Legge Regionale 1 dicembre 2022, n. 30 Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–
2024.
CAPO 1ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022–2024
Art. 1Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle
entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2022 approvato con legge regionale 30 dicembre
2021, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-
2024), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2021 approvato con legge regionale del 30 novembre 2022, n. 29 (Rendiconto generale
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021). Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto
e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.
Art. 2Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente 1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2021 già iscritto in via presuntiva per euro
3.280.163.768,99 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 approvato con l egge
regionale 30 dicembre 2021, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024), è rideterminato in euro 3.699.056.162,81 a seguito della approvazione del
rendiconto 2021 approvato con legge regionale del 30 novembre 2022, n. 29 (Rendiconto generale della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021).
Art. 3Stato di previsione delle entrate 1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 sono introdotte le variazioni
di cui all’allegato 3.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2022 risulta aumentato di euro 32.547.033,90 quanto alla previsione di competenza, e diminuito
di euro 394.844.575,14 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2023 l’ammontare dello
stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro 51.183.730,78, mentre per l’esercizio
finanziario 2024 l’ammontare dello stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro
52.659.928,36.
Art. 4Stato di previsione delle spese 1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 sono introdotte le variazioni
di cui all’allegato 5.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio
finanziario 2022 risulta aumentato di euro 32.547.033,90 quanto alla previsione di competenza, e diminuito
di euro 394.844.575,14 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2023 l’ammontare dello
stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro 51.183.730,78, mentre per l’esercizio
finanziario 2024 l’ammontare dello stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro
52.659.928,36
Art. 5Fondo di cassa 1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 1.844.788.833,08 in
conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della l egge regionale del 30 novembre 2022, n. 29 (Rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021).
Art. 6Allegat 1. Sono approvati i seguenti allegati: a) allegato 1, Assestamento al bilancio di previsione – Residui entrate;
b) allegato 2, Assestamento al bilancio di previsione – Residui spese;
c) allegato 3, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza
2023 e 2024 - Entrate per titolo e tipologia;
d) allegato 4, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza
2023 e 2024 - Entrate per titolo;
e) allegato 5, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza
2023 e 2024 - Spese per missioni, programma e titolo;
f) allegato 6, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2022 e variazioni al bilancio di competenza
2023 e 2024 - Spese per titolo
g) allegato 7, Quadro generale riassuntivo;
h) allegato 8, Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
i) allegato 9, Equilibri di bilancio;
j) allegato 10, Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2022-2024
CAPO 2Disposizioni per il recupero delle liste di attesa
Art. 7Disposizioni per il recupero delle liste di attesa 1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali e di ricovero
ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-cov-2 e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 15 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è possibile coinvolgere anche le strutture private accreditate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono assegnate le risorse e ripartite per struttura sanitaria
sulla base di uno specifico piano di recupero dettagliato per prestazione e per provincia.
4. Le somme non utilizzate nell’esercizio finanziario 2022 possono essere accantonate dalla Gestione
Sanitaria Accentrata per il piano di recupero da attuare nell’esercizio finanziario 2023 ad integrazione dello
stanziamento previsto per l’esercizio.
Art. 8Disposizioni in materia di anticipazioni finanziarie per il sistema sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2022 n. 12. 1. All’articolo 1, comma 1, della l egge regionale 13 luglio 2022 n. 12 (Modifica all’articolo 5 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo
delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) le parole “iscritti alla voce entrate accertate nel penultimo
anno precedente” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti nel bilancio preventivo annuale”.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9Disposizioni in materia di pubblica utilità per personale in cassa integrazione 1. Al fine di promuovere una prima sperimentazione di interventi a sostegno della realizzazione di lavori
di pubblica utilità rivolti a lavoratori in cassa integrazione, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in
termini di competenza e di cassa, di euro 500 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione del
finanziamento di cui al comma 1.
