Legge Regionale 20 aprile 2023, n. 7 Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese.
CAPO 1Principi generali
Art. 1Oggetto e finalità 1. La Regione Puglia, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e
117, quarto comma, della Costituzione, e dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 11 dello Statuto regionale,
riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell’artigianato nel territorio pugliese promuovendone e
sostenendone lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni produttive, territoriali,
artistiche e tradizionali. La Regione attua politiche volte allo sviluppo dell’impresa artigiana, all’accesso
al credito, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione e alla trasmissione delle
competenze e alla promozione delle produzioni.
2. La Regione Puglia, nell’ambito degli strumenti di programmazione, con particolare riguardo a quelli di
livello comunitario, favorisce la creazione, l’insediamento, l’aggregazione e la crescita delle imprese artigiane
salvaguardando e sostenendo i talenti e i mestieri dell’artigianato artistico e tradizionale e favorendo
l’innovazione, la transizione tecnologica, energetica e digitale, la sostenibilità ambientale, la continuità e la
successione d’impresa.
3. La Regione Puglia, con il concorso degli enti locali, delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, persegue il raggiungimento delle finalità di cui alla
presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Art. 2Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana
come definiti nel capo II.
CAPO 2Caratteristiche ed esercizio dell’impresa artigiana
Art. 3Definizione e status di imprenditore artigiano 1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione
e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. È vietata qualsiasi limitazione alla libertà del singolo imprenditore artigiano di accedere all’attività
artigiana e di esercitare le relative professioni.
3. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione
e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
Art. 4Definizione e status di impresa artigiana 1. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla
presente legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati,
o di prestazione di servizi.
2. L’impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore
artigiano e, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati
all’articolo 230-bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente
organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale.
3. L’impresa artigiana può essere esercitata:
a) in forma individuale;
b) in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita
per azioni, a condizione che:
1) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, è in
possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3;
2) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario è in possesso dei requisiti
previsti nell’articolo 3 e non è unico socio di una società a responsabilità limitata o socio
accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;
3) nelle società a responsabilità limitata uni-personale, il socio unico è in possesso dei requisiti
previsti nell’articolo 3 e non è unico socio di un’altra società a responsabilità limitata o socio
accomandatario di una società in accomandita semplice;
4) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, è
in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3 e detiene la maggioranza del capitale sociale e degli
organi deliberanti della società;
5) nelle società cooperative la maggioranza dei soci è in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3.
4. In caso di sopravvenuta invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la
relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 8,
anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni o
fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l’esercizio dell’impresa è assunto
dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido,
deceduto, interdetto o inabilitato. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui all’imprenditore
artigiano è affiancato l’amministratore di sostegno previsto nell’articolo 404 del codice civile.
5. Le disposizioni previste nel comma 4 non escludono l’applicazione delle discipline professionali in
vigore per lo specifico settore merceologico considerato. In particolare, la qualifica di responsabile tecnico,
che eventualmente richiede il possesso di specifici requisiti professionali, può essere assunta, nei casi e
limitatamente al periodo di cui al comma 4, da persona diversa dal titolare, o dai titolari, dell’impresa.
6. In caso di gravi motivi di salute dell’imprenditore artigiano debitamente documentati può essere
richiesta, a istanza di parte, alla CCIAA competente per territorio la sospensione dell’attività artigiana con
conseguente sospensione dell’iscrizione negli elenchi previdenziali fino a un massimo di dodici mesi.
Art. 5Consorzi e società consortili 1. Le imprese artigiane possono costituirsi in consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa.
2. Ai consorzi e alle società consortili possono aderire anche piccole e medie imprese non artigiane,
come definite dalla normativa comunitaria vigente, purché in numero non superiore a un terzo e a condizione
che le imprese artigiane detengono la maggioranza negli organi deliberanti.
Art. 6Limiti dimensionali 1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto
personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:
a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue
a condizione che le unità aggiuntive sono apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di
nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive sono apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui
alla presente legge e relativo regolamento attuativo: un massimo di trentadue dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato
fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive sono apprendisti. In questa fattispecie, l’impresa
che intenda superare il limite dimensionale è tenuta ad avanzare formale richiesta alla Commissione
regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) prevista nell’articolo 21 secondo le procedure dettagliate
nel regolamento regionale di cui all’articolo 26 al fine di verificare il settore di riferimento dell’attività
e la permanenza dei requisiti di impresa artigiana;
d) per l’impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a
condizione che le unità aggiuntive sono apprendisti.
