Legge Regionale 30 giugno 2022, n. 10 Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico)
Art. 1Modifica al titolo della l.r. 33/2008 1. Il titolo della legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico) è
sostituito dal seguente: “Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di
categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica
in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie”.
Art. 2Modifiche all’articolo 1 della l.r. 33/2008 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 33/2008, le parole: “all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione della direttiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/
Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle
seguenti: “al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 7
ottobre 2019, n. 117)”.
Art. 3Modifica all’articolo 2 della l r. 33/2008 1. L’articolo 2 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. Per garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all’impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti, la presente legge disciplina le procedure per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria B, qui di seguito denominato
nulla osta, in base alle condizioni fissate dall’articolo 52 del d.lgs. 101/2020, definendo inoltre l’autorità
competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati”
Art. 4Modifica all’articolo 3 della l.r. 33/2008 1. L’articolo 3 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente:
“ Art.3
1. Il nulla osta di categoria B, di cui all’articolo 52 del d.lgs. 101/2020 e le eventuali spedizioni di relativi
rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 del d.lgs. 101/2020 per le attività comportanti esposizione a scopo
medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, è
rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento, entro quarantacinque giorni dalla data
della richiesta e in relazione alla idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze
di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta è richiesto al Comune nel cui territorio è
ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono
utilizzate in campo. Il Comune trasmette le domande all’Organismo tecnico di cui all’articolo 4, che deve
esprimere il proprio parere entro i successivi trenta giorni.
2. Determina responsabilità da ritardo risarcibile il mancato rilascio dell’autorizzazione o dei pareri nei
termini previsti dai commi 1 e 2 e senza motivazione sulle ragioni del ritardo, da notificarsi al richiedente
non oltre tre giorni dalla scadenza del termine fissato per provvedere.
3. L’autorizzazione all’allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette alle
sole notifiche, in applicazione dell’articolo 54, comma 3, del d.lgs. 101/2020, è rilasciato dalla Regione.”
Art. 5Articolo aggiuntivo alla l.r. 33/2008(1)
“Art. 3 bis (Domanda di nulla osta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti)
1. Le domande di nulla osta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche
soggette a nulla osta di categoria B, devono essere presentate al Comune titolare del procedimento
autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette le domande all’Organismo tecnico di cui all’articolo 4,
che deve esprimere il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Entro quindici giorni dal ricevimento
di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
2. Determina responsabilità da ritardo risarcibile il mancato rilascio dell’autorizzazione o dei pareri nei
termini previsti dal comma 1 e senza motivazione sulle ragioni del ritardo, da notificarsi al richiedente
non oltre tre giorni dalla scadenza del termine fissato per provvedere.
3. Le domande di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette alla sola
notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali sia di sostanze radioattive, devono essere presentate
all’autorità regionale competente che trasmette le domande all’Organismo tecnico competente,
individuato ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera c), del d.lgs. 101/2020, che deve esprimere il proprio
parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere, l’autorità
regionale competente rilascia il provvedimento finale.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare nuova richiesta ai sensi del
comma 1. 5. Ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, i dati e gli elementi relativi alla domanda, le modalità
di presentazione della stessa, nonché le informazioni pertinenti per la radioprotezione, sono indicati
nell’Allegato XIV del d.lgs. 101/2020.
6. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti deve contenere la documentazione e le
informazioni indicate con Allegato IX, Allegato XIV e Allegato IV del decreto legislativo.
7. Il titolare del nulla osta per le pratiche di categoria B è tenuto a richiedere al comune la modifica o
l’integrazione dello stesso ogni qualvolta nel corso di svolgimento della pratica autorizzata si prevedano
variazioni sostanziali, ovvero che comportino:
a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la
popolazione;
b) modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni
dettate con il nulla osta stesso.
8. La valutazione sul carattere sostanziale delle variazioni è affidata all’esperto di radioprotezione di cui
all’articolo 108 del d.lgs. 101/2020.
9. Le variazioni non sostanziali vengono comunicate al Comune ai sensi dell’allegato XIV, paragrafo 4.6,
del d.lgs. 101/2020.
10. Il Comune rilascia la modifica o integrazione del nulla osta previo parere vincolante dell’organismo
tecnico di cui all’art. 4. Il parere può contenere le ulteriori prescrizioni tecniche di cui al all’allegato XIV,
paragrafo 4.3, del d.lgs. 101/2020.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/2024, art. 18, comma 1.
Art. 6Modifica all’articolo 4 della l.r. 33/2008 1. L’articolo 4 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Organismo tecnico)
1. I Dipartimenti di prevenzione provvedono, ai sensi dell’articolo 3 bis, all’espressione dei pareri
tecnici necessari all’adozione dei provvedimenti finali entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero a mezzo
di conferenza di servizi da concludersi entro il medesimo termine. Tali pareri hanno, in particolare, a
oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l’esercizio delle pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e
dell’ambiente.
2. Nello svolgimento dell’istruttoria preordinata al rilascio dei pareri tecnici il Dipartimento di
prevenzione della ASL territorialmente competente si avvale inoltre dei pareri degli altri organismi di cui
all’articolo 52, comma 1, lettera c), del d. lgs. 101/2020.
3. Il Dirigente della sezione competente adotta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la determinazione dirigenziale contenente procedure e modalità organizzative
per il rilascio dei pareri tecnici, improntandole a efficienza, celerità ed economicità del procedimento.
Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai
sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/
EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti), per il rilascio del parere tecnico.
4. In caso d’inerzia nell’adozione del provvedimento di cui al comma 3, provvede il Direttore del dipartimento competente nel termine ordinatorio di quindici giorni.
5. Determina responsabilità da ritardo risarcibile il mancato rilascio dei pareri di cui al comma 1 nei
termini previsti e senza motivazione sulle ragioni del ritardo, da notificarsi non oltre tre giorni dalla
scadenza del termine fissato per provvedere.
Art. 7Modifica all’articolo 13 della l.r. 33/2008 1. L’articolo 13 della l.r. 33/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Strutture competenti alla vigilanza)
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di prevenzione delle
ASL territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei
lavoratori di competenza del Servizio sanitario nazionale e dall’Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente da inquinamenti radioattivi.
2. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal titolo XI del d.lgs. n. 101/2020
e nel rispetto dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 8Articolo aggiuntivo alla l.r. 33/2008
“Art. 13 bis (Controllo della radioattività ambientale)
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale
programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare
eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari e ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura all’ARPA Puglia.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della
rete regionale di controllo della radioattività ambientale all’attuazione dei Piani nazionale e regionale
radon, nonché di diffusione dei dati rilevati.”.
Art. 9Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 5 della l.r. 33/2008;
b) l’articolo 6 della l.r. 33/2008;
c) l’articolo 7 della l.r. 33/2008;
d) l’articolo 8 della l.r. 33/2008;
e) l’articolo 9 della l.r. 33/2008;
f) l’articolo 10 della l.r. 33/2008;
g) l’articolo 11 della l.r. 33/2008;
h) l’articolo 12 della l.r. 33/2008.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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