Anno 2022
Numero 30
Data 01/12/2022
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 30 novembre 2022, n. 30

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024.



CAPO 1

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022–2024





Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale


1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con legge regionale del 30 novembre 2022, n. 29 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021). Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.



Art. 2

Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente


1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2021 già iscritto in via presuntiva per euro 3.280.163.768,99 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024), è rideterminato in euro 3.699.056.162,81 a seguito della approvazione del rendiconto 2021 approvato con legge regionale del 30 novembre 2022, n. 29 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021).



Art. 3

Stato di previsione delle entrate


1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3. 2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2022 risulta aumentato di euro 32.547.033,90 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 394.844.575,14 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2023 l’ammontare dello stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro 51.183.730,78, mentre per l’esercizio finanziario 2024 l’ammontare dello stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro 52.659.928,36.



Art. 4

Stato di previsione delle spese


1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 5. 2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2022 risulta aumentato di euro 32.547.033,90 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 394.844.575,14 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2023 l’ammontare dello stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro 51.183.730,78, mentre per l’esercizio finanziario 2024 l’ammontare dello stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro 52.659.928,36



Art. 5

Fondo di cassa


1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 1.844.788.833,08 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della legge regionale del 30 novembre 2022, n. 29 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021).



Art. 6

Allegat


1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato 1, Assestamento al bilancio di previsione – Residui entrate;

b) allegato 2, Assestamento al bilancio di previsione – Residui spese;

c) allegato 3, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza 2023 e 2024 - Entrate per titolo e tipologia;

d) allegato 4, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza 2023 e 2024 - Entrate per titolo;

e) allegato 5, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza 2023 e 2024 - Spese per missioni, programma e titolo;

f) allegato 6, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza 2023 e 2024 - Spese per titolo

g) allegato 7, Quadro generale riassuntivo;

h) allegato 8, Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

i) allegato 9, Equilibri di bilancio;

j) allegato 10, Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2022-2024




CAPO 2

Disposizioni per il recupero delle liste di attesa





Art. 7

Disposizioni per il recupero delle liste di attesa


1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-cov-2 e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 15 milioni. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è possibile coinvolgere anche le strutture private accreditate. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono assegnate le risorse e ripartite per struttura sanitaria sulla base di uno specifico piano di recupero dettagliato per prestazione e per provincia. 4. Le somme non utilizzate nell’esercizio finanziario 2022 possono essere accantonate dalla Gestione Sanitaria Accentrata per il piano di recupero da attuare nell’esercizio finanziario 2023 ad integrazione dello stanziamento previsto per l’esercizio.



Art. 8

Disposizioni in materia di anticipazioni finanziarie per il sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2022 n. 12.


1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2022 n. 12 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) le parole “iscritti alla voce entrate accertate nel penultimo anno precedente” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti nel bilancio preventivo annuale”. 2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 9

Disposizioni in materia di pubblica utilità per personale in cassa integrazione


1. Al fine di promuovere una prima sperimentazione di interventi a sostegno della realizzazione di lavori di pubblica utilità rivolti a lavoratori in cassa integrazione, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 500 mila. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione del finanziamento di cui al comma 1.



Art. 10

Disposizione in materia di personale ARIF(1) 


[1. In considerazione dell’ampliamento e della modifica dei compiti assegnati all’Agenzia regionale attività  irrigue e forestali (ARIF), a tutto il personale di muova assunzione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.) convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
 
2. Al personale dipendente dell’ente ed attualmente inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, si applica a partire dal 1° gennaio 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali e regionali. All’applicazione di questa previsione si provvede attraverso una tabella di equiparazione definita, previa informazione e confronto con i soggetti sindacali nel rispetto delle regole dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018 da ARIF, tenendo conto dell’ordinamento professionale e delle abilitazioni professionali ed utilizzando le posizioni di progressione economica, in relazione agli elementi distintivi previsti dai contratti nazionali ed al trattamento economico fisso e continuativo in godimento.
 