2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali previsti nel comma 1 non sono computati:
a) per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della vigente disciplina nazionale
e regionale in materia di apprendistato e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del
lavoro a domicilio), sempre che non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
presso l’impresa artigiana;
c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali previsti nel comma 1 sono computati:
a) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
b) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito
dell’impresa artigiana;
c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive e per un periodo non superiore a tre
mesi all’anno hanno superato, fino al 20 per cento, con approssimazione all’unità superiore, i limiti massimi
indicati al comma 1 mantengono la qualifica di impresa artigiana e, pertanto, l’iscrizione all’Albo delle imprese
artigiane.
Art. 7Esercizio dell’attività artigiana 1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione
dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci o in altra sede individuata con il committente, oppure, laddove
non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma ambulante o di posteggio.
2. Nel rispetto delle norme vigenti, per la vendita nei locali di produzione o a questi adiacenti o
immediatamente prossimi dei beni di produzione propria, oppure per la fornitura al committente di quanto
strumentale, complementare o correlato all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio, non si
applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.
3. L’impresa artigiana può, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, effettuare la
somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione e in quelli a essi adiacenti o immediatamente
prossimi, utilizzando gli arredi dell’azienda, quale attività complementare o accessoria alla produzione con
esclusione del servizio di somministrazione assistita.
4. L’impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo
produttivo e per lo svolgimento di attività amministrative gestionali.
CAPO 3Albo regionale delle imprese artigiane
Art. 8Albo regionale delle imprese artigiane 1. Le imprese artigiane sono tenute a iscriversi all’Albo regionale delle imprese artigiane, istituito ai sensi
della legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato
pugliese).
2. I requisiti e le procedure per l’iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo sono definiti dalla presente
legge e dalle sue disposizioni attuative.
[3. Le imprese artigiane sono inoltre annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.] (1) 4. L’Albo regionale delle imprese artigiane è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto presso le CCIAA
territorialmente competenti.
5. La tenuta dell’Albo è assicurata dalle CCIAA e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva
proprietà della Regione, cui è consentito l’accesso anche con modalità telematiche. Le CCIAA presentano alla
Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, un report sulle attività di tenuta e aggiornamento dell’Albo. 6. Anche con l’ausilio della CRAP, la Regione esercita le funzioni di coordinamento, controllo e
nomofilachia in ordine alla tenuta dell’Albo e formula indirizzi e direttive per assicurare l’omogeneità e la
corretta applicazione delle procedure per l’iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle imprese
artigiane, da parte delle CCIAA competenti per territorio, che sono tenute a uniformarsi.
7. L’iscrizione delle imprese aventi i requisiti di cui alla presente legge, anche costituite in forma
cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi o reti, è obbligatoria ed effettuata con le modalità previste
negli articoli 9 e 10.
8. L’iscrizione all’Albo ha efficacia costitutiva ed è condizione essenziale per l’applicazione delle norme
e la concessione delle agevolazioni previste per il settore artigiano [e produce, inoltre, gli effetti previsti dalla
normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l’imprenditore artigiano.](2) 9. Le imprese, i consorzi, le società consortili o le reti di imprese possono adottare, nella propria insegna,
ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato solo se iscritte all’Albo o in una
sua sezione separata. 10. Un prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato e pubblicizzato quale artigianale
solo se realizzato o erogato da un’impresa o soggetto iscritto all’Albo o a sua sezione separata, ove non
diversamente previsto dalla normativa vigente e/o deliberato dalla CRAP di cui all’articolo 21.
11. Nell’Albo sono annotate le qualifiche di: impresa del settore artistico e tradizionale, maestro artigiano,
bottega-scuola, attività storica e ogni altra ulteriore qualità dell’imprenditore o dell’impresa ove ciò è previsto
da norme nazionali o regionali o disposto con atto del dirigente della competente struttura regionale, anche
su proposta della CRAP.
(1) Comma abrogato dalla l.r. 11/2024, art. 1, comma 1, lett. a). (2) Parole soppresse dalla l.r. 11/2024, art.1, comma 1, lett.b).
