Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 1(Oggetto e
finalita della legge) 1. La presente legge disciplina il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, cosi come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
Titolo I ASPETTI ISTITUZIONALI E DI ORDINAMENTO
CAPO 1
Art. 21. Sono soggetti
istituzionali del Servizio sanitario regionale:
a) la
Regione;
b) i
Comuni;
c) le Unita sanitarie
locali - aziende;
d) le
Universita;
e) le Aziende
ospedaliere.
Art. 3(Soggetti
concorrenti) 1. Concorrono alle
finalita del servizio sanitario regionale le Comunita montane, le Province,
nonche le istituzioni sanitarie pubbliche - ivi compresi gli ospedali militari
- e private e i professionisti convenzionati.
2. Gli enti
assistenziali pubblici e gli organismi di volontariato e di privato sociale e le
associazioni di tutela dei cittadini concorrono alle medesime finalita con le
modalita previste dalle leggi regionali.
Art. 4(Regione) 1. La Regione svolge
funzioni legislative, di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica nei
confronti delle Aziende sanitarie.
2. La Regione
definisce i rapporti fra le Unita sanitarie locali e le istituzioni sanitarie
pubbliche e private e i professionisti convenzionati attraverso gli strumenti,
le procedure e i vincoli della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale
vigila sull osservanza delle disposizioni in materia di requisiti minimi e di
classificazione delle strutture erogatrici dell assistenza e controlla che la
gestione produca i risultati quantitativi e qualitativi prefissati nel piano
sanitario regionale e nelle azioni programmatiche.
4. La Giunta regionale
trasmette la proposta di piano sanitario regionale alle Universita e ai Comuni.
Le relative osservazioni sono rimesse alla Giunta regionale entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione.
Art. 5(Unita
sanitaria locale) 1. L Unita sanitarie
locale e azienda dotata di personalita giuridica pubblica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica.
2. L Unita sanitarie
locale assicura ai cittadini lerogazione delle prestazioni previste dai livelli
uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano
sanitario regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonche delle aziende
e degli istituti ed enti di cui all articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall articolo 5 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle istituzioni sanitarie pubbliche - ivi
compresi gli ospedali militari - o private, sulla base di criteri di
integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. A questo scopo ogni
Unita sanitaria locale puo stipulare apposite convenzioni con altre Unita
sanitarie locali e quindi avvalersi delle strutture delle
stesse.
3. L Unita sanitaria
locale esercita la propria autonomia aziendale nell ambito degli indirizzi di
programmazione del piano sanitario regionale, delle norme di organizzazione e
funzionamento di cui alla presente legge, delle norme e dei principi di
contabilita della normativa regionale, nonche delle norme e delle disposizioni
della Regione.
4. L Unita sanitaria
locale, nell ambito degli indirizzi stabiliti dal piano sanitario regionale e
sulla base delle linee di indirizzo regionale, elabora il piano generale
attuativo triennale.
5. L Unita sanitaria
locale fornisce alla Regione, nei tempi e con le modalita stabiliti dal sistema
informativo regionale, tutti gli indicatori di sintesi funzionali all attivita
di controllo che la Regione svolge ai sensi del precedente art.
4.
Art. 6(Universita) 1. Le Universita
contribuiscono, per quanto di competenza, al processo di elaborazione del piano
sanitario regionale.
2. La Giunta regionale
e le Universita, ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dall articolo 7 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, stipulano appositi protocolli d
intesa:
a) per regolarmente l
apporto delle Facolta di medicina e chirurgia alle attivita assistenziali del
Servizio sanitario;
b) per la
realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale connessi alla
formazione degli specializzandi e all accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale;
c) per l espletamento
dei corsi di formazione, per il conseguimento del diploma universitario di 1
livello, di cui all art. 2 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
3. La Giunta
regionale, per le Aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del
corso formativo del triennio clinico della Facolta di medicina e chirurgia,
istituisce la Commissione paritetica Regione - Universita con compiti
propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di
contenzioso tra le suddette istituzioni.
4. La Commissione
paritetica e costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e da n. 3
rappresentanti della Universita. Alle riunioni della Commissione paritetica
partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell Azienda ospedaliera
interessata.
Art. 7(Comuni) 1. I Comuni
partecipano in via consultiva al processo di programmazione
regionale.
2. La Giunta
regionale, entro il 10 settembre dell ultimo anno di vigenza del piano
sanitario precedente, trasmette la proposta di piano sanitario regionale alla
consultazione dei Comuni. Il parere deve essere espresso entro e non oltre i
successivi trenta giorni dalla data di trasmissione.
Nel caso di
inosservanza del termine indicato, il parere si intende acquisito favorevolmente
a tutti gli effetti.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
adotta un regolamento tipo per disciplinare le modalita organizzative, di
convocazione e di funzionamento della Conferenza di sindaci o dei Presidenti
delle circoscrizioni di riferimento territoriale, nonche della propria
rappresentanza di cui all art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, cosi come modificato dall articolo 4, lettera l), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
4. La rappresentanza
della Conferenza dei sindaci e l organismo attraverso il quale i Comuni
interessati esprimono alla regione il proprio parere in merito al piano
sanitario regionale e alle proposte programmatorie. Nel caso in cui l ambito
territoriale della Unita sanitaria locale coincida con quello del Comune,
provvede direttamente il Sindaco.
5. Spetta al Sindaco o
alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o dei Presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale;
a) definire, nell
ambito della programmazione regionale; le linee di indirizzo per l impostazione
programmatica delle attivita delle Unita sanitarie;
b) definire le linee
di indirizzo dei piani di zona dei servizi sociali;
c) esaminare il
bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di
esercizio;
d) verificare l
andamento generale dell attivita dell Unita sanitaria
locale;
e) trasmettere le
proprie valutazioni e proposte all Unita sanitaria locale e alla
Regione.