Art. 10Disposizione in materia di personale ARIF(1) [1. In considerazione dell’ampliamento e della modifica dei compiti assegnati all’Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF), a tutto il personale di muova assunzione si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7bis
del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure
urgenti di protezione civile.) convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
2. Al personale dipendente dell’ente ed attualmente inquadrato nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, si applica a partire dal
1° gennaio 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali e
regionali. All’applicazione di questa previsione si provvede attraverso una tabella di equiparazione definita,
previa informazione e confronto con i soggetti sindacali nel rispetto delle regole dettate dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 21 maggio 2018 da ARIF, tenendo conto dell’ordinamento professionale e delle abilitazioni
professionali ed utilizzando le posizioni di progressione economica, in relazione agli elementi distintivi previsti
dai contratti nazionali ed al trattamento economico fisso e continuativo in godimento.
3. Dalla modifica dell’inquadramento del personale attualmente dipendente non devono derivare né
variazioni del trattamento economico in godimento con riferimento esclusivo alle voci che hanno un carattere
fisso e continuativo, né variazioni delle risorse complessivamente destinate al salario accessorio del personale
dipendente, che fino alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo continuerà ad essere
erogato con le regole attualmente in vigore. Eventuali differenze negative derivanti dal primo reinquadramento
sono erogate come assegni ad personam riassorbibili con i futuri miglioramenti contrattuali. 3 bis. Al personale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) si applica a partire dal 1° gennaio 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali. (2) 5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non discendono nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio
della Regione Puglia.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. n.1/2023 art. 45 comma 1. (2) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 115, comma 1.
Art. 11Modifiche all’articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 1. L’articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) è
sostituito dal seguente:
“Art. 80
Disposizione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio per compensi professionali da incarichi di
patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011 da riconoscere ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011
1. Per il finanziamento degli oneri conseguenti al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
relativi a compensi professionali per gli incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre
2011, si provvede, fino ad euro 12 milioni, nell’ambito delle risorse accantonate per le passività potenziali
del risultato di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del decreto legislativo n.
118/2011.
2. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 ha luogo, al ricorrere per
ciascuno di essi dei presupposti di legge, con legge regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73,
comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011.”.
Art. 12Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 (Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali), dopo le
parole “ per gli anni successivi” sono aggiunte le seguenti “al 2024”.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 13Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18
Art. 14Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del reddito energetico
regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “l’acquisto e l’installazione” sono sostituite con le parole “la progettazione, l’acquisto,
l’installazione, la manutenzione, l’assicurazione e la connessione”;
b) dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le parole “o analogo”.
2. All’articolo 3 della l.r. 42/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “l’acquisto e l’installazione” sono sostituite con le parole “la progettazione,
l’acquisto, l’installazione, la manutenzione, l’assicurazione e la connessione”;
b) al comma 2 le parole “Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie,
statali o regionali in materia di energia.” sono sostituite con le parole “Il contributo è cumulabile
con altre agevolazioni, purché siano a copertura di diverse quote parti dell’intervento e nel limite
massimo rappresentato dal costo sostenuto per quest’ultimo.”;
c) al primo alinea del comma 3 dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le
parole “o analogo”;
d) al secondo alinea del comma 3 dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le
parole “o analogo”;
e) al terzo alinea del comma 3 dopo le parole “il servizio di scambio sul posto” sono aggiunte le
parole “o analogo”;
f) alla lettera a) del comma 5 le parole “fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun intervento di
acquisto e installazione” sono sostituite con le parole “calcolato secondo le modalità stabilite nel
regolamento di cui all’articolo 5, per ciascun intervento di progettazione, acquisto, installazione,
manutenzione, assicurazione e connessione”;
g) alla lettera a) del comma 5 le parole “l’acquisto e l’installazione” sono sostituite con le parole “la
