Anno 2022
Numero 10
Data 30/06/2022
Abrogato No
Materia Ambiente - Caccia e Pesca;Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 30 giugno 2022, n. 10

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico)



Art. 1

Modifica al titolo della l.r. 33/2008


1. Il titolo della legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico) è sostituito dal seguente: “Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie”.



Art. 2

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 33/2008


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 33/2008, le parole: “all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione della direttiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/ Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 7 ottobre 2019, n. 117)”.
 
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 33/2008 è abrogato.



Art. 3

Modifica all’articolo 2 della l r. 33/2008


1. L’articolo 2 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente:
 
“Art. 2
 
1.    Per garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, la presente legge disciplina le procedure per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dall’articolo 52 del d.lgs. 101/2020, definendo inoltre l’autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati”



Art. 4

Modifica all’articolo 3 della l.r. 33/2008


1. L’articolo 3 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente: “

Art.3

1. Il nulla osta di categoria B, di cui all’articolo 52 del d.lgs. 101/2020 e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 del d.lgs. 101/2020 per le attività comportanti esposizione a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento, entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta e in relazione alla idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo. Il Comune trasmette le domande all’Organismo tecnico di cui all’articolo 4, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

2. Determina responsabilità da ritardo risarcibile il mancato rilascio dell’autorizzazione o dei pareri nei termini previsti dai commi 1 e 2 e senza motivazione sulle ragioni del ritardo, da notificarsi al richiedente non oltre tre giorni dalla scadenza del termine fissato per provvedere.

3. L’autorizzazione all’allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette alle sole notifiche, in applicazione dell’articolo 54, comma 3, del d.lgs. 101/2020, è rilasciato dalla Regione.”




Art. 5

Articolo aggiuntivo alla l.r. 33/2008


1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 33/2008 è inserito il seguente:
 
“Art. 3 bis (Domanda di nulla osta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti)
 
1. Le domande di nulla osta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B, devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette le domande all’Organismo tecnico di cui all’articolo 4, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
 
2. Determina responsabilità da ritardo risarcibile il mancato rilascio dell’autorizzazione o dei pareri nei termini previsti dal comma 1 e senza motivazione sulle ragioni del ritardo, da notificarsi al richiedente non oltre tre giorni dalla scadenza del termine fissato per provvedere.
 
3. Le domande di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette alla sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali sia di sostanze radioattive, devono essere presentate all’autorità regionale competente che trasmette le domande all’Organismo tecnico competente, individuato ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera c), del d.lgs. 101/2020, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere, l’autorità regionale competente rilascia il provvedimento finale.
 
4. In caso di diniego dell’autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare nuova richiesta ai sensi del comma 1.
 
 
5. Ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, i dati e gli elementi relativi alla domanda, le modalità di presentazione della stessa, nonché le informazioni pertinenti per la radioprotezione, sono indicati nell’Allegato XIV del d.lgs. 101/2020.
 
6. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti deve contenere la documentazione e le informazioni indicate con Allegato IX, Allegato XIV e Allegato IV del decreto legislativo.
 
7. Il titolare del nulla osta per le pratiche di categoria B è tenuto a richiedere al comune la modifica o l’integrazione dello stesso ogni qualvolta nel corso di svolgimento della pratica autorizzata si prevedano variazioni sostanziali, ovvero che comportino: a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione; b) modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso.
 
8. La valutazione sul carattere sostanziale delle variazioni è affidata all’esperto di radioprotezione di cui all’articolo 108 del d.lgs. 101/2020. 9. Le variazioni non sostanziali vengono comunicate al Comune ai sensi dell’allegato XIV, paragrafo 4.6, del d.lgs. 101/2020. 10. Il Comune rilascia la modifica o integrazione del nulla osta previo parere vincolante dell’organismo tecnico di cui all’art. 4. Il parere può contenere le ulteriori prescrizioni tecniche di cui al all’allegato XIV, paragrafo 4.3, del d.lgs. 101/2020.”



Art. 6

Modifica all’articolo 4 della l.r. 33/2008


1. L’articolo 4 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Organismo tecnico)

1. I Dipartimenti di prevenzione provvedono, ai sensi dell’articolo 3 bis, all’espressione dei pareri tecnici necessari all’adozione dei provvedimenti finali entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero a mezzo di conferenza di servizi da concludersi entro il medesimo termine. Tali pareri hanno, in particolare, a oggetto:

a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l’esercizio delle pratiche;

b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;

c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell’ambiente.

2. Nello svolgimento dell’istruttoria preordinata al rilascio dei pareri tecnici il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente si avvale inoltre dei pareri degli altri organismi di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c), del d. lgs. 101/2020.

3. Il Dirigente della sezione competente adotta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione dirigenziale contenente procedure e modalità organizzative per il rilascio dei pareri tecnici, improntandole a efficienza, celerità ed economicità del procedimento. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/ EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), per il rilascio del parere tecnico.

4. In caso d’inerzia nell’adozione del provvedimento di cui al comma 3, provvede il Direttore del dipartimento competente nel termine ordinatorio di quindici giorni.

5. Determina responsabilità da ritardo risarcibile il mancato rilascio dei pareri di cui al comma 1 nei termini previsti e senza motivazione sulle ragioni del ritardo, da notificarsi non oltre tre giorni dalla scadenza del termine fissato per provvedere.




Art. 7

Modifica all’articolo 13 della l.r. 33/2008


1. L’articolo 13 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente:
 
“Art. 13 (Strutture competenti alla vigilanza)
 
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio sanitario nazionale e dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente da inquinamenti radioattivi.
 
2. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal titolo XI del d.lgs. n. 101/2020 e nel rispetto dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).



Art. 8

Articolo aggiuntivo alla l.r. 33/2008


1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 33/2008 è inserito il seguente:
 
“Art. 13 bis (Controllo della radioattività ambientale)
 
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari e ambientali.
 
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura all’ARPA Puglia.
 
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività ambientale all’attuazione dei Piani nazionale e regionale radon, nonché di diffusione dei dati rilevati.”.



Art. 9

Abrogazioni


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 5 della l.r. 33/2008;

b) l’articolo 6 della l.r. 33/2008;

c) l’articolo 7 della l.r. 33/2008;

d) l’articolo 8 della l.r. 33/2008;

e) l’articolo 9 della l.r. 33/2008;

f) l’articolo 10 della l.r. 33/2008;

g) l’articolo 11 della l.r. 33/2008;

h) l’articolo 12 della l.r. 33/2008.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.