Art. 8(Province,
Comunita montane e organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze
sociali) 1. Le Province, le
Comunita montane, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze
sociali e degli operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di privato
sociale e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini partecipano, in
via consultiva, al processo di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale
trasmette la proposta di piano sanitario regionale per la consultazione delle
Comunita montane, delle Province, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, degli organismi
di volontariato e di privato sociale e delle associazioni di tutela dei diritti
dei cittadini entro il 10 settembre dell ultimo anno di vigenza del piano
precedente.
CAPO 2PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
Art. 9(Strumenti
della programmazione) 1. Sono strumenti
della programmazione sanitaria, di competenza del Consiglio
regionale:
a) il piano sanitario
regionale;
b) i programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute;
c) i piani
settoriali;
d) le azioni
programmatiche.
2. Sono strumenti
attuativi della programmazione regionale:
a) i piani generali
attuativi delle Unita sanitarie locali, nonche i loro aggiornamenti
annuali;
b) i singoli programmi
d intervento.
3. Il piano sanitario
regionale definisce, coerentemente con le indicazioni del piano sanitario
nazionale, gli obiettivi della programmazione regionale, i modelli organizzativi
e gli standards dei servizi.
4. I programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute e i piani settoriali
costituiscono gli strumenti per l attuazione degli obiettivi previsti dalla
legge di piano sanitario regionale e fissano, per i periodi non superiori al
triennio, i contenuti delle azioni finalizzate a tale situazione, le condizioni
organizzative e le risorse necessarie con la previsione delle relative fonti di
finanziamento.
5. Entro il 30
settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una
relazione sulla spesa sanitarie e sullo stato sanitario della Regione che
evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi.
6. I piani generali
attuativi delle Unita sanitarie locali, nonche i loro aggiornamenti annuali e
i singoli programmi di intervento di cui al precedente comma 2, lettera b), sono
approvati dalla Giunta regionale.
Art. 10(Azioni
strumentali della programmazione) 1. Le azioni
strumentali contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di
efficienza del sistema socio - sanitario regionale in attuazione del piano
sanitario regionale.
2. Sono azioni
strumentali della programmazione:
a) la realizzazione
del sistema informativo;
b) l attivazione e lo
sviluppo dell osservazione epidemiologica;
c) le attivita di
sperimentazione;
d) la definizione di
un sistema di indicatori finalizzato al controllo di
qualita;
e) la formazione
permanente del personale.
3. Il sistema
informativo sanitario e l insieme coordinato di strutture, strumenti e
procedure finalizzate all acquisizione, elaborazione, produzione e diffusione
delle informazioni utili all esercizio delle funzioni di programmazione,
attuazione e controllo.
4. A tal fine la
Regione promuove prioritariamente:
a) l estensione della
rete informativa;
b) la qualificazione
delle basi informative;
c) lo sviluppo di
metodologie per il monitoraggio e la verifica dei risultati delle attivita
sanitarie;
d) l ottimizzazione
dell accesso da parte degli utenti ai servizi, anche per l attuazione di
quanto previsto dall art. 14, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
5. L Osservatorio
epidemiologico regionale, di cui alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 e
successive modifiche, provvede alla realizzazione del sistema di osservazione
epidemiologica.
6. La Giunta regionale
puo promuovere sperimentazioni gestionali e organizzative, nella ricerca di
piu efficienti modelli di governo per l uso delle risorse finalizzate a
conseguire gli obiettivi prefissati nell organizzazione dell assistenza
sanitaria.
7. Il controllo di
qualita e organizzato ai livelli regionali, di azienda e per singola unita
operativa. La Giunta regionale individua il sistema di controllo definendo, tra
l altro: indicatori di strutture, di procedure e di risultati, necessari, anche
ai fini dell accreditamento di cui all art. 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall art. 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1993, n. 517, e tali da garantire un costante
miglioramento della qualita dei servizi sanitari forniti.
CAPO 3CAPO III
INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SANITARI E
SERVIZI
SOCIO - ASSISTENZIALI
Art. 11(Servizi
socio - assistenziali) 1. La Regione, nell
ambito della programmazione, persegue l integrazione delle politiche sanitarie
e sociali e, a tal fine, promuove la delega da parte degli Enti locali alle
Unita sanitarie locali della gestione dei servizi socio -
assistenziali.
2. Le funzioni
sanitarie e socio - assistenziali si integreranno attraverso accordi di
programma, così come previsto dall art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
definiranno altresì il rapporto tra personale da utilizzare e il relativo
fabbisogno finanziario. Nei suddetti accordi saranno
indicate:
a) le funzioni di
supporto indispensabili all attuazione di programmi di prevenzione e
riabilitazione;
b) le funzioni socio -
assistenziali delle unita operative;
c) le altre funzioni
socio - assistenziali delegate dai Comuni.
3. La Conferenza dei
sindaci approva il piano dei servizi sociali, attraverso intese di programma o
convenzioni e lo trasmette all Unita sanitaria locale.
4. Le Unita sanitarie
locali assumono per delega la gestione dei servizi sociali da attuarsi
attraverso i distretti, con contabilizzazione specifica.
CAPO 4ORDINAMENTO
Art. 12(Organi delle
Unita sanitarie locali) 1. Sono organi dell
unita sanitaria locale:
a) il Direttore
generale;
b) il Collegio dei
revisori.
2. Il Direttore
generale delle Aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso
formativo del triennio clinico della Facolta di medicina e nominato d intesa
con il Rettore delle rispettive Universita; il Direttore generale stipula
appositi accordi con la rispettiva Universita al fine di regolare i rapporti in
attuazione dei protocolli d intesa di cui al precedente art. 6, comma
2.
