Anno 1999
Numero 11
Data 11/02/1999
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 19 febbraio 1999, n. 18
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Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11

Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.



Art. 1

(Finalità della legge)


1.   Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dellart. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).



Art. 2

(Delega alle Province)


1.    Le  funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
 
2.   Le Province, nellesercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
 
3.   La Giunta regionale esercita, ai sensi dellart. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine allesercizio delle funzioni amministrative delegate.
 
4.  La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui allart. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.



TITOLO 1

ATTIVITA RICETTIVA ALBERGHIERA





Art. 3

(Destinatari)


1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico allesercizio dellattività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:

a) alberghi;

b) motel;

c) villaggi-albergo;

d) residenze turistico-alberghiere;

e) alberghi dimora storica - residenza depoca;

f) alberghi centro benessere. 




Art. 4

(Tipologia)


1.    Sono “alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
 
2.    Sono “motels” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e lassistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
 
3.     Sono “villaggi-albergo” le strutture ricettive che, in ununica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
 
4.    Sono “residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
 
5.   Sono “alberghi dimora storica-residenza d’epoca” le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi depoca idonei ad unaccoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
 
6.   Sono “alberghi centro benessere” le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
 
7.   E fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.



Art. 5

(Ulteriori caratteristiche delle tipologie)


1.    Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).
 
2.   Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
 
3.   Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
 
4.   Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.



Art. 6

(Dipendenze)


1.  Lattività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
 
2.   Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.
 
3.    Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea darea o allinterno dellarea delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
4.    Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano lofferta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.



Art. 7

(Requisiti)


1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dallart. 5, commi 1 e 2;

b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;

c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;

d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate C, e D;

e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata A.

2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate A, C, D e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia. 




Art. 8

(Denominazione)


1.       La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare linsorgere di omonimie nellambito territoriale di sua competenza.
 
2.       Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.
 
3.       In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di Hotel; lindicazione di Grand Hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura Palace Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
 
4.       In alternativa allindicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.
 
5.       Gli alberghi di cui allart. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di casa di bellezza o beauty-farms.
 
6.       In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da unaltra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.



Art. 9

(Classificazione)


1.       Le strutture alberghiere previste dallart.3 sono classificate in base ai requisiti posseduti, come da tabelle “A” – “C” e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella “D”, vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze depoca sono classificate secondo le modalità di cui allart.11.
 
2.       Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva Lusso quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata  “B”.
 
3.       Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste lobbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto lesercizio.
 
4.       Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste lobbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per lintera struttura.
 
5.       La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dellanno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
 
6.       Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dellattribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
 
7.       Nel secondo semestre dellultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
 
8.       E fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, allesterno e allinterno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati Lusso, devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera L.



Art. 10

(Procedure per la classificazione)


1.       La classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.
 
2.       La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.
 
3.       Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, dufficio o su domanda, a una nuova classificazione.
 
4.       La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione.
 
5.       In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.
 
6.       Entro il mese di giugno dellultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dellautorizzazione allesercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.



Art. 11

(Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza depoca)


1.       I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione non ne abbiano alterato, sia allesterno che allinterno, loriginaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
 
2.       Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali, architettonici e storici della Puglia.
3.       Le residenze depoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.



Art. 12

(Notifica del provvedimento di classificazione)


1.     Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato allinteressato, al Comune in cui è ubicato lesercizio e allAssessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sullAnnuario nazionale e regionale degli alberghi.



Art. 13

(Pubblicità della classificazione)


1.       Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di  riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale lelenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.



TITOLO 2

STRUTTURE RICETTIVE ALLARIA APERTA





Art. 14

(Definizione)


1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive allaria aperta:

a) villaggi turistici;

b) campeggi.

2. La gestione dellattività ricettiva allaria aperta può essere esercitata da:

a) imprese turistiche di cui allart. 5 della legge n. 217 del 1983;

b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali. 




Art. 15

(Villaggi turistici)


1.       Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.
 
2.       Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli  artt. 17 e 18.



Art. 16

(Requisiti tecnici dei villaggi turistici)


1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per lospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) area di superficie netta non superiore a mq 70;

b) altezza minima interna di m 2,40;

c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;

d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per persona;

e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;

f) larredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. Leventuale bombola a gas deve essere collocata allesterno;

g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate. 




Art. 17

(Campeggi)


 1.       Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di Centro Vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.
2.       Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione allAssessorato regionale competente.
3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui allart. 16 della presente legge.
4.       Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita. Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:
a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione allinterno del complesso ricettivo.




Art. 18

(Requisiti tecnici dei campeggi)


1.       Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa allingresso dello stesso.
 
2.       Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonchè in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purchè il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.
 
3.       E consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
 
4.       Nei campeggi classificati con una stella non è consentito lallestimento di unità abitative.



Art. 19

(Altre tipologie di campeggi)


1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dallart. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
a) campeggi naturalistici;
b) campeggi mobili;
c) campeggi liberi ed isolati;
d) mini-aree di sosta. 



Art. 20

(Campeggi naturalistici)


1.       Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
 
2.       La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.



Art. 21

(Campeggi mobili)


1.       Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento.
 
2.       Lautorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, losservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nellautorizzazione del Sindaco.
 
3.       Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare lautorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.
 
4.       Qualora lattività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dellassociazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dallAazienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 27, comma 6.



Art. 22

(Campeggi liberi e isolati)


1.       Il Sindaco, accertata lesistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
 
2.       Al fine di tutelare e salvaguardare lambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
 
3.       Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: Area comunale di sosta campeggistica.
 
4.       La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
 
5.       Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonchè di sicurezza e di tutela dellambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
 
6.       E fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con lindicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
 
7.       Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa allAssessorato regionale al turismo e allAzienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
 
8.       Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
 
9.       La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui allart. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.



Art. 23

(Mini-aree di sosta)


1.       Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
 
2.       Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.
 
3.       Alle mini-aree di sosta non si applica lobbligo della superficie complessiva minima prevista dallart. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.



Art. 24

(Aree destinate a villaggi e campeggi)


1.       I complessi ricettivi allaria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.
 
2.       Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, allatto dellentrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi allaria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata leffettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.
 
3.       Nei casi di cui al comma 2, lautorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.
 
4.       I complessi ricettivi allaria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.
 
5.       Con lentrata in vigore della presente legge, le aree destinate allallestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell art.14 devono avere i seguenti requisiti:
a)       una superficie minima di 10 mila mq.;
b)       una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro.
 
6.       Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e lingresso dellimpianto deve essere munito di cancello e sbarra.
 
7.       Le aree delle strutture ricettive allaria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli o associati.
 
8.       La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nellambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dellAPT competente per territorio.



Art. 25

(Terreno)


1.  Il suolo su cui insistono le strutture ricettive allaria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire  lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire unagevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.



Art. 26

(Norme di tutela dellambiente)


1. Lapertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive allaria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dellart. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

2. I complessi turistici allaria aperta in ogni caso devono essere dotati di:

a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. Lerogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;

b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quantaltro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;

c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quantaltro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;

d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici. 




Art. 27

(Servizi igienico-sanitari)


1.       Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacita di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.
 
2.       Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.
 
3.       Nel caso di complessi ricettivi allaria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita lerogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.
 
4.       Linstallazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.
 
5.       Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella E di classificazione allegata alla presente legge.
 
6.       Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

a) un WC ogni venti persone;

b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;

c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;

d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;

e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;

f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;

g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;

h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulotte; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce. 
 



Art. 28

Impianto elettrico.


1. Limpianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme C.E.I.
2. Limpianto elettrico deve essere costituito da:
a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri luno dallaltro e, comunque, in modo tale da garantire lagevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;
b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste allinterno degli stessi;
c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che lallacciamento comporti lattraversamento di strade. 



Art. 29

(Dispositivi e mezzi antincendio)


1.       I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.



Art. 30

(Rimessaggio)


1.       Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive allaria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulottes e di altri servizi di pernottamento purchè individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.
2.       Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.



Art. 31

(Parcheggio auto e pre-campo)


1.       Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, allinterno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.
 
2.       Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dellingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.



Art. 32

(Superamento delle barriere architettoniche)


1.       Al fine di consentire lutilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nellambito di complessi ricettivi allaria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.



Art. 33

(Pronto soccorso)


1.       Nei complessi ricettivi allaria aperta con ricettività superiore a seicento persone è  obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.
 
2.       Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dellautorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.



Art. 34

(Assicurazioni rischi)


1.       I titolari dei complessi ricettivi allaria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.



Art. 35

(Regolamento interno)


1.       E fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi allaria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dellambiente.
 
2.       Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
 
 
3.       Il regolamento interno oltre che allingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.



Art. 36

(Telefono)


1.       Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.


Art. 37

(Periodi di apertura)


1.       I complessi  ricettivi allaria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.
 
2.       Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno linteressato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.



Art. 38

(Classificazione delle strutture allaria aperta)


1.       Le strutture ricettive allaria aperta di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.
 
2.       Le strutture ricettive allaria aperta di cui all’art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi),  vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.
 
3.       Lattribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dallinteressato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dallallegata tabella E, dalla Provincia territorialmente competente.
 
4.       Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate allapertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera A (Annuale).
 
5.       La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza desercizio.
 
6.       Sono confermate per le strutture allaria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt.9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia ladeguamento alle norme della presente legge.
 
7.       Le strutture indicate all’art. 19,  comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.



TITOLO 3

OSTELLI DELLA GIOVENTU





Art. 39

(Definizione e requisiti tecnici)


1.       Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.
 
2.       Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati allappagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.
 
3.       Gli ostelli della gioventù  possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nellambito e sotto la responsabilità del titolare dellautorizzazione.
 
4.       Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.
 
5.       In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella F allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonchè quelle in materia igienico-sanitaria.



Art. 40

(Classificazione degli ostelli della gioventù)


1.       Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente terza, seconda e prima in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella F allegata alla presente legge.
 
2.       Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge  contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia ladeguamento alle norme della presente legge.



TITOLO 4

ATTIVITA RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983





Art. 41

(Definizione)


 
 1.      Lattività ricettiva può essere svolta attraverso:

a) residenze turistiche o residence;

b) case e appartamenti per vacanza. 

2.       Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
 
3.       Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per laffitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
 
4.       Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
 
5.       Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza  è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonchè lofferta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
 
6.       Le strutture destinate allattività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.
 
7.       Lutilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione duso ai fini urbanistici.
 
8.       I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge n. 217 del 1983.



Art. 42

(Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)


1.       Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards minimi obbligatori previsti dalla tabella G allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.



TITOLO 5

DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

DELLATTIVITA EXTRALBERGHIERA





Art. 43

(Definizione)


1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

a) le case per ferie;

b) gli esercizi di affittacamere.

 




Art. 44

(Case per ferie)


1.       Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.



Art. 45

(Requisiti tecnici per le case per ferie)


1. Le case per ferie, devono avere i seguenti requisiti tecnici:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più;
b) laltezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regola mento comunale di igiene;
c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq 1,20 per ogni utente;
d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dallesterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;
g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
h) locale per lassistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme C.E.I.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme delledilizia residenziale. 



Art. 46

(Esercizi di affittacamere)


1.       Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
 
2.       Ove mai lattività di affittacamere venisse svolta in forma complementare allesercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge n. 217 del 1983.



Art. 47

(Requisiti minimi per lesercizio di affittacamere)


1. I locali destinati allesercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto larredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro, lesercizio dovrà essere dotato di doppi servizi. 



TITOLO 6

STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE





Art. 48

(Definizione)


1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:
a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge attrezzate;
c) le darsene e approdi turistici.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.
3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.
4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse turistico. 



Art. 49

(Stabilimenti balneari)


1.       Fatte salve le procedure delle norme vigenti in  materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, lapertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica  della AUSL competente per territorio.
 
2.       Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sullistanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
 
3.       In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si  considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.
 

4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:

a) le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;

b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;

c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dellambiente. 

 
5.       Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
 
6.       Il regolamento, oltre allingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.



Art. 50

(Requisiti tecnici)


1.       Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt.2,20 e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.
 
2.       Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.
 
3.       Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.



Art. 51

(Installazioni igienico-sanitarie)


1.       Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.



Art. 52

(Dotazione delle cabine-spogliatoio)


1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:
a) un sedile;
b) un appendiabiti;
c) uno specchio;
d) un cestino porta rifiuti. 



Art. 53

(Tutela dellambiente)


1.       Le operazioni  di pulizia delle  cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.
 
2.       Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonchè con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia.
 
3.       I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.
 
4.       La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci ombrelloni.
5.       Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonchè quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.



Art. 54

(Pronto soccorso)


1.       In ogni stabilimento balneare è obbligatorio lallestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dellautorizzazione dal Servizio igiene pubblica dellAUSL  competente per territorio.



Art. 55

(Darsene e approdi turistici)


1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:
a) dieci docce;
b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
c) venti lavandini;
d) dieci lavapiedi;
e) dieci lavelli per stoviglie;
f) dieci vasche per bucato;
g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dellautorizzazione dal Servizio di igiene pubblica dellA.U.S.L., competente per territorio.
2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), e), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino allaltezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dellacqua di lavaggio, nonché essere antisdrucciolevoli.
3. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.
4. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi limmissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.
6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dellAUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di controllo.
7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia. 



TITOLO 7

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO





Art. 56

(Definizione dellattività)


1.       Ai sensi dellart. 10  della legge n. 217 del 1983, le associazioni  che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e  sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.
2.       Per lo svolgimento dellattività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, lautorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.



Art. 57

(Requisiti tecnici)


1.       Gli impianti per lo svolgimento delle  attività  di cui allart. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.
 
2.       Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici, ai  fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nellelenco dei soci.
 
3.       Gli utenti, durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza allassociazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.
 
4.       E fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.



TITOLO 8

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA





Art. 58

(Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge)


1.       Lapertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dellart. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.
 
2.       Il servizio di spiagge attrezzate, di cui allart. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dellintero esercizio e deve essere ricompreso in ununica autorizzazione amministrativa.