Art. 9Iscrizione, modifiche e cancellazione nell’Albo delle imprese
artigiane e loro consorzi, società consortili e reti di imprese 1. Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa artigiana e dell’iscrizione all’Albo, nel rispetto della normativa
statale in materia di iscrizione al Registro imprese, l’interessato presenta per via telematica alla CCIAA,
Ufficio del Registro delle imprese, nel cui territorio è ubicata la sede legale e/o operativa dell’impresa, la
comunicazione unica per gli adempimenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche,
la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti negli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente
legge.
2. Con le medesime modalità telematiche, le imprese artigiane iscritte all’Albo trasmettono alla CCIAA,
per il tramite del Registro imprese, la comunicazione unica in ordine alle modificazioni dello stato di fatto
o di diritto dell’impresa, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per
l’iscrizione, e alla cancellazione dall’Albo imprese artigiane entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
3. La CCIAA contestualmente rilascia la ricevuta dell’avvenuta protocollazione dell’istanza e avvia la
relativa fase istruttoria.
4. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’Albo delle imprese
artigiane, o in sua separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della
comunicazione unica di cui al comma 1. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti
dell’iscrizione, modifica o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui al decreto-legge
15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
5. La CCIAA provvede all’iscrizione, modifica e cancellazione sulla base della comunicazione ricevuta.
L’iter del procedimento può essere sospeso fino a un massimo di trenta giorni al fine di consentire eventuali
integrazioni della documentazione o approfondimenti istruttori. In caso di carenza dei requisiti, o di mancato
riscontro entro il termine fissato per produrre integrazioni, la CCIAA competente per territorio dispone il
rigetto.
6. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane sono
iscritti in separata sezione dell’Albo, con l’indicazione delle relative imprese consorziate.
7. Nella medesima sezione separata dell’Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, costituiti
anche in forma cooperativa, cui partecipano anche piccole e medie imprese, purché in numero non superiore
a un terzo e a condizione che le imprese artigiane detengono la maggioranza negli organi deliberanti.
8. I consorzi e le società consortili iscritti nella sezione separata dell’Albo possono usufruire delle
agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione
in cui ricorrono riferimenti all’artigianato. 9. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche alle reti di imprese, per quanto
compatibili
Art. 10Procedure d’ufficio 1. La CCIAA valuta la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli 3, 4, 5 e 6 sulla base degli elementi
istruttori e di accertamento presentati dall’interessato per l’avvio dell’attività oppure forniti dal Comune
o dal Centro di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) previsto nell’articolo 14 o da altre pubbliche
amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel
rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al capo III della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi). In caso di valutazione positiva, provvede d’ufficio all’iscrizione dell’impresa
nell’Albo, così come provvede alla sua cancellazione o alle eventuali modificazioni dello status delle imprese
che, pur avendone l’obbligo, non hanno correttamente presentato la comunicazione unica prevista dall’articolo
9, comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’articolo 23.
2. Alla CCIAA è fatto obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di adozione, il provvedimento
di iscrizione, cancellazione, modificazione a tutti gli interessati, ivi compresi gli enti e autorità che hanno
effettuato la segnalazione.
Art. 11Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni 1. Le CCIAA dispongono accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei Comuni.
2. Le funzioni riguardanti l’accertamento, la contestazione e notificazione della violazione, ivi comprese
quelle conseguenti all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione e alla riscossione delle sanzioni pecuniarie,
sono svolte dalla CCIAA competente per il territorio in cui sono state accertate le trasgressioni.
3. Le CCIAA provvedono con l’osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571 (Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le CCIAA trasmettono alla CRAP l’elenco delle infrazioni rilevate con
riferimento all’anno solare precedente, delle sanzioni irrogate, di quelle riscosse e ancora da riscuotere, con
l’esposizione delle spese sostenute per l’esazione di ciascuna di esse.
Art. 12Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti della CCIAA previsti nel capo III è ammesso ricorso in via amministrativa alla
CRAP entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
2. Il ricorso ha effetto sospensivo nei confronti dei provvedimenti di cancellazione dall’Albo.
3. Avverso tali provvedimenti possono fare ricorso, oltre ai diretti interessati, le pubbliche amministrazioni
e i terzi che con la loro segnalazione hanno dato avvio agli accertamenti e controlli.
CAPO 4Interventi a supporto dell’artigianato pugliese
Art. 13Programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi
per l’artigianato. Delega di funzioni ai Comuni 1. La Regione, in collaborazione con le articolazioni regionali delle associazioni di categoria
dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, i Comuni e le CCIAA, definisce e attua piani
organici e pluriennali di sostegno alla crescita delle imprese artigiane con un approccio integrato, in un’ottica
di semplificazione e digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti.