3. Al Collegio dei
revisori, nominato dal Direttore generale, si applicano le norme di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche.
4. Spetta al Collegio
dei revisori:
a) vigilare sulla
regolarita amministrativa e contabile, anche mediante verifiche periodiche
sulla base di indagini campionarie;
b) accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa;
c) vigilare sulla
gestione economico - finanziaria e patrimoniale, anche attraverso valutazioni
sul grado di realizzazione degli obiettivi di budget e sull efficienza ed
efficacia della gestione;
d) controllare il
bilancio di esercizio e la relazione annuale, esprimendo pareri su tali
documenti e sui criteri di formazione degli stessi.
5. Per l esercizio
delle funzioni di cui al comma precedente, tutti gli atti adottati dal Direttore
generale sono notificati al Collegio dei revisori all atto della pubblicazione
nell albo dell Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento dell atto, il
Collegio dei revisori notifica al Direttore generale gli eventuali
rilievi.
6. Entro dieci giorni
dalla nomina, il Direttore generale provvede alla prima convocazione del
Collegio dei revisori.
In tale seduta il
Collegio provvede all elezione, tra i propri componenti, del Presidente, ai
sensi dell art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dall art. 4, lettera i), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517. Nei casi di decadenza, dimissione o decesso del
Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni sono esercitate dal membro
piu anziano per eta fino all elezione di un nuovo
Presidente.
Entro dieci giorni
dalla data in cui ne e venuto a conoscenza, il Direttore generale provvede a
chiedere all Amministrazione competente una nuova designazione e a ricostituire
il Collegio entro trenta giorni dalla data di
designazione.
7. Qualora si
verifichino ripetute ingiustificate assenze o altre anomalie gravi di
funzionamento, il Direttore generale le segnala ai soggetti che hanno proceduto
alle designazioni dei revisori per dichiarare la conseguente decadenza e
provvedere alla sostituzione, ai sensi dell art. 3, comma 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, così come modificato dall art. 4, lett.
i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e nei termini di cui al
precedente comma 6.
CAPO 5PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 13(Partecipazione e tutela dei diritti dei
cittadini) 1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
emana direttive che garantiscano la partecipazione e la tutela dei diritti dei
cittadini ai sensi dell art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dall art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L Unita sanitaria
locale concorda con gli organismi di volontariato e le associazioni di tutela
dei diritti dei cittadini le modalita e i tempi di raccolta e valutazioni delle
loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all erogazione delle
prestazioni.
3. Il Direttore
generale dell Unita sanitaria locale convoca, almeno una volta all anno, l
apposita Conferenza dei servizi quale strumento per verificare l andamento dei
servizi, ai sensi dell art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dall art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalita
organizzative e di funzionamento della Conferenza dei servizi.
Titolo II ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO
CAPO 1ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 14(Direttive di
organizzazione) 1. L Unita sanitaria
locale, sulla base di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale,
deve essere organizzata secondo le seguenti direttive:
a) a ciascuna
struttura e unita operativa devono essere assegnati compiti, obiettivi e
strumenti coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicita ed
omogeneita;
b) per ciascuna
struttura e unita operativa deve essere individuato un unico responsabile, in
possesso di titoli specifici per le funzioni da svolgere, dal quale dipendono
tutti gli operatori assegnati alla struttura o unita
operativa;
c) ciascuna struttura
e unita operativa deve individuata come centro di attivita e di costo e deve
essere assegnataria sia di specifici obiettivi in termini quantitativi e
qualitativi, sia un definito budget. Il Dirigente della struttura e
responsabile del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto del
budget;
d) devono essere
previsti meccanismi che assicurino il coordinamento tra strutture o unita
operative che, pur nell ambito della propria autonomia, devono necessariamente
agire in maniera integrata.
Art. 15(Articolazione dell Unita sanitaria
locale) 1. L Unita sanitaria
locale si articola in:
a) direzione
generale;
b) direzione
operative.
2. La direzione
generale dell Unita sanitaria locale e composta dal Direttore generale, dal
Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi
sociali, nel caso previsto dal comma 3 dell art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Spetta alla direzione generale
assicurare i livelli uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario
nazionale e dal piano regionale.
3. Costituiscono le direzioni operative dell Unita
sanitaria locale le aree e le strutture sanitarie e socio -
sanitarie.
4. Sono strutture
operative dell Unita sanitaria locale:
- l Ospedale
organizzato in forma dipartimentale e unificato ai fini funzionali nel caso in
cui piu presidi insistono nella stessa Unita sanitaria
locale;
- il Dipartimento di
prevenzione;
- il Dipartimento di
salute mentale;
- il Distretto socio -
sanitario.
Sono
aree:
- la gestione del
personale;
- la gestione delle
risorse finanziarie;
- la gestione
tecnica:
- la gestione
tecnica;
- la gestione del
servizio farmaceutico;
- la gestione del
patrimonio;
- il coordinamento dei
servizi sociali.
5. Le strutture e le
aree dell Unita sanitaria locale sono dirette da un dirigente apicale nominato
dal Direttore generale e si articola in unita operative sulla base dei criteri
stabiliti dal precedente art. 14.
6. I dirigenti delle
strutture operative sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo
sanitario; i dirigenti delle aree gestione del personale, gestione delle risorse
finanziarie e gestione del patrimonio sono scelti tra i dipendenti appartenenti
al ruolo amministrativo; i dirigenti delle aree gestione tecnica e coordinamento
dei servizi sociali sono scelti tra i dipendenti appartenenti rispettivamente al
ruolo professionale e tecnico. I dirigenti dell area gestione del servizio
farmaceutico sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo
sanitario.