Art. 59

(Domanda per lautorizzazione)


1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato lesercizio, deve indicare:
a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre lindicazione dellente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità dellesercizio;
f) la classificazione assegnata, ove prevista;
g) lubicazione della struttura;
h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.
A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.
2. Comparto alberghiero.
I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui allart. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui allart. 5 della legge n. 217 del 1983;
e) indicazione anagrafica del direttore dalbergo;
f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.
3. Comparto complessi ricettivi allaria aperta di nuova apertura.
Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive allaria aperta (villaggi e campeggi) di cui allart. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui allart. 5 della legge n. 217 del 1983;
e) planimetria dellubicazione dellimpianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui allart. 24, comma 5;
f) planimetria dellubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con lindicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui allart. 35;
h) certificato di agibilità degli allestimenti.
4. Comparto ostelli della gioventù.
Lattività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. Lautorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato limmobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per luso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire luso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato lesercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dallutenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. Lautorizzazione allesercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.
5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983.
Lattività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:
a) relazione tecnica-illustrativa indicante lubicazione e le caratteristiche degli immobili;
b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge n. 217 del 1983;
c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.
6. Comparto case per ferie.
Lattività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. Lautorizzazione, amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato limmobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per luso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire luso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato lesercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dallutenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Lautorizzazione allesercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.
7. Comparto affittacamere.
Chi intende esercitare lattività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili.  Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
a) estremi del certificato di abitabilità;
b) numero dei vani destinati alla ospitalità con lesatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione.
 Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora lattività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dallart.46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall art. 5  della legge n. 217 del 1983.
8. Comparto stabilimenti balneari.
Per ottenere lautorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicante lubicazione e le caratteristiche dellimpianto;
b) estremi della licenza edilizia;
c) estremi della concessione demaniale;
d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dallart. 5 della legge n. 217 del 1983;
e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
g) regolamento interno di fruibilità dellimpianto di cui allart. 49, comma 4.
9. Comparto darsene.
Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicando lubicazione e le caratteristiche dellimpianto;
b) estremi della concessione demaniale;
c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dallart. 5 della legge n. 217 del 1983;
d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
f) certificato di agibilità degli impianti.
10. Compatto associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni e gli enti di cui allart. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere lautorizzazione di esercizio, deve essere allegata:
a) relazione tecnica illustrativa dellimpianto;
b) planimetria con lesatta ubicazione delle strutture;
c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per lattività nautica);
d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
g) copia dello statuto sociale;
h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
i) regolamento interno.
11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo. 



Art. 60

(Rilascio dellautorizzazione di esercizio)


1.       Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonchè quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n.773 ed eventuali modificazioni, lAmministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
 
2.       Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dallart. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dallart. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 
3.       Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che allinteressato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e allEnte turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.
 
4.       Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagioinale



Art. 61

(Contenuti dellautorizzazione)


1. Lautorizzazione di esercizio deve contenere:
a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dellesercizio;
b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
d) la denominazione e lubicazione dellesercizio;
e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dellesercizio;
f) la validità (annuale o stagionale) e lindicazione del periodo di apertura;
g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
i) il totale della ricettività massima consentita;
j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
k) il totale della ricettività nelle unità abitative;
l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
q) leventuale servizio di spiagge attrezzate di cui allart. 58, comma 5. 



Art. 62

(Rinnovo autorizzazione)


1.       Lautorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.



Art. 63

(Chiusura temporanea o definitiva)


1.       Il titolare dellautorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, allAssessorato regionale al turismo, alla Provincia e allEnte turistico competenti per territorio.



Art. 64

(Registrazione notifica delle persone alloggiate)


1.       I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente allAPT competente, su apposito modello predisposto dallISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.
 
2.       La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dellalta e bassa stagione  oppure della stagione unica. Detta comunicazione  è richiesta ai fini della pubblicazione sullannuario regionale e nazionale  sullazienda ricettiva.



TITOLO 9

CERTIFICAZIONE DI QUALITA





Art. 65

(Certificazione di qualità)


1.       Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
 
2.       A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
 
3.       Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell’erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.



TITOLO 10

GESTIONE E RESPONSABILITA - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI





Art. 66

(Gestione e responsabilità)


1.       Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dellautorizzazione allesercizio (o il gestore).
 
2.       Il titolare o leventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dallautorizzazione, è responsabile dellosservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.



Art. 67

(Reclami)


1.       I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare  reclamo entro venti giorni dallevento allAssessorato regionale al turismo.
 
2.       LAssessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo allapplicazione della rispettiva sanzione amministrativa.
 
3.       Se il reclamo risulta fondato e riguarda lapplicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente limporto pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell avvenuto pagamento alla Regione.
 
4.       Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, lAssessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per ladozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.



Art. 68

(Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza)


1.       Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.
 
2.       Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, lesercizio della vigilanza e del controllo nonchè sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.



Art. 69

(Procedimento sanzionatorio)


1.       Ai sensi del comma 2 dellart. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.
 
2.       Listruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n.8 e successive modifiche e integrazioni.
 
3.       I proventi delle  sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.



Art. 70

(Sanzioni amministrative in materia di classificazione)


1. Ai sensi dellart. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, linosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva lapplicazione delle norme previste dal codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dallart. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui allart. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;
d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dallart. 9, comma 8;
f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui allart. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dellAssessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato allobbligo.
g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni. 



Art. 71

(Sanzioni amministrative in materia di tutela dellambiente)


1.       Linosservanza delle disposizioni in materia di tutela dellambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonchè del codice della strada e del codice penale, è  passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti milioni.
 
2.       E soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente linstallazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dallart.18, comma 3.
 
3.       Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dallart. 17, comma 2.
 
4.       E soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.
 
5.       E soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.
 
6.       E soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.
 
7.       E soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dallart. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.
 
8.       Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri  mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dallart. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.



Art. 72

(Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)


1.       Linosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonchè quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.
 
2.       Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dellesercizio.
 
3.       Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.
 
4.       La mancata esposizione al pubblico dellautorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dellautorizzazione fino a quindici giorni.
 
5.       La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dellospitalita e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
 
6.       Chi non ottempera all’esposizione del regolamento interno prevista dallart.35, comma 1, e dallart. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
 
7.       Linosservanza del periodo minimo di apertura, di cui allart. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
 
8.       Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dallart. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.
 
9.       Linosservanza di quanto previsto dallart. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.
 
10.     E passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dallart. 44 (case per ferie).
 
11.     E soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, in materia di natanti.
 
12.     Il titolare di esercizio che consente laccesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui allart. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.
13.     E soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dallart. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.
 
14.     Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dallart. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.
 
15.     Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque lattività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende lautorizzazione allesercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

16. Lautorizzazione allesercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:

a) qualora il titolare dallautorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;

b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dellautorizzazione allesercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;

c) nelle ipotesi previste dallart. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dallart. 70, comma 2, lettere a) e b).

17. Ogni provvedimento relativo allautorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e allA.P.T. competenti per territorio, nonché allAssessorato regionale al turismo. 



TITOLO 11

 

NORME TRANSITORIE 





Art. 73

(Adeguamento delle strutture)


1.       Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.
 
2.       Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purchè conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.
 
3.       A decorrere dallinizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.
 
4.       Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dellesercizio fino alladempimento degli obblighi di legge.



Art. 74

(Classificazione)


1.       Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.



Art. 75

(Autorizzazione amministrativa)


1.       Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.



TITOLO 12

ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO





Art. 76

(Abrogazione della precedente normativa)


1. Con lentrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 20 giugno 1979, n. 35;
b) Reg. 21 luglio 1980, n. 1;
c) legge regionale 26 giugno 1981, n. 37;
d) art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n. 28;
e) legge regionale 3 ottobre 1986, n. 29;
f) legge regionale 24 ottobre 1986, n. 33;
g) legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9- 10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
h) art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
i) art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
l) legge regionale 24 maggio 1994, n. 16



Art. 77

(Rinvio alla normativa vigente)


1.       Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia. 