progettazione, l’acquisto, l’installazione, la manutenzione, l’assicurazione e la connessione”;
h) alla lettera b) del comma 5 le parole “fino a un massimo di euro 6 mila, per l’intervento di acquisto e
installazione di impianti fotovoltaici o microeolici” sono sostituite con le parole “calcolato secondo
le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5, per ciascun intervento di progettazione,
acquisto, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici o termo fotovoltaici o microeolici”;
i) alla lettera b) del comma 5 le parole “E’ altresì possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8 mila 500.” sono sostituite con le parole “Unitamente
all’acquisto ed alla installazione degli impianti di cui sopra, sono finanziabili anche sistemi di
accumulo secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5.”;
j) al comma 6 le parole “relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e
assicurazione degli impianti” sono sostituite con le parole “progettazione, acquisto, installazione,
manutenzione, assicurazione e connessione”;
k) al comma 7 le parole “per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabili” sono sostituite con le
parole “per un arco temporale indicato nel regolamento di cui all’articolo 5”;
l) al punto 2) del comma 7 le parole “con apposita fideiussione assicurativa che garantisce l’intero
periodo di vita dell’impianto e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all’atto di
presentazione dell’istanza” sono sostituite con le parole “da apposita garanzia, da rendere al
momento della presentazione dell’istanza, avente una durata definita dal regolamento di cui
all’articolo 5;”;
m) al comma 7 bis le parole “di vita utile” sono sostituite con le parole “pari a venti anni”.
3. All’articolo 4 della l.r. 42/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole “superficie comune” sono sostituite con le parole “idonea
superficie condominiale comune”; b) alla lettera b) del comma 1 le parole “all’amministrazione” sono sostituite con le parole
“all’amministratore di condominio”;
c) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole “di energia elettrica” sono aggiunte le parole “e termica”; d) al comma 2 la parola “multidimensionale” è sostituita con la parola “multivaloriale”;
e) al comma 3 le parole “la valutazione tecnica deve favorire in via prioritaria” sono sostituite con le
parole “la valutazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio necessario al raggiungimento
della soglia minima, valorizza i seguenti casi, fermi restando gli ulteriori criteri declinati nel
regolamento attuativo:”;
f) alla lettera c) del comma 3 la parola “handicap” è sostituita con la parola “disabilità”;
g) al comma 6 le parole “o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di
cui all’articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell’impianto e i valori soglia.” sono
sostituite con le parole “. Il regolamento di cui all’articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità
dell’impianto.”;
h) al comma 7 le parole “apposito avviso” sono sostituite con le parole “appositi avvisi”;
4. All’articolo 5 della l.r. 42/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole “i requisiti minimi e le caratteristiche” sono sostituite con le
parole “il contributo concedibile, i requisiti minimi e le caratteristiche”;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 15Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 15 1. All’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 15 (Istituzione della Fondazione Tito Schipa)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “dall’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), dalla legge 6 giugno 2016, n. 106), sono soppresse;
b) al comma 3 le parole “Essa opera nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 117/2017 e consegue i
requisiti per il riconoscimento come ente del Terzo settore.” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 dopo le parole “anni successivi” sono aggiunte le seguenti “al 2024”.
Art. 16Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 1. L’articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e
trattamento economico del personale della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle
Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano)
1. I Vice Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano, si
avvalgono di segreterie particolari per la cura della corrispondenza e degli affari connessi all’esercizio delle
proprie funzioni.
2. L’incarico del Segretario particolare è conferito al dipendente della Regione su indicazione dei Vice
Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano; tale
incarico cessa con la cessazione della carica di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario, di Presidente
di Commissione e di Presidente del Comitato per il Piano.
3. Le unità costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare e un autista, non possono
superare il numero cinque per la segreteria del Presidente del Consiglio, numero tre per la segreteria di
ciascun Vicepresidente, numero due per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario. Per la segreteria
di ciascun Presidente di Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano, le unità costituenti le
segreterie particolari, oltre il Segretario particolare, non possono superare numero uno. Agli autisti non
spetta il trattamento di missione.”.