CAPO 2DIREZIONE GENERALE
Art. 16(Direttore
generale) 1. Il Direttore
generale dell Unita sanitaria locale esercita le funzioni di governo
complessivo e di rappresentanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi
generali assegnati dalla Giunta regionale; e responsabile del raggiungimento
dei suddetti obiettivi ed in particolare della corretta ed economica gestione
delle risorse a disposizione dell azienda.
2. Il Direttore
generale e coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore
sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali,
nel caso previsto dal comma 3 dell art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni.
3. Il Direttore
generale e inoltre coadiuvato dal Consiglio dei sanitari e dall Unita
controllo di gestione.
4. Il Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, risolve il
contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore
generale nei casi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
Art. 17(Direttore
sanitario) 1. Il Direttore
sanitario e nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e a lui
si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il Direttore
sanitario coadiuva il Direttore generale nel governo dell Unita sanitaria
locale, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di
competenza, svolgendo attivita di indirizzo, coordinamento e supporto nei
confronti dei responsabili delle strutture dell Unita sanitaria locale, con
riferimento agli aspetti organizzativi e igienico - sanitari e ai programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute, nonche collaborando al
controllo di gestione dell Azienda e al controllo di qualita dei servizi e
delle prestazioni erogate. Il Direttore sanitario, in particolare, assicura l
integrazione tra servizi ambulatoriali ospedalieri e
territoriali.
3. Per giustificati
motivi, il Direttore sanitario puo essere sospeso o dichiarato decaduto dal
Direttore generale con provvedimento motivato.
Art. 18(Direttore
amministrativo) 1. Il Direttore
amministrativo e nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e a
lui si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
2. Il Direttore
amministrativo e nominato dal Direttore generale nel governo dell Unita
sanitaria locale, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie
di competenza, svolgendo attivita di indirizzo, coordinamento e supporto nei
confronti dei responsabili delle strutture dell Unita sanitaria locale, con
riferimento agli aspetti gestionali amministrativi, nonche collaborando al
controllo di gestione dell Azienda.
3. La Giunta regionale
emana direttive per disciplinare le modalita organizzative secondo le quali
articolare i servizi, nonche le modalita di raccordo funzionale, all interno
dell Unita sanitaria locale stessa, tra tutti gli operatori che operano nei
servizi e nelle strutture dell Azienda.
4. Per giustificati
motivi, il Direttore amministrativo puo essere sospeso o dichiarato decaduto
dal Direttore generale con provvedimento motivato.
Art. 191. Il Coordinatore dei
servizi sociali e nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e
nominativo.
2. Il Coordinatore dei
servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell Unita
sanitaria locale fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di
competenza, svolgendo attivita di indirizzo e supporto nei confronti dei
responsabili delle Unita operative dellAzienda per i servizi socio - sanitari
e socio - assistenziali.
3. Per giustificati
motivi il Coordinatore dei servizi sociali puo essere sospeso o dichiarato
decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.
Art. 20(Consiglio
dei sanitari) 1. Il Consiglio dei
sanitari e organismo elettivo dell Unita sanitaria locale con funzioni di
consulenza tecnico - sanitaria ed e presieduto dal Direttore sanitario. Fanno
parte del Consiglio dei sanitari:
a) medici in
maggioranza ed altri operatori sanitari laureati: chimici, fisici, biologi,
psicologi, farmacisti e sociologi, con presenza maggioritaria della componente
ospedaliera medica ai sensi dell art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall art. 4, lettera h), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
b) un medico
veterinario;
c) una rappresentanza
del personale infermieristico;
d) una rappresentanza
del personale tecnico - sanitario.
2. Nella composizione
del Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere in cui insiste la
prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facolta di medicina
deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto
alla consistenza numerica delle stesse.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
emana direttive per disciplinare le modalita di elezione e la composizione e il
funzionamento del Consiglio dei sanitari.
4. Il Consiglio
dei sanitari fornisce i pareri di cui all art. 3, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall art. 4, lettera
h), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 21(Unita
controllo di gestione) 1. L Unita controllo
di gestione opera alle dirette dipendenze del Direttore generale e collabora con
la direzione generale.
2. All Unita
controllo di gestione compete l applicazione di metodica di budget in stretta
integrazione con il controllo di gestione al fine di garantire efficacia ed
efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse e di
evidenziare il principio di responsabilita economica.
3. L Unita controllo
di gestione e individuata dal Direttore generale con provvedimento che motivi
il numero e le competenze degli operatori assegnati all Unita in relazione
alle attivita attribuite alla stessa.
4. Sono, altresì, alle
dirette dipendenze del Direttore generale la struttura burocratica legale per l
assunzione del patrocinio e la consulenza, autonoma ai sensi della legislazione
professionale forense, e l Unita operativa per le attivita di statistica e di
epidemiologia.
CAPO 3STRUTTURE OPERATIVE
Art. 22(Dipartimento
ospedaliero) 1. In applicazione dell art. 17 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e dell art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l
Ospedale e organizzato in Dipartimenti dotati di budget
prefissato.
2. Il Direttore
generale dell Unita sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario,
sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei Dipartimenti
ospedalieri.
3. I protocolli d
intesa, di cui al precedente art. 6, comma 2, stipulati dalla Regione con l
Universita prevederanno la partecipazione di quest ultima alla definizione dei
Dipartimenti nei Presidi ospedalieri interessati.
4. I Dipartimenti
possono essere:
a) per obiettivi,
costituiti fra Divisioni e Servizi al fine di coordinare l azione nella
prospettiva di un determinato risultato da raggiungere;
b) strutturali,
costituiti da Divisioni o Servizi omologhi o omogenei sotto il profilo dell
attivita o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure
operative.