Tabella A

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE UNITA ABITATIVE - SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI - ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE


SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE (esclusi i bagni)   
Composizione (locale unico)   
____________________________________________________________________________
   
1. Camera a un letto                                                               mq  8 
2. Camera a due letti                                                              mq 14 
3. Camera a tre letti                                                               mq 20 
4. Camera a quattro letti                                                         mq 26 
   
   
SUPERFICI MINIME DELLE UNITA ABITATIVE (esclusi i bagni)     
Composizione (uno o più locali)     
_____________________________________________________________________________  
 
(1-2-3 stelle)  (4-5 stelle) 
 
1. Unità abitativa a un letto                                          mq 10                          mq 12 
2. Unità abitativa a due letti                                         mq 16                          mq 18 
3. Unità abitativa a tre letti                                           mq 22                          mq 24 
4. Unità abitativa a quattro letti                                    mq 28                          mq 30 
     
     
SSUPERIFICI MINIME DELLE SUITES (esclusi i bagni)     
Composizione (due o più locali)   
______________________________________________________________________________ 
     
1. Suites a un letto                                                       mq 13                          (mq 8 + 5) 
2. Suites a due letti                                                      mq 19                          (mq 14 + 5) 
3. Suites a tre letti                                                       mq 27                          (mq 14 + 8 + 5) 
4. Suites a quattro letti                                                 mq 33                          (mq 14 + 14 +5) 
   
SUPERIFI [*] MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi i bagni)   
Composizione (un locale)  
______________________________________________________________________________
   
1. Junior suites a un letto                                             mq 10 
2. Junior suites a due letti                                             mq 16 
 
 
[*] Salve le deroghe di cui allarticolo 6, comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.  



Tabella B

STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE INTERNAZIONALE


1.   boutique 
   
2.  gioielleria e orologeria 
   
3.  tabaccheria 
   
4.  negozi per oggettistica e souvenirs 
   
5.  negozi di lingeria 
   
6.  parrucchiere per donna e/o uomo 
   
7.  negozi di calzature 
   
8.  prodotti tipici locali 
   
9.  sala mostre e sfilate 
   
10.  sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono) 
   
11.  farmacia 
   
12.  servizio interno di baby sitting 
   
13.  sala giochi bambini 
   
14.  casinò 
   
15.  night club 
   
16.  palestra 
   
17.  solarium 
   
18.  estetica 
   
19.  bancomat 
 
Lesercizio di tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n. 426, in particolare allart. 28. 



Tabella C

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS E VILLAGGI - ALBERGO


1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
STELLE
 
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria informazioni
1
2
3
4
5
1.11   Assicurati 24/24 ore da un addetto in via esclusiva
          per ciascun servizio
 
 
 
 
X
1.12   Assicurati 14/24 ore da un addetto in via esclusiva
 
 
 
X
 
1.13   Assicurati 12/24 ore con personale addetto
 
 
X
 
 
1.14   Assicurati 12/24 ore
X
X
 
 
 
 
1.02  Servizio di notte             
1
2
3
4
5
1.021  Portiere di notte
 
 
 
X
X
1.022  Addetto disponibile a chiamata
X
X
X
 
 
 
 
 
 
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
STELLE
 
1.03  Servizio di custodia valori
1
2
3
4
5
1.031 Cassette di sicurezza per tutte le camere/suites/unità
          abitative
 
 
 
 
X
1.32   In cassaforte dellalbergo o in cassette di sicurezza
          singole, almeno nel 50% delle camere
 
 
 
X
 
1.33   In cassaforte dellalbergo
 
 
X
 
 
 
1.04  Trasporto interno dei bagagli
1
2
3
4
5
1.41   Assicurato 24/24 ore con un addetto in via 
esclusiva
 
 
 
 
X
1.42   Assicurato 16/24 ore con un addetto
 
 
 
X
 
1.43   Assicurato 12/24 ore con un addetto
 
 
X
 
 
 
1.05  Servizio di 1^ colazione
1
2
3
4
5
1.051  In sala apposita e/o in ristorante
 
 
 
X
X
1.052  In sale comuni anche destinate ad altri usi
X
X
X
 
 
1.053  Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente
 
 
X
X
X
 
1.06Servizio di bar nel locale ove è ubicato limpianto e/o nei locali comuni
1
2
3
4
5
1.061  Assicurato 16/24 ore con personale addetto
 
 
 
X
X
1.062  Assicurato 12/24 ore con personale addetto
X
X
X
 
 
 
1.07  Servizio di bar nelle camere o unità abitative
1
2
3
4
5
1.071  Assicurato 16/24 ore
 
 
 
X
X
1.072  Assicurato 12/24 ore
 
 
X
 
 
 
1.07Frigo-bar in tutte le camere/suites/unità
        abitative
1
2
3
4
5
 
 
 
 
X
X
 
1.08 Frigo-bar in tutte le camere/suite/unità abitative
1
2
3
4
5
 
 
 
 
X
X
 
1.09  Divise per il personale
1
2
3
4
5
 
 
 
 
X
X
 
1.10  Lingue estere correttamente parlate
1
2
3
4
5
1.101  Dal gestore o direttore:  - due lingue          
                                               - una lingua      
 
 
 
X
X
 
 
X
 
 
1.102Dal personale di ricevimento
          portineria-informazioni:   - due lingue
                                                  - una lingua
 
 
 
 
X
 
X
 
 
X
 
 
1.103dal maitre  - una lingua
 
 
 
X
X
 
1.11  Cambio biancheria
1
2
3
4
5
1.111Lenzuola e federe ad ogni cambio cliente, es:
          - tutti i giorni
          - a giorni alterni             
          - due volte alla settimana               
 
 
 
 
X
 
X
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
1.112 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio
         cliente, es:             
        - tutti i giorni           
        - a giorni alterni     
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
X
X
X
 
 
 
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
STELLE
 
1.12  Accessori dei locali-bagno privati
1
2
3
4
5
1.121  saponetta
X
X
X
X
X
1.122  bagnoschiuma
 
 
X
X
X
1.123  sciampoo
 
 
 
 
X
1.124  un telo da bagno per persona
X
X
X
X
X
1.125  un asciugamano per persona
X
X
X
X
X
1.126  una salvietta per persona
X
X
X
X
X
1.127  riserva di carta igienica
X
X
X
X
X
1.128  sacchetti igienici
X
X
X
X
X
1.129  cestino rifiuti
X
X
X
X
X
1.130  asciugacapelli
 
 
 
X
X
1.131materiale per pulizia scarpe  (in assenza di
           apparecchi automatici)
 
 
X
X
X
Le camere senza bagno privato devono avere i seguenti accessori:
- un telo da bagno per persona     
- un asciugamano per persona
 
1.13  Accessori nelle camere o unità abitative
1
2
3
4
5
1.131  documentazione su albergo
 
 
X
X
X
1.132  necessario per scrivere
 
 
X
X
X
1.133 depliants informativi delle attività di
           intrattenimento locali
 
 
 
X
X
 
1.14  Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti
1
2
3
4
5
1.141resa entro le 12 ore per biancheria consegnata
           entro le ore 9,00
 
 
 
 
 
X
1.142  resa entro le 24 ore
 
 
X
 
 
 
1.15  Pulizia nelle camere o unità abitative
1
2
3
4
5
1.151  Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
 
 
 
X
X
1.152  Una volta al giorno
X
X
X
 
 
 
 
2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
STELLE
2.01Numero del locali-bagno privati (completi),
         espressi in percentuale delle camere/suites/unità
         abitative
1
2
3
4
5
2.011  Il 100%
 
 
 
X
X
2.012  Almeno l80%
 
 
X
 
 
2.013  Almeno il 60%
 
X
 
 
 
 
2.02  Numero dei locali-bagno  (completi)
1
2
3
4
5
2.021 Uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno
         privato, con il minimo di uno per piano
 
 
X
 
 
2.022 Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno
         privato, con il minimo di uno per piano
 
X
 
 
 
2.023  Uno ogni 10 posti letto non serviti da locale
          bagno privato, con il minimo di uno per piano
X
 
 
 
 
 
