Anno 2024
Numero 12
Data 22/02/2024
Abrogato No
Materia Commercio;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 12

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).



Art. 1

Modifica all’articolo 52 della l.r. 24/2015


1. L’articolo 52 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è sostituito dal seguente:

“Art. 52 (Collaudo impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali)

1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 2.

2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’[immediato]  esercizio dell’attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all’entrata in esercizio dell’impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.  (1) (3) 

3. I nuovi impianti sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e quelli modificati soggetti a concessione di cui all’articolo 46, comma 1, lettere c) ed f) non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 4.

4. Il titolare della concessione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l’[immediato] esercizio dell’attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all’entrata in esercizio dell’impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.  (2) (4) 



(•) Parola soppressa dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(•) Parola soppressa dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(1) Parola soppressa dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(2) Parola soppressa dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(3) Parole sostituite dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
(4) Parole aggiunte dall'art. 17, comma 1, lett. c della l.r. 42/2024


Art. 2

Modifiche all’articolo 53 della l.r. 24/2015


1. L’articolo 53 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 53 (Collaudo impianti [di lavorazione]  (5) e di stoccaggio di oli minerali e gpl) 

1. L’installazione e la modifica di impianti [di lavorazione o(6) di stoccaggio di oli minerali e gpl, sottoposti a regimi autorizzativi regionali rivenienti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sono realizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), secondo quanto previsto nel comma 2. 

2. A ultimazione dei lavori, il titolare dell’autorizzazione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l’[immediato(•)esercizio dell’attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all’entrata in esercizio dell’impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti. (7) 



(•) Parole soppresse dall'art. 17, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024
(•) Parola soppressa dall'art. 17, comma 1, lett. f) della l.r. 42/2024
(5) Parole soppresse dall'art. 17, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024
(6) Parole soppresse dall'art. 17, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024
(7) Parole aggiunte dall'art. 17, comma 1, lett. g) della l.r. 42/2024


Art. 3

Modifiche all’articolo 54 della l.r. 24/2015


1. Il comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il termine di ultimazione dei lavori è presentato al Comune competente il certificato di collaudo prodotto da un professionista abilitato.”.




Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.