3. Dalla modifica dell’inquadramento del personale attualmente dipendente non devono derivare né variazioni del trattamento economico in godimento con riferimento esclusivo alle voci che hanno un carattere fisso e continuativo, né variazioni delle risorse complessivamente destinate al salario accessorio del personale dipendente, che fino alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo continuerà ad essere erogato con le regole attualmente in vigore. Eventuali differenze negative derivanti dal primo reinquadramento sono erogate come assegni ad personam riassorbibili con i futuri miglioramenti contrattuali.
 
3 bis. Al personale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) si applica a partire dal 1° gennaio 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali. (2) 
 
4. E’ abrogato l’articolo 12, comma 2 quinquies, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).
 
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.]


(1) Articolo abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 45 comma 1.
(2) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 115, comma 1.


Art. 11

Modifiche all’articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51


1. L’articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) è sostituito dal seguente:

“Art. 80 Disposizione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio per compensi professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011 da riconoscere ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 1. Per il finanziamento degli oneri conseguenti al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a compensi professionali per gli incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011, si provvede, fino ad euro 12 milioni, nell’ambito delle risorse accantonate per le passività potenziali del risultato di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011. 2. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 ha luogo, al ricorrere per ciascuno di essi dei presupposti di legge, con legge regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011.”.




Art. 12

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 18


1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 (Istituzione dell’Albo regionale  delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali), dopo le parole “ per gli anni successivi” sono aggiunte le seguenti “al 2024”.
 
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 13

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18


1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), è sostituito dal seguente: “2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al regolamento regionale 7/2002, ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 3/2006, sono accreditabili previo rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione Puglia.”



Art. 14

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42


1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del reddito energetico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “l’acquisto e l’installazione” sono sostituite con le parole “la progettazione, l’acquisto, l’installazione, la manutenzione, l’assicurazione e la connessione”;

b) dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le parole “o analogo”.

2. All’articolo 3 della l.r. 42/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “l’acquisto e l’installazione” sono sostituite con le parole “la progettazione, l’acquisto, l’installazione, la manutenzione, l’assicurazione e la connessione”;

b) al comma 2 le parole “Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.” sono sostituite con le parole “Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni, purché siano a copertura di diverse quote parti dell’intervento e nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto per quest’ultimo.”;

c) al primo alinea del comma 3 dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le parole “o analogo”;

d) al secondo alinea del comma 3 dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le parole “o analogo”;

e) al terzo alinea del comma 3 dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le parole “o analogo”;

f) alla lettera a) del comma 5 le parole “fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun intervento di acquisto e installazione” sono sostituite con le parole “calcolato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5, per ciascun intervento di progettazione, acquisto, installazione, manutenzione, assicurazione e connessione”;

g) alla lettera a) del comma 5 le parole “l’acquisto e l’installazione” sono sostituite con le parole “la progettazione, l’acquisto, l’installazione, la manutenzione, l’assicurazione e la connessione”;

h) alla lettera b) del comma 5 le parole “fino a un massimo di euro 6 mila, per l’intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici” sono sostituite con le parole “calcolato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5, per ciascun intervento di progettazione, acquisto, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici o termo fotovoltaici o microeolici”;

i) alla lettera b) del comma 5 le parole “E’ altresì possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo  caso il contributo massimo è pari a euro 8 mila 500.” sono sostituite con le parole “Unitamente all’acquisto ed alla installazione degli impianti di cui sopra, sono finanziabili anche sistemi di accumulo secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5.”;

j) al comma 6 le parole “relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti” sono sostituite con le parole “progettazione, acquisto, installazione, manutenzione, assicurazione e connessione”;

k) al comma 7 le parole “per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabili” sono sostituite con le parole “per un arco temporale indicato nel regolamento di cui all’articolo 5”;

l) al punto 2) del comma 7 le parole “con apposita fideiussione assicurativa che garantisce l’intero periodo di vita dell’impianto e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all’atto di presentazione dell’istanza” sono sostituite con le parole “da apposita garanzia, da rendere al momento della presentazione dell’istanza, avente una durata definita dal regolamento di cui all’articolo 5;”;

m) al comma 7 bis le parole “di vita utile” sono sostituite con le parole “pari a venti anni”.