2.03  Chiamata di allarme in tutti i bagni
1
2
3
4
5
 
X
X
X
X
X
 
2.04  Riscaldamento             
1
2
3
4
5
2.041 In tutto lesercizio
(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)             
X
X
X
X
X
 
2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
STELLE
 
2.05  Aria condizionata o condizionatore a finestra
1
2
3
4
5
2.051 In tutto lesercizio e regolabile dal cliente nelle
         camere/suites/unità abitative
 
 
 
X
X
(Laria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)
 
2.06  Ascensore di servizio o montacarichi
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
X
 
2.07Ascensore per i clienti (laddove lesercizio sia su
       più piani e sia consentito dalle normative vigenti)
1
2
3
4
5
2.071  Qualunque sia il numero dei piani
 
 
 
X
X
2.072  Per gli esercizi con locali oltre i primi due piani 
          (escluso il piano terreno)
 
X
X
 
 
 
2.08  Attrezzature delle camere/suites/unità abitative
1
2
3
4
5
2.081  Letto, tavolino, armadio, comodino, specchio
X
X
X
X
X
2.082  Lampade o appliques da comodino
X
X
X
X
X
2.083  Idonea illuminazione per leggere o scrivere
 
X
X
X
X
2.084  Specchio con presa corrente per le camere senza
           bagno
X
X
X
 
 
2.085  Secondo comodino nelle camere doppie
 
X
X
X
X
2.086  Cestino rifiuti
X
X
X
X
X
2.087  Sgabello
 
X
X
X
X
2.088  Una sedia
X
X
X
 
 
2.089  Una poltroncina per letto
 
 
 
X
X
(Il tavolino e comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti)
 
2.09  Televisore             
1
2
3
4
5
2.091 TV a colori in tutte le camere/suites/unità 
         abitative
 
 
 
X
X
 
2.09  Televisore             
1
2
3
4
5
2.092 Cavo TV in tutte le camere e fornitura gratuita
         apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle
         camere       
 
 
X
 
 
2.093  ad uso comune
X
X
X
 
 
2.094  con antenna satellitare           
 
 
 
 
X
 
2.10Radio o filodiffusione nelle camere o unità
        abitative, con regolazione autonoma
1
2
3
4
5
 
 
 
 
X
X
 
2.11  Chiamata per il personale             
1
2
3
4
5
2.111  Chiamata telefonica diretta
 
 
X
X
X
2.112  Chiamata con telefono o campanello
X
X
 
 
 
 
2.12  Telefono nelle camere o unità abitative             
1
2
3
4
5
2.121  Abilitato alla chiamata esterna diretta
 
 
X
X
X
2.122  Non abilitato alla chiamata esterna diretta
X
X
X
 
 
 
 
 
 
2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
STELLE
 
2.13  Linee telefoniche esterne
1
2
3
4
5
2.131Due linee telefoniche con apparecchio ad uso
Comune
 
 
 
X
X
2.132Una linea telefonica con apparecchio ad uso comune
X
X
X
 
 
 
2.14  Telex e/o telefax
1
2
3
4
5
 
 
 
X
X
X
 
2.15  Locali di ricevimento e soggiorno
1
2
3
4
5
2.151Un locale (che può coincidere con la sala
           ristorante o il bar)
X
 
 
 
 
2.152Sala/e di superficie complessiva (esclusa leventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5  per ogni camera oltre la ventesima
 
X
 
 
 
2.153Come per le 2 stelle maggiorata del 20%
 
 
X
 
 
2.154Come per le 2 stelle maggiorata del 30%
 
 
 
X
 
2.155Come per le 2 stelle maggiorata del 50%
 
 
 
 
X
 
2.16  Servizio ristorante              
1
2
3
4
5
2.161In locale apposito negli esercizi che forniscono il
          servizio
 
 
 
X
X
 
2.17  Bar             
1
2
3
4
5
2.171  In locale apposito
 
 
 
X
X
2.172  Banco bar posto in locale comune
 
X
X
 
 
 
2.18  Sale separate
1
2
3
4
5
2.181  Sala per riunioni           
 
 
 
 
X
2.182  Sala soggiorno e svago
 
 
 
X
X
 
2.19  Ingresso protetto da portico o pensilina
1
2
3
4
5
(ove consentito dalle normative vigenti)
 
 
 
 
X
 
 
2.20  Ingresso separato per i bagagli
1
2
3
4
5
 
 
 
 
X
X
 
2.21  Locali di servizio ai piani (con eventuale bagno
        comune)
1
2
3
4
5
 
 
 
 
X
X
 
2.22  Servizio parcheggio auto
1
2
3
4
5
2.221  Servizio parcheggio custodito
 
 
 
 
X
2.222Servizio parcheggio riservato per almeno il 50%
          delle camere
 
 
 
X
 
 
3 SILENZIOSITA              
STELLE
3.01Insonorizzazione di tutte le camere o unità
         abitative
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
X
 
4  QUALITA E STATO DI CONSERVAZIONE            
STELLE
4.01  Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
         pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)             
1
2
3
4
5
        -  eccellente come nuovo           
        -  buono             
        -  soddisfacente/decoroso
 
 
 
X
X
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 
 
 
4.02  Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
         rubinetteria)                        
1
2
3
4
5
        -  eccellente come nuovo           
        -  buono             
        -  soddisfacente/decoroso
 
 
 
X
X
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 
 
4.03  Sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi,
         pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi,
         illuminazione)
1
2
3
4
5
        -  eccellente come nuovo           
        -  buono             
        -  soddisfacente/decoroso
 
 
 
X
X
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 
 
4.04  Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e
         infissi)
1
2
3
4
5
        -  eccellente come nuovo           
        -  buono             
        -  soddisfacente/decoroso
 
 
 
X
X
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 



Tabella D

REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO - ALBERGHIERE


1. PRESTAZIONI DI SERVIZI            
STELLE
1.01Servizi di ricevimento e di portineria
          informazioni
2
3
4
1.011  Assicurati 16/24 ore con personale addetto
 
 
X
1.012  Assicurati 14/24 ore con personale addetto
 
X
 
1.013  Assicurati 12/24 ore
X
 
 
 
1.02  Servizio di notte         
2
3
4
1.021 Personale addetto
 
X
 
1.022  Addetto disponibile a chiamata   
X
X
 
 
1.03  Servizio di custodia valori         
2
3
4
1.031Cassette di sicurezza nelle unità abitative o
         cassaforte nella residenza turistico-alberghiera
 
 
X
1.032  Servizio custodia valori
 
X
 
 
1.04  Trasporto interno dei bagagli
2
3
4
1.041  Assicurato 14/24 ore
 
 
X
1.042  Assicurato 8/24 ore
 
X
 
 
1.05  Servizio di 1^ colazione
2
3
4
1.051  In sala apposita e/o in ristorante
 
 
X
1.052  In sale comuni anche destinate ad altri usi    
X
X
X
1.053  A richiesta del cliente anche nelle unità abitative
 
X
X
 
 
 
1. PRESTAZIONI DI SERVIZI            
STELLE
 
1.06Servizio di bar nel locale comune o nelle unità
         abitative
2
3
4
1.061  Assicurato 14/24 ore
 
 
X
1.062  Assicurato 12/24 ore
 
X
 
 
1.07  Divise per il personale
2
3
4
 
 
X
X
 
1.08  Lingue estere correttamente parlate
2
3
4
1.081 Dal gestore o direttore: 
-         due lingue
-         una lingua
 
 
 
