delle competenze regionali, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d)   prevede specifici strumenti di supporto all’utilizzo dell’apprendistato, in particolare quello duale, come strumento dell’elezione per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando i Maestri Artigiani e le Botteghe Scuola di cui alla legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 (Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”);
e)   promuove accordi con i Comuni per la previsione di premialità o la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nellElenco di cui all’articolo 4;
f)    determina criteri di premialità nellambito dei bandi regionali relativi allinnovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
g)   promuove nei circuiti turistici l’Elenco delle attività storiche e di tradizione suddivise per aree territoriali, supportando iniziative volte a valorizzare lartigianato locale nellambito del turismo esperienziale;
h)   promuove forme di accompagnamento e percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti che ai titolari che rafforzino il mantenimento della cultura e dell’identità dell’attività delle imprese storiche e di tradizione del territorio pugliese, nonché forme di associazionismo tra imprese storiche.
 
3.                  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la Regione Puglia si avvale dell’assistenza della rete dei CAT e dei CATA autorizzati.
 
3 bis. Le misure di sostegno previste al comma 2, le lettere a), b), c) ed e), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).  (6) 
 


(5) Lettera sostituita dalla l.r. 43/2021, art.1, comma 1,lett.a).
(6) Comma aggiunto dalla l.r. 43/2021, art.1 comma 1, lett b).


Art. 6

Revoche


1.                  È disposta la revoca dei riconoscimenti di cui allarticolo 3 e la contestuale cancellazione dallElenco regionale delle attività storiche e di tradizione qualora si verifichi un’alterazione sostanziale delle caratteristiche dellattività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la trasformazione dellattività e della categoria merceologica dei beni o servizi offerti o la modifica di destinazione d’uso dei locali. Il titolare dellimpresa iscritta nellElenco regionale delle attività storiche e di tradizione è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente di ogni variazione potenzialmente idonea a integrare causa di revoca.
 
2.                  La Giunta regionale, con il provvedimento di cui allarticolo 4 può ulteriormente specificare i casi di revoca del riconoscimento.
 
3.                  Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti posseduti dalle imprese al momento delliscrizione nellElenco regionale delle attività storiche e di tradizione, la struttura regionale competente procede ogni due anni col monitoraggio delle imprese iscritte nellElenco avvalendosi della collaborazione delle CCIAA e delle amministrazioni comunali e dellassistenza della rete dei CAT e dei CATA autorizzati.
 
4.                  Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell’attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell’articolo 4 è altresì disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite. La struttura regionale competente procede al recupero delle somme erogate.
 
5.                  Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca del contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte limporto del contributo indebitamente fruito, come previsto dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).



Art. 7

Attività di vigilanza e controllo


1.                  La Regione, dintesa con le amministrazioni comunali che svolgono le ordinarie attività di controllo sulle attività riconosciute ai sensi delle presenti disposizioni, coordina e promuove una specifica attività di verifica sia del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento, sia dell’eventuale utilizzo improprio del marchio regionale identificativo di cui allarticolo 4, comma 1, lettera d).
 
2.                  Per lesercizio delle attività di vigilanza e controllo la Regione si avvale anche della collaborazione della rete dei CAT e dei CATA autorizzati, che sono obbligati a segnalare alla struttura regionale competente e al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l’attività, chiunque utilizzi le qualificazioni regionali di attività storica, negozio storico, attività artigiana storica, bottega artigiana storica e di tradizione, locale storico, negozio storico patrimonio di Puglia, bottega artigiana storica patrimonio di Puglia e locale storico patrimonio di Puglia, e i relativi marchi, in violazione delle presenti disposizioni.
 
3.                  La struttura regionale competente, ricevuta la segnalazione o, comunque, quando abbia notizia di violazioni delle norme di cui alla presente legge, previo accertamento svolto in contraddittorio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvia la procedura di revoca del riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 6.



Art. 8

Norma finanziaria


1.                  Alle spese di natura corrente derivanti dallattuazione delle presenti norme, quantificate in euro 50 mila per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse già stanziate alla missione 14, programma 1, titolo 1, capitolo U1401001 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
 
2.                  Alla copertura delle spese per investimenti connesse all’attuazione dellarticolo 5, comma 2, lettere a) e b), possono concorrere le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione attuale e del settennio 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché nellambito di convenzioni stipulate con istituti di credito.
 
 
3.                  Per gli esercizi successivi al 2023, all’autorizzazione delle spese derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.