3. All’articolo 4 della l.r. 42/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole “superficie comune” sono sostituite con le parole “idonea superficie condominiale comune”;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole “all’amministrazione” sono sostituite con le parole “all’amministratore di condominio”;

c) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole “di energia elettrica” sono aggiunte le parole “e termica”;

d) al comma 2 la parola “multidimensionale” è sostituita con la parola “multivaloriale”;

e) al comma 3 le parole “la valutazione tecnica deve favorire in via prioritaria” sono sostituite con le parole “la valutazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio necessario al raggiungimento della soglia minima, valorizza i seguenti casi, fermi restando gli ulteriori criteri declinati nel regolamento attuativo:”;

f) alla lettera c) del comma 3 la parola “handicap” è sostituita con la parola “disabilità”;

g) al comma 6 le parole “o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all’articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell’impianto e i valori soglia.” sono sostituite con le parole “. Il regolamento di cui all’articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell’impianto.”;

h) al comma 7 le parole “apposito avviso” sono sostituite con le parole “appositi avvisi”;

4. All’articolo 5 della l.r. 42/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole “i requisiti minimi e le caratteristiche” sono sostituite con le parole “il contributo concedibile, i requisiti minimi e le caratteristiche”;

b) il comma 2 è abrogato.




Art. 15

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 15


1. All’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 15 (Istituzione della Fondazione Tito Schipa) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “dall’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), dalla legge 6 giugno 2016, n. 106), sono soppresse;

b) al comma 3 le parole “Essa opera nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 117/2017 e consegue i requisiti per il riconoscimento come ente del Terzo settore.” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 6 dopo le parole “anni successivi” sono aggiunte le seguenti “al 2024”.




Art. 16

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18


1. L’articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano)

1. I Vice Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano, si avvalgono di segreterie particolari per la cura della corrispondenza e degli affari connessi all’esercizio delle proprie funzioni.

2. L’incarico del Segretario particolare è conferito al dipendente della Regione su indicazione dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano; tale incarico cessa con la cessazione della carica di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario, di Presidente di Commissione e di Presidente del Comitato per il Piano.

3. Le unità costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare e un autista, non possono superare il numero cinque per la segreteria del Presidente del Consiglio, numero tre per la segreteria di ciascun Vicepresidente, numero due per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario. Per la segreteria di ciascun Presidente di Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano, le unità costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare, non possono superare numero uno. Agli autisti non spetta il trattamento di missione.”.

2. L’articolo 23 della l.r. 18/1974 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 (Segreterie particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)

1. Il Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità, più un autista, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al comma 2. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.

2. Le Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare, con incarico di Posizione organizzativa di staff, conferito su indicazione del Vicepresidente o dell’Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali.”.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti disposti dalle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione.




Art. 17

Disposizioni in materia sanitaria


1. Per le seguenti strutture sociosanitarie di cui all’articolo 29, comma 6 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private): ex articoli 57 (Comunità socioriabilitativa), 58 (Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) e 60 (Centro diurno socioeducativo e riabilitativo), le unità di valutazione multidimensionali e dei distretti sociosanitari valutano la possibilità di prolungare il Piano assistenziale individuale (PAI) dei singoli utenti già autorizzati alla frequenza delle strutture di cui sopra, in deroga ai limiti di età previsti dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia). Tali limiti non sono comunque applicabili ai soggetti già autorizzati alla presa in carico e alla frequenza nelle strutture socio sanitarie di cui al periodo precedente e a cui è stata riconosciuta dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, una percentuale pari o superiore al 67 per cento di invalidità.(3) 


(3) Periodo aggiunto dalla l.r. 22/2023, art. 3, comma 1.