X
 
X
 
1.182 Dal personale di ricevimento portineria-
          informazioni:
- due lingue
          - una lingua
 
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 
1.09  Cambio biancheria         
2
3
4
1.091 Lenzuola e federe ad ogni cambio cliente, e:
         - tutti i giorni         
         - a giorni alterni
         - due volte alla settimana
 
 
 
X
 
X
 
X
 
 
1.092 Asciugamani nelle camere e ad ogni cambio
          cliente, e:         
         - tutti i giorni        
         - almeno tre volte la settimana   
 
 
 
 
X
X
X
 
 
1.10  Accessori nelle unità abitative
2
3
4
1.101documentazione sulla residenza e necessario per 
          scrivere
 
X
X
 
1.11  Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti         
2
3
4
1.111  resa entro le 24 ore
 
 
X
 
1.12  Pulizia nelle unità abitative
2
3
4
1.121  Una volta al giorno
X
X
X
 
2. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
STELLE
 
2.01  Composizione delle unità abitative         
2
3
4
2.011 100% delle unità con bagni distinti 
          cucina/soggiorno/pernottamento
 
 
X
2.012  Almeno il 50% delle unità con bagni distinti
          cucina/soggiorno/pernottamento
 
X
 
2.013  100% delle unità monolocali attrezzati
          cucina/soggiorno/pernottamento
X
 
 
 
2.02  Chiamata di allarme in tutti i bagni
2
3
4
 
X
X
X
 
2.03  Riscaldamento
2
3
4
2.031 In tutto lesercizio: unità abitative ed eventuali
          parti comuni
X
X
X
(lobbligo non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)         
2. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
STELLE
 
2.04  Aria condizionata o condizionatore a finestra         
2
3
4
2.041  Regolabile dal cliente
 
 
X
(Laria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m.l.m.)         
 
2.05  Ascensore di servizio o montacarichi
2
3
4
 
 
 
X
 
2.06Ascensore per i clienti (laddove sia consentito 
        dalle normative vigenti)
2
3
4
2.061  Qualunque sia il numero dei piani
 
 
X
2.062  Per gli esercizi con locali oltre i primi due piani
X
X
 
(escluso il piano reception)
 
2.07  Televisore
2
3
4
2.071  TV a colori in tutte le unità abitative
 
X
X
2.072  TV a colori ad uso comune
X
 
 
 
2.08 Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative,
        con regolazione autonoma
2
3
4
 
 
X
X
 
2.09  Chiamata per il personale         
2
3
4
2.091  Chiamata telefonica diretta
 
X
X
2.092  Chiamata con telefono o campanello
X
 
 
 
2.10  Telefono nelle unità abitative
2
3
4
2.101  Abilitato alla chiamata esterna diretta
 
X
X
 
2.11  Linee telefoniche esterne
2
3
4
2.111Due linee telefoniche con apparecchio ad uso
           comune
 
 
X
2.112Una linea telefonica ad uso comune
X
X
 
 
2.12  Telex e/o telefax
2
3
4
 
 
X
X
 
2.13  Locali di ricevimento e soggiorno
2
3
4
2.131Una sala per uso comune (che può coincidere con
           la sala ristorante o il bar)
X
 
 
2.132Una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa leventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima
 
 
X
2.1332.133  Come per le 3 stelle maggiorata del 10%
 
 
X
 
2.14  Bar         
2
3
4
2.141  In locale apposito
 
 
X
2.142  Banco bar posto in locale comune
X
X
 
 
2.15Posto auto assicurato per ciascuna unità
         abitative
2
3
4
 
 
X
X
3. DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA
   ABITATIVE
STELLE
 
3.01  Dotazione per il soggiorno ed il pernottamento         
2
3
4
3.011   Letti e coperte pari al numero delle persone
           ospitabili
X
X
X
3.012  Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani,
          illuminazione, lampade o appliques
X
X
X
3.013 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie
          pari al numero dei posti letto
X
X
X
3.014  Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al
          numero delle persone ospitabili
 
 
X
3.015  Poltrone o divano nel soggiorno
 
X
 
 
3.02 Dotazione per la preparazione dei cibi
2
3
4
3.21     Cucina con due fuochi o piastre e relativa
           alimentazione
X
X
X
3.022  Frigorifero
X
X
X
3.023  Lavello con scolapiatti
X
X
X
3.024  Per ciascuna persona ospitabile:
           2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani,
1 piatto fondo, una tazza, 1 tazzina, 2 bicchieri
X
X
X
3.025  Per ciascuna unità abitativa
           1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1  
           zuccheriera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1
           insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 bricco
           per il latte, 1 apribottiglia-cavatappi, 1
           pattumiera con sacchetti di plastica
X
X
X
3.026  Cucina con 2 fuochi o piastre e forno (anche a
            microonde)
X
X
X
3.027  Tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina
X
X
X
 
3.03  Dotazioni bagno         
2
3
4
3.031  Lavandino, doccia o vasca, water
X
X
X
3.032  Asciugacapelli
 
X
X
3.033  Scopettino
X
X
X
3.034  Mensola
X
X
X
3.035  Specchio e contigua presa per lenergia elettrica
X
X
X
3.036  Cestino rifiuti
X
X
X
3.037  Sacchetti igienici
X
X
X
3.038  Carta igienica con riserva
X
X
X
3.039  Telo da bagno per persona
X
X
X
3.040  Asciugamano per persona
X
X
X
3.041  Salvietta per persona
X
X
X
3.042  Saponetta
X
X
X
3.043  Bagnoschiuma
 
X
X
 
4 -   Dotazione generale delle unità abitative        
STELLE
 
4.01  Impianto di erogazione di acqua calda e fredda
2
3
4
 
X
X
X
 
4.02Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per
        pavimento
2
3
4
 
X
X
X
 
 
4 -   Dotazione generale delle unità abitative       
STELLE
 
4.03  Antenna satellitare
2
3
4
 
 
X
X
 
5. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITA ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI
STELLE
 
 
2
3
4
 
X
X
X
 
6. SILENZIOSITA
STELLE
 
6.01  Insonorizzazione di tutte le camere
2
3
4
 
 
 
X
 
7. QUALITA E STATO DI CONSERVAZIONE
STELLE
 
7.01  Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
         pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)         
2
3
4
- eccellente come nuovo
 
 
X
- buono
 
X
 
- buono - soddisfacente/decoroso 
X
 
 
 
7.02  Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
         rubinetteria)
2
3
4
- eccellente come nuovo
 
 
X
- buono
 
X
 
- soddisfacente/decoroso
X
 
 
 
7.03  Sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi,
         pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi,
         illuminazione)         
2
3
4
- eccellente come nuovo
 
 
X
- buono
 
X
 
- soddisfacente/decoroso
X
 
 
 
 7.04  Aspetto esterno         
2
3
4
- eccellente come nuovo
 
 
X
- buono     
 
X
 
- soddisfacente/decoroso
X
 



Tabella E

REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI RICETTIVI ALLARIA APERTA

VILLAGGI - CAMPEGGI


1.      SISTEMAZIONE DELLAREA STRUTTURE -
      INFRASTRUTTURE
STELLE
1
2
3
4
1.01  Viabilità interna:  a prova di acqua e polvere
X
X
X
X
1.02  Viabilità pedonale:   passaggi pedonale ogni
          quattro piazzole
          passaggi pedonali ogni due piazzole
X
X
X
 
 
 
 
X
 
 
1.      SISTEMAZIONE DELLAREA STRUTTURE -
      INFRASTRUTTURE
STELLE
1
2
3
4
1.03          Aree libere per uso comune:  Attrezzabili per
        attività sportive e ricreative non inferiore al 5%
        dellintera superficie del complesso
       Attrezzabili per attività sportive e ricreative non
       inferiore al 10% dellintera superficie del complesso
X
X
X
 
