Legge Regionale 11 aprile 2013, n. 10
Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio
Art. 1
1. Le sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, devono aprire al pubblico entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione della sede medesima, a pena di decadenza dell’assegnazione.