2. La Giunta regionale, d’intesa con le suddette associazioni di categoria, adotta un piano triennale
per lo sviluppo dell’artigianato individuando specifici obiettivi di tutela e crescita delle imprese artigiane sul
territorio regionale.
3. Per l’attuazione e la gestione degli interventi programmati la Regione può avvalersi dei CATA previsti
nell’articolo 14.
4. La Regione, nell’ambito degli strumenti della programmazione e dei fondi comunitari, anche in
compartecipazione con i ministeri competenti e il sistema camerale pugliese, sostiene processi di innovazione,
internazionalizzazione e sviluppo del sistema produttivo artigiano con politiche di rete e supporto alla
promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.
5. Gli atti adottati dalla Regione ai sensi della presente legge comportanti l’attivazione di interventi
configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità ai regolamenti
comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE).
6. Sono delegate ai Comuni le funzioni di gestione e di amministrazione concernenti la localizzazione e
la riallocazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonché il recupero di fabbricati
produttivi. Tali interventi sono effettuati in coerenza con la programmazione relativa alle aree industriali.
Art. 14CATA 1. I Centro di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) supportano e favoriscono i processi di innovazione,
sviluppo e competitività delle imprese artigiane pugliesi, fornendo loro servizi dedicati. I CATA devono essere
in possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e non possono avere scopo di lucro.
2. I CATA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle articolazioni regionali delle associazioni di
categoria dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL) o sottoscrittrici di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
dell’artigianato e operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia, e che sono rappresentate all’interno
dei Consigli camerali di almeno due CCIAA pugliesi.
3. I CATA dispongono di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità
di strutture operative.
4. I CATA sono autorizzati dalla Regione all’esercizio delle attività previste dal presente articolo entro
novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di accreditamento, secondo le modalità stabilite
con il regolamento regionale di cui all’articolo 26.
5. I CATA svolgono a favore delle imprese artigiane attività dirette:
a) all’assistenza tecnica; b) alla formazione e all’aggiornamento nel campo dell’innovazione tecnologica e organizzativa;
c) al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
d) all’accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
e) alla sicurezza, informazione, formazione e tutela dei consumatori;
f) alla tutela dell’ambiente;
g) alla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;
h) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.
6. La Regione può avvalersi dei CATA per ogni iniziativa intesa a facilitare il rapporto tra amministrazione
regionale e imprese utenti.
Art. 15Interventi per favorire la creazione e il ricambio generazionale nell’impresa 1. La Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato
comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
a) promuove e sostiene la continuità di attività dell’impresa artigiana;
b) supporta il passaggio generazionale, gestionale e finanziario al fine di non disperdere le attività
imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;
c) promuove e sostiene la creazione di nuove imprese artigiane al fine di favorire la nascita di nuova
imprenditorialità e la crescita occupazionale, con particolare attenzione alle iniziative dei giovani e
delle donne, promuovendo inoltre la realizzazione di network;
d) definisce gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi
quelli concernenti l’artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore
artigiano;
e) individua le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;
f) individua forme di semplificazione amministrativa e fiscale per la riduzione degli oneri a carico delle
imprese artigiane;
g) nell’ambito della propria potestà legislativa, sostiene e semplifica l’accesso alle professioni artigiane
regolamentate attivandosi per la realizzazione di un efficace sistema di certificazione delle competenze.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione può promuovere specifiche forme di
collaborazione: con le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato comparativamente
più rappresentative a livello nazionale e con i CATA dalle stesse promossi; con l’Ente bilaterale dell’artigianato
pugliese e con gli altri organismi paritetici di comparto costituiti ai sensi della vigente normativa dalle
organizzazioni di categoria dell’artigianato e dalle controparti sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale; con i consorzi e le cooperative di garanzia fidi-confidi pugliesi.