Art. 18

Ampliamento degli enti certificatori della storicità dei veicoli ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per la tassa automobilistica


1. L’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è riconosciuta anche agli autoveicoli e ai motoveicoli che risultano iscritti nel registro Automobile Club Italia (ACI) storico nelle forme stabilite dal regolamento di funzionamento del medesimo registro.
 
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2022.
 
3. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale



Art. 19

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28


1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica) sono aggiunte, in fine, le parole: “Dall’applicazione della predette misura di compensazione sono escluse le imposte, che restano dovute secondo la relativa disciplina”.



Art. 20

Screening neonatale visivo


1. Al fine di garantire la diagnosi precoce di malattie in età neonatale e la relativa somministrazione di efficaci terapie anche farmacologiche è obbligatorio lo screening per le malattie oculari congenite, salvo dichiarazione di espresso rifiuto da parte degli aventi diritto.

2. Il test di cui al comma 1 è eseguito nei primissimi giorni di vita dei neonati, e comunque prima della dimissione, presso ogni punto nascita pubblico o privato convenzionato con il Servizio sanitario regionale. L’avvenuta esecuzione del test deve risultare nella cartella clinica e indicata nell’atto di dimissione, unitamente alla prenotazione a data fissa del test di ripetizione nei successivi dodici mesi, da eseguirsi presso lo stesso punto nascita o presso le strutture territoriali competenti.

3. Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie interessate, nonché le amministrazioni delle strutture sanitarie private convenzionate, sono obbligate ad assumere tutti i provvedimenti organizzativi più idonei all’esecuzione della presente disposizione, compreso l’eventuale acquisto e dotazione delle relative apparecchiature qualora non siano nella disponibilità di altre unità operative dello stesso stabilimento ospedaliero.

4. Qualora l’esito del test fosse positivo, il paziente deve essere inviato, con prenotazione effettuata  dallo stesso punto nascita, presso l’unità operativa specialistica di branca per la conferma e la presa in carico.

5. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 3, provvede con poteri sostituivi, nei quindici giorni successivi il Direttore del Dipartimento regionale Promozione della Salute.




Art. 21

Norme per l’esecuzione della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1


1. Al fine del più celere e immediato raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione su tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni genetiche germinali), i dirigenti regionali delle sezioni interessate sono obbligati ad assicurare, entro e non oltre quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la piena funzionalità amministrativa, tecnica, tariffaria e informatica delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 14.

2. In caso di mancato adempimento nel termine perentorio di cui al comma 1, provvede il direttore del dipartimento competente, entro e non oltre dieci giorni successivi, con determinazione contenente i provvedimenti idonei a garantire la piena efficacia e funzionalità delle prestazioni, l’indicazione delle sezioni competenti risultate inadempienti e l’invio all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) al fine della valutazione dei risultati e della determinazione della relativa indennità.




Art. 22

Norme per l’esecuzione della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 14


1. Al fine del più celere e immediato raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla legge regionale 12 agosto 2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica), i dirigenti regionali delle sezioni interessate sono obbligati ad assicurare, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la piena funzionalità amministrativa, tecnica, tariffaria e informatica delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 16.

2. In caso di mancato adempimento nel termine perentorio di cui al comma 1, provvede il Direttore del dipartimento competente, entro e non oltre dieci giorni successivi, con determinazione contenente i provvedimenti idonei a garantire la piena efficacia e funzionalità delle prestazioni, l’indicazione delle sezioni competenti risultate inadempienti e l’invio all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) al fine della valutazione dei risultati e della determinazione della relativa indennità.




Art. 23

Indirizzi applicativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 16 maggio 2017(4) 


[1. Vista la conformazione morfologica della Regione Puglia che presenta un territorio lungo e densamente popolato solo in alcuni centri, con diverse realtà territoriali ubicate in zone disagiate e scarsamente popolate, il valore soglia di efficienza delle duecento mila prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire ai fini della contrattualizzazione all’interno dell’aggregazione secondo il Modello A) è riferito alla aggregazione e non già alla singola struttura.

