Anno 2013
Numero 10
Data 11/04/2013
Abrogato No
Materia Commercio;Fiere e mercati;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 aprile 2013, n. 10

Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio



Art. 1



1. Le sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, devono aprire al pubblico entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica dell’atto dirigenziale del dirigente della struttura regionale competente in materia farmaceutica, attualmente denominata Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza integrativa, del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione (1)   di assegnazione della sede medesima, a pena di decadenza dell’assegnazione.



(1) Parole sostituite dalla l.r. 16/2024, art.1, comma 1.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.