Art. 16Politiche di sviluppo per l’artigianato 1. La Giunta regionale definisce e attua politiche e interventi volti a favorire:
a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
b) l’innesto delle tecnologie abilitanti e digitali all’interno delle imprese del comparto artigiano quale
elemento strategico per il miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi e per l’accesso a nuovi
mercati, valorizzando la figura dei maker;
c) il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d’impresa, valorizzando e supportando le botteghe artigiane
storiche di cui alla vigente normativa regionale;
d) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all’aggiornamento professionale degli imprenditori e
dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale valorizzando il titolo di maestro artigiano e il
sistema delle botteghe-scuola;
e) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese
artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, riorganizzazione dei processi
produttivi aziendali, all’economia circolare e alla tutela ambientale;
f) il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di impresa che nasce
dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l’utilizzo di processi
produttivi innovativi e flessibili, l’attenzione alla qualità, l’orientamento al cliente, la personalizzazione
del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l’innovazione creativa e l’apporto prevalente e continuativo
del capitale umano nella produzione;
g) la promozione dell’artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all’interno della filiera
turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l’offerta turistica regionale;
h) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in
ambito di filiera produttiva;
i) l’accesso al credito e alla finanza da parte delle imprese artigiane;
j) il raccordo tra il mondo della formazione e dell’istruzione e l’impresa artigiana, valorizzando
soprattutto gli strumenti dell’apprendistato e, in particolare, il sistema duale come strumento
d’elezione per assicurare la continuità e il ricambio generazionale nell’impresa artigiana;
k) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, Fab-Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane;
l) l’internazionalizzazione e la conoscenza delle produzioni artigianali pugliesi, incluso il supporto per la
costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione.
2. La Regione Puglia, nell’ottica di garantire la legalità e la corretta concorrenza nel mercato, di tutelare
la sostenibilità dell’iniziativa economica, avversando l’occupazione irregolare, ritiene prioritaria l’attività di
contrasto al fenomeno dell’esercizio abusivo dell’impresa artigiana. A tal fine:
a) promuove e sostiene, in collaborazione con le CCIAA e attraverso apposite intese con le articolazioni
regionali e territoriali delle associazioni di categoria dell’artigianato comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, i CATA, i comuni, la polizia locale e le altre forze dell’ordine,
iniziative volte a garantire la segnalazione e la repressione delle attività abusive, prevedendo inoltre,
per quanto di propria competenza, anche idonee sanzioni accessorie;
b) elabora e pubblica con l’ausilio della CRAP, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 21, comma 3,
e con il supporto delle citate associazioni di categoria, dell’Ente bilaterale dell’artigianato pugliese e
con il concorso delle CCIAA e dei centri per l’impiego che mettono a disposizione i relativi dati, un
rapporto periodico contenente il censimento annuale dei fabbisogni formativi in comparti strategici
dell’artigianato e i saldi occupazionali anche con riferimento alle nuove imprese, con l’obiettivo di
indirizzare utilmente le politiche regionali di sostegno alla formazione professionale.
3. I CATA, nell’esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare
alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell’artigianato,
anche per le finalità previste nel comma 1.
Art. 17Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi 1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio
dell’artigianato, valorizzando la funzione e sostenendo l’operatività dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi-confidi pugliesi quali strumenti d’elezione per lo sviluppo imprenditoriale pugliese e l’efficace raccordo tra
banche e imprese.
Art. 18Supporto all’insediamento e all’aggregazione delle imprese artigiane – Aree speciali dell’artigianato(3) 1. La Regione favorisce e incentiva l’insediamento delle imprese artigiane. A tal fine, d’intesa con i comuni
pugliesi e in collaborazione con le articolazioni territoriali delle associazioni di categoria dell’artigianato
maggiormente rappresentative a livello nazionale, promuove e sostiene la realizzazione di piani comunali di
insediamento delle imprese artigiane nell’ambito della pianificazione urbanistica.
2. Al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentono
lo sviluppo, in specifiche aree della regione, delle imprese artigiane già operanti, nonché l’insediamento di
nuove imprese, la Regione disciplina, con apposito atto di Giunta da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione delle
aree speciali dell l’artigianato, (4) in accordo con i comuni interessati. 3. La Regione favorisce e incentiva l’aggregazione delle imprese artigiane sotto forma di:
a) centri di attrazione in cui concentrare l’offerta di prodotti tipici quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, Piazze dell’artigianato, Poli di eccellenza artigiana o denominazioni simili;
b) consorzi e reti di imprese volti alla promozione e/o alla produzione dei prodotti artigianali;
c) filiere finalizzate alla produzione di prodotti artigianali;
d) altre forme di aggregazione o concentrazione comunque denominate.