 
 
 
X
1.04          Aree ombreggiate
       non inferiore al 10% dellintera superficie del
       complesso
      non inferiore al 20% dellintera superficie del
      complesso
      non inferiore al 30% dellintera superficie del
      complesso
X
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
1.05          Parcheggio auto:
        Una o più aree di parcheggio a seconda delle
       dimensioni o della configurazione del terreno con
       un numero complessivo non inferiore a 60 posti
       auto per ettaro
       Una o più aree di parcheggio coperte o ombreggiate
       a seconda delle dimensioni o della configurazione
       del terreno con un numero complessivo non
       inferiore a 60 posti auto per ettaro
      (per i complessi con solo accesso pedonale lobbligo
     non sussiste)
X
X
 
 
 
 
X
X
1.06          Superficie di ogni singola piazzola mq 50
      compreso lo spazio adibito alla viabilità interna          
      superficie di ogni singola piazzola mq 55
      compreso lo spazio adibito alla viabilità interna
      superficie di ogni singola piazzola mq 65
      compreso lo spazio adibito alla viabilità interna
      superficie di ogni singola piazzola mq 75
      compreso lo spazio adibito alla viabilità interna
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
1
2
3
4
1.07          Individuazione piazzole: contrassegnate con un  
        numero progressivo
X
X
X
X
1.08          Confini delle piazzole:
:       Evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
        Evidenziati con divisori artificiali
        Evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole
        coltivate)
X
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
1.09          Sistemazione delle piazzole:  a prova di acqua e polvere
X
X
X
X
 
2.      IMPIANTO ELETTRICO E DI
       ILLUMINAZIONE
STELLE
1
2
3
4
2.01  Impianto principale:   da realizzarsi nel rispetto
        delle norme CEI con canalizzazione interrate e con
        prese di corrente poste in colonnine dotate di
        chiusura ermetica 
X
X
X
X
2.02Prese di corrente:  le piazzole debbono essere
        alimentate da prese di corrente poste in colonnine
        dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da
        evitare che lallacciamento comporti
        lattraversamento delle strade
X
X
X
X
 
             
2.      IMPIANTO ELETTRICO E DI
       ILLUMINAZIONE
STELLE
1
2
3
4
2.03Illuminazione:  limpianto di illuminazione deve
        essere costituito con punti luce posti ad una
       distanza massima di 20 metri luno dallaltro e,
       comunque, deve garantire lagevole fruizione della
       viabilità pedonale interna, dei servizi igienici e
       delle zone comuni
X
X
X
X
 
3. IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO
STELLE
1
2
3
4
3.01Impianto principale fognario:  deve essere
        realizzato nel rispetto delle norme previste dal
        Regolamento Igiene e sanità pubblica comunale
X
X
X
X
3.02Approvvigionamento idrico-potabile:  deve essere di almeno 300 litri per persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono consentite solo se previste da regolamenti locali)
X
X
X
X
3.03Approvvigionamento idrico non potabile:  eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione  
X
X
X
X
 
4. IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI
STELLE
1
2
3
4
4.01Dispositivi:
        dotazione di idonei dispositivi antincendio,
        secondo le prescrizioni dettate dai Comandi
        Provinciali dei Vigili del Fuoco
X
X
X
X
           
5. IMPIANTO TELEFONICO
STELLE
1
2
3
4
5.01Postazione:  dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea  telefonica
Dotazione impianto telefonico per uso comune con
Almeno 1 linea esterna e cabina
X
 
 
 
 
6. RACCOLTA RIFIUTI
STELLE
1
2
3
4
6.01Rifiuti solidi:  La raccolta di rifiuti solidi deve
         essere realizzata mediante sacchi di plastica a
         perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica
         o di ferro zincato, muniti di coperchio che
        garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi
        di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per
        ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50
        metri 
X
 
 
 
6.02La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 metri
 
X
X
 
 
6. RACCOLTA RIFIUTI
STELLE
1
2
3
4
6.03La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata
        mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da
        appositi recipienti di plastica o di ferro zincato,
       muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la
       tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non
       inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole
 
 
 
X
 
7. SERVIZI
STELLE
1
2
3
4
7.01  Servizio di ricevimento o accettazione:   apposito
        locale ubicato allingresso del complesso
X
X
X
X
7.02  Servizio guardiania:  notturno e diurno
X
X
X
X
7.03 Servizio pulizia:  Pulizia ordinaria delle aree
        comuni due volte al giorno
        Pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al
        giorno con addetto diurno permanente
X
X
 
 
 
 
X
X
7.04Servizi di pulizia impianti igienico-sanitari:  Da
         effettuarsi almeno due volte al giorno
        Da effettuarsi almeno due volte al giorno, con
        addetto permanente
X
X
X
 
 
 
 
X
7.05 Servizio smaltimento rifiuti:  raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al giorno
X
X
X
X
 
8. EROGAZIONE ACQUA POTABILE
STELLE
1
2
3
4
8.01Impianto uso comune:  lerogazione di acqua
        potabile deve essere assicurata mediante fontanelle
        sparse nel complesso 
X
X
X
X
8.02Erogazione acqua potabile:  in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce
         In almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione
         delle docce
X
X
 
 
 
 
X
X
 
9. INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE
STELLE
1
2
3
4
9.01Impianti di uso comune:  gli impianti igienico-
        sanitari, di uso comune con le installazioni di WC,
        docce e lavabi debbono essere suddivisi per sesso
X
X
X
X
9.02 Impianti minimi:
 
 
 
 
:        n. 1  WC ogni 20 persone
X
X
 
 
         n. 1  WC ogni 15 persone       
 
 
X
X
         n. 1  lavabo per pulizie personali ogni 20 persone
X
X
 
 
         n. 1  lavabo per pulizie personali ogni 15 persone
 
 
X
X
         n. 1  lavapiedi ogni 50 persone
X
 
 
 
         n. 1  lavapiedi ogni 40 persone
 
X
 
 
         n. 1  lavapiedi ogni 30 persone
 
 
X
 
         n. 1  lavapiedi ogni 20 persone
 
 
 
X
         n. 1  doccia con acqua fredda ogni 50 persone
X
 
 
 
        n. 1  doccia con acqua fredda ogni 40 persone
 
X
 
 
        n. 1  doccia con acqua fredda ogni 30 persone      
 
 
X
 
        n. 1  doccia con acqua fredda ogni 20 persone        
 
 
 
X
        n. 1  doccia con acqua calda ogni 50 persone
X
X
 
 
        n. 1  doccia con acqua calda ogni 40 persone
 
X
 
 
9. INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE
STELLE
1
2
3
4
 9.02  Impianti minimi
        n. 1  doccia con acqua calda ogni 30 persone
 
 
X
 
       n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone
 
 
X
 
       n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone
 
 
 
X
       n. 1  lavatoio per biancheria ogni 30 persone
X
 
 
 
       n. 1  lavatoio per biancheria ogni 25 persone
 
X
 
 
       n. 1  lavatoio per biancheria ogni 20 persone
 
 
X
 
       n. 1  lavatoio per biancheria ogni 15 persone    
 
 
 
X
       n. 1  lavello per stoviglie ogni 30 persone
X
 
 
 
       n. 1  lavello per stoviglie ogni 25 persone
 
X
 
 
       n. 1  lavello per stoviglie ogni 20 persone
 
 
X
 
       n. 1  lavello per stoviglie ogni 15 persone
 
 
 