5. Una Divisione o
Servizio non puo far parte, al tempo stesso, di Dipartimenti strutturali
diversi.
6. I Dipartimenti
strutturali sono obbligatori fra Divisioni e Servizi omologhi dello stesso
Presidio ospedaliero.
7. Sono finalita del
Dipartimento ospedaliero:
a) la gestione
integrata degli spazi e delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la
gestione della mobilita interna del personale, per raggiungere il migliore
servizio al costo piu contenuto;
b) la sperimentazione
e l adozione di modalita organizzative che consentano il raggiungimento dei
risultati attesi;
c) il coordinamento e
lo sviluppo delle attivita cliniche, di ricerca, di studio e sulla qualita
delle prestazioni;
d) il miglioramento
del livello di umanizzazione delle strutture interne del Dipartimento con
particolare riferimento alla diffusione ed al rispetto dello Statuto dei diritti
del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull uso delle
strutture, agli orari di accesso e al comfort degli
utenti.
8. Il Dipartimento
ospedaliero e diretto da uno dei dirigenti delle Divisioni e dei servizi
interessati, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, su
proposta del Direttore sanitario e del Dirigente medico dell Ospedale, dal
quale il responsabile del Dipartimento dipende. Il responsabile del Dipartimento
assicura il raggiungimento delle finalita di cui al precedente comma 7 e, in
particolare, il coordinamento fra le unita operative che lo compongono e il
rispetto del budget.
9. In fase di prima
applicazione della presente legge sono previste specifiche sperimentazioni che
verranno individuate dalla Giunta regionale.
Art. 23(Assistenza
ospedaliera) 1. L assistenza
ospedaliera e funzione unica dell Unita sanitaria locale anche se erogata da
piu Presidi.
2. Nei Presidi
ospedalieri quali risultano dal riordino della rete ospedaliera e previsto un
dirigente medico, in possesso della idoneita di cui all art. 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come responsabile delle funzioni igienico
- organizzative, su delega del Direttore sanitario della USL, e un dirigente
amministrativo per l esercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento
amministrativo, su delega rispettivamente del Direttore generale e del Direttore
amministrativo della USL.
3. All Ospedale e
attribuita autonomia economico - finanziaria con contabilita separata all
interno del bilancio dell Unita sanitaria locale.
Art. 24(Dipartimento
di prevenzione) 1. Il Dipartimento di
prevenzione e la struttura dell Unita sanitaria locale preposta all
organizzazione e alla promozione nel territorio di competenza della tutela della
salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e
prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare quelle
maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine umana che animale, in tutte le
realta in cui la salute della popolazione e sottoposta a
rischio.
2. Sono finalita del
Dipartimento di prevenzione:
a) assicurare la
qualita e l efficienza degli interventi di prevenzione;
b) assicurare l
omogeneita degli interventi di prevenzione;
c) ottimizzare l
utilizzo delle risorse a disposizione;
d) promuovere
programmi di educazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro.
3. Il Dipartimento di
prevenzione e articolato almeno nei seguenti Servizi:
a) igiene e sanita
pubblica;
b) prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli
alimenti e della nutrizione;
d) veterinari,
articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanita animale, dell
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati e dell igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
4. Le funzioni
amministrative in materia di igiene e sanita pubblica e veterinaria sono
trasferite al Dipartimento di prevenzione. Ferme restando le attribuzioni, quali
autorita sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale, sono
abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
5. Il Direttore
generale nomina, sentiti il Direttore sanitario amministrativo, il responsabile
del Dipartimento di prevenzione, scelto fra il personale della Unita sanitaria
locale avente qualifica dirigenziale, prioritariamente tra i responsabili dei
Servizi di cui al precedente comma 3.
In quest ultima
ipotesi, il responsabile del Dipartimento di prevenzione puo conservare la
direzione del proprio Servizio.
6. Al responsabile del
Dipartimento di prevenzione spetta:
a) il coordinamento
dell assetto organizzativo;
b) la gestione del
budget;
c) la direzione degli
operatori assegnatigli dal Direttore generale;
d) la pianificazione e
il controllo.
7. I Dipartimenti di
prevenzione individuati a tal fine dal piano sanitario regionale svolgono
funzioni multizonali nelle materie indicate dal piano stesso, sulla base di
accordi e programmi concordati dai Direttori generali delle Unita sanitarie
locali interessate.
8. La Giunta regionale
disciplina:
- il raccordo
funzionale, all interno dell Unita sanitaria locale, tra Dipartimento di
prevenzione e Distretti;
- i rapporti tra
Unita sanitarie locali, tra Dipartimento di prevenzione e
Distretti;
- i rapporti tra le
Unita sanitarie locali per quelle attivita attribuite ad alcuni Dipartimenti
di prevenzione con funzioni multizonali, di cui al precedente comma
7.
Il regolamento,
infine, disciplinera i rapporti tra Dipartimenti di prevenzione e Istituti
zooprofilattici, Province e Agenzia regionale, di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994,
n. 61, alla quale afferiscono i Presidi multizonali di
prevenzione.
Art. 25(Dipartimento
di salute mentale) 1. Il Dipartimento di
salute mentale e una delle strutture operative dell Unita sanitaria
locale.
2. Il Dipartimento di
salute mentale svolge attivita di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
a livello ambulatoriale, domiciliare e ospedaliero.
3. Il Dipartimento di
salute mentale e il centro di responsabilita e di spesa di tutte le
prestazioni e le attivita necessarie alla popolazione del proprio ambito
territoriale.
4. Ogni Dipartimento
e dotato delle seguenti unita operative:
a) Centro salute
mentale;
b) Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura.
