Legge Regionale 11 aprile 2013, n. 10
Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio
Art. 1
1. Le sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, devono aprire al pubblico entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica dell’atto dirigenziale del dirigente della struttura regionale competente in materia farmaceutica, attualmente denominata Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza integrativa, del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione (1) di assegnazione della sede medesima, a pena di decadenza dell’assegnazione.
(1) Parole sostituite dalla l.r. 16/2024, art.1, comma 1.