2. Le strutture che si evolvono o si sono già evolute verso il modello B1) mantengono i tetti di spesa già  assegnati nel corso dell’anno 2022, a condizione che mantengano i requisiti organizzativi, fatte salve eventuali dimissioni per ragioni di limiti di età.]



(4) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2023, art. 6, comma 1.La Giunta regionale con successivi provvedimenti annulla gli atti che costituiscono applicazione della stessa norma abrogata. 


Art. 24

Modifica alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9


1. Alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 dopo l’art. 29 è aggiunto il seguente:

“Art. 29-bis (Semplificazione della disciplina delle procedure relative ad autorizzazione all’esercizio e accreditamento)

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, con esclusione delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1. della presente legge.

2. Fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale in tema di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed accreditamento, le strutture di cui al comma 1 interessate da procedimenti di conversione, conferma dei posti letto, posti, prestazioni, funzioni già autorizzati all’esercizio e accreditati o autorizzati in relazione ad una specifica sede, previa trasmissione di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) su modello predisposto dalla Giunta regionale relativo al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla sopravvenuta normativa regolamentare di settore, s’intendono transitoriamente accreditate e/o autorizzate all’esercizio in relazione alla medesima sede ai sensi della nuova normativa, nel limite dei posti assegnati da appositi provvedimenti regionali, fino al rilascio dei provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e del rilascio dell’accreditamento istituzionale.

3. Fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale in terna di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed accreditamento, le strutture di cui al comma 1 già autorizzate all’esercizio in relazione ad una specifica sede, previa trasmissione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 su modello predisposto dalla Giunta regionale relativo al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti a livello regolamentare ai fini dell’accreditamento, s’intendono transitoriamente accreditate in relazione alla medesima sede, nel limite dei posti letto, posti, prestazioni, funzioni già autorizzati all’esercizio e assegnati ai fini dell’accreditamento da appositi provvedimenti regionali, fino al rilascio dei provvedimenti di accreditamento istituzionale.

4. La Giunta regionale adotta con deliberazione le linee guida ed i modelli di autocertificazione nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla specifica normativa regolamentare di settore. Per le RSA e Centri diurni di cui ai r.r. 4/2019 e 5/2019 la deliberazione è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L’erogatore ha l’obbligo di mantenere i requisiti autocertificati ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento transitorio. In caso di accertata carenza anche di un solo requisito, la Sezione regionale competente dichiara la decadenza ex tunc dell’accreditamento transitorio, della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e del presupposto parere di compatibilità al fabbisogno per le strutture di cui al comma 2; per le strutture di cui al comma 3 dichiara la decadenza ex tunc dell’accreditamento transitorio e adotta il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e del presupposto parere di compatibilità al fabbisogno. Entrambi i casi comportano il recupero da parte della ASL territorialmente competente delle eventuali quote sanitarie percepite dalla struttura sin dalla data dell’autocertificazione.

6. In relazione alla specifica regolamentazione di settore, in caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio previsto dalla Giunta regionale, il procedimento di conversione o il procedimento di accreditamento proseguono o si conformano esclusivamente ai sensi degli articoli 8 e 24 della l.r. 9/2017.”




Art. 25

Riqualificazione immobili delle ASP


1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che intendono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 9/2017, per posti letto di RSA per soggetti non autosufficienti di cui al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), e/o per posti letto di RSA disabili di cui al regolamento regionale 21 gennaio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), mediante disponibilità di immobili di proprietà da riqualificare.

2. Ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, in presenza di posti letto disponibili da assegnare nell’ambito del fabbisogno di posti per l’autorizzazione all’esercizio, le istanze presentate dalle ASP ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 9/2017, mediante utilizzo di immobili di proprietà da riqualificare, sono valutate prioritariamente nel bimestre di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2037/2013 anche se la sede della struttura ricade in un distretto socio sanitario in esubero mediante assegnazione di massimo centoventi posti letto.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.