Legge Regionale 20 ottobre 2023, n. 24
Disposizioni in materia di assunzioni di personale.
Art. 1Disposizioni in materia di assunzioni (1)
1. Le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni.
2. Le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) possono attingere dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate previa convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e l’Ente richiedente l’utilizzo.
3. Il personale assunto presso i Comuni, attingendo alle graduatorie messe a disposizione dalla Giunta regionale, resta in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni comunali stesse.
(1) Articolo sostituito dalla l.r. 28/2023, art. 15, comma 1.