X
       n. 1  vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di
       servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1
       ogni 15 roulottes
X
X
 
 
       n. 1  vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di
       servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1
       ogni 10 roulottes       
 
 
X
X
      Erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei     
      servizi comuni ad esclusione delle docce
X
X
 
 
     Erogazione di acqua calda in almeno il 50% nei
     servizi comuni ad esclusione delle docce
 
 
X
X
 
10. ATTREZZATURE DI RISTORI
STELLE
1
2
3
4
10.01    Bar
X
X
X
 
10.02   Bar in locale arredato con tavolini e sedie
 
 
 
X
10.03   Tavola calda o ristorante self-service
 
 
X
X
  
11. ATTREZZATURE RICREATIVE
STELLE
1
2
3
4
11.01  Allestimento di almeno una attrezzatura    
          ricreativa (parco giochi per bambini, locale
          ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
         Allestimento di almeno due attrezzature ricreative
         o servizi vari (parco giochi per bambini, locale
         ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
        Allestimento di almeno quattro attrezzature
        ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini,
        locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
12. ATTREZZATURE SPORTIVE
STELLE
1
2
3
4
12.01    Allestimento di almeno due attrezzature
           sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto,
           pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio,   
           etc.)
 
 
 
x
 
 
 
 
13. UNITA ABITATIVE
STELLE
1
2
3
4
13.01 Dotazione delle unità:
          Superficie netta non superiore a 70 mq costituiti
         da un unico piano e nel rispetto di quanto previsto
         dallart. 16 della presente legge
 
X
X
X
        Attrezzature per il soggiorno di un numero
        variabile da due a massimo cinque persone
       comprese quelle per la preparazione e la
       consumazione dei pasti
 
X
X
X
       Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e
       doccia)
 
X
X
X
       Allacciamento di corrente elettrica con prese di
       Corrente poste allinterno delle stesse
 
X
X
X
       Allacciamento alla rete idrico-fognaria
 
X
X
X
       Erogazione di acqua calda e fredda
 
X
X
X



Tabella F

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI DELLA GIOVENTU

DISTINTI PER CATEGORIA


1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
STELLE
1
2
3
 
1.01  Animazioni
X
X
 
1.02Soggiorno e pernottamento per non più di 7 giorni,
        salvo diversa disponibilità
X
X
X
1.03Iniziative di carattere turistico e socio-culturale
X
X
X
1.04Apoliticità ed indiscriminazione razziale, religiosa, di classe, o altro
X
X
X
           
2. RICEVIMENTO
STELLE
1
2
3
 
2.01  Assicurato 24/24 ore
X
 
 
2.02Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle
        10.00 e dalle 13.00 alle 24.00
 
X
 
2.03Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 23.00
 
 
X
 
3. INFORMAZIONI
STELLE
1
2
3
 
3.01Personale disponibile per emergenze, aiuto e
        consigli, per informazioni turistiche sulla città, per
        informazioni sui servizi e sui regolamenti
        dellostello
X
X
X
3.02 Personale multilingue
X
X
X
3.03Materiale turistico-informativo a disposizione
X
X
X
 
4. REQUISITI DELLE CAMERE
STELLE
1
2
3
 
4.01  Camere con non più di 4 letti serviti da locali-
        bagno privati
X
 
 
4.02  Camere divise per sesso con non più di 6 letti servite da locali-bagno comuni
X
 
 
 
 
        
4. REQUISITI DELLE CAMERE
STELLE
1
2
3
 
4.03  Camere con non più di 4 letti serviti da locali-
        bagno comuni
X
X
 
4.04  Camere divise per sesso con più letti servite da locali-bagno comuni
 
X
X
4.05  Superficie minima di 7 mq a posto letto, anche
        sovrapponibile senza aumento di superficie, a  
        cubatura minima di 9 mc. per persona
X
X
 
4.06  Superficie minima di 5 mq a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, a cubatura minima di 9 mc. per persona
 
 
X
4.07  Una luce per ogni letto
X
 
 
4.08   Adeguata illuminazione
X
X
X
4.09  Fornitura biancheria da letto
X
X
X
  
5. REQUISITI DEI LOCALI BAGNO
STELLE
1
2
3
 
5.01  Acqua calda
X
X
 
5.02  Sapone e mezzi adeguati per asciugarsi
X
X
 
5.03  1 lavabo ogni 6 posti letto [*]  
X
X
X
5.04  1 WC ogni 10 posti letto [*]    
X
X
X
5.05 1 doccia ogni 12 posti letto [*]
X
X
X
 
[*] sono esclusi dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno privati         
 
6. SALE COMUNI
STELLE
1
2
3
 
6.01Sale separate per fumatori, negli ostelli dove è   
        consentito fumare
X
 
 
6.02Sale comuni e zone tranquille per gli ospiti
X
X
X
 
7. SERVIZI
STELLE
1
2
3
 
7.01  Servizio di bar e ristorazione
X
X
 
7.02  Pulizia delle camere una volta al giorno
X
X
X
7.03           Cambio biancheria da letto una volta la settimana
        e, comunque, ad ogni cambio dellospite
X
X
X
7.04          Disponibilità di prodotti alimentari di base negli
       ostelli dotati di autocucina (qualora non vi siano
       negozi di alimentari nelle immediate vicinanze)
X
X
X
 
8. SICUREZZA
STELLE
1
2
3
 
8.01Obbligo di osservanza delle normative vigenti in
        materia di sicurezza e di abbattimento delle
        barriere architettoniche
X
X
X
 
 
 
 
 
9. PULIZIA ED IGIENE
STELLE
1
2
3
 
9.01Obbligo di osservanza delle normative in materia
        igienico-sanitaria
X
X
X
 
 
4. DOTAZIONE BAGNO
4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
4.02 Cestino rifiuti
4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
4.04 mensola
4.05 Scopettino
ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:
4.06 Saponetta
4.07  Telo da bagno 
4.08  Asciugamano 
4.09  Salvietta 
4.10  Carta igienica con riserva 
4.11  Sacchetti igienici 
 
5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA  ABITATIVE
5.01  Impianto di erogazione acqua calda e fredda 
5.02  Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti 
 
6. PRESTAZIONI DEI SERVIZI
6.01  Servizio di ricevimento e recapito
6.02  Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente 
6.03  Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni 
6.04  Fornitura e cambio di biancheria a richiesta 
6.05  Elenco delle dotazioni dellunità abitativa 
6.06  Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.  



Tabella G

STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE RESIDENZE TURISTICHE E PER LE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE


1. DOTAZIONE STRUTTURA
1.01          Riscaldamento in tutto lesercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (lobbligo non
       sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)
 
2. DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO DELLE UNITA
       ABITATIVE
2.01 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques
2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
 
 
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFE
3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
3.02 Frigorifero
3.03 lavello conscolapiatti
3.04per ciascuna persona ospitabile:
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina
 
 
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFE
3.05per ciascuna unità abitativa:
1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattuggia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica
 
4. DOTAZIONE BAGNO
4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
4.02 Cestino rifiuti
4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
4.04 mensola
4.05 Scopettino
ED A RICHIIESTA DEL CLIENTE:
4.06 saponetta
4.07 Telo da bagno
4.08 Asciugamano
4.09 Salvietta
4.10 Carta igienica con riserva
4.11 Sacchetti igienici
 
5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA ABITATIVE
5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti
 
6.  PRESTAZIONI DEI SERVIZI
6.01 Servizio di ricevimento e recapito
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
6.03Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi,
         corredi e dotazioni
6.04Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
6.056.05 Elenco delle dotazioni dellunità abitativa
6.06Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.