Legge Regionale Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del
sangue.
Art. 1Finalità e obiettivi 1. Al fine di migliorare lo screening colorettale, estendere l’attività di diagnosi precoce e proiettare
il sistema sanitario pugliese con il progresso scientifico, tecnologico e normativo nelle scienze omiche, è
istituito il progetto di ricerca “Colon al sicuro”.
2. Il progetto di cui al comma 1 consiste nella valutazione del profilo metabolomico e lipidomico ottenuto
dal siero dei pazienti risultati positivi al test del Sangue occulto nelle feci (SOF) ed eleggibili per lo screening
endoscopico, nonché nella valutazione dei fattori distili di vita che possono determinare un aumentato rischio
di sviluppare neoplasia colorettale.
3. L’arruolamento al progetto di ricerca avviene su base volontaria e per espresso consenso informato.
Art. 2Unità operativa di riferimento 1. La realizzazione del progetto di ricerca è assegnata, quale centro di riferimento, all’Unità operativa
semplice a valenza dipartimentale screening carcinomi colorettali ed endoscopia digestiva del presidio
ospedaliero Di Venere di Bari, in collaborazione con l’Università del Salento, l’Università di Salerno, l’Università
di Pavia, l’Unità operativa complessa di patologia clinica del presidio ospedaliero Di Venere di Bari, l’Unità
operativa complessa di anatomia patologica dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
Giovanni Paolo II di Bari.
2. Il responsabile del progetto di cui al comma 1 predispone, entro venti giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un protocollo d’intesa con i componenti del gruppo di ricerca, con facoltà di
modifica e integrazione.
Art. 3Durata del progetto 1. Il progetto ha la durata di due anni, prorogabile con deliberazione di Giunta regionale, aperto alla
partecipazione di non meno di duemila pazienti e si conclude con una o più relazioni sull’attività compiuta, i risultati ottenuti, eventuali suggerimenti finalizzati all’uso clinico della metodica e ogni ulteriore informazione
idonea a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria regionale
Art. 4Piano operativo 1. Il direttore del Centro di riferimento di cui all’articolo 2 predispone, in conformità con le disposizioni
della presente legge ed entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore, il Piano operativo di ricerca,
contenente norme sugli aspetti organizzativi del progetto di ricerca,sulla quantità e modalità di arruolamento,
sul pannello di geni interessati, sulle modalità di esecuzione, sulle modalità di attivazione delle procedure e
ogni altro elemento in grado di meglio caratterizzare il progetto di ricerca.
2. Il Piano è trasmesso al dipartimento regionale Promozione della salute e del benessere animale,
che provvede all’approvazione e all’assegnazione delle risorse previste dall’articolo 5 con determinazione
dirigenziale adottata entro i successivi trenta giorni.
Art. 5Norma finanziaria 1. I costi per la realizzazione del progetto di ricerca sono stimati in euro 396 mila, da suddividersi in
due annualità, ed erogati all’Azienda sanitaria di riferimento del centro competente, previa rimodulazione
della tabella L) della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2021, n. 1346, oppure con deliberazione
della Giunta regionale a stralcio e anticipazione sul riparto alle aziende sanitarie delle risorse per l’esercizio
2023, nell’ambito delle attività di progetto delegate, da adottare comunque entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|