2. L’articolo 23 della l.r. 18/1974 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 (Segreterie particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)
1. Il Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di segreterie
particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità, più un autista, scelte tra dipendenti della
Regione, oltre al Segretario particolare di cui al comma 2. Per tutti i componenti delle Segreterie
particolari la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.
2. Le Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare,
con incarico di Posizione organizzativa di staff, conferito su indicazione del Vicepresidente o
dell’Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può
essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria “D”
e in comando presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una
indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di
quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse
finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza
delle spese relative al personale comandato, ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici
regionali.”.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale. Agli adempimenti disposti dalle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della
Regione.
Art. 17Disposizioni in materia sanitaria 1. Per le seguenti strutture sociosanitarie di cui all’articolo 29, comma 6 della l egge regionale 2 maggio
2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private): ex articoli 57
(Comunità socioriabilitativa), 58 (Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) e 60 (Centro
diurno socioeducativo e riabilitativo), le unità di valutazione multidimensionali e dei distretti sociosanitari
valutano la possibilità di prolungare il Piano assistenziale individuale (PAI) dei singoli utenti già autorizzati alla
frequenza delle strutture di cui sopra, in deroga ai limiti di età previsti dal regolamento regionale 18 gennaio
2007, n. 4 ( Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia). Tali limiti non sono comunque applicabili ai soggetti già autorizzati alla presa in carico e alla frequenza nelle strutture socio sanitarie di cui al periodo precedente e a cui è stata riconosciuta dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, una percentuale pari o superiore al 67 per cento di invalidità. (3) 1 bis. Le disposizioni e le procedure di cui al comma 1 possono essere dirette anche all’ammissione di assistiti in deroga ai limiti di età nelle RSA per non autosufficienti.(4) 1 ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1 bis, le unità di valutazione multidimensionale e dei distretti sociosanitaria esprimono la propria valutazione sulla base della prevalenza del bisogno in base alla classificazione eseguita utilizzando le scale valutative appropriate. (5)
(3) Periodo aggiunto dalla l.r. 22/2023, art. 3, comma 1. (4) Comma aggiunto dalla l.r. 34/2023, art. 22, comma 1. (5) Comma aggiunto dalla l.r. 34/2023, art. 22, comma 1.
Art. 18Ampliamento degli enti certificatori della storicità dei veicoli ai fini del riconoscimento delle agevolazioni
fiscali previste per la tassa automobilistica 1. L’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è
riconosciuta anche agli autoveicoli e ai motoveicoli che risultano iscritti nel registro Automobile Club Italia
(ACI) storico nelle forme stabilite dal regolamento di funzionamento del medesimo registro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2022.
3. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico
del bilancio regionale
Art. 19Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di
incentivazione alla transizione energetica) sono aggiunte, in fine, le parole: “Dall’applicazione della predette
misura di compensazione sono escluse le imposte, che restano dovute secondo la relativa disciplina”.
Art. 20Screening neonatale visivo 1. Al fine di garantire la diagnosi precoce di malattie in età neonatale e la relativa somministrazione di efficaci terapie anche farmacologiche è garantito, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), lo screening per la diagnosi precoce della cataratta congenita, salvo dichiarazione di espresso rifiuto da parte degli aventi diritto.(6) 2. Il test di cui al comma 1 è eseguito nei primissimi giorni di vita dei neonati, e comunque prima della
dimissione, presso ogni punto nascita pubblico o privato accreditato (7) con il Servizio sanitario regionale.
L’avvenuta esecuzione del test deve risultare nella cartella clinica e indicata nell’atto di dimissione, unitamente
alla prenotazione a data fissa del test di ripetizione nei successivi dodici mesi, da eseguirsi presso lo stesso
punto nascita o presso le strutture territoriali competenti, previa idonea informativa sullo screening da fornire ai genitori naturali o ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sul neonato. (8) 3. Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aziende sanitarie interessate, nonché le amministrazioni delle strutture sanitarie private convenzionate, sono
obbligate ad assumere tutti i provvedimenti organizzativi più idonei all’esecuzione della presente disposizione,
compreso l’eventuale acquisto e dotazione delle relative apparecchiature qualora non siano nella disponibilità
di altre unità operative dello stesso stabilimento ospedaliero.