(3) Rubrica sostituita dalla l.r. 11/2024, art. 2, comma 1, lett. a) (4) Parole sostituite dalla l.r. 11/2024, art. 2, comma 1, lett. b)
CAPO 5Tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale
Art. 19Definizione di artigianato artistico, tipico e tradizionale 1. Fermi restando i requisiti previsti per l’impresa artigiana, ai fini della presente legge si considerano
imprese dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale quelle la cui attività:
a) è finalizzata a realizzare le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a
forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e
culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da
questa prendono avvio e qualificazione, nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
b) ha per oggetto lavorazioni svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico
professionale, o che usufruiscono dell’ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione
interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione.
2. Le attività previste nel comma 1 sono individuate nel regolamento regionale di cui all’articolo 26,
redatto a partire dall’elenco allegato al regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3 (Articolo 22, legge regionale
5 agosto 2013, n. 24 - Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese. Regolamento
attuativo). L’elenco può essere integrato su proposta delle articolazioni regionali delle associazioni di categoria
dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale previo parere della CRAP di cui all’articolo
21 al fine di confermare la coerenza con le caratteristiche indicate al comma 1.
3. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge tutte le lavorazioni
artistiche e tradizionali pugliesi, nonché le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla
conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio
architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, purché svolte da imprese artigiane. 4. Le ceramiche artistiche e tradizionali di Grottaglie, Laterza, Cutrofiano, Terlizzi, Rutigliano e San Pietro
in Lama, già tutelate ai sensi della vigente disciplina della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di
qualità, nonché degli altri territori che otterranno il previsto riconoscimento regionale e nazionale, rientrano
di diritto nella definizione di cui al presente articolo.
Art. 20Tutela, valorizzazione e interventi a supporto dell’artigianato
artistico e tradizionale pugliese 1. La Regione, in armonia con la vigente normativa nazionale, adotta provvedimenti diretti alla tutela,
alla valorizzazione e allo sviluppo dell’impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e
tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività diretta alla produzione di beni, anche
semilavorati, e servizi i quali, in ragione del processo di lavorazione applicato, presentano peculiare valore
creativo ed estetico. In particolare, fermi restando gli interventi previsti nell’articolo 16, promuove:
a) l’adozione di strategie dedicate al sostegno di iniziative culturali e percorsi esperienziali e turistici
legati ai luoghi e alle lavorazioni dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese;
b) azioni tese alla riduzione degli oneri delle imprese esercenti attività dell’artigianato artistico e
tradizionale e indirizzate al ripopolamento aziendale degli insediamenti storici dell’artigianato
artistico e tradizionale pugliese;
c) la realizzazione, anche in collaborazione con le altre strutture regionali competenti per materia, di
rassegne ed esposizioni tematiche dedicate alla promozione dell’artigianato artistico e a preservare
la memoria delle produzioni storiche;
d) la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in
Italia e all’estero;
e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi con particolare attenzione ai canali
digitali;
f) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell’artigianato artistico,
tradizionale e tipico.
2. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare specifiche produzioni dell’artigianato artistico tradizionale
in forza del legame identitario con il territorio e la cultura pugliesi quali, a titolo esemplificativo, quelle delle
luminarie, della ceramica, della terracotta e della cartapesta, adotta provvedimenti tesi alla certificazione e
al riconoscimento delle imprese e dei relativi prodotti rilasciando, se del caso, l’autorizzazione a utilizzare
specifiche denominazioni o marchi di qualità. Per lo svolgimento di tali attività, la competente struttura
regionale si avvale della collaborazione della CRAP e dei CATA.
CAPO 6Commissione regionale per l’artigianato pugliese e osservatorio permanente sull’artigianato
Art. 21CRAP 1. È istituita la Commissione regionale per l’artigianato pugliese (CRAP), organo di tutela e rappresentanza
dell’artigianato, che ha sede presso la competente struttura regionale ed è presieduta dal suo dirigente o suo
delegato che, per i compiti di segreteria, si avvalgono del personale regionale appartenente alla struttura.
2. Alla CRAP competono le seguenti funzioni: a) esprimere pareri consultivi e formulare alla Giunta proposte per l’emanazione di direttive per la
definizione di criteri omogenei per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e la sua armonizzazione
con le procedure attinenti all’iscrizione al Registro delle imprese;
b) promuovere forme di comunicazione e collaborazione con le CCIAA e con Unioncamere regionale nel
settore dell’artigianato;
c) esprimere pareri, emanare direttive e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali
effettuare i corsi di formazione professionale nell’artigianato;
d) esprimere pareri, emanare direttive e formulare proposte in materia di maestro artigiano, bottega
scuola e apprendistato nelle imprese artigiane;
e) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 12 avverso le decisioni delle CCIAA in
materia di tenuta dell’Albo imprese artigiane, con particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti di
impresa artigiana;
f) svolgere gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o attribuiti con leggi o norme della
Regione Puglia.