5. Il Dipartimento di
salute mentale e coordinato da un medico psichiatra di II livello, nominato dal
Direttore generale tra quelli in servizio nel Dipartimento in relazione ai
risultati conseguiti e verificati annualmente.
Art. 26(Distretto
socio - sanitario) 1. Il Distretto
assicura la tutela della salute nel territorio di competenza e l integrazione
dei servizi sanitari, socio - sanitari e assistenziali, se delegati dai
Comuni.
2. Il Distretto e,
altresì, il centro di responsabilita e di spesa di tutte le prestazioni e le
attivita necessarie alla popolazione del proprio ambito
territoriale.
3. Il Distretto, in
collaborazione anche con i medici e i pediatri di base, assicura un efficace
filtro della domanda e orienta la stessa, garantendo la continuita terapeutica,
indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento. Il Distretto indirizza e
coordina in particolare le prescrizioni in tema di assistenza ospedaliera,
assistenza specialistica e assistenza protesica e termale. Funge da centro
ordinatore per le relative prestazioni erogate dalle proprie unita operative di
cui al successivo comma 4 e dalle aziende e dagli istituti ed enti di cui all
art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dallart. 5 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dalle istituzioni sanitarie pubbliche o
private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dai
professionisti convenzionati.
4. Al responsabile di
Distretto spetta la gestione del budget e la direzione degli operatori
assegnatigli dal Direttore generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Nel distretto vengono assicurate le seguenti prestazioni, di norma
strutturate in unita operative:
a) l informazione, la
prenotazione e l assistenza amministrativa ai cittadini per l utilizzazione
dei vari servizi sanitari e sociali;
b) l educazione
sanitaria sociale;
c) l assistenza
medico - generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di
guardia permanente;
d) l assistenza
domiciliare - integrata;
e) l assistenza
consultoriale;
f) l assistenza
residenziale e semiresidenziale;
g) le attivita socio
- assistenziali delegate dagli enti locali;
h) l assistenza
specialistica poliambulatoriale, organizzata nel presidio
poliambulatoriale;
i) l assistenza
riabilitativa e protesica;
l) l assistenza
psicologica;
m) la tutela della
salute degli anziani;
n) l assistenza
farmaceutica.
5. A livello
distrettuale sono altresi svolte attivita proprie del Dipartimento di
prevenzione.
6. Il Direttore
generale nomina, con provvedimento motivato, il responsabile del Distretto,
sentiti il Direttore sanitario e il Direttore
amministrativo.
7. Il responsabile del
Distretto e scelto fra il personale sanitario avente qualifica dirigenziale
dell Unita sanitaria locale. La Regione, sentite le Province interessate e l
ANCI regionale, articola il territorio dell azienda USL in distretti, di norma,
sulla base dei seguenti criteri:
a) corrispodenza dell
area distrettuale a una popolazione di almeno cinquantamila
abitanti;
b) coincidenza dell
area distrettuale, ove possibile, con quella complessiva di una o piu
Circoscrizioni comunali o uno o piu Comuni.
All ambito
territoriale del Distretto di area urbana possono essere aggregati Comuni
limitrofi, per motivate ragioni di vincoli o potenzialita socio - economiche,
di viabilita e consolidata mobilita della popolazione. E consentita deroga al
numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per
particolari situazioni identificabili in realta montane o rurali con
particolare dispersione della popolazione. Il Direttore generale dell Unita
sanitaria locale, entro sessanta giorni dalla nomina, delibera la costituzione
di distretti.
8. La Giunta regionale
disciplina il raccordo tra Ospedale e Distretti. Il Consiglio regionale
disciplina l organizzazione dei servizi aventi natura sovradistrettuale e in
particolare gli interventi in materia di salute mentale, di prevenzione delle
tossicodipendenze e di assistenza riabilitativa salvaguardando la continuita
terapeutica.
Art. 27(Programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute) 1. Il direttore
generale dell Unita sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario,
nomina i dirigenti dei programmi di intervento di area specifica a tutela della
salute, individuati con il piano sanitario nazionale e
regionale.
2. Ai dirigenti dei
programmi di intervento di area specifica a tutela della salute coadiuvare il
Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali nello svolgimento
delle loro funzioni di sovraordinazione alla realizzazione dei
programmi.
3. Il Direttore
generale individua i dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo,
scegliendo fra il personale dell Unita sanitaria locale avente qualifica
dirigenziale.
CAPO 4CONTROLLO DI QUALITA
Art. 28(Controllo di
qualita) 1. La Regione, allo
scopo di garantire la qualita dellassistenza nei confronti della generalita
dei cittadini, adotta in via ordinaria il metodo della verifica e revisione
della qualita e della quantita delle prestazioni, nonche del loro
costo.
2. La Giunta
regionale, al fine di valutare la qualita dei servizi e delle prestazioni
erogate, definisce un sistema di indicatori e di parametri di
riferimento.
3. Il direttore
generale dell Unita sanitaria locale assicura l attivazione del sistema di
indicatori di cui al precedente comma 2, ferma restando la possibilita di
integrarli per ulteriori analisi a livello di Unita sanitaria
locale.
CAPO 5FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 29(Principi per
la ripartizione delle risorse finanziarie) 1. La ripartizione
della quota destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione
delle Unita sanitarie locali avviene, con provvedimento della Giunta regionale,
in base a parametri su base capitaria riferiti alla popolazione residente,
tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi, per
il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza.
2. In sede di
ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Unita sanitarie
locali viene accantonata una quota di riserva destinata al graduale
conseguimento del riequilibrio territoriale.
3. Le prestazioni
sanitarie rese a cittadini residenti in altri ambiti territoriali sono
compensate tra le Unita sanitarie locali, sulla base di certificazioni definite
dalla Giunta regionale, in sede di assegnazione regionale delle quote di
finanziamento.