4.In caso di neonati senza fattori di rischio per deficit visivo a esordio tardivo, qualora l’esito del test fosse dubbio o positivo, il paziente è inviato entro dodici giorni con priorità e con invio tempestivo, con prenotazione effettuata dallo stesso punto nascita, presso l’unità operativa specialistica di branca per la conferma e la presa in carico. In caso di neonati con fattori di rischio oftalmologico, se l’esito del test è positivo, il paziente è inviato tempestivamente, senza parere oculistico, dal punto nascita all’unità operativa specialistica di branca per la conferma e la presa in carico.(9) 5. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 3, provvede con poteri sostituivi,
nei quindici giorni successivi il Direttore del Dipartimento regionale Promozione della Salute.
(6) Comma sostituito dalla l.r. 32/2023, art. 2, comma 1, (7) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art. 2, comma 2, lett. a) (8) Parole aggiunte dalla l.r. 32/2023 , art. 2, comma 2, lett. b) (9) Comma sostituito dalla l.r. 32/2023, art. 2, comma 3.
Art. 21Norme per l’esecuzione della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 1. Al fine del più celere e immediato raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla legge regionale
2 febbraio 2022, n. 1 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione su tumore mammario e
istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni genetiche germinali),
i dirigenti regionali delle sezioni interessate sono obbligati ad assicurare, entro e non oltre quarantacinque
giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la piena funzionalità amministrativa, tecnica, tariffaria
e informatica delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 14.
2. In caso di mancato adempimento nel termine perentorio di cui al comma 1, provvede il direttore
del dipartimento competente, entro e non oltre dieci giorni successivi, con determinazione contenente i
provvedimenti idonei a garantire la piena efficacia e funzionalità delle prestazioni, l’indicazione delle sezioni
competenti risultate inadempienti e l’invio all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) al fine della
valutazione dei risultati e della determinazione della relativa indennità.
Art. 22Norme per l’esecuzione della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 14 1. Al fine del più celere e immediato raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla legge regionale
12 agosto 2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e
consulenza oncogenetica), i dirigenti regionali delle sezioni interessate sono obbligati ad assicurare, entro e
non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la piena funzionalità
amministrativa, tecnica, tariffaria e informatica delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 3, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13 e 16.
2. In caso di mancato adempimento nel termine perentorio di cui al comma 1, provvede il Direttore
del dipartimento competente, entro e non oltre dieci giorni successivi, con determinazione contenente i
provvedimenti idonei a garantire la piena efficacia e funzionalità delle prestazioni, l’indicazione delle sezioni
competenti risultate inadempienti e l’invio all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) al fine della
valutazione dei risultati e della determinazione della relativa indennità.
Art. 23Indirizzi applicativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 16 maggio 2017(10) [1. Vista la conformazione morfologica della Regione Puglia che presenta un territorio lungo e densamente
popolato solo in alcuni centri, con diverse realtà territoriali ubicate in zone disagiate e scarsamente popolate,
il valore soglia di efficienza delle duecento mila prestazioni che le strutture private accreditate devono
garantire ai fini della contrattualizzazione all’interno dell’aggregazione secondo il Modello A) è riferito alla
aggregazione e non già alla singola struttura.
2. Le strutture che si evolvono o si sono già evolute verso il modello B1) mantengono i tetti di spesa già assegnati nel corso dell’anno 2022, a condizione che mantengano i requisiti organizzativi, fatte salve eventuali
dimissioni per ragioni di limiti di età.]
(10) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2023, art. 6, comma 1.La Giunta regionale con successivi provvedimenti annulla gli atti che costituiscono applicazione della
stessa norma abrogata.