3. La CRAP, se ha acquisito elementi da cui si desume la possibile insussistenza dei requisiti di legge per
l’iscrizione oppure che l’attività d’impresa artigiana è esercitata da parte di soggetti privi di iscrizione all’Albo,
può richiedere formalmente alla struttura regionale competente che vengono disposti accertamenti d’ufficio
a carico delle imprese iscritte all’Albo in ordine alla sussistenza o alla modificazione dei requisiti medesimi o
comunque diretti a verificare le segnalazioni circostanziate pervenute.
4. La CRAP, d’intesa con la struttura regionale competente, allo scopo di acquisire gli elementi
informativi e conoscitivi utili alla definizione e all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione
dell’artigianato, promuove un’attività permanente di rilevazione, analisi e studio delle problematiche
svolgendo le funzioni di Osservatorio regionale permanente sull’artigianato. In tale sede provvede a:
a) analizzare la composizione dell’Albo delle imprese artigiane e delle relative dinamiche in una banca
dati informatizzata, raccogliendo e aggiornando le principali informazioni sul settore con acquisizione
sistematica dei dati, anche da fonti già disponibili;
b) valutare l’efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) realizzare indagini, ricerche, studi e pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il settore.
5. Per l’attività prevista nel comma 4, la CRAP si avvale del supporto della struttura regionale competente,
dei CATA, delle articolazioni regionali delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e può stipulare apposite convenzioni, in particolare con le CCIAA, l’Ente bilaterale
dell’artigianato pugliese e altri enti e istituzioni con competenze specifiche in materia di artigianato.
6. Le decisioni assunte dalla commissione sui ricorsi amministrativi sono notificate ai soggetti interessati
e comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione.
7. Entro sessanta giorni dalla notifica della decisione della Commissione, avverso la medesima può essere
proposto ricorso davanti al Tribunale competente per territorio. Con il regolamento regionale di cui all’articolo
26 sono definiti il numero, i criteri e le modalità di individuazione e nomina dei componenti prevedendo la
partecipazione di esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle articolazioni regionali
delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, presenti nel
CNEL e/o sottoscrittrici di CCNL, nonché rappresentanti delle associazioni sindacali più rappresentative dei
lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella Regione. Il regolamento disciplina inoltre
l’insediamento, il funzionamento e la durata in carica della CRAP.
8. La partecipazione alla CRAP è a titolo gratuito.
9. La CRAP è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. Nel caso in cui la Commissione, per
dimissioni o altra causa, sia nell’impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un
Commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere
il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Se, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario non è
stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il Presidente della Giunta provvede
al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.
CAPO 7Controlli e sanzioni
Art. 22Controlli 1. Le CCIAA, di propria iniziativa oppure su segnalazione o indirizzo della Regione Puglia o della CRAP, o
ancora sulla base delle informazioni ricevute dalle altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di
vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva, possono disporre gli accertamenti e i sopralluoghi
che si rendono necessari, secondo le modalità ritenute più idonee, anche al di fuori delle ipotesi previste negli
articoli 9 e 10, avvalendosi del supporto dei comuni e delle forze di polizia locale.
Art. 23Omesse comunicazioni e sanzioni amministrative 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 750,00 a euro 5 mila nei confronti di chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni della
presente legge, eserciti abusivamente l’attività artigiana omettendo le iscrizioni previste nell’articolo
9, comma 1;
b) da euro 250,00 a euro 3 mila in caso di uso non consentito, da parte di imprese, società, consorzi,
società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, reti non iscritte all’Albo
regionale delle imprese artigiane, di qualsiasi riferimento all’artigianato nella ditta, nella ragione
sociale, nella denominazione, nell’insegna, nel marchio e nella definizione e commercializzazione o
nei prodotti, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio.
2. Per l’omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell’impresa artigiana
restano ferme in capo alla CCIAA territorialmente competente le funzioni conseguenti all’accertamento delle
violazioni rilevate nei confronti del Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del Repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia
di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile).
Art. 24Applicazione e riscossione delle sanzioni 1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste
nell’articolo 23 è delegata alla CCIAA nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, con l’osservanza
delle modalità e delle disposizioni contenute nella l. 689/1981 e nel d.p.r. 571/1982. Le funzioni riguardanti
l’accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni richiamate nell’articolo 23 sono svolte dai
comuni, [dalle forze di polizia] (5) e dalle altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza
previdenziale, assicurativa e contributiva nel rispetto delle disposizioni contenute nella l. 689/1981. 2. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni, comprese quelle pagate ai sensi
dell’articolo 16 della l. 689/1981, restano nelle disponibilità di bilancio della CCIAA esercitante la delega
prevista nel comma 1, fatte salve le spese sostenute dai comuni per l’attività di accertamento di propria
competenza.
(5) Parole soppresse dalla l.r. 11/2024, art. 3, comma 1.
CAPO 8Disposizioni finali
Art. 25Clausola valutativa 1. Al fine di verificare l’attuazione della presente legge e valutare i risultati delle azioni intraprese per la
promozione, diffusione e sviluppo del sistema artigiano pugliese, la Giunta presenta al Consiglio regionale,
con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente
attivati, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di
partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate tra scuole, università, centri di ricerca e
imprese artigiane, i percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe scuola nonché le eventuali
criticità incontrate e le modalità con cui si è fatto fronte.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese artigiane
e articolazioni regionali e territoriali delle associazioni di categoria dell’artigianato comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
3. Se entro il termine previsto nel comma 1 la Giunta regionale non ha proceduto all’attuazione del
presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio regionale indicando le motivazioni
del ritardo.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i
documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.
Art. 26Regolamento regionale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva
il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina:
a) le modalità di tenuta dell’Albo regionale delle imprese artigiane e delle relative sezioni provinciali;
b) le modalità di presentazione delle richieste di accreditamento dei CATA, le tipologie dei servizi
erogabili, le verifiche sulle attività da essi prestate;
c) la definizione delle attività rientranti nel comparto delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali
dell’artigianato pugliese;
d) il numero, i criteri e le modalità di individuazione e nomina dei componenti della CRAP, le sue modalità
di insediamento e funzionamento;
e) il dettaglio delle fattispecie sanzionatorie relative all’omessa o ritardata comunicazione delle
modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell’impresa artigiana;
f) il dettaglio delle procedure volte a ottenere il superamento dei limiti dimensionali previsti nell’articolo
6;
g) ogni altra norma funzionale all’attuazione della presente legge.
Art. 27Norme transitorie e abrogazioni 1. La l.r. 24/2013 è abrogata.
2. Tutti i rapporti giuridici, derivanti dall’applicazione della l.r. 24/2013, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano a soggiacere alle disposizioni della medesima legge regionale fino alla
data della loro estinzione. 3. Nelle more della data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26 continuano
ad applicarsi in regime di ultrattività, in quanto compatibili, le norme del r.r. 3/2015 e relativi allegati.
4. Restano valide le iscrizioni all’Albo regionale delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della previgente
normativa, ferme le eventuali modifiche e cancellazioni disposte in applicazione della presente legge.
5. Restano valide le autorizzazioni rilasciate nei confronti dei CATA ai sensi della vigente normativa
regionale in materia di artigianato, ferme le eventuali integrazioni documentali necessarie in applicazione
della presente legge.
Art. 28Modifiche alla l.r. 32/2022 1. All’articolo 68 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del
Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2023) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Puglia attua azioni di comunicazione e informazione, anche attraverso portali web
o altri strumenti telematici, attinenti al proprio patrimonio culturale immateriale, con particolare
riferimento ai territori caratterizzati da prodotti da forno regionali, della tradizione gastronomica
agro-pastorale, della memoria di usi e costumi di tali specialità artigianali.”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 29Norma finanziaria 1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in fase di prima applicazione in euro 500
mila per l’esercizio finanziario 2023, si provvede con l’applicazione delle quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata
E2033825 “Somma assegnata dal Cipe con Delibera per il cofinanziamento di programmi di riqualificazione e
di rivitalizzazione del sistema distributivo” da riscriversi nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1,
del bilancio 2023 per competenza e cassa.
2. Per la quantificazione e la copertura dell’onere finanziario per gli anni successivi al 2023 si rinvia alle
competenti leggi di bilancio.
3. Gli interventi adottati in applicazione della presente legge, sono disposti nel rispetto della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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