4. La ripartizione
della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene con
provvedimento della Giunta regionale, che procede all approvazione dei
programmi e dei progetti di massima presentati da ciascuna Unita sanitaria
locale, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale. I
programmi ed i progetti di massima presentati dalle Unita sanitarie locali
devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costo -
beneficio.
5. La Giunta regionale
provvede altresì a definire le quote di finanziamento ammesse per ciascun anno e
per ciascun programma approvato.
Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO 1NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
TERMPORALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI
RIORDINO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 30(Disposizioni
per il primo funzionamento) 1. I Direttori
generali delle Unita sanitarie locali sono immessi nelle funzioni alla data del
1 gennaio 1995. Gli stessi, in sede di prima nomina, esercitano anche le
funzioni di Commissari liquidatori delle Unita sanitarie
locali.
Contestualmente
decadono gli amministratori straordinari.
2. I Direttori
generali delle Unita sanitarie locali, in via preliminare, individuano le
strutture operative e definiscono le piante organiche delle stesse, previa
verifica dei carichi di lavoro, nell ambito dei contenuti della presente legge
e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale. I provvedimenti di definizione
delle piante organiche sono sottoposti al controllo della Giunta regionale
secondo le modalita dell art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di adozione del regolamento di organizzazione dell Unita
sanitaria locale, il Direttore generale provvede alla definitiva assegnazione
del personale e comunque entro i limiti qualitativi e quantitativi della pianta
organica definitiva. Il Direttore generale, per comprovate e motivate esigenze
di servizio, puo disporre la mobilita del personale in conformita alle
disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano la
materia.
4. Il personale del
servizio sanitario regionale in servizio al momento della costituzione delle
Unita sanitarie locali e trasferito alle medesime ed e utilizzato nell
Unita operativa di appartenenza.
5. La Giunta
regionale, informate le Organizzazioni sindacali, prima della immissione nella
funzione dei direttori generali, provvede a disciplinare:
a) i criteri per la
gestione delle piante organiche provvisorie;
b) la formazione dei
piani distributivi del personale tra le costituende
Aziende;
c) l attuazione delle
prime misure concernenti l assetto organizzativo e funzionale aziendale e l
attribuzione delle connesse responsabilita dirigenziali.
6. All atto del suo
insediamento, il Direttore generale indice l elezione del Consiglio dei
sanitari
Art. 31(Disposizioni
in materia di gestione dei servizi socio - assistenziali) 1. Il personale dipendente degli enti locali, messo a
disposizione per lo svolgimento di attivita sociali nelle preesistenti Unita
sanitarie locali, continua a svolgere le funzioni assegnate fermo restando
quanto previsto dall art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.
Art. 32(Riorganizzazione assistenza
ospedaliera) 1. Entro e non oltre
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche a
stralcio del piano sanitario regionale, il Consiglio regionale approva la
riorganizzazione della rete ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro lo stesso termine il Consiglio
regionale individua le Aziende ospedaliere destinate a centri di riferimento
della rete dei servizi di emergenza. I Direttori generali delle Aziende
ospedaliere di cui al presente articolo sono immessi nella funzione alla data
del 1 gennaio 1995.
2. La riorganizzazione
della rete ospedaliera deve perseguire:
a) la
razionalizzazione e la riqualificazione dei servizi ospedalieri, ai fini di una
piu equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio regionale, in
relazione al fabbisogno della popolazione e all ottimale utilizzazione delle
risorse;
b) l organizzazione
di una rete di servizi conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente,
finalizzata a fornire ai cittadini le risposte piu adeguate, in rapporto alle
loro diverse esigenze assistenziali;
c) l eliminazione dei
ricoveri impropri per ricondurre la rete ospedaliera alla funzione
propria;
d) la riconversione o
la riduzione delle unita operative che nell ultimo quinquennio presentano dati
di funzionalita inferiori a quelli indicati dalla normativa di cui al primo
comma del presente articolo;
e) la riconversione o
la soppressione delle strutture ospedaliere che nell ultimo quinquennio
presentano una dotazione funzionale inferiore a n. 120 posti
letto.
3. Il piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera e diretto al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) adeguamento della
rete ospedaliera ai criteri organizzativi e agli standards previsti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo alla dotazione complessiva dei posti
letto nonche agli standards di attivita e di efficienza;
b) riconduzione dell
Ospedale alle sue proprie funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle
malattie acute e di risposta alle emergenze sanitarie;
c) integrazione
funzionale delle strutture ospedaliere tra di loro e con i servizi del
territorio;
d) rimozione negli
Ospedali delle cause di disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una
ottimale utilizzazione delle risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordino,
su base omogenea e secondo parametri funzionali, delle piante
organiche;
e) riconversione delle
strutture ospedaliere, non rispondenti a criteri di funzionalita, efficienza ed
economicita, in strutture extraospedaliere residenziali o non residenziali,
nell ambito delle tipologie previste dalla vigente
normativa;
f) dimensionamento e
razionalizzazione della rete delle case di cura accreditate, in relazione al
soddisfacimento del fabbisogno assistenziale programmato.
Art. 33(Riorganizzazione territoriale della rete
ospedaliera) 1. Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, in attuazione delle linee
programmatiche e di indirizzo e in conformita alle prescrizioni della presente
legge, provvede, previa verifica della situazione esistente, alla
quantificazione dei posti letto complessivi, distinti per area funzionale e
disciplina, delle singole Unita sanitarie locali, così come risultanti a
seguito del riazzonamento previsto dall art. 3, comma 5, lett. a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun complesso ospedaliero
individuato per essere costituito in Azienda ospedaliera in attuazione del
decreto legislativo stesso.