Art. 24Modifica alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 1. Alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 dopo l’art. 29 è aggiunto il seguente:
“Art. 29-bis (Semplificazione della disciplina delle procedure relative ad autorizzazione all’esercizio e
accreditamento)
1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle strutture sanitarie e sociosanitarie di
cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, con esclusione delle strutture che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all’articolo 5, comma 1,
punto 1.1. della presente legge.
2. Fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale in tema di autorizzazione alla realizzazione,
autorizzazione all’esercizio ed accreditamento, le strutture di cui al comma 1 interessate da procedimenti
di conversione, conferma dei posti letto, posti, prestazioni, funzioni già autorizzati all’esercizio e accreditati
o autorizzati in relazione ad una specifica sede, previa trasmissione di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) su modello predisposto dalla Giunta
regionale relativo al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla sopravvenuta
normativa regolamentare di settore, s’intendono transitoriamente accreditate e/o autorizzate all’esercizio
in relazione alla medesima sede ai sensi della nuova normativa, nel limite dei posti assegnati da appositi
provvedimenti regionali, fino al rilascio dei provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e
del rilascio dell’accreditamento istituzionale.
3. Fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale in terna di autorizzazione alla
realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed accreditamento, le strutture di cui al comma 1 già autorizzate
all’esercizio in relazione ad una specifica sede, previa trasmissione di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000 su modello predisposto dalla Giunta regionale relativo al possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi previsti a livello regolamentare ai fini dell’accreditamento, s’intendono
transitoriamente accreditate in relazione alla medesima sede, nel limite dei posti letto, posti, prestazioni,
funzioni già autorizzati all’esercizio e assegnati ai fini dell’accreditamento da appositi provvedimenti
regionali, fino al rilascio dei provvedimenti di accreditamento istituzionale.
4. La Giunta regionale adotta con deliberazione le linee guida ed i modelli di autocertificazione nel
rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla specifica normativa regolamentare
di settore. Per le RSA e Centri diurni di cui ai r.r. 4/2019 e 5/2019 la deliberazione è adottata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’erogatore ha l’obbligo di mantenere i requisiti autocertificati ai fini della conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento transitorio. In caso di accertata carenza anche di un solo requisito, la
Sezione regionale competente dichiara la decadenza ex tunc dell’accreditamento transitorio, della conferma
dell’autorizzazione all’esercizio e del presupposto parere di compatibilità al fabbisogno per le strutture di
cui al comma 2; per le strutture di cui al comma 3 dichiara la decadenza ex tunc dell’accreditamento
transitorio e adotta il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e del presupposto parere
di compatibilità al fabbisogno. Entrambi i casi comportano il recupero da parte della ASL territorialmente
competente delle eventuali quote sanitarie percepite dalla struttura sin dalla data dell’autocertificazione.
6. In relazione alla specifica regolamentazione di settore, in caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo entro il termine
perentorio previsto dalla Giunta regionale, il procedimento di conversione o il procedimento di
accreditamento proseguono o si conformano esclusivamente ai sensi degli articoli 8 e 24 della l.r. 9/2017.”
Art. 25Riqualificazione immobili delle ASP 1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP) che intendono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’articolo 7
della l.r. 9/2017, per posti letto di RSA per soggetti non autosufficienti di cui al regolamento regionale 21
gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non
autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per
soggetti non autosufficienti), e/o per posti letto di RSA disabili di cui al regolamento regionale 21 gennaio 2019
n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), mediante
disponibilità di immobili di proprietà da riqualificare.
2. Ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, in presenza di posti letto
disponibili da assegnare nell’ambito del fabbisogno di posti per l’autorizzazione all’esercizio, le istanze
presentate dalle ASP ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 9/2017, mediante utilizzo di immobili di proprietà da
riqualificare, sono valutate prioritariamente nel bimestre di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 2037/2013 anche se la sede della struttura ricade in un distretto socio sanitario in esubero
mediante assegnazione di massimo centoventi posti letto.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|