2. La Giunta
regionale, nel definire l assetto organizzativo degli Ospedali, accorpa, in
norma, ai fini funzionali e tenuto conto del bacino di utenza e della
specificita del territorio, quelli ubicati nell ambito della stessa Unita
sanitaria locale, che non siano destinati ad essere costituiti in Aziende
ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
3. Nell ambito dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono stabiliti i tempi di
realizzazione della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera,
assegnando priorita ai servizi connessi alle emergenze
sanitarie.
Art. 34(Ospedali al
di sotto di 120 posti letto) 1. Le strutture
ospedaliere gestite direttamente dalle Unita sanitarie locali, con una
dotazione di posti letto inferiore a 120
nellultimo quinquennio, sono riconvertite come
segue.
a) accorpamento,
previa eventuale trasformazione, anche parziale, dei relativi servizi, nell
ambito del presidio ospedaliero di Unita sanitaria locale, ridefinendo la
distribuzione complessiva dei servizi e dei posti letto e favorendo la
realizzazione delle strutture polivalenti di cui alla successiva lettera b),
anche con riferimento ai bacini di utenza e tenuto conto della fluttuazione
della popolazione;
b) variazione del tipo
di destinazione ai fini sanitari mediante trasformazione in strutture
extraospedaliere poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in
altre strutture residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando
la realizzazione di strutture polivalenti;
c) disattivazione ai
fini della variazione di destinazione per usi non sanitari per quei presidi che
risultino non utilizzabili ai fini sanitari, avuto riguardo allo stato e
qualita delle strutture edilizie, nonche alla funzionalita ed economicita
della gestione e che si trovino in ambiti territoriali che dispongono dei
previsti standard di posti letto.
Art. 35(Organizzazione per aree funzionali -
Dipartimenti) 1. Le Unita sanitarie
locali e le Aziende ospedaliere, ove costituite, nonche le istituzioni di cui
agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti regionali di
riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, presentano alla Regione,
Assessorato sanita, una proposta per attuare, nell ambito delle strutture
ospedaliere di competenza, il modello organizzativo delle aree funzionali
omogenee di cui al comma 3 dell art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con presenza obbligatoria del day hospital e di spazi adeguati per l esercizio
della libera professione intramuraria e posti letto per le camere a pagamento.
L istituzione del day hospital e effettuata attraverso la riconversione di una
quota parte dei posti letto complessivi. I posti letto da destinare alla
istituzione delle camere a pagamento, nonche quelli riservati all esercizio
della libera professione intramuraria, non sono compresi nello standard dei
posti letto per mille abitanti.
2. Il modello
organizzativo di cui al precedente comma 1 deve prevedere l organizzazione
dell Ospedale in Dipartimenti, collegati funzionalmente anche con le strutture
extraospedaliere.
3. Le proposte di cui
al comma 1 del presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta
regionale, previa verifica della loro compatibilita con la programmazione
regionale e della loro rispondenza alle direttive della Regione. Nella stessa
deliberazione sono indicati, per ogni presidio, i tempi di realizzazione del
modello organizzativo delle aree funzionali omogenee, in funzione delle risorse
effettivamente a disposizione.
4. I provvedimenti
della Giunta regionale sono adottati sentita la competente Commissione
consiliare permanente.
Art. 36(Istituti di
ricovero e cura obbligatoriamente convenzionati con il Servizio sanitario
regionale) 1. I rapporti
convenzionali con le istituzioni indicate agli articoli 39, 41 e 42 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 vengono ridefiniti sulla base delle linee di
programmazione e di indirizzo di cui alla presente legge.
2. L istituzione di
nuove Divisioni e Servizi universitari, ivi compresi quelli connessi ad esigenze
didattiche e di ricerca, che comportino nuovi oneri a carico del Servizio
sanitario regionale, e attuata, d intesa tra Regione e Universita, nell
ambito del fabbisogno complessivo di Servizi ospedalieri definito ai sensi del
precedente art. 32, nel rispetto della normativa contenuta nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L istituzione di
nuove Divisioni e Servizi ospedalieri da parte degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di cui
allarticolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e soggetta ad
autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dellattivita di ricerca scientifica
biomedica svolta dagli stessi. E altresì soggetta ad autorizzazione della
Giunta regionale listituzione di nuove Divisioni di cui all art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche le variazioni di organico che comportino
nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dell assetto organizzativo della
struttura.
4. La Giunta
regionale, ai fini dell adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi,
e tenuta ad acquisire il parere della competente Commissione permanente del
Consiglio regionale, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni
dal ricevimento della richiesta.
5. L eventuale
riconoscimento quale presidio dell Unita sanitaria locale delle strutture di
cui al secondo comma dell art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 potra,
essere previsto nell ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma
dell art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
Art. 37(Case di cura
private accreditate) 1. Le convenzioni con
le Case di cura private decadono alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le stesse continuano a produrre effetti fino al termine indicato nei
provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera nei quali
e indicato il fabbisogno di attivita ospedaliere da accreditare, distinte per
disciplina, in conformita ai criteri di seguito indicati e comunque non oltre
il 31 dicembre 1996.
a) complementarieta
ed integrazione delle attivita svolte dalle Case di cura private rispetto a
quelle dei presidi ospedalieri pubblici;
b) accreditamento
delle Case di cura private per le quali sia stato accertato il possesso dei
requisiti strutturali organizzativi e funzionali previsti dalle leggi
vigenti;
c) accreditamento
delle Case di cura che, per l insieme delle tecnologie sanitarie e la presenza
di piu specialita, offrano migliori garanzie di assistenza in rapporto alle
